Articolazione dell’attività Clausole campione

Articolazione dell’attività. Il servizio dovrà essere garantito per 52 settimane l’anno, almeno 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato coprendo una fascia oraria media di apertura al pubblico di dieci ore giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 19:00/19:30. Dovrà essere data l’opportunità all’utenza di accedere al servizio in fasce orarie agevolate, in almeno un Centro 1 giorno alla settimana fino alle ore 22:00. Il Servizio dovrà essere erogato nel rispetto degli orari indicati, fatta salva la facoltà per l’Azienda Ospedaliera di richiedere variazioni d’orario qualora si rendesse necessario. L’Aggiudicatario dovrà garantire presso ogni sede operativa, con proprie risorse, sportelli CUP in misura sufficiente ai volumi di attività, con fasce orarie di apertura al pubblico senza interruzioni in modo da garantire la totale copertura degli orari di erogazione dell’attività ambulatoriale. L’erogazione delle prestazioni dovrà essere conforme a quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative, specifiche per la disciplina di Odontoiatria, nonché alle disposizioni di carattere generale che regolano l’esercizio dell’attività: ▪ DPR 14 gennaio 1997 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; ▪ DGR VI/38133 del 6 AGOSTO 1998: “Attuazione dell’art.12, comma 3 e 4, della L.R. 11.07.1997 n°31. Definizione di requisiti e indicat ori per l’accreditamento delle strutture sanitarie; ▪ DGR VI/39897 del 27 NOVEMBRE 1998: “Indirizzi funzionali ed organizzativi in Odontostomatologia”; ▪ DPCM 29 NOVEMBRE 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; ▪ DGR VIII/3111 del 1 AGOSTO 2006: “Modifiche della derogabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 29 NOVEMBRE 2001 sui LEA e ulteriori determinazioni relative all’appropriata erogazione delle prestazioni di day hospital e alle attività di controllo” e successive modifiche ed integrazioni DGR VIII/10946 del 30 DICEMBRE 2009.; ▪ CIRCOLARE N°20/SAN 2009 – Aggiornamento n delle l inee guida per la prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili negli Ambulatori e/o Studi odontoiatrici; ▪ RACCOMANDAZIONI CLINICHE IN ODONTOSTOMATOLOGIA emanate dal Ministero della Salute nel mese di GENNAIO 2014. Si definisce che qualunque modifica interven...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).