Common use of Apertura di credito (Fido) Clause in Contracts

Apertura di credito (Fido). Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma eventualmente messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Gli interessi dovuti dal Cliente (anche a titolo di mora) alla Banca sono determinati nella misura indicata nelle Condizioni Economiche, fermo restando quanto disposto in relazione alle operazioni in valuta estera. Qualora gli interessi dovessero eccedere i limiti massimi previsti dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni o da altre norme imperative di legge, il relativo tasso applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. La Banca può recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito ovvero ridurla o sospenderla, anche con comunicazione verbale; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta della Banca. Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all’esercizio della facoltà di recesso. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto, eseguite dalla Banca dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, il recesso dall’apertura di credito in Conto Corrente non implica il recesso dal Conto Corrente e da tutti gli altri Servizi. Vi è la possibilità di accedere a forme di finanziamento sotto forma di scoperto di conto corrente a scadenza o a revoca dietro costituzione di pegno rotativo. In tal caso, la Banca di riserva di monitorare costantemente la consistenza della garanzia in funzione della quotazione degli strumenti finanziari costituiti in pegno.

Appears in 3 contracts

Samples: www.bancasistema.it, www.bancasistema.it, www.bancasistema.it

Apertura di credito (Fido). Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma eventualmente messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Gli interessi dovuti dal Cliente (anche a titolo di mora) alla Banca sono determinati nella misura indicata nelle Condizioni Economiche, fermo restando quanto disposto in relazione alle operazioni in valuta estera. Qualora gli interessi dovessero eccedere i limiti massimi previsti dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni o da altre norme imperative di legge, il relativo tasso applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. La Banca può recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito ovvero ridurla o sospenderla, anche con comunicazione verbale; ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può recedere dal Fido, ovvero ridurlo o sospenderlo solo se ricorre un giustificato motivo. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto, dovuto la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 di almeno 15 (unquindici) giornogiorni. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta della Banca. Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all’esercizio della facoltà di recesso. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto, eseguite dalla Banca dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, il recesso dall’apertura di credito in Conto Corrente non implica il recesso dal Conto Corrente e da tutti gli altri Servizi. Vi è la possibilità di accedere a forme di finanziamento sotto forma di scoperto di conto corrente a scadenza o a revoca dietro costituzione di pegno rotativo. In tal caso, la Banca di riserva di monitorare costantemente la consistenza della garanzia in funzione della quotazione degli strumenti finanziari costituiti in pegno.

Appears in 1 contract

Samples: www.bancasistema.it