OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Clausole campione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre all’Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Assistenza alla persona Altre garanzie
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Assistenza alla persona In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/9890.702 comunicando subito le seguenti informazioni: • Nome e Cognome • Numero di polizza • Motivo della chiamata • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta agli Assicuratori o al Corrispondente dei Lloyd’s. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Ferma ed invariata la definizione di sinistro figurante all’articolo 3, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a questo contratto. (Si vedano l’articolo 4 e la voce a. dell’articolo 8.a) Si richiama il secondo comma dell’articolo 15, in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di sinistro, nei casi previsti dal CCNL di riferimento, l’Assicurato ha l’obbligo di richiedere al proprio Ente di appartenenza l’attivazione del patrocinio legale obbligatorio. Il tutto fatta salva l’operatività di polizza ed il diritto alle spese di difesa da parte dell’Assicurato stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Ass...
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro l'Assicurato deve:
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta: - nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono; - numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato; - copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; - copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto; - le circostanze dell'accaduto; - l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto; - i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno; - copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile; - giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; - copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto; - fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso: - copia della denuncia effettuata immediatamente presso l’Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti; - copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso. xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" presentando: - nome, cognome, xxxxxxxxx, nume...
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare una denuncia accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure devono darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando: – la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni. Alla denuncia devono essere allegati: – copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro; – copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso al momento del Sinistro; – estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); – dichiarazione di perdita di possesso per furto o eventuale certificato di demolizione; – tutte le chiavi della vettura; – copia del Modulo di Adesione. In caso di Xxxxx seguito dal ritrovamento del Veicolo, l’Assicurato dovrà produrre il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno l’Assicurato si impegna a restituire alla Compagnia l’importo ricevuto a titolo di liquidazione.