Responsabilità. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità. Il Cliente è responsabile - nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli servizi/prodotti - per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del Servizio a distanza illimity e per tutte le operazioni eseguite. Il Cliente è l’esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Autenticazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Autenticazione stesso (ivi inclusi i dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca). Per tale ragione il Cliente si impegna a conservare correttamente il Sistema di Autenticazione (incluso il dispositivo utilizzato per ricevere le comunicazioni da parte della Banca) e a custodirlo con la massima cura e riservatezza adottando tutte le cautele, a non cederlo a terzi e a non consentirne l’utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito di esso, nonché dal suo smarrimento e/o sottrazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura del patrimonio personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente:
i) non deve comunicare in ogni modo il Sistema di Autenticazione a terza persona,
ii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza del Sistema di Autenticazione,
iii) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso il Servizio a distanza illimity,
iv) deve fruire del Servizio a distanza illimity con modalità, apparecchiature e supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
v) deve provvedere senza indugio a chiedere il blocco del Sistema di Autenticazione e/o del Servizio a distanza illimity anche qualora abbia solo il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso mail o mediante avvisi inviati nell’ambito dei programmi di sicurezza),
vi) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus), vii) deve attivare i sistemi e i servizi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. alert),
viii) deve comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni o codici relativi agli utilizzi del Servizio a distanza illimity,
ix) deve verificare cost...
Responsabilità. 19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.
19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Responsabilità. 14.1 Per danni imputabili ad una semplice negligenza, il Fornitore risponde solo per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali sostanziali, il cui adempimento rende possibile la regolare attuazione del contratto e sul ri- spetto dei quali la parte contraente può fare affidamento; in tal caso la re- sponsabilità è comunque limitata a danni tipicamente prevedibili. Queste li- mitazioni della responsabilità valgono anche per i danni provocati dalla ne- gligenza per colpa grave dei dipendenti e dei collaboratori, che non fanno parte dell'organismo o del personale direttivo del Fornitore.
14.2 Nei casi contemplati nel paragrafo 14.1, il periodo di prescrizione sarà pari a due anni a partire dal momento in cui è stato rivendicato il diritto e il Com- mittente è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato il di- ritto. A prescindere dalla conoscenza del Committente, il diritto scade tre anni dopo l'evento che ha causato il danno. Il termine di prescrizione delle rivendicazioni di risarcimento dei danni per vizio è indicato nel paragra- fo 13.1.
14.3 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono per tutte le richieste di risarcimento dei danni a prescindere dalla motivazione giuridica, fatta ecce- zione per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente (i) per dolo (ii), secondo la legge di responsabilità civile sul prodotto, (iii) per vi- zi taciuti con dolo, (iv) per vizi oggetto di una garanzia di qualità (a tale pro- posito si applicano la regolamentazione di responsabilità e il termine di pre- scrizione contemplati dalla garanzia), (v) per lesione colposa della vita, del corpo o della salute o (vi) per grave negligenza di organismi o del personale direttivo del Fornitore.
14.4 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono anche per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente contro organismi, persona- le direttivo, dipendenti o collaboratori.
Responsabilità. 10.1 La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell’altra parte non è né esclusa né limitata nei casi di false dichiarazioni dolose, e nei casi di morte o di lesioni personali causati da colpa grave.
10.2 Le parti non saranno responsabili di eventuali Danni Consequenziali causati da o connessi con il presente Contratto, né in caso di illecito civile (inclusi i casi di colpa grave o di violazione di norme di legge), né di false dichiarazioni (non dolose), neppure nel caso in cui la parte sia stata preavvisata della possibilità di tali danni.
10.3 Le parti non saranno responsabili di mancati profitti (diretti o indiretti) causati da o connessi con il presente Contratto, sia che derivino dal contratto, da casi di illecito civile (inclusi i casi di colpa grave o di violazione di norme di legge), da false dichiarazioni (non dolose) o da altre cause, neppure nel caso in cui la parte sia stata informata della possibilità di tali danni.
10.4 Fermo restando quanto previsto agli articoli dal 9.1 al 9.3 inclusi, la responsabilità massima di ciascuna parte nei confronti dell’altra (originata da contratto, da illecito civile, o da altra causa), nel caso di richiesta di risarcimento connessa al presente Contratto o da esso derivante, compreso ogni risarcimento o altra obbligazione sarà limitata a:
(i) Il Canone di Abbonamento (al netto delle imposte e/o tasse) pagato dal Cliente al Fornitore durante il Periodo di Abbonamento in cui la richiesta di risarcimento è sorta; e
(ii) il 200% del Canone di Abbonamento (al netto delle imposte e/o tasse) pagato negli ultimi 12 mesi per l’insieme di tutte le richieste di risarcimento presentate nel corso del Periodo di Abbonamento.
10.5 A copertura dei propri rischi professionali Sarce ha stipulato con una primaria società assicurativa una assicurazione che prevede adeguati massimali:
(i) per errore o omissione in relazione alla fornitura di prodotti e servizi;
(ii) per danni alle proprietà intellettuali/privacy.
10.6 Sarce non sarà in nessun caso responsabile per distruzione di masse di dati, o programmi dovuti a comportamenti negligenti ed impropri del Cliente o del suo personale, o derivati da danni materiali all’elaboratore o ai suoi accessori. Il compito di gestire correttamente le funzioni di salvataggio di archivi e programmi e delle copie di sicurezza spetta unicamente al Cliente che se ne assume l'esclusiva responsabilità.
Responsabilità. L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore.
Responsabilità. Il Comune di Guasila resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a: - danni diretti o indiretti che potessero provenire all’immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della locazione; - eventuali furti all’interno dei locali assegnati; - eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal conduttore all’interno dei locali e delle aree a lui affidate; - danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull’accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali. Il Comune di Guasila rimane estraneo all’attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal conduttore, il quale solleva il Comune medesimo da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall’esercizio della conduzione. Il conduttore è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare al Comune di Guasila o a terzi, nonché a tenere estranea l’Amministrazione concedente per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell’attività svolta all’interno dei locali.
Responsabilità. Ciascuna delle due parti sottoscriventi il presente contratto che risulti responsabile di ritardi od inadempienze è tenuta alla refusione dei costi e/o danni da ciò derivati all’altra parte. Il titolare della certificazione è il solo responsabile di eventuali usi impropri della Denominazione d’Origine Protetta Parmigiano Reggiano ed è pertanto tenuto ad informare tempestivamente OCQ PR di qualsiasi coinvolgimento in azioni restrittive legali dovute a controlli subiti sul prodotto/processo certificato. Si rende noto che OCQ PR adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.lgs. n. 231/2001, che detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. I principi comportamentali ed etici stabiliti dal modello e adottati da tutto il personale di OCQ PR sono pubblicati sul sito xxx.xxxxx.xx, ove è altresì possibile consultare il codice etico sottoscritto da tutto il personale, compresi gli organi direttivi, i membri di comitati e i collaboratori. Affinché il modello risulti efficace e produca la necessaria fiducia nelle organizzazioni coinvolte, le sue prescrizioni attuative prevedono che il rispetto dei principi etici e comportamentali in esso definiti siano condivisi con i propri clienti e fornitori. In tal senso, qualora l’azienda firmataria del presente contratto si dovesse rendere colpevole di comportamenti illeciti o non conformi al modello definito, OCQ PR potrà procedere all’immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e, se del caso, procedere alla richiesta di risarcimento per il danno procurato dal cliente a seguito delle violazioni commesse.
Responsabilità. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Responsabilità. Il locatore è tenuto a consegnare l’oggetto della locazione nelle condizioni e con la capacità lavora- tiva stabilite nel contratto di locazione. Alla consegna dell’oggetto della locazione, il locatore dovrà eliminare a proprie spese nel modo più rapido possibile difetti che potrebbero compromettere la funzionalità dell’oggetto dato in locazione. Nel caso in cui il locatore non dovesse essere in grado di assicurare la funzionalità dell’oggetto della locazione conformemente a quanto pattuito contrattual- mente, nonostante un ricorso in garanzia per vizi della cosa scritto del locatario entro il termine utile, o di fornire una macchina sostitutiva equivalente, il locatario è autorizzato a recedere dal contratto di locazione. Nel caso in cui nel corso del periodo di locazione dovessero risultare vizi dell’oggetto della locazio- ne di cui è responsabile il locatore, vizi che possono pregiudicare o rendere impossibile l’utilizzo dell’oggetto della locazione in modo corrispondente a quanto pattuito contrattualmente, il locatore è obbligato, a seguito di un relativo avviso scritto del locatario, ad eliminare a proprie spese ed entro il termine utile i difetti constatati comunemente o a fornire apparecchiature sostitutive equivalenti. Qualora il locatore non dovesse rispettare quest’obbligo, il locatario è autorizzato, in caso di impos- sibilità di ulteriore utilizzo dell’oggetto della locazione, a recedere dal contratto di locazione, e, in ca- so di pregiudizio dell’utilizzo dell’oggetto di locazione secondo quanto stipulato contrattualmente per un periodo prolungato, ad attuare un’adeguata detrazione dal canone di locazione. La responsabilità del locatore derivante dal contratto di locazione è regolata in precedenza in modo definitivo. È esclusa la rivendicazione di eventuali altri danni diretti o indiretti come, per esempio, perdita d’usufrutto, lucro cessante, perdita di ordini o penalità convenzionali / penali e simili.