ALCUNI TIPI DI GARANZIA DI UTILIZZO PIU’ FREQUENTE ED I LORO RISCHI. Alba Leasing può condizionare la concessione del leasing finanziario (o del finanziamento di altra natura) al perfezionamento di una, o più, garanzie. Il testo di tali garanzie è – usualmente – predisposto da Alba Leasing. Nell’operatività di Alba Leasing le più comuni tipologie di garanzie sono le seguenti: E’ l’atto mediante il quale il garante si obbliga personalmente verso Alba Leasing S.p.A., garantendo l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale. La fidejussione è valida ed efficace anche se il debitore principale non ne è a conoscenza. Il fidejussore risponde – eventualmente anche insieme ad altri garanti – sino al concorso di ciò che è dovuto dal debitore principale ed entro il limite dell’importo massimo garantito. Quando le obbligazioni garantite derivano da un contratto di leasing finanziario, il fidejussore risponde delle somme dovute al creditore a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali, risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico del debitore principale. Il creditore non è tenuto a richiedere l’adempimento al debitore principale, prima di agire nei confronti del garante. Il garante corre il rischio che il proprio patrimonio sia soggetto alle azioni di recupero del credito di Alba Leasing S.p.A. E’ il diritto reale che il garante concede al creditore su una cosa mobile di sua proprietà, a maggior garanzia del credito derivante dal contratto di leasing finanziario (o finanziamento di altra natura). Possono costituire oggetto di pegno: beni mobili, titoli di credito, valori o denaro. Ad esempio: obbligazioni, titoli di stato, azioni o certificati di deposito. La cosa oggetto del pegno deve rimanere “vincolata” alla disponibilità del creditore e può essere consegnata ad un terzo depositario. La costituzione del pegno deve essere realizzata mediante atto scritto avente data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da parte del debitore principale, il creditore potrà, senza pregiudizio per ogni altro suo diritto od azione, ottenere la vendita, in tutto o in parte, dell’oggetto del pegno, trattenendo dal netto ricavo della vendita quanto occorrente per l'integrale rimborso del proprio credito. A tal fine il creditore non sarà tenuto ad esperire preventivamente azioni di sorta nei confronti del debitore principale o di altri eventuali garanti. Il pegno dà diritto al creditore garantito di essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri creditori che non siano titolari di analoghe garanzie. Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con la cosa data in pegno.
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