Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Clausole campione

Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della So- cietà di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto: - quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; - quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assi- curate in base all’età correttamente determinata.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per ...
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Società si riserva: - di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; - di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell’articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente - e dell’Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione di cui all’Art.1“PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio/sede laddove trasferito all’estero.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.