Attestato di Rischio Clausole campione

Attestato di Rischio. L’Attestato di Xxxxxxx è messo a disposizione del Contraente e di eventuali Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, se persone diverse dal Contraente (quali il Proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito xxx.xxxx.xx cui si potrà accedere con le credenziali già in possesso o che si potranno richiedere utilizzando il codice “Self Area” seguendo le istruzioni indicate nel sito. In aggiunta a tale modalità, l’Attestato di Xxxxxxx potrà essere ottenuto: - in forma telematica dal Contraente o dall’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, inviando una e-mail al Servizio Clienti della Società all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx ed indicando la targa del Veicolo, il nominativo e il codice fiscale; - facendone richiesta all’ Intermediario cui sia stata assegnata la gestione del Contratto. La Società consegna l’Attestato di Rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 (Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario). Inoltre, nel caso di Veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali Contratti non sia inferiore a 12 (dodici) mesi, l’Attestato di Rischio può essere rilasciato all’effettivo utilizzatore del Veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del Veicolo acquisendone la proprietà. L’Attestato di Xxxxxxx potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa. Nell’Attestato di Xxxxxxx sono riportate le seguenti informazioni: - la denominazione della compagnia di assicurazioni; - il nome e il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la indicazione della ditta oppure la ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; - i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all’Attestato di Rischio ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento IVASS 9/2015; - il numero di Polizza; - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto; - la data di scadenza del Contratto per il quale l’Attestato di Xxxxxxx viene rilasciato; - i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando...
Attestato di Rischio. ADRIATIc, in conformità al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (e successive modifiche) consegna al contraente e, se persona diversa agli aventi diritto, l’attestato di rischio. Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx da attivarsi su richiesta del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi dieci anni. Gli attestati di rischio rilasciati in via cartacea non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. Per poter fruire del proprio attestato, in sede di stipula, ADRIATIc, deve poter reperire direttamente dalla banca dati ANIA ATRc il documento con valore legale. • contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione,
Attestato di Rischio. L'Attestato di Rischio comprende queste informazioni:
Attestato di Rischio. L’Attestato di Rischio comprende queste informazioni: La consegna dell’Attestato di Xxxxxxx L’Attestato di Xxxxxxx non viene rilasciato in caso di:
Attestato di Rischio. AXA Assicurazioni S.p.A., in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione del contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto l’attestato di rischio. Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web, può inoltre essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, AXA Assicurazioni S.p.A. consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto. AXA Assicurazioni S.p.A. non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di: In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni.
Attestato di Rischio. AXA Assicurazioni S.p.A. recupera le informazioni presenti nell’attestato di rischio dalla banca dati ANIA. Il documento è disponibile nell’area clienti del sito www.axa.it almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto e può inoltre essere richiesto compilando l’apposito modulo. L’avente diritto può fare richiesta all’intermediario di una copia cartacea che viene rilasciata senza costi aggiuntivi. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito ha validità per 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce (Art. 2.7 “Attestato di rischio” delle C.G.A.). La classe di merito di conversione universale C.U. riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.A. di ciascuna compagnia. Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Condizione Speciale b – “Forma tariffaria Bonus/Malus”) è espressamente riportata la tabella con la corrisponden- za tra la classe di merito AXA Assicurazioni S.p.A. prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa (Art. 2.7 ”Attestato di rischio” delle C.G.A.).
Attestato di Rischio. 1.17.1 Messa a disposizione dell’Attestato di Rischio Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato, (collettivamente gli Aventi Diritto) l’Attestato di Rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Se ci sono più Proprietari o soggetti equiparati, la Compagnia metterà l’Attestato di Rischio a disposizione del solo primo intestatario risultante sulla carta di circolazione. La Compagnia mette l’Attestato di Rischio a disposizione degli Aventi Diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: • messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di consultazione e trasferimento su sopporto di memoria locale (download); • possibilità di invio mediante e-mail; • se il contratto è stipulato tramite intermediario, stampa presso l’intermediario stesso, su richiesta dell’Avente Diritto; • modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del Contraente, chiamando il Servizio Clienti. Se la garanzia è sospesa durante il contratto, l’Attestato di Rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il Periodo di Osservazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio. L’Avente Diritto può richiedere senza costi direttamente alla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa il rilascio di Attestati di Rischio relativi a coperture già scadute e non presenti nella Banca Dati. In ogni caso, la compagnia di assicurazione a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Rischio direttamente dalla compagnia di assicurazione che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. L’Attestato di Rischio cartaceo non è necessario per stipulare un eventuale nuovo contratto R.C. motocicli e ciclomotori, poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio. L’Att...
Attestato di Rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, se è concluso il periodo di osservazione, Linear consegna per via telematica al contraente e, se diverso, all’avente diritto l’attestato di rischio mettendolo a disposizione nell’area riservata del sito web. Linear consegna l’attestato di rischio anche nel caso di rinnovo del contratto. L’attestato di rischio relativo agli ultimi 5 anni può essere richiesto in qualunque momento dagli aventi diritto e cioè:
Attestato di Rischio. AXA Assicurazioni S.p.A. recupera le informazioni presenti nell’attestato di rischio dalla banca dati ANIA. Il documento è disponibile nell’area clienti del sito xxx.xxx.xx almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto e può inoltre essere richiesto compilando l’apposito modulo. L’avente diritto può fare richiesta all’intermediario di una copia cartacea che viene rilasciata senza costi aggiuntivi. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito ha validità per 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce (Art. 2.7 “Attestato di rischio” delle C.G.A.)
Attestato di Rischio. L’Attestato di Xxxxxxx è messo a disposizione del Contraente e di eventuali Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, se persone diverse dal Contraente (quali il Proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito xxx.xxxx.xx cui si potrà accedere con le credenziali già in possesso o che si potranno richiedere utilizzando il Codice “Self Area” seguendo le istruzioni indicate nel sito. In aggiunta a tale modalità, l’Attestato di Xxxxxxx potrà essere ottenuto: - in forma telematica dal Contraente o dall’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett.