Responsabilità Clausole campione

Responsabilità. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità. 8.1 Il fornitore risponde per dolo e negligenza grave, per lesioni fisiche, mortali e pregiudizievoli della salute colpose, per vizi sottaciuti in mala fede dallo stesso o per i quali ha rilasciato una garanzia di qualità. Il fornitore risponde illimitatamente nell'ambio della responsabilità per danno da prodotti nonché in virtù di altre norme giuridiche imperative. In presenza di una violazione colposa degli obblighi contrattuali fondamentali, il fornitore risponde anche per negligenza lieve, tuttavia limitatamente al 10 % del valore dell'ordine. Qualora tale limite non fosse consentito per ragioni giuridiche, la responsabilità per negligenza lieve sarà circoscritta al danno tipico in ambito contrattuale e ragionevolmente prevedibile alla stipula del contratto. In tal senso, gli obblighi contrattuali fondamentali indicano gli obblighi principali concretamente descritti, la cui violazione pregiudica il raggiungimento dello scopo contrattuale o, in termini astratti, gli obblighi il cui adempimento innanzitutto consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il committente può regolarmente contare. 8.2 Si notifica al committente che dovrà provvedere al backup dei dati prima dell'installazione e costantemente durante l'uso di un software. In caso di perdita di dati, il fornitore risponderà soltanto delle spese e dello sforzo richiesti per il ripristino degli stessi in presenza di una conservazione corretta da parte del committente. 8.3 Si esclude qualsiasi altra responsabilità risarcitoria, in particolare per i danni patrimoniali. Si esclude altresì la responsabilità per tutti i danni consequenziali, in particolare per il mancato guadagno. 8.4 I limiti di responsabilità di cui sopra si applicano sia in relazione alla motivazione che all'ammontare anche alle eventuali richieste di risarcimento dei danni avanzate dal committente nei confronti dei rappresentanti legali del fornitore, dei rispettivi dipendenti ovvero ausiliari.
Responsabilità. 19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Responsabilità. II.6.1 Il contraente esegue il contratto a proprio rischio. Il contraente garantisce e tiene l'amministrazione aggiudicatrice indenne da qualsiasi azione o pretesa di terzi per danni o perdite subiti durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto (compresi i relativi costi, come gli onorari degli avvocati). II.6.2 Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'esecuzione del contratto e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa. II.6.3 Eccetto nei casi di forza maggiore, il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto e dovuti ad una violazione a lui imputabile, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo non superiore al triplo dell'importo totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente, di una persona collegata, del suo personale o dei suoi subappaltatori, oppure se è stato arrecato un danno alla vita o all'integrità fisica di una persona, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita. II.6.4 Se un terzo promuove un'azione contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'esecuzione del contratto, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a suo sostegno se questa lo richiede. Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto, si applica la clausola II.6.1. In tal caso non si applicano le limitazioni della responsabilità previste alla clausola II.6.3. II.6.5 Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione del contratto. II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice n...
Responsabilità. 10.1 FFS Cargo risponde esclusivamente in conformità alle disposizioni legali. I danni patrimoniali (in particolare mancato guadagno) sono esclusi. Le limitazioni della responsabilità ai sensi della Legge sul trasporto di merci, dell’Ordinanza sul trasporto di merci e del CIM si applicano anche alle pretese extra contrattuali. Speciali limitazioni della responsabilità possono tuttavia essere concordate per merci il cui trasporto richieda l’adozione di misure particolari o sia connesso con rischi specifici. 10.2 Gli orari comunicati al cliente non sono convenzioni sui termini di consegna ai sensi dell’articolo 16 § 1 CIM. 10.3 È esclusa la possibilità di richiedere a FFS Cargo risarcimenti che vadano oltre quelli previsti dalla legge. 10.4 Il cliente è responsabile di tutti i danni e dei conseguenti oneri supplementari per FFS Cargo imputabili a un difetto di un carro messo a disposizione dal cliente, e deve sollevare FFS Cargo da qualsiasi responsabilità per danni provocati da terzi. Non è necessario imputare la colpa al detentore del carro ai sensi dell’articolo 27 CUU. Su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità per eventuali danni alle merci trasportate. 10.5 FFS Cargo è autorizzato a scartare un carro e ad addebitare al cliente i costi o i ritardi del trasporto che ne derivano e di richiedere il risarcimento dei danni se il cliente ha messo a disposizione un carro con ceppi dei freni in ghisa. Qualora il carro con ceppi dei freni in ghisa non venisse scartato, il cliente risponde di tutte le richieste finanziarie (comprese le multe ai sensi della LCSI) e degli eventuali costi aggiuntivi che ne derivano, posti a carico di FFS Cargo. 10.6 Se FFS Cargo non può garantire la prestazione a causa di tracce non disponibili (ad es. interruzione dell’esercizio, sbarramenti di tratte, incidenti, pericolo imminente), la responsabilità è esclusa, ad eccezione delle pretese ai sensi del CIM, qualora la merce fosse già stata presa in consegna da FFS Cargo. 10.7 Il cliente risponde dei propri errori e omissioni, nonché di quelli dei suoi ausiliari, in particolare di tutte le conseguenze derivanti da imballaggio e carico non conformi, nonché delle conseguenze derivanti dalla comunicazione errata, imprecisa o incompleta di dati relativi alla manutenzione nell'ordine di trasporto e in generale dall’esecuzione non conforme o dall’omissione di direttive doganali o amministrative particolari. In questi casi FFS Cargo ha diritto a un risarcimento degli eventuali danni che ...
Responsabilità. Ciascuna delle due parti sottoscriventi il presente contratto che risulti responsabile di ritardi od inadempienze è tenuta alla refusione dei costi e/o danni da ciò derivati all’altra parte. Il titolare della certificazione è il solo responsabile di eventuali usi impropri della Denominazione d’Origine Protetta Parmigiano Reggiano ed è pertanto tenuto ad informare tempestivamente OCQ PR di qualsiasi coinvolgimento in azioni restrittive legali dovute a controlli subiti sul prodotto/processo certificato. Si rende noto che OCQ PR adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.lgs. n. 231/2001, che detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. I principi comportamentali ed etici stabiliti dal modello e adottati da tutto il personale di OCQ PR sono pubblicati sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, ove è altresì possibile consultare il codice etico sottoscritto da tutto il personale, compresi gli organi direttivi, i membri di comitati e i collaboratori. Affinché il modello risulti efficace e produca la necessaria fiducia nelle organizzazioni coinvolte, le sue prescrizioni attuative prevedono che il rispetto dei principi etici e comportamentali in esso definiti siano condivisi con i propri clienti e fornitori. In tal senso, qualora l’azienda firmataria del presente contratto si dovesse rendere colpevole di comportamenti illeciti o non conformi al modello definito, OCQ PR potrà procedere all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e, se del caso, procedere alla richiesta di risarcimento per il danno procurato dal cliente a seguito delle violazioni commesse.
Responsabilità. Il Comune di Guasila resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a: - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali. Il Comune di Guasila rimane estraneo all’attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva il Comune medesimo da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare al Comune di Guasila o a terzi, nonché a tenere estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei locali.
Responsabilità. L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore.
Responsabilità. Il Contraente si obbliga ad eseguire l’oggetto dei Contratti, di cui all’art. 3, a perfetta regola d’arte. Il mancato rispetto dei livelli anche minimi di servizio comporterà l’obbligo del Contraente di provvedere a sua completa cura e spese e nel più breve tempo possibile, al rifacimento a perfetta regola d’arte ed in conformità alle specifiche concordate di quanto non correttamente realizzato. Il Contraente si impegna altresì, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare gli standard previsti dal Committente, nonché ad adottare e/o implementare misure di sicurezza affini, per l’intera durata del/i Contratto/i, un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e comportamenti conformi e coerenti con gli standard internazionali ISO/IEC 27001:2013 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il presente impegno è parte essenziale dei Contratti e il Committente potrà rendere noto il contenuto di tale impegno anche a terze parti, al fine di dimostrare la propria conformità alla normativa. Eventuali comportamenti non conformi costituiranno grave inadempimento dei Contratti. Conseguentemente, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Il Contraente si obbliga a difendere, manlevare e tenere indenne il Committente, oltre che i partner, i membri, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, gli agenti, da e contro qualsiasi reclamo procedimento, azione legale, sentenza, responsabilità, danno, costo, tassa, ammenda, contributo e spesa, in cui dovessero incorrere o di cui dovessero farsi carico a causa di inadempimenti o violazioni da parte del Contraente. Il Contraente garantisce la possibilità al Committente di richiedere verifiche di audit, mediante un preavviso da inviare tramite PEC entro 5 giorni dalla data di esecuzione della verifica.
Responsabilità. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.