Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della So- cietà di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto: - quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; - quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assi- curate in base all’età correttamente determinata.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Assicurato Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo redatto secondo lo schema predisposto da IVASS, contenente le distinte sezioni della Scheda Sintetica, della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione - comprensiva del Regolamento della Gestione Separata - del Glossario, dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e del presente Modulo di Proposta in fac-simile. Il Contraente dichiara di aver preso atto e accettato in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Xxxxxx di Proposta e copia del Progetto Esemplificativo personalizzato relativo al presente contratto. Relativamente alla prestazione potenziata in caso di decesso dell’Assicurato e prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato, il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile gli articoli delle Condizioni di Assicurazione statuenti, rispettivamente, le esclusioni e l’assunzione del rischio e le limitazioni - carenza. Relativamente alla prestazione potenziata in caso di decesso dell’Assicurato e prestazione in casi di invalidità dell’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente e l’Assicurato dichiarano di essere consapevoli che le informazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di Proposta costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo cosenso all’assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente - e dell’Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione di cui all’Art.1“PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Società si riserva: - di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave; - di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell’articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente - e dell’Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.