Periodo di osservazione Clausole campione
Periodo di osservazione. Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Periodo di osservazione. Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione: ⚫ in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio. ⚫ In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
Periodo di osservazione. Non applicabile
Periodo di osservazione. Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Auto- xxxx di Vigilanza di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta Pensione è annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Periodo di osservazione. Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento semestrale, il periodo di osservazione decorre per il primo semestre dal 1° gennaio fino al 30 giugno, mentre per il secondo semestre decorre dal 1° luglio al 31 dicembre, di ogni anno.
Periodo di osservazione. Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene deter- minato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata, che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Se- parata realizzato nel periodo di osservazione, costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Periodo di osservazione. 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell’esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.
Periodo di osservazione. Il Periodo di Osservazione necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base all’annotazione sull’Attestazione di Rischio dei Sinistri pro- vocati dal Veicolo assicurato prevede • Periodo iniziale (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della Polizza fino a 2 mesi prima della sca- denza annuale dell’assicurazione • Periodi successivi: partono dalla fine del precedente La sostituzione del Contratto a seguito di Veicolo venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documenta- zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il Periodo di Osservazione purché:
Periodo di osservazione. Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Periodo di osservazione. Nel caso in cui l’assicuratore dovesse rifiutarsi di offrire le condizioni per il rinnovo, oppure la contraente dovesse decidere di non rinnovare la presente polizza, la contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio aggiuntivo determinato in misura pari al: - 30% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 12 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza. - 60% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 24 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza. - 90% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 36 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza. - 120% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 48 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza. - 150% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 60 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza. La contraente avrà comunque diritto, senza alcun costo aggiuntivo, ad un periodo di osservazione della durata di 30 giorni se l’assicuratore si rifiuta di offrire le condizioni per il rinnovo della presente polizza. Nel caso in cui la contraente decida di acquistare il periodo di osservazione di 12 mesi di cui al precedente comma, detto periodo di 30 giorni sarà da intendersi compreso nel periodo di osservazione acquistato e non in aggiunta ad esso. Per procedere all’acquisto di un periodo di osservazione la contraente dovrà presentare all’assicuratore un’apposita richiesta scritta, secondo le modalità previste nella condizione generale 5.5(i) di cui alla presente polizza, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione e dovrà versare il premio aggiuntivo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione. Resta inteso che in nessun caso il premio aggiuntivo sarà rimborsabile. Inoltre, la contraente non avrà diritto ad alcun periodo di osservazione nel caso in cui: - il contratto di assicurazione venga risolto o comunque cessi di avere effetto in conseguenza del mancato pagamento del premio;