Common use of ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA Clause in Contracts

ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensi del successivo art. 3 deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. All’atto dell’assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a tre mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo del servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso.

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Samples: Contratto Collettivo, Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo