Responsabilità Clausole campione

Responsabilità. 19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
Responsabilità. L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore.
Responsabilità. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Responsabilità. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Responsabilità. L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Responsabilità. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della corretta esecuzione della fornitura oggetto di appalto. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L’appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto. L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto o conseguenti ad azioni risarcitorie avanzate nei confronti della Centrale di Committenza o da terzi danneggiati. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’appaltatore inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
Responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità ed onere, diretto o indiretto, riguardante l’oggetto della prestazione è a carico della Ditta appaltatrice. Essa risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà causare al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa, o di interventi in favore della Ditta da parte del Comune. Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la Ditta dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare uno specifico contratto di assicurazione con primaria Compagnia, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e, in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o bevande avariate e per ogni danno anche se ivi non menzionati. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). La Ditta si impegna ad inviare al Comune copia della suddetta polizza entro il termine fissato per l'avvio del servizio, nonché l’attestato rilasciato, a specifico beneficio dell’Ente appaltatore, in ordine alla quota parte del massimale della polizza vincolata a beneficio esclusivo dell’Ente medesimo. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune appaltante è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità.
Responsabilità. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell’unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. È fatto divieto all'inquilino di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale ecc. anche secondaria ed accessoria. È pure vietato tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi. Il conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone e cose, puliti in ogni loro parte. Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Il conduttore si impegna a non installare antenne esterne radiotelevisive particolari (salvo il consenso scritto del locatore e delibera favorevole del condominio), a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio.
Responsabilità. Il locatore è tenuto a consegnare l’oggetto della locazione nelle condizioni e con la capacità lavorativa stabilite nel contratto di locazione. Alla consegna dell’oggetto della locazione, il locatore dovrà eliminare a proprie spese nel modo più rapido possibile difetti che potrebbero compromettere la funzionalità dell’oggetto dato in locazione. Nel caso in cui il locatore non dovesse essere in grado di assicurare la funzionalità dell’oggetto della locazione conformemente a quanto pattuito contrattualmente, nonostante un ricorso in garanzia per vizi della cosa scritto del locatario entro il termine utile, o di fornire una macchina sostitutiva equivalente, il locatario è autorizzato a recedere dal contratto di locazione. Nel caso in cui nel corso del periodo di locazione dovessero risultare vizi dell’oggetto della locazione di cui è responsabile il locatore, vizi che possono pregiudicare o rendere impossibile l’utilizzo dell’oggetto della locazione in modo corrispondente a quanto pattuito contrattualmente, il locatore è obbligato, a seguito di un relativo avviso scritto del locatario, ad eliminare a proprie spese ed entro il termine utile i difetti constatati comunemente o a fornire apparecchiature sostitutive equivalenti. Qualora il locatore non dovesse rispettare quest’obbligo, il locatario è autorizzato, in caso di impossibilità di ulteriore utilizzo dell’oggetto della locazione, a recedere dal contratto di locazione, e, in caso di pregiudizio dell’utilizzo dell’oggetto di locazione secondo quanto stipulato contrattualmente per un periodo prolungato, ad attuare un’adeguata detrazione dal canone di locazione. La responsabilità del locatore derivante dal contratto di locazione è regolata in precedenza in modo definitivo. È esclusa la rivendicazione di eventuali altri danni diretti o indiretti come, per esempio, perdita d’usufrutto, lucro cessante, perdita di ordini o penalità convenzionali / penali e simili.