PER GARANZIE CHE ASSISTONO CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O FINANZIAMENTI DI ALTRA NATURA
FOGLIO INFORMATIVO n. 01/2019
PER GARANZIE CHE ASSISTONO CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O FINANZIAMENTI DI ALTRA NATURA
INFORMAZIONI SU ALBA LEASING S.P.A.
Alba Leasing S.p.A.
Sede legale: Xxx Xxxx,00 – 00000 Xxxxxx
Telefono: 02-36.71.61; Numero Verde: 800.180989; Fax: 02 36.71.64.43
email: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx / Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 32
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza-Brianza-Lodi n. 06707270960
Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome/Ragione Sociale: ……………………………………………..
Qualifica del soggetto incaricato: ………………………………………………………………..
Sede (Indirizzo): …………………………………………………….
Telefono: ………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………..
Iscrizione ad Albi o Elenchi: ……………………………………………..
Numero delibera Iscrizione all’Albo/Elenco: ……………………………………………………..
Si precisa che il cliente potrebbe essere tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto (ad esempio mediatore creditizio) costi od oneri aggiuntivi per i servizi erogati (mediazione creditizia) rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Tali compensi di mediazione sono da comunicarsi formalmente al cliente, a cura del mediatore creditizio prima della conclusione del contratto di finanziamento.
Il mediatore creditizio ha quindi l’obbligo di comunicare ad Alba Leasing, con comunicazione sottoscritta dal Cliente, l’ammontare del compenso concordato, in tempo utile affinché Alba Leasing possa includerlo nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG) applicato al finanziamento richiesto.
CHE COS’E’ UNA GARANZIA
Una garanzia è un contratto in forza del quale il garante assume l’obbligo di adempiere quanto dovuto dal debitore principale a favore del creditore. E’ opportuno che il garante conosca i rischi e le obbligazioni del rapporto principale poiché le garanzie hanno natura accessoria al contratto di leasing o finanziamento, all'andamento del quale la garanzia sarà legata. Conseguentemente è opportuno che il garante prenda visione del Foglio Informativo relativo al contratto garantito.
ALCUNI TIPI DI GARANZIA DI UTILIZZO PIU’ FREQUENTE ED I LORO RISCHI
Alba Leasing può condizionare la concessione del leasing finanziario (o del finanziamento di altra natura) al perfezionamento di una, o più, garanzie. Il testo di tali garanzie è – usualmente – predisposto da Alba Leasing.
Nell’operatività di Alba Leasing le più comuni tipologie di garanzie sono le seguenti:
Fidejussione
E’ l’atto mediante il quale il garante si obbliga personalmente verso Alba Leasing S.p.A., garantendo l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale. La fidejussione è valida ed efficace anche se il debitore principale non ne è a conoscenza.
Il fidejussore risponde – eventualmente anche insieme ad altri garanti – sino al concorso di ciò che è dovuto dal debitore principale ed entro il limite dell’importo massimo garantito.
Quando le obbligazioni garantite derivano da un contratto di leasing finanziario, il fidejussore risponde delle somme dovute al creditore a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali, risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico del debitore principale.
Il creditore non è tenuto a richiedere l’adempimento al debitore principale, prima di agire nei confronti del garante.
Il garante corre il rischio che il proprio patrimonio sia soggetto alle azioni di recupero del credito di Alba Leasing S.p.A.
Pegno
E’ il diritto reale che il garante concede al creditore su una cosa mobile di sua proprietà, a maggior garanzia del credito derivante dal contratto di leasing finanziario (o finanziamento di altra natura).
Possono costituire oggetto di pegno: beni mobili, titoli di credito, valori o denaro. Ad esempio: obbligazioni, titoli di stato, azioni o certificati di deposito. La cosa oggetto del pegno deve rimanere “vincolata” alla disponibilità del creditore e può essere consegnata ad un terzo depositario.
La costituzione del pegno deve essere realizzata mediante atto scritto avente data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da parte del debitore principale, il creditore potrà, senza pregiudizio per ogni altro suo diritto od azione, ottenere la vendita, in tutto o in parte, dell’oggetto del pegno, trattenendo dal netto ricavo della vendita quanto occorrente per l'integrale rimborso del proprio credito.
A tal fine il creditore non sarà tenuto ad esperire preventivamente azioni di sorta nei confronti del debitore principale o di altri eventuali garanti.
Il pegno dà diritto al creditore garantito di essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri creditori che non siano titolari di analoghe garanzie.
Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con la cosa data in pegno.
Contratto autonomo di garanzia
E’ una garanzia definita anche “garanzia a prima domanda” che si caratterizza per la carenza del requisito dell’accessorietà rispetto al contratto garantito.
Tale caratteristica differenzia questa tipologia di garanzia dalla fidejussione la quale si può, invece, definire accessoria.
Questo comporta che il garante corra il rischio di pagare quanto dovuto a favore del creditore, senza poter opporre eccezioni, né in merito alla validità, né in merito all’efficacia del contratto garantito.
Il contratto autonomo di garanzia è rilasciato, di norma, da banche o altri intermediari finanziari.
Cessione di credito a scopo di garanzia
E’ l’atto in forza del quale il garante cede al creditore un credito vantato nei confronti di un terzo.
Per effetto della cessione, la titolarità del credito viene trasferita al creditore al momento della sua accettazione da parte del terzo (debitore ceduto) ovvero al momento della sua notifica a quest’ultimo.
Il creditore può disporre del credito ceduto a scopo di garanzia nel caso di inadempimento da parte dell’obbligato principale.
Le somme incassate dal creditore in virtù della cessione vengono portate a decurtazione del credito ad esso derivante dal contratto di leasing finanziario (o di altra natura) sino ad avvenuta estinzione di ogni sua ragione di credito, ivi comprese quelle derivanti a titolo di risarcimento danni.
Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia subisca una diminuzione rispetto a quello pattuito nell’atto di cessione, è obbligo del garante integrare la garanzia con la cessione di altri crediti di gradimento del creditore.
Nel caso di inadempimento del debitore principale il garante corre il rischio di non poter beneficiare delle somme costituenti il proprio credito ceduto a scopo di garanzia.
Ipoteca
E’ una garanzia reale che attribuisce al creditore la facoltà di ottenere la vendita del bene sul quale è costituita, con il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.
E’ caratterizzata dalla specialità, intesa nel senso della necessità che cada su beni determinati (immobili o mobili registrati). Essa si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri.
Questa garanzia può essere costituita in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale (ipoteca volontaria); in forza di una norma di legge (ipoteca legale); od ad istanza del creditore a cui favore sia stata emanata una sentenza o altro provvedimento giudiziale che condanni il debitore a pagare una somma di denaro od a realizzare un’altra obbligazione (ipoteca giudiziale).
Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con il bene ipotecato.
Impegno al riacquisto o impegno all’acquisto
In un’operazione di leasing finanziario è la garanzia che il fornitore del bene (impegno al riacquisto) od un terzo soggetto (impegno all’acquisto) costituisce a favore della società di leasing.
Il garante si impegna all’acquisto del bene per l’ipotesi in cui esso pervenga alla società di leasing, a seguito della anticipata risoluzione del contratto, ovvero a fronte del mancato esercizio della facoltà di opzione di acquisto finale da parte dell’Utilizzatore.
Per l’ipotesi di escussione della garanzia, la somma dovuta dal garante alla società di leasing viene individuata in funzione del momento in cui il debitore principale si sia reso inadempiente all’obbligo di pagamento dei canoni e di un piano di degrado concordato.
A seguito del pagamento di tale somma il creditore deve procedere al trasferimento del diritto di proprietà del bene a favore del garante.
Nel caso di inadempimento o di mancato esercizio del riscatto del bene da parte del debitore principale, il garante corre il rischio di dover corrispondere alla società di leasing l’importo previsto nella garanzia. Questo importo potrebbe non essere coincidente con il valore commerciale del bene.
Impegno al subentro
In forza di questa garanzia il garante si impegna a rendersi cessionario del contratto garantito.
La condizione affinché tale impegno possa essere preteso da parte del creditore è solitamente l’inadempimento del cliente originario nel contratto di leasing finanziario.
Nel caso di subentro da parte del garante, questi è tenuto a versare ogni somma dovuta dal cedente in forza del contratto ceduto ed, in particolare, ad adempiere le obbligazioni che scadranno successivamente alla cessione.
Il garante corre il rischio di essere obbligato a subentrare in un contratto, rispondendo dell’adempimento del debitore principale.
Lettera di patronage
Attraverso questa forma di garanzia il garante presta alcune rassicurazioni al creditore (lettere di patronage deboli), ad esempio: assicurando al creditore di essere in grado di esercitare una posizione di influenza o di controllo nei confronti del debitore principale, oppure di essere in grado di conoscere che il debitore manterrà i propri impegni finanziari, od ancora, affermando l’esistenza di un proprio interesse al finanziamento concesso dal creditore.
Per questa tipologia di patronage il garante corre il rischio di essere chiamato alla responsabilità precontrattuale versando una somma a titolo di risarcimento danni alla società di leasing, qualora le rassicurazioni prestate al creditore non corrispondano alla situazione reale.
Nell’altra tipologia di questo genere di garanzie (lettere di patronage forti) il garante assume veri e propri obblighi nei confronti del creditore, ad esempio: impegnandosi a garantire con proprie prestazioni l’adempimento del debitore principale; ovvero assicurando di mantenere in futuro il controllo sul debitore o di non mutare la misura della propria partecipazione.
Per questa tipologia di patronage il garante corre il rischio di essere chiamato ad adempiere alle obbligazioni promesse al creditore.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Alba Leasing SpA non richiede commissioni per la stipula e per il ritiro delle garanzie che assistono le operazioni di leasing finanziario o finanziamento di altra natura dalla stessa concessi. Peraltro, il garante potrebbe dover sostenere oneri derivanti da professionisti (ad esempio: notai o periti) o da altri soggetti (es.: Banche).
RECLAMI
I reclami vanno inviati ad Alba Leasing S.p.A. Responsabile Reclami via Sile n. 18 20139 – Milano; email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ; email PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Concedente risponde entro i seguenti termini:
• entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo al finanziamento;
• entro 45 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi assicurativi (polizze assicurative per cui la Concedente ha svolto l’attività di intermediario assicurativo).
Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi a:
A. In caso di controversie inerenti al finanziamento:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx chiedere alla Concedente o presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso l’intermediario (xxx.xxxxxxxxxxx.xx)
B. In caso di controversie inerenti a prodotti e servizi assicurativi:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00. Per sapere come presentare un’istanza all’IVASS consultare il sito internet xxx.xxxxx.xx. Nella sezione Guida ai reclami si possono ottenere le informazioni e la modulistica necessaria.
Sia per controversie inerenti al finanziamento, che per quelle inerenti aspetti assicurativi sarà altresì possibile rivolgersi a:
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia)
Nei rispettivi siti internet il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
LEGENDA
- creditore: è Alba Leasing Spa in qualità di Concedente nell’operazione di leasing finanziario ovvero in qualità di finanziatore in operazioni di finanziamento di diversa natura;
- debitore principale: è il soggetto tenuto ad adempiere l’obbligazione garantita. Nel leasing finanziario è l’Utilizzatore del bene oggetto del contratto;
- garante: è il soggetto (persona fisica o giuridica) che rilascia a favore di Alba Leasing Spa una garanzia di adempimento del debitore principale. Per alcune tipologie di garanzie il garante può coincidere con il debitore principale;
- importo xxxxxxx xxxxxxxxx: è l’importo massimo riferito alla somma che il garante può essere chiamato a corrispondere ad Alba Leasing Spa;
- soggetto incaricato: è l’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario proponente offre “fuori sede” i suoi prodotti;
- reclamo: ogni atto predisposto in forma scritta, mediante il quale un cliente, identificabile dall’intermediario, contesta un attività od un’omissione da parte di quest’ultimo.