Arbitraggio Clausole campione

Arbitraggio. Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno un incontro al giorno.
Arbitraggio. 1. Il Consiglio federale, su proposta del settore arbitrale, determina periodicamente per quali competi- zioni individuali ed in quali limiti è obbligatoria la designazione di Arbitri.
Arbitraggio. 1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
Arbitraggio. 211- Ai sensi dell’art.32 dello Statuto CNDA, la Commissione di Arbitraggio è composta da tre membri titolari e sei supplenti nominati dall’Assemblea.
Arbitraggio. L’arbitraggio verrà garantito dal pagamento della tassa gara, con arbitri ufficiali UISP, che il responsabile degli arbitri designerà in sede di stesura del calendario del campionato. Eventuali reclami dovranno essere presentati all’arbitro, il quale li riporterà nel referto di gara: verranno discussi in seguito nella sede appropriata.
Arbitraggio. In caso di divergenze tra le Parti su valutazioni di ordine tecnico relativamente all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto o in merito alla responsabilità di una delle Parti circa eventuali contestazioni sollevate dalla stazione appaltante, le Parti avranno facoltà di chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Bologna di nominare un perito contrattuale indipendente che - per conto di entrambe le Parti, con determinazione vincolante per le medesime, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse - decida della questione tecnica ex art. 1349 c.c. Le spese della perizia verranno suddivise tra le Parti secondo la proporzione che sarà ritenuta dal perito nominato equa e ragionevole in considerazione del singolo caso di specie ovvero, qualora il perito non abbia determinato nulla al riguardo, saranno divise al 50% tra le Parti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).