Arbitraggio Clausole campione

Arbitraggio. Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno un incontro al giorno.
Arbitraggio. 1. Il Consiglio federale, su proposta del settore arbitrale, determina periodicamente per quali competi- zioni individuali ed in quali limiti è obbligatoria la designazione di Arbitri. 2. Se difettano o vengono a mancare gli Arbitri designati e altri giudici, il ▇▇▇▇▇▇▇ arbitro può affidare l'incarico ai concorrenti; può anche stabilire che il vincitore di un incontro sia automaticamente designato come arbitro per l’incontro seguente sullo stesso campo. 3. I concorrenti sono tenuti ad arbitrare un incontro al giorno. 4. In caso di rifiuto ingiustificato o di inadempienza all'impegno assunto, il ▇▇▇▇▇▇▇ arbitro può adottare i provvedimenti previsti dal successivo Libro IV. 5. Quando l’incontro è comunque disputato senza l’Arbitro, si applica il Codice di arbitraggio senza arbitro, in Appendice II al presente regolamento, mentre nell’Appendice III sono riportate le istruzioni per la compilazione del foglio di arbitraggio.
Arbitraggio. 1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. 2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati. 3. L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14. 4. All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento. 5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore. 6. Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.
Arbitraggio. 211- Ai sensi dell’art.32 dello Statuto CNDA, la Commissione di Arbitraggio è composta da tre membri titolari e sei supplenti nominati dall’Assemblea.
Arbitraggio. In caso di divergenze tra le Parti su valutazioni di ordine tecnico relativamente all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto o in merito alla responsabilità di una delle Parti circa eventuali contestazioni sollevate dalla stazione appaltante, le Parti avranno facoltà di chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Bologna di nominare un perito contrattuale indipendente che - per conto di entrambe le Parti, con determinazione vincolante per le medesime, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse - decida della questione tecnica ex art. 1349 c.c. Le spese della perizia verranno suddivise tra le Parti secondo la proporzione che sarà ritenuta dal perito nominato equa e ragionevole in considerazione del singolo caso di specie ovvero, qualora il perito non abbia determinato nulla al riguardo, saranno divise al 50% tra le Parti.
Arbitraggio. L’arbitraggio verrà garantito dal pagamento della tassa gara, con arbitri ufficiali UISP, che il responsabile degli arbitri designerà in sede di stesura del calendario del campionato. Eventuali reclami dovranno essere presentati all’arbitro, il quale li riporterà nel referto di gara: verranno discussi in seguito nella sede appropriata.