Assegno di qualificazione. Al personale inquadrato nei livelli A1, B1, E1, C1, 1-R1 e 2-R1 che abbia conseguito una particolare qualificazione, l’Ente riconosce uno specifico assegno per tredici mensilità, valido a tutti gli effetti retributivi, non inferiore al 3% del minimo tabellare, non revocabile ma riassorbibile in caso di aumenti retributivi conseguenti a passaggio di area. Il riconoscimento dell’assegno è subordinato ad una valutazione positiva dell’ente sul processo complessivo di crescita professionale del lavoratore nel tempo. Tale valutazione si forma in base all’esame dell’affidabilità operativa mostrata dal lavoratore, nonché in base all’esito della sua eventuale partecipazione a corsi di qualificazione promossi o indicati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente medesimo. Il riconoscimento dell’assegno è, altresì, subordinato ad una valutazione che tenga conto: a) per i dipendenti dell’area C, livello C1 e area B, livello B1, Educativa livello E1 nonché 2R1, della professionalità e competenza dimostrate con continuità nello svolgimento del proprio ruolo. b) per i dipendenti dell’area A livello A1, dell’area professionale 1R1 e dell’area professionale O.N.A.O.S.I., oltre che dei requisiti di cui alla lettera a, degli eventuali titoli professionali (per l’area A) e degli eventuali ulteriori titoli di specializzazione posseduti e ritenuti pertinenti allo svolgimento delle mansioni di competenza.
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Assegno di qualificazione. Al personale inquadrato nei livelli A1nelle aree A, B1B, E1C, C1E, 1-R1 R e 2-R1 R che abbia conseguito una particolare qualificazione, l’Ente riconosce uno specifico assegno per tredici mensilità, valido a tutti gli effetti retributivi, non inferiore al 3% del minimo tabellare, non revocabile ma riassorbibile in caso di aumenti retributivi conseguenti a passaggio di area. Il riconoscimento dell’assegno è subordinato ad una valutazione positiva dell’ente sul processo complessivo di crescita professionale del lavoratore nel tempo. Tale valutazione si forma in base all’esame dell’affidabilità operativa mostrata dal lavoratore, nonché in base all’esito della sua eventuale partecipazione a corsi di qualificazione promossi o indicati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente medesimo. Il riconoscimento dell’assegno è, altresì, subordinato ad una valutazione che tenga conto:
a) per i dipendenti dell’area C, livello C1 e area B, livello B1area E (ONAOSI), Educativa livello E1 nonché 2R12R, della professionalità e competenza dimostrate con continuità nello svolgimento del proprio ruolo.
b) per i dipendenti dell’area A livello A1A, dell’area professionale 1R1 1R e dell’area professionale O.N.A.O.S.I., oltre che dei requisiti di cui alla lettera a, degli eventuali titoli professionali (per l’area A) e degli eventuali ulteriori titoli di specializzazione posseduti e ritenuti pertinenti allo svolgimento delle mansioni di competenza.
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Assegno di qualificazione. Al personale inquadrato nei livelli A1nelle aree A, B1B, E1C, C1E, 1-R1 R e 2-R1 R che abbia conseguito una particolare qualificazione, l’Ente riconosce uno specifico assegno per tredici mensilità, valido a tutti gli effetti retributivi, non inferiore al 3% del minimo tabellare, non revocabile ma riassorbibile in caso di aumenti retributivi conseguenti a passaggio di area. Il riconoscimento dell’assegno è subordinato ad una valutazione positiva dell’ente sul processo complessivo di crescita professionale del lavoratore nel tempo. Tale valutazione si forma in base all’esame dell’affidabilità operativa mostrata dal lavoratore, nonché in base all’esito della sua eventuale partecipazione a corsi di qualificazione promossi o indicati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente medesimo. Il riconoscimento dell’assegno è, altresì, subordinato ad una valutazione che tenga conto:.
a) per i dipendenti dell’area C, livello C1 e area B, livello B1area E (ONAOSI), Educativa livello E1 nonché 2R12R, della professionalità e competenza dimostrate con continuità nello svolgimento del proprio ruolo.e
b) per i dipendenti dell’area A livello A1A, dell’area professionale 1R1 1R e dell’area professionale O.N.A.O.S.I., oltre che dei requisiti di cui alla lettera a, degli eventuali titoli professionali (per l’area A) e degli eventuali ulteriori titoli di specializzazione posseduti e ritenuti pertinenti allo svolgimento delle mansioni di competenza.
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Assegno di qualificazione. Al personale inquadrato nei livelli A1, B1, E1, C1, 1-R1 e 2-R1 che abbia conseguito una particolare qualificazione, l’Ente riconosce uno specifico assegno per tredici mensilità, valido a tutti gli effetti retributivi, non inferiore al 3% del minimo tabellare, non revocabile ma riassorbibile in caso di aumenti retributivi conseguenti a passaggio di area. Il riconoscimento dell’assegno è subordinato ad una valutazione positiva dell’ente sul processo complessivo di crescita professionale del lavoratore nel tempo. Tale valutazione si forma in base all’esame dell’affidabilità operativa mostrata dal lavoratore, nonché in base all’esito della sua eventuale partecipazione a corsi di qualificazione promossi o indicati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente medesimo. Il riconoscimento dell’assegno è, altresì, subordinato ad una valutazione che tenga conto:
a) per i dipendenti dell’area C, livello C1 e area B, livello B1, Educativa livello E1 nonché 2R1, della professionalità e competenza dimostrate con continuità nello svolgimento del proprio ruolo.
b) per i dipendenti dell’area A livello A1, dell’area professionale 1R1 e dell’area professionale O.N.A.O.S.I., oltre che dei requisiti di cui alla lettera a, degli eventuali titoli professionali (per l’area A) e degli eventuali ulteriori titoli di specializzazione posseduti e ritenuti pertinenti allo svolgimento delle mansioni di competenza. ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA
1. Ai lavoratori in forza alla data del 7 luglio 2001 è corrisposto un importo forfetario a titolo di arretrati pari al 3% dello stipendio tabellare lordo, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro, riferito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.
2. L’incremento delle retribuzioni minime tabellari decorre dall’1.1.2001 ed è pari al 4,9% calcolato sulle precedenti retribuzioni minime come sotto indicato: QUADRI 72.819.062 5.601.466 € 37.607.91 € 2.892.92 A1 50.821.637 3.909.357 € 26.247.19 € 2.019.01 A2 46.378.808 3.567.601 € 23.952.66 € 1.842.51 A3 44.319.935 3.409.226 € 22.889.34 € 1.760.72 B1 42.261.063 3.250.851 € 21.826.02 € 1.678.92 B2 38.576.765 2.967.443 € 19.923.24 € 1.532.56 B3 37.493.148 2.884.088 € 19.363.60 € 1.489.51 C1 36.409.531 2.800.733 € 18.803.95 € 1.446.46 C2 34.567.382 2.659.029 € 17.852.56 € 1.373.27 C3 33.592.127 2.584.010 € 17.348.89 € 1.334.53 D1 32.616.872 2.508.990 € 16.845.21 € 1.295.79 D2 30.991.446 2.383.957 € 16.005.75 € 1.231.21 D3 29.799.468 2.292.267 € 15.390.14 € 1.183.86 1R1 88.856.594 6.835.123 € 45.890.60 € 3.530.05 1R2 72.819.062 5.601.466 € 37.607.91 € 2.892.92 1R3 53.747.403 4.134.416 € 27.758.22 € 2.135.25 2R1 47.137.340 3.625.949 € 24.344.40 € 1.872.65 2R2 42.802.872 3.292.529 € 22.105.84 € 1.700.45 2R3 39.768.744 3.059.134 € 20.538.84 € 1.579.91
3. Eventuali superminimi individuali in essere assorbiranno fino a concorrenza l’incremento di cui al punto 2. Passaggi di livello ai sensi dell’art.47 AREA A Per il passaggio dal livello A/3 al livello A/2 5 anni (60 mesi) Per il passaggio dal livello A/2 al livello A/1 8 anni (96 mesi) AREA B ed educativa (Onaosi) Per il passaggio dal livello B/3 al livello B/2 5 anni (60 mesi) Per il passaggio dal livello B/2 al livello B/1 6 anni (72 mesi) AREA C Per il passaggio dal livello C/3 al livello C/2 3 anni (36 mesi) Per il passaggio dal livello C/2 al livello C/1 6 anni (72 mesi) RAMO1 Per il passaggio dal livello R/3 al livello R/2 5 anni (60 mesi) Per il passaggio dal livello R/2 al livello R/1 8 anni (96 mesi) RAMO 2 Per il passaggio dal livello R/3 al livello R/2 5 anni (60 mesi) Per il passaggio dal livello R/2 al livello R/1 6 anni (72 mesi)
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