Auto e Moto
Auto e Moto
Nuova Protezione Auto
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione
per le autovetture
edizione 07/2017
AXA Assicurazioni S.p.A.
Nuova Protezione Auto
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione
per le autovetture
edizione 07/2017
AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU
ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Sulla home page del sito xxx.xxx.xx
è possibile registrarsi all’Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni S.p.A.
Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.
Nell’area clienti è possibile verificare:
Polizze attive
Coperture assicurative
Scadenze
Condizioni contrattuali
Attestato di rischio
pag. II
Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE
• Per la responsabilità civile derivante dalla circolazione
• Per la copertura dei rischi di danni materiali e diretti
• Per gli infortuni del guidatore
• Per la responsabilià civile per i fatti della vita privata
• Per la tutela legale
• Per l’assistenza
(predisposta in conformità del D.L.7 settembre 2005, N. 209 Art. 185 – Codice delle assicurazioni private e Regolamento ISVAP n. 24 del 18/05/2008 e il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010).
AVVERTENZA
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dall’IVASS. Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Le definizioni contenute nel glossario riportato nella Nota informativa, integrano e precisano quanto disciplinato nelle condizioni generali di assicurazione.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie oppure oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate su sfondo evidenziato.
AVVERTENZA
E’ possibile richiedere presso i punti vendita AXA Assicurazioni S.p.A. e nel sito internet xxx.xxx.xx, un preventivo gratuito personalizzato in base al tipo di autovettura, agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 ‐ Xxxxx xx Xxxxxxxx ‐ Xxxxxx) ai sensi dell’Art. 2497 bis C.C.
AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico
+39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: www. xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx
AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2016), ammonta a € 680 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 469 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 143%
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
1. Coperture assicurative offerte
Le forme tariffarie per la Responsabilità Civile Auto sono:
• Bonus / Malus: che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” e che si articola in più classi di appartenenza (18 classi di merito ‐ C.U. e 10 classi interne) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti; (Condizioni speciali R.C.A. lettera b)
• Bonus / Malus con franchigia di € 1.000,00: prevede una franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro che non è mai a carico del terzo danneggiato. (Condizioni speciali R.C.A. lettera c)
E’ un prodotto “multi garanzia” destinato alle autovetture ed è acquistabile anche con un dispositivo satellitare che, mediante l’installazione e l’attivazione a bordo del veicolo di un impianto GPS approvato da AXA Assicurazioni S.p.A., è finalizzato alla ricostruzione dinamica dell’incidente, alla fornitura di servizi di assistenza alla persona e permette di elaborare una tariffa personalizzata in base alle percorrenze effettuate (Art.2.6 – “Telematica” delle C.G.A.).
Le garanzie sono acquistabili separatamente o congiuntamente fra loro per tutelare il proprietario, il conducente ed il contraente per la garanzia R.C. per fatti della vita privata:
• dai danni involontariamente provocati agli altri, coperti con la garanzia di Responsabilità Civile Auto, che comprende i danni provocati a terzi, arrecati a persone o a cose dalla circolazione dell’autovettura. (Art. 2.1 “Cos’è assicurato”, delle C.G.A.);
• dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale dell’autovettura mediante:
• Garanzia Incendio, per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di eventi come ad esempio l’incendio stesso, il fulmine, l’esplosione o lo scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione. (Art. 3.5 “Incendio”, delle C.G.A.).
• Garanzia Furto, per il furto totale o parziale del veicolo e per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di eventi quali ad esempio il furto (compiuto o tentato) e la rapina (Art. 3.6 “Furto ”, delle C.G.A.).
• Garanzia Kasko, per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento (Art. 3.7 “Kasko”, delle C.G.A.).
• Garanzia Mini Collisione, per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di collisione accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate o a persone identificate. La garanzia è prestata con un indennizzo massimo indicato in polizza (Art. 3.8 “Mini collisione”, delle C.G.A.).
• Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi, per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di collisione con animali selvatici o randagi (Art. 3.9 “Danni causati da animali selvatici o randagi”, delle C.G.A.).
• Garanzia Cristalli, per i danni materiali e diretti che possono causare la rottura dei cristalli dell’autovettura per causa accidentale o per fatto di terzi (Art. 3.10 “Cristalli”, delle C.G.A.).
• Garanzia Eventi Naturali, per i danni materiali e diretti causati da eventi naturali. Questa copertura può essere estesa ai danni causati da movimenti tellurici (Art. 3.11 “Eventi naturali ”, delle C.G.A.).
• Garanzia Eventi Sociopolitici e Xxxx Xxxxxxxxx, per i danni materiali e diretti accaduti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio e ai danni conseguenti da atti vandalici (Art. 3.12 “Eventi sociopolitici e atti vandalici”, delle C.G.A.).
• Garanzie Accessorie, composte da un pacchetto di garanzie suddivise in 3 gruppi predefiniti. Auto protetta, Famiglia protetta, Documenti protetti (Art. 3.13 “Garanzie accessorie”, delle C.G.A.).
• A titolo di indennizzo, mediante:
• Garanzia Infortuni del Conducente, con un capitale in caso di grave infortunio o decesso dell’assicurato (Art. 4 “Infortuni del Conducente”, delle C.G.A.).
• Garanzia R.C. per i fatti della vita privata per i danni involontariamente provocati agli altri o dall’assicurato o dal suo nucleo famigliare, tenendo indenne l’assicura‐ to e/o il suo nucleo familiare per la somma da risarcire, se civilmente responsabili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata (Art. 5 “RC per i fatti della vita privata”, delle C.G.A.).
• Per i danni subiti, mediante:
• Xxxxxxxx Xxxxxx Legale, per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione nell’ambito della vita privata (Art. 6 “Tutela legale”, delle C.G.A.).
• Per l’assistenza all’autovettura e alla persona, mediante:
• Garanzia Assistenza, per l’aiuto tempestivo all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro (Art. 7 “Assistenza”, delle C.G.A.).
AVVERTENZA
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative; per maggiori informazioni su limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si rimanda alle C.G.A. e più precisamente per:
• La Garanzia di Responsabilità Civile auto, Art. 2.2 “Cosa non è assicurato” delle C.G.A.
• La Garanzia Incendio, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Furto, gli Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Kasko, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Mini collisione, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Cristalli, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Eventi Naturali, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Artt. 3.14 “Cosa non è assicurato” e 3.23 “Limite massimo dell’indennizzo” delle C.G.A.
• La Garanzia Infortuni del Conducente, Artt. 4.5 “Cosa non è assicurato“, 4.6 “Limiti di età” e 4.7 “Persone non assicurabili” delle C.G.A.
• La Garanzia R.C. per i fatti della vita privata, Art. 5.2“ Cosa non è assicurato” delle C.G.A.
• La Garanzia di Tutela Legale gli Art. 6.5 “Cosa non è assicurato” delle C.G.A. le garanzie di Assistenza gli Artt. 7.4 “Limiti di esposizione”, 7.7 “ Esclusioni generali”, Art 7.11.a “Limiti di esposizione”.
AVVERTENZA
Sospensione della garanzia
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio l’assicurazione è sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione è sospesa dalle
ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (Articolo 1901 del Codice Civile e Art. 1.3 “Pagamento del premio” delle C.G.A.)
Il contraente può sospendere volontariamente il contratto (Art. 1.8 ”Sospensione in corso di contratto” delle C.G.A).
AVVERTENZA
Rivalsa
Nel caso in cui la garanzia Responsabilità Civile Auto non è operante e AXA Assicurazioni
abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato, il contratto prevede il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato per recuperare le somme pagate.
Casi di rivalsa totale, Art. 2.2 A) “Cosa non è assicurato” delle C.G.A.:
a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
c) dolo del conducente;
d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”.
Casi di rivalsa fino a € 20. 000,00 Art. 2.2 B) “Cosa non è assicurato”:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è operante anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica.
g) Applicabilità dell’art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma
Per i casi di rivalsa limitata a € 20.000,00 previsti all’art. 2.2 A) “Cosa non è assicurato” delle C.G.A. , qualora sia operante la garanzia R.C.A. PLUS., AXA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di rivalsa fino a
€ 1.500,00 per sinistro ad esclusione del punto e) per il quale AXA Assicurazioni ha la facoltà di rivalsa fino a € 500,00 per sinistro e del punto d) per il quale rinuncia totalmente alla rivalsa.
Su richiesta del contraente, il contratto può essere stipulato con formula tariffaria che, a fronte di una riduzione del premio R.C.A., prevede limitazioni di copertura:
• Guida Esperta (Condizioni speciali C.G.A. Art 2.5
‐ È prevista una rivalsa fino a €. 2.000,00 in caso di sinistro provocato da conducente con età inferiore a 26 anni compiuti o che abbia conseguito idonea patente di guida da meno di due anni oppure se nel nucleo familiare del contraente risultano conviventi persone maggiorenni ma di età inferiore a 26 anni abilitate alla conduzione di autovetture.
• Per la garanzia R.C. della vita privata il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa come previsto dall’articolo 1916 del C.C.
AVVERTENZA
Presenza di franchigie, scoperti e massimali
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o limiti massimi di risarcimento o d’indennizzo (massimali), alle coperture assicurative. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Le franchigie, scoperti e massimali evidenziati sulle C.G.A. a sfondo retinato, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:
• la Garanzia di Responsabilità Civile, le Condizioni Speciali RCA lettera c) Bonus – malus con franchigia di €. 1.000,00;
• la Garanzia di Responsabilità Civile, Telematica Art. 2.6 Formula Tutor e Formula Tutor Plus, per mancata istallazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente franchigia di €. 2.000,00;
• la Garanzia Furto, Art. 3.6a “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.;
• la Garanzia Kasko, Art. 3.7a “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato” delle C.G.A.;
• la Garanzia Mini collisione, Art. 3.8a “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato” delle C.G.A.;
• la Garanzia Cristalli, Art. 3.10 “Cristalli” e Art. 3.10a “Opzione Cristalli Plus” delle C.G.A.;
• la Garanzia Eventi Naturali, Art. 3.11 delle C.G.A.;
• la Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, Art. 3.12 delle C.G.A.;
• le Garanzie Accessorie Art. 3.13 delle C.G.A., per le seguenti forme:
a) Auto protetta;
b) Famiglia protetta;
c) Documenti protetti.
• la Garanzia R.C. per i fatti della vita privata, Art. 5.1 delle C.G.A.
Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile Auto e per le garanzie infortuni, R.C. peri fatti della vita privata, Tutela Legale e Assistenza, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto.
Il massimale è l’importo massimo pagabile da AXA Assicurazioni S.p.A.
Esempio di applicazione del massimale
• Massimale in polizza € 7.290.000,00 per sinistro, € 6.070.000,00 per i danni alla persona, € 1.220.000,00 per i danni alle cose
• Danno accertato € 8.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose
• Importo liquidato € 6.070.000,00 per i danni alla persona e € 1.220.000,00 per i danni alle cose. Poiché il limite complessivo del massimale è di € 7.290.000,00 l’importo liquidabile non può essere superiore.
Per le garanzie può essere applicata, se è prevista in polizza, una franchigia o uno scoperto sull’importo indennizzato. La franchigia è la somma a carico dell’assicurato per ogni sinistro; lo scoperto è la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza a carico dell’assicurato per ogni sinistro con un minimo che viene indicato in polizza.
Esempio di applicazione di franchigia
• Franchigia prevista in polizza € 500,00 per sinistro
• Danno accertato € 1.500,00
• Importo liquidato € 1.000,00 (1.500,00 – 500,00 = 1.000,00)
Esempio di applicazione di scoperto con il minimo
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro
• Danno accertato € 10.000,00
• Importo liquidato € 9.000,00 (€ 10.000,00 – 10% = € 9.000,00), poiché il 10% di €.10.000,00 cioè € 1.000,00 è superiore al minimo di € 250,00.
Esempio di applicazione di scoperto con il minimo in concomitanza con il limite massimo di indennizzo o massimale
• Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro e limite massimo di indennizzo di € 15.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
• Danno accertato € 11.000,00
• Importo liquidato € 9.900,00 (pari a € 11.000,00 – 10% = € 9.900,00), poiché il 10% di € 11.000,00 (cioè € 1.100,00 è superiore al minimo di € 250,00) e l’importo totale di € 9.900,00 è inferiore al limite massimo di indennizzo di € 15.500,00 se invece il danno accertato è pari a € 20.000,00
• Importo liquidato sarà € 15.500,00poiché l’importo di € 18.000,00 (pari € 20.000,00 ‐ 10% = € 18.000,00) è superiore al limite massimo di indennizzo di € 15.500,00.
Durata del contratto
Il contratto è di durata annuale. Se è stato emesso con una formula contrattuale che prevede alla scadenza la generazione di una proposta di rinnovo da parte della Compagnia, la medesima può essere accettata o meno, da parte del contraente, senza obbligo di disdetta. (Art. 1.4 “Rinnovo del contratto” delle C.G.A.).
AVVERTENZA
Se il contratto non prevede la formulazione di alcuna proposta di rinnovo da parte della Compagnia, lo stesso cessa automaticamente alla scadenza. Viene comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
2. Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previ‐ sto dall’Art. 1.5 “Validità territoriale” delle C.G.A.
Per la garanzia Assistenza come previsto dall’Art. 7.3 “Validità territoriale” delle C.G.A. Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall’Art. 6.6 “Validità territoriale” delle C.G.A.. Per la garanzia
R.C. della vita privata la copertura opera per il mondo intero.
3. Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’Art. 129 del C.D.A. sono esclusi dall’assicurazione R.C.A.:
• il conducente dell’autovettura assicurata, sia per i danni alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro;
• per i danni alle cose di proprietà non risultano coperti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:
• il proprietario del veicolo assicurato, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di‐ scendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2), quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rap‐ porti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l’assicurato sia una società.
4. Dichiarazioni del contraente o dell’assicurato relative al rischio
AVVERTENZA
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 ‐ 1893 ‐ 1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l’Art. 144 del C.D.A., AXA Assicurazioni
S.p.A. esercita il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo
(Art. 1.1 “Dichiarazioni contrattuali” delle C.G.A.).
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’Art. 1325 del C.C. o in conseguenza di cause regolamentate dall’Art. 1418 del. C.C.
5. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento si intende la periodicità di pagamento del premio.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa relativi:
• all’Intestatario al Pubblico Registro Automobilistico;
• alle caratteristiche dell’autocarro o del rimorchio;
• alla situazione dei sinistri evidenziata dall’attestato di rischio.
Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’Impresa all’intermediario. È consentito il frazionamento semestrale.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Auto.
Nel caso in cui il pagamento del premio di rinnovo avvenga nel periodo di mora, cioè nei 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di copertura utilizzando un mezzo di pagamento asincrono (bonifico bancario, bollettino di c/c postale, che per loro natura risultano evidenti al beneficiario con alcuni giorni di ritardo rispetto al compimento dell’operazione) è necessario informare tempestivamente l’intermediario.
AVVERTENZA
Nei casi di cessazione del rischio assicurato in corso di contratto, dal momento della distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde, fatto salvo il caso di furto del veicolo, a condizione che il contraente lo abbia tempestivamente denunciato alle autorità, AXA Assicurazioni S.p.A. riconosce la parte di premio R.C.A. (al netto di imposte e di altri oneri stabiliti per legge) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (Art.1.7 “Cessazione di contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.” delle C.G.A. e Art. 1.10 “Risoluzione del contratto per furto del veicolo”).
L’intermediario può applicare in autonomia una percentuale di sconto commerciale. L’applicazione di eventuali sconti è espressamente indicata sul contratto stesso.
6. Informativa in corso di contratto
Se AXA Assicurazioni S.p.A. intende proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del contraente il nuovo premio presso l’agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza (Art. 1.4 “Rinnovo del contratto” delle C.G.A.).
7. Attestato di rischio
AXA Assicurazioni S.p.A. recupera le informazioni presenti nell’attestato di rischio dalla banca dati ANIA. Il documento è disponibile nell’area clienti del sito xxx.xxx.xx almeno 30 giorni prima della
scadenza annuale del contratto e può inoltre essere richiesto compilando l’apposito modulo. L’avente diritto può fare richiesta all’intermediario di una copia cartacea che viene rilasciata senza costi aggiuntivi.
In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito ha validità per 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce (Art. 2.7 “Attestato di rischio” delle C.G.A.)
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da circolazione stradale, si prescrive dopo due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 del Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
AVVERTENZA
La classe di merito di conversione universale C.U. riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.A. di ciascuna compagnia.
Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Condizione Speciale b – “Forma tariffaria Bonus/Malus”) è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito AXA Assicurazioni S.p.A. prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa (Art. 2.7 ”Attestato di rischio” delle C.G.A.).
9. Legge applicabile al contratto
In base all’Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 “Codice delle Assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia (Art. 1.11 “Oneri a carico del contraente” delle C.G.A.).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Procedura per il risarcimento del danno Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.
Il contraente ha l’obbligo di denunciare entro 3 giorni il sinistro a AXA Assicurazioni S.p.A.. Per la denuncia del sinistro è consigliabile utilizzare il modulo “Constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “modulo blu” ‐ constatazione amichevole del sinistro, come previsto dall’Art. 143 del C.D.A.), fornito da AXA Assicurazioni S.p.A..
Sulla denuncia devono essere indicati: la data, il luogo e l’ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell’incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe, gli estremi identificativi del contratto di assicurazione le generalità dei conducenti (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali feriti, gli eventuali testimoni e le autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Informazioni relative al diritto di risarcimento del danno da circolazione
La liquidazione dei sinistri avviene:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni all’autovettura e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente non responsabile e per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile,
quando ci sono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore immatricolati e muniti di targa, assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
• i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori non targati ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P. R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il “modulo blu” di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro che rientra nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro fa richiesta di risarcimento alla propria Impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo all’autovettura utilizzata). L’agente e la struttura liquidativa di AXA Assicurazioni S.p.A. sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni all’autovettura e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
• nomi degli assicurati;
• targhe dei due veicoli coinvolti;
• la denominazione delle rispettive imprese;
• la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
• le generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre:
• l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
• l’entità delle lesioni subite;
• la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
• l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi per‐ manenti;
• l’eventuale consulenza medico‐legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’Impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico‐legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri dell’autovettura nei termini previsti dall’Art. 141 del C.D.A. Salve le ipotesi di sinistro causato da caso fortuito e di sinistro avvenuto al di fuori del territorio Italiano, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’Impresa di assicurazione dell’autovettura sulla quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, se l’autovettura di quest’ultimo è coperta per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148 del C.D.A.);
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dagli Artt. 149 e 150 del C.D.A.” per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicu‐ razione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati, luogo, giorni, ore in cui l’autovettura danneggiata è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
AVVERTENZA
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’Art. 8 D.P. R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’Art. 148 del C.D.A.).
E’ possibile trovare l’ufficio “servizi al cliente” sul sito internet xxx.xxx.xx .
AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono:
• 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro oppure 60 giorni in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente;
• 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso. (Art. 2.8 ”come denunciare il sinistro” e “Appendice R.C.A. – Cosa fare in caso di sinistro” delle C.G.A.)
2. Procedura per la liquidazione dell’indennizzo
Il contraente ha l’obbligo di denunciare entro 3 giorni il sinistro ad AXA Assicurazioni S.p.A.. Per maggiori dettagli sulle modalità di denuncia e liquidazione si rimanda alle C.G.A.
3. Incidenti stradali con controparti estere
a) Incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri
In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 ‐ 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
• nazionalità e targa del veicolo estero;
• caratteristiche tecniche del veicolo estero;
• tipo (esempio: autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
• marca e modello (esempio: Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
• cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
• cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
• nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
• estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale,
• Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
• copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponibile;
• copia della Carta verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile;
• descrizione dell’incidente.
Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Se l’incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l’età, l’attività il reddito, l’entità delle lesioni, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della gestione del sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l’UCI svolge accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la compagnia
assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva Europea 166/72.
Le ricerche vengono svolte da UCI interessando l’Ufficio nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero.
b) Incidenti avvenuti in un paese estero con veicoli esteri o con veicoli italiani
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei paesi del sistema carta verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolato e assicurato in Italia, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere:
• in caso di veicolo con targa estera di nazionalità uguale al paese in cui il sinistro è avvenuto, al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
• in caso di veicolo con targa estera di nazionalità diversa dal paese in cui il sinistro è avvenuto, al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al Bureau di accadimento del sinistro;
• in caso di veicolo con targa italiana, all’Ufficio nazionale del paese di accadimento del sinistro e/o direttamente alla compagnia italiana.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare una richiesta al Centro di Informazioni Italiano CONSAP all’indirizzo:
CONSAP ‐ Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx
Fax: 00.00000000
e‐mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
utilizzando il Modello A per i sinistri con veicoli esteri e il Modello B per i sinistri con veicoli italiani (reperibili sul sito della Consap) e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).
N.B. Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei paesi aderenti al sistema della carta verde, la richiesta di risarcimento può essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure all’Ufficio nazionale dello stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI).
c) Incidenti avvenuti in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
Per tutti i casi che non rientrano nella casistica di cui sopra è necessario rivolgersi a:
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Sinistri Internazionali
Corso Marconi, 10 – 10125 Torino– Italia
Tel: +39 (0)11.57 74 986 | Fax: +39.(0) 0 00 00 00 00
e‐mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xx
4. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il contraente o l’assicurato può rimborsare a AXA Assicurazioni S.p.A., al momento del rinnovo dell’assicurazione, l’importo di uno o più sinistri liquidati nell’anno trascorso. In questo caso non viene applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Bonus/Malus. In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” prevista dal D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli Artt. 149 e 150 del C.D.A. l’assicurato deve richiedere (direttamente o tramite il suo agente AXA) alla CONSAP ‐ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. ‐ l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dall’ente stesso.
Il rimborso può avvenire anche se il contraente non è più assicurato con AXA Assicurazioni S.p.A.; in tal caso il contraente ha diritto di ottenere la riclassificazione, attraverso la banca dati, delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, modificato in base al numero di sinistri che l’assicurato ha rimborsato. (Condizioni Speciali R.C.A. lettera b) Bonus‐malus ‐ punto 16 Facoltà di rimborso).
5. Arbitrato
AVVERTENZA
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dalle C.G.A. all’Art. “Controversie – Arbitrato irrituale” per la garanzia Infortuni del guidatore e all’Art. Gestione del Sinistro” per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
6. Accesso agli atti
A norma dell’Art. 146 del C.D.A, il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di accedere agli atti della compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali.
Tale richiesta può essere fatta:
• se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento;
• se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare un’offerta e ne precisa i motivi;
• se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta.
In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata A.R. o fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il Responsabile a cui è stato assegnato il compito per la trattazione del sinistro.
L’assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso contrario può rivolgersi all’IVASS.
7. Reclami
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx
fax: x00 00 00000000
avendo cura di indicare:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “per il Consumatore ‐ come presentare un reclamo”.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente. Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.
La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione.
• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo.
Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.
La Compagnia provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1‐bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx‐net/members_en.htm competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN‐NET.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.
Termini validi per tutte le sezioni
Appropriazione indebita: Impossessarsi della cosa altrui per procurare a se o ad altri ingiusto profitto
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Domicilio: il luogo di dimora abituale dell’assicurato; per il contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la somma contrattualmente pattuita a carico dell’assicurato per ogni sinistro.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta ai sensi di polizza da AXA Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.
Locatario: l’utilizzatore dell’autovettura affidatagli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la società presta l’assicurazione.
Nucleo famigliare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l’assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza.
Parti: il Contraente ed AXA Assicurazioni S.p.A.
Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA Assicurazioni S.p.A. a fronte della copertura assicurativa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.
Risarcimento: somma corrisposta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: azione esercitata dalla società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell’assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione.
Surrogazione: è il subingresso di un terzo che si sostituisce nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso.
Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.
Veicolo: l’autovettura oggetto dell’assicurazione.
Termini validi per la sezione relativa alla copertura del veicolo
Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare l’autovettura grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all’operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Appropriazione indebita: chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Atto vandalico: il danneggiamento, il deturpamento o l’imbrattamento del veicolo per mero gusto di distruzione da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo.
Audio‐fono‐visivi: l’autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sull’autovettura e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) e successive modifiche.
C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Carta verde: il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell’autovettura assicurata nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.
Classe AXA: la classe di merito Bonus/Malus assegnata da AXA Assicurazioni S.p.A..
Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Degrado d’uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull’autovettura in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) dell’autovettura al momento del sinistro.
Dispositivo GPS: Global Position System. Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice dell’autovettura escluso quanto indicato nella definizione di audio‐fono‐visivi.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Proprietario dell’autovettura: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.
Settore Tariffario: la tariffa assicurativa è suddivisa per settori perché ogni tipologia di veicolo come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto) o i motocicli (quinto), presentano caratteristiche tecniche su cui si basano le tariffe sostanzialmente differenti.
Valore nuovo: valore di listino dell’autovettura di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.
Valore commerciale: valore dell’autovettura compresi gli eventuali accessori di serie deter‐ minato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.
Termini validi per la sezione infortuni del conducente
Termini validi per la sezione infortuni del conducente
Assicurato: il conducente del veicolo.
Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Invalidità permanente: l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell’assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. La definizione di infortunio è estesa:
1) agli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
2) all’asfissia non dipendente da malattia;
3) all’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
4) all’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera (esclusi gli stabilimenti termali).
Termini validi per la sezione Responsabilità Civile della vita privata
Assicurato: il contraente della polizza di assicurazione
Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Termini validi per la sezione Assistenza stradale
Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.
Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche:
• il blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• l’esaurimento batteria;
• l’errore, l’esaurimento o il gelo del carburante;
• la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
• l’atto vandalico.
Xxxxxxxx improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l’assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’assicurato.
Auto
Nuova Protezione
Condizioni Generali di Assicurazione
contratto di assicurazione per le autovetture
edizione 07/2017
ART. 1 – NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO p.4
Art. 1.1 Dichiarazioni Contrattuali p.4
Art. 1.2 Altre assicurazioni p.4
Art. 1.3 Pagamento del premio p.4
Art. 1.4 Rinnovo del contratto p.4
Art. 1.5 Validità territoriale p.4
Art. 1.6 Trasferimento di proprietà del veicolo p.5
Art. 1.7 Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione
definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A. p.5
Art. 1.8 Sospensione in corso di contratto p.6
Art. 1.9 Contratti di durata inferiore ad un anno p.6
Art. 1.10 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo | p.6 |
Art. 1.11 Oneri a carico del contraente | p.7 |
Art. 1.12 Tutela della privacy | p.7 |
Art. 1.13 Foro competente | p.7 |
Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge | p.7 |
ART. 2 ‐ COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | p.8 |
Art. 2.1 Cos’è assicurato | p.8 |
Art. 2.2 Cosa non è assicurato ‐ le rivalse | p.8 |
Art. 2.3 Garanzia complementare ‐ R.C.A. PLUS | p.9 |
Art. 2.4 Le garanzie speciali R.C.A. | p.10 |
Art. 2.5 Le condizioni speciali R. C. A. | p.11 |
Art. 2.6 Telematica | p.17 |
Art. 2.7 Attestato di rischio | p.22 |
Art. 2.8 Come denunciare il sinistro | p.22 |
Art. 2.9 Gestione delle vertenze | p.23 |
ART. 3 ‐ NORME COMUNI | p.24 |
Art. 3.1 Somma assicurata (vedi anche Art. 3.17) | p.24 |
Art. 3.2 Adeguamento del valore assicurato e del premio | p.24 |
Art. 3.3 Surrogazione | p.25 |
Art. 3.4 Garanzie assicurate | p.25 |
Art. 3.5 Incendio | p.25 |
Art. 3.6 Furto | p.25 |
Art. 3.7 Kasko | p.25 |
Art. 3.8 Mini collisione | p.26 |
Art. 3.9 Xxxxx causati da animali selvatici o randagi | p.27 |
Art. 3.10 Cristalli | p.27 |
Art. 3.11 Eventi naturali | p.28 |
Art. 3.12 Eventi sociopolitici e atti vandalici | p.28 |
Art. 3.13 Garanzie accessorie | p.29 |
Art. 3.14 Cosa non è assicurato | p.31 |
Art. 3.15 Condizioni particolari delle Garanzie Accessorie | p.31 |
Art. 3.16 Cosa fare in caso di sinistro | p.32 |
Art. 3.17 Esagerazione dolosa del danno | p.32 |
Art. 3.18 Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro | p.33 |
Indice | |
Art. 3.19 Determinazione dell’ammontare del danno | p.33 |
Art. 3.20 Rimborso IVA | p.33 |
Art. 3.21 Controversie ‐ Nomina dei periti | p.34 |
Art. 3.22 Assicurazione presso diversi assicuratori | p.34 |
Art. 3.23 Limite massimo dell’indennizzo | p.34 |
Art. 3.24 Pagamento dell’indennizzo | p.34 |
Art. 3.25 Recupero delle cose rubate | p.35 |
ART. 4 ‐ INFORTUNI DEL CONDUCENTE | p.36 |
Art. 4.1 Chi è assicurato | p.36 |
Art. 4.2 Morte | p.36 |
Art. 4.3 Invalidità permanente | p.36 |
Art. 4.4 Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio | p.38 |
Art. 4.5 Cosa non è assicurato | p.39 |
Art. 4.6 Limiti di età | p.40 |
Art. 4.7 Persone non assicurabili | p.40 |
Art. 4.8 Diritto di surrogazione | p.40 |
Art. 4.9 Obblighi in caso di sinistro | p.40 |
Art. 4.10 Criteri di indennizzabilità | p.40 |
Art. 4.11 Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | p.40 |
Art. 4.12 Controversie ‐ Arbitrato irrituale | p.40 |
Art. 4.13 Pagamento dell’indennizzo | p.41 |
Art. 4.14 Cumulo di indennità | p.41 |
ART. 5 ‐ RESPONSABILITÀ PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA | p.42 |
Art. 5.1 Cosa è assicurato | p.42 |
Art. 5.2 Cosa non è assicurato | p.44 |
Art. 5.3 Il sinistro | p.45 |
ART. 6 ‐ TUTELA LEGALE | p.46 |
Art. 6.1 Cosa è assicurato | p.46 |
Art. 6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione | p.46 |
Art. 6.3 Casi assicurati | p.47 |
Art. 6.4 Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione | p.47 |
Art. 6.5 Cosa non è assicurato | p.47 |
Art. 6.6 Validità territoriale | p.48 |
Art. 6.7 Decorrenza della garanzia ‐ Insorgenza del sinistro | p.48 |
Art. 6.8 Denuncia di xxxxxxxx e libera scelta del legale | p.48 |
Art. 6.9 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa | p.48 |
Art. 6.10 Gestione del sinistro | p.48 |
Art. 6.11 Recupero di somme | p.49 |
ART. 7 ‐ ASSISTENZA | p.50 |
Art. 7.1 Condizioni comuni | p.50 |
Art. 7.2 Validità e operatività delle prestazioni | p.50 |
Art. 7.3 Validità territoriale | p.50 |
Art. 7.4 Limiti di esposizione | p.50 |
Art. 7.5 Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza p.51
Art. 7.6 Oggetto dell’assicurazione p.51
Art. 7.7 Esclusioni generali p.51
Art. 7.8 Disposizioni e limitazioni p.53
Art. 7.9 Richiesta di prestazioni di assistenza p.53
Art. 7.10 Garanzia Assistenza ‐ Prestazioni p.54
Art. 7.11 Garanzia Assistenza PLUS ‐ Condizioni specifiche p.59
1. Appendice R.C. Auto ‐ Cosa fare in caso di sinistro p.63
2. Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza p.65
3. Informativa sulla “Privacy” p.66
ART. 1 – NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni Contrattuali
Il premio della presente assicurazione è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza. I fattori che determinano il livello del premio comprendono, tra gli altri: caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), sinistrosità come rappresentata dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, caratteristiche del veicolo. Se in corso di contratto si verificano cambia‐ menti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposi‐ zioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Come previsto dal Codice Civile in caso di:
• dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio;
• mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento;
il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni
L’esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA Assicurazioni S.p.A.; in caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 C.C. (che disciplina l’assicurazione presso diversi assicuratori).
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. Il pagamento va eseguito presso l’agenzia o ufficio che gestisce il contratto e che rilascia il certificato di assicurazione.
Art. 1.4 – Rinnovo del contratto
Il contratto non è rinnovato tacitamente. L’eventuale proposta di rinnovo, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente presso l’agenzia o ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L’accettazione da parte del contraente della proposta di xxxxxxx è espressa con il pagamento del nuovo premio.
Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la
proposta di xxxxxxx, vengono comunque mantenute operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza della copertura.
Art. 1.5 ‐ Validità territoriale
L’assicurazione vale in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.
L’assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto.
La garanzia di R.C. per i fatti della vita privata opera per il mondo intero.
La carta verde ha lo stesso periodo di validità della polizza. AXA Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, fermo quanto previsto dall’ultimo comma dell’Articolo 1.4. “Rinnovo del contratto”. Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 1.1 ‐ “Dichiarazioni contrattuali” e dal successivo Art. 2.2 “Cosa non è assicurato”.
Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione. Qualora la polizza non preveda la garanzia R.C.A. o pur in presenza della copertura non venga richiesta la carta verde, le garanzie previste dal capitolo “danni al veicolo” sono da considerarsi valide nei soli paesi indicati del primo comma.
Art. 1.6 ‐ Trasferimento di proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest’ultima opzione è con‐ sentita anche per il caso di conto vendita.
Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto:
a) Con sostituzione del veicolo. La copertura può essere trasferita su un altro veicolo con la medesima proprietà, a partire dalla data e dall’ora della sostituzione, a patto che il nuovo veicolo sia assicurabile con lo stesso prodotto; il premio viene conguagliato.
Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita documentato si applicano le medesime
disposizioni. La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito “Bonus/ Malus”.
b) Con cessione del contratto di assicurazione. Il vecchio ed il nuovo proprietario devono comunicare ad AXA Assicurazioni S.p.A. il trasferimento. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA Assicurazioni
S.p.A. emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio o dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, AXA Assicurazioni S.p.A. annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
c) Con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il proprietario deve dare comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.
Il contratto si risolve ed AXA Assicurazioni S.p.A., su richiesta del contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, pagata e non goduta nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all’agenzia o ad AXA Assicurazioni S.p.A..
In caso di conto vendita AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio RCA non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita.
Nel caso in cui, successivamente alla consegna in conto vendita, il veicolo non venga venduto e il proprietario intenda continuare ad utilizzarlo deve stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe di merito C.U. 14.
In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi.
Art. 1.7 ‐ Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.
Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo.
Per la demolizione, il contraente, in sostituzione dell’attestato del P.R.A., deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, un concessionario o una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.
La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equi‐ parata alla demolizione.
In tali casi il contratto cessa e AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della documentazione.
Per i contratti di durata inferiore all’anno AXA Assicurazioni S.p.A. non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.
Art. 1.8 ‐ Sospensione in corso di contratto
La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA Assicurazioni S.p.A. emette un’apposita appendice di sospensione.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 30 giorni.
La polizza può essere riattivata entro 12 mesi dalla data di sospensione. Se il contraente non richiede la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.
Il contratto, purché invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alle condizioni e
alla tariffa vigente al momento della sospensione, a meno che non siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione della tariffa applicata.
La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il periodo di osservazione, come previsto dalla clausola Bonus Malus, rimane sospeso per tutta la
durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Non è consentita la sospensione:
a) per contratti di durata inferiore all’anno;
b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo “Art. 1.10 ‐
Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo”;
c) in presenza di formule telematiche.
Art. 1.9 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno
Non sono ammesse variazioni di alcun tipo tranne che per le seguenti eventualità:
a) aumento dei massimali R.C.A.;
b) reimmatricolazione del veicolo;
c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.
Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il contraente deve informare AXA Assicurazioni S.p.A. fornendo la copia della denuncia presentata all’Autorità competente; il contratto cessa dal giorno successivo la data di denuncia.
L’assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al residuo periodo di
assicurazione della garanzia R.C.A., al netto dell’imposta e del contributo S.S.N.
In caso di furto totale o appropriazione indebita del veicolo, gli aventi diritto usufruiscono dell’ultima classe di merito maturata.
Art. 1.11 ‐ Oneri a carico del contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato da AXA Assicurazioni S.p.A..
Art. 1.12 ‐ Tutela della privacy
In presenza di un dispositivo telematico i dati raccolti sono utilizzati da AXA Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative illustrate dettagliatamente nell’informativa sulla privacy.
Art. 1.13 ‐ Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
Art. 1.14 – Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ART. 2 ‐ COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 2.1 – Cos’è assicurato
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della responsabilità civile da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, includendo automaticamente il ricorso terzi da incendio fino ad un massimale di
€. 700.000,00 per sinistro. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000,00 per sinistro.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio (cosiddetto “rischio statico”) la garanzia vale
esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice, sono esclusi i danni alle persone che eventualmente occupano il rimorchio.
Coperture sempre incluse nella garanzia obbligatoria:
a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all’Art. 2.2 ‐ “Cosa non è assicurato”.
I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
b) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio;
c) nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici.
d) Per il veicolo adibito a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell’assicurazione obbligatoria e successivamente le estensioni sopra indicate nei punti a), b), c) e d).
Art. 2.2 – Cosa non è assicurato – le rivalse
Come previsto dall’Art. 144 del C.D.A., AXA Assicurazioni S.p.A. esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20. 000,00.
A) Rivalsa totale nei casi di:
a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
c) dolo del conducente;
d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.
B) Rivalsa fino a € 20.000,00 nei casi di:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica.
g) Applicabilità dell’art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma
Art. 2.3 – Garanzia complementare – R.C.A. PLUS
a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti (fino al terzo grado di parentela) minori o persone soggette a tutela e conviventi purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitore, nonno, zio o tutore). Axa Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.
b) Rinuncia alla rivalsa neopatentati
AXA Assicurazioni esercita il diritto di rivalsa se al momento del sinistro si trova alla guida
di un’autovettura, con una potenza specifica riferita alla tara eccedente i limiti di legge, un conducente con patente di categoria B da meno di un anno.
AXA Assicurazioni S.p.A. non esercita tuttavia il diritto di rivalsa se, in caso di sinistro, a fianco del
conducente si trova persona di età non superiore a sessantacinque anni, con patente valida per la stessa categoria o superiore conseguita da almeno dieci anni.
c) Riduzione rivalsa
AXA Assicurazioni S.p.A., limita il diritto di rivalsa ai soli casi previsti nell’articolo 2.2 B) nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato a € 1.500,00 ad esclusione del punto e) per il quale AXA Assicurazioni ha la facoltà di rivalsa fino a € 500,00 per sinistro e del punto
d) per il quale rinuncia totalmente alla rivalsa.
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
AXA Assicurazioni S.p.A., nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.A., risponde dei capitali, interessi e spese che l’assicurato deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 300.000,00 per ogni sinistro.
L’assicurazione comprende:
• i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, con il limite di € 15.500,00;
• i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo
(dell’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing) o dei familiari conviventi.
L’assicurazione non comprende:
• i danni da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• i danni dovuti a dolo dell’assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
In caso di sinistro l’assicurato deve immediatamente informare AXA Assicurazioni S.p.A. delle
procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A.. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.
Non sono considerati “terzi”:
a) il conducente del veicolo;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
c) quando l’assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché‚ gli amministratori delle medesime.
e) Xxxxx a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che sono portati o indossati dai terzi trasportati.
Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
f) Tolleranza costo riparazione
In fase di liquidazione di sinistro, è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.
Art. 2.4 Le garanzie speciali R.C.A.
a) Xxxxx causati da veicolo non assicurato
Cosa è coperto:
AXA Assicurazioni indennizza l’assicurato per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:
• l’assicurato non abbia alcuna responsabilità nella causa del sinistro o comunque non in forma prevalente e ne fornisca prova;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi ed il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo.
Per i danni al veicolo, a pena di perdita del diritto all’indennizzo, l’assicurato si obbliga a commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A., previa verifica delle condizioni sopra citate.
Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto dall’articolo 3.19 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno x.xx 1 Valore commerciale. L’assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione.
Per le lesioni personali AXA Assicurazioni S.p.A indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.
Determinazione dell’ammontare del danno
La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente.
Limiti di indennizzo
La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.
Diritto di surrogazione
L’assicurato surroga AXA Assicurazioni S.p.A. nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili ai sensi dell’art. 1916 C.C. e in particolare nei confronti del Fondo Xxxxxxxx Xxxxxxx
della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalla garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza.
b) Bonus Protetto
In caso di un solo sinistro che abbia comportato l’applicazione del malus, il premio di rinnovo del contratto è determinato, anziché tramite applicazione delle regole tariffarie in tale momento in vigore riferite alle polizze sinistrate, attraverso l’impiego delle regole, più favorevoli, riservate ai contratti esenti da sinistro con mantenimento invariato della classe interna. E’ confermata la facoltà da parte del contraente di accettare la proposta di xxxxxxx o rifiutarla senza alcuna formalità. La clausola decade, quindi non viene riproposta, alla prima scadenza successiva all’utilizzo o in presenza di più di un sinistro.
Art. 2.5 ‐ Le condizioni speciali R.C.A.
a) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell’autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• se il conducente è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
AXA Assicurazioni S.p.A. conserva la facoltà di esercitare la rivalsa qualora il proprietario o locatario fossero a conoscenza delle suddette circostanze.
b) Bonus‐malus
1 Forma tariffaria — La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus‐Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:
Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)
Classe di merito AXA
Coefficienti di determinazione del premio
Evoluzione in Bonus da
Impatto
% Bonus (*)
Classe di merito AXA
Coefficienti di determinazione del premio
Evoluzione in Bonus da
Impatto
% Bonus (*)
1A 1B 1C
1D 1E 1F
1 a 1A 1B
1C 1D 1E
9 0,764 10 a 9 ‐3,54%
1G 1H 1K | 0,580 | 1F 1G 1H | ‐7,94% | 10 | 0,792 | 11 a 10 | ‐3,88% | |
1L | 1K 1L | |||||||
1 | 0,630 | 2 a 1 | ‐0,94% | 11 | 0,824 | 12 a 11 | ‐3,74% | |
2 | 0,636 | 3 a 2 | ‐0,78% | 12 | 0,856 | 13 a 12 | ‐7,56% | |
3 | 0,641 | 4 a 3 | ‐1,84% | 13 | 0,926 | 14 a 13 | ‐8,95% | |
4 | 0,653 | 5 a 4 | ‐2,68% | 14 | 1,017 | 15 a 14 | ‐24,55% | |
5 | 0,671 | 6 a 5 | ‐3,45% | 15 | 1,348 | 16 a 15 | ‐22,93% | |
6 | 0,695 | 7 a 6 | ‐2,93% | 16 | 1,749 | 17 a 16 | ‐18,27% | |
7 | 0,716 | 8 a 7 | ‐3,11% | 17 | 2,140 | 18 a 17 | ‐20,65% | |
8 | 0,739 | 9 a 8 | ‐3,27% | 18 | 2,697 | ‐ | ‐ |
(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione
2 Periodi di osservazione — Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3 Classe di ingresso — All’atto della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:
a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Per la stipula di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure l’atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata la classe di merito 18.
4 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo — Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
il nuovo contratto è assegnato all’atto della stipula alla stessa classe di merito prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall’Art. 2.7 – Attestato di rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA Assicurazioni S.p.A..
Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento all’autovettura avente la classe di merito più favorevole.
5 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria — Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus‐Malus, il contraente deve pagare il premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U rilevata dalla banca dati (se l’attestazione non riporta la classe C.U. si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente).
6 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma Bonus/Malus con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di pertinenza C.U. stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attesta‐ to di rischio rilevato dalla banca dati, come previsto dalla seguente tabella:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classi di merito Bonus/Malus di assegnazione Classe
C.U.
Classe AXA
Qualora dall’attestazione dello stato di rischio, in riferimento all’ultimo periodo di osserva‐ zione, non risultino sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti anche parziali e sempre che le classi di merito indicate risultino come segue: classe di provenienza 1; classe assegnazione CU 1, al nuovo contratto è possibile assegnare la classe di assegnazione di superbonus 1A (a tal proposito si veda quanto riportato dalla “Tabella delle regole evolutive”).
Qualora invece il veicolo fosse già assicurato con AXA Assicurazioni S.p.A., il contratto stesso è assegnato, all’atto della stipula, alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio rilevato dalla banca dati sia per la classe CU sia per la classe AXA.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito.
Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l’attestato per l’intero quinquennio precedente.
Ai soli fini probatori e di verifica AXA Assicurazioni S.p.A. può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce il rischio in classe CU 18.
7 Attestato di rischio riferito a contratto scaduto da più di 12 mesi e con veicolo che non ha circolato — Se il cliente presenta un attestato scaduto da più di 1 anno e non più di 5 dalla data di scadenza del precedente contratto viene assegnata la classe come previsto dal precedente comma. Se sono trascorsi più di 5 anni viene assegnata la classe 14. Tale disposizione è valida a condizione che il contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto.
8 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno — Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus‐Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni ed a sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo.
9 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione — La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’impresa assicuratrice alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore.
In tal caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
10 Revisione classe di merito — La classe di merito può essere soggetta a revisione sulla base delle verifiche effettuate da AXA Assicurazioni S.p.A. a seguito della dichiarazione del contraente.
L’eventuale differenza di premio è rimborsata (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) o richiesta da AXA Assicurazioni S.p.A. al contraente.
11 Veicolo precedentemente assicurato all’estero — Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe d’ingresso (classe C.U. 14), a meno che il contraente non consegni dichiarazione sulla sinistrosità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
La dichiarazione dell’assicuratore estero si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
12 Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo — Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza che è stato rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe C.U. risultante dall’attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente.
Qualora l’attestazione sullo stato di rischio non risulti nella banca dati, oltre alla copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente dovrà essere rilasciata una dichiarazione come previsto dal comma 6).
13 Evoluzione classi di merito — Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di xxxxxxx è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla “Tabella delle regole evolutive” (vedi tabella sulla destra) a seconda che AXA Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, il contratto è considerato immune da sinistri. La penalizzazione di classe si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell’attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell’ 11% o superiore).
14 Sinistro senza seguito e contratto cessato — Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.
15 Riapertura di un sinistro senza seguito — Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, al primo rinnovo si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati delle informazioni aggiornate
.
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito AXA | Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1L | 1L | 1H | 1E | 1B | 2 |
1K | 1L | 1G | 1D | 1A | 3 |
1H | 1K | 1F | 1C | 1 | 4 |
1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 |
1F | 1G | 1D | 1A | 3 | 6 |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 Facoltà di rimborso — Il contraente può evitare le maggiorazioni o fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive indicate nella tabella al punto 13, offrendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell’ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Il rimborso deve avvenire in coincidenza di una scadenza annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia.
17 Sostituzione del contratto — In caso di sostituzione in corso d’anno del contratto è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito.
La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing e non si verifichi cambio di settore tariffario.
La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario consente il mantenimento della classe di merito maturata purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio.
La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documenta‐ zione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
18 Furto del veicolo — In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing) della classe di merito maturata purché quest’ultimo venga assicurato entro 5 anni (12 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto e non si verifichi cambio di settore tariffario. Nel caso in cui la stipula della polizza avvenga successivamente, è assegnata la classe C.U. 14.
19 Ritrovamento del veicolo rubato — Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l’assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, per assicurare il veicolo ritrovato deve essere stipulato un nuovo contratto alla classe C.U. 14.
20 Pluralità di intestatari — Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi quest’ultimo mantiene il diritto alla classe di merito maturata (es. mantenimento della classe di merito maturata anche nel caso di due proprietari cointestatari al P.R.A. e successiva intestazione del nuovo veicolo ad uno solo di essi).
c) Bonus‐malus con franchigia di € 1.000,00
La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus‐Malus”, prevede anche una franchigia fissa di € 1.000,00 per ogni sinistro, La franchigia non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto b) Bonus‐Malus (per autovetture).
Il contraente e l’assicurato devono rimborsare ad AXA Assicurazioni S.p.A. l’importo del
risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
AXA Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
e) Guida Esperta
Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti, che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni e che nel proprio nucleo familiare non risultano conviventi persone maggiorenni (abilitate alla conduzione di autovetture) di età inferiore a 26 anni.
E’ cura del contraente, alla stipula della polizza, sia in ipotesi di rinnovo alla scadenza annuale, verificare che le condizioni sulla composizione del proprio nucleo familiare permangano
coerenti con quanto dichiarato ai sensi del comma precedente per evitare l’applicazione di rivalsa da parte di AXA Assicurazioni S.p.A..
In caso di sinistro il contraente deve esibire copia dello stato di famiglia; se le informazioni fornite risultano in contrasto con quanto espresso al primo comma, AXA Assicurazioni S.p.A. esercita diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 2.000,00.
Medesima rivalsa è esercitata in caso risulti che al momento del sinistro il veicolo è guidato da persona di età inferiore al limite di cui al primo comma (o in possesso di patente di guida da meno del limite previsto) ad eccezione dei casi in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione (ovvero personale cui il veicolo fosse stato affidato in consegna/custodia) oppure nel caso in cui se ne è persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
f) Targhe speciali
Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT); per l’attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.
g) Rata Unica ‐ Premio unico con pagamento anticipato
Il premio è pagato anticipatamente in un’unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un’apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore. Se il contratto prevede le sole garanzie danni al veicolo a deroga dell’Art. 1.4 ‐ “Rinnovo del contratto”, il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applica‐ zione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell’Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).
h) Polizza con vincolo
AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:
• non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria;
• comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.
Si impegna inoltre, in caso di sinistro incendio, furto, mini collisione, Kasko, liquidato a termini di polizza:
• a non pagare l’indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore;
• a corrispondere l’indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.
Art. 2.6 ‐ Telematica
a) Formula Drive Tutor
Per l’acquisto della presente formula sono necessari l’installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il dispositivo viene consegnato in agenzia insieme alla polizza assicurativa e alla sottoscrizione da parte del contraente del contratto di abbonamento ai servizi con il partner tecnologico che contiene il dettaglio dei servizi offerti.
1 Installazione del dispositivo Drive Box e suo utilizzo — Il contraente ha 5 giorni di calendario di tempo, decorrenti dalla data di effetto della polizza, per l’istallazione del dispositivo sul veicolo assicurato. Drive Box è un dispositivo satellitare autoinstallante e per l’installazione a cura del contraente, si rimanda al manuale d’uso contenuto nella confezione.
2 In caso di incidente — AXA Assicurazioni S.p.A. utilizza i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo Drive Box, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione del crash o a quello riportato nella denuncia ad AXA Assicurazioni S.p.A. , dell’evento stesso.
3 Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente — In caso di:
• mancata installazione del dispositivo da parte del contraente entro il termine di cui al punto 1;
• disinstallazione del dispositivo dal veicolo per dolo del contraente (esclusi quindi i casi di sostituzione del contratto per cambio veicolo o distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato e in caso di cessazione del contratto;
• mancato funzionamento del dispositivo per dolo del contraente nell’utilizzo o nell’installazione;
• mancata osservanza del contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo Drive Box di cui al punto 6) – salvo il caso di forza maggiore
qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell’assicurato, AXA Assicurazioni S.p.A. applica per ogni evento una franchigia fissa di € 2.000,00 . In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento, si applica una sola franchigia. Tale franchigia si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre già previste dal contratto.
AXA Assicurazioni S.p.A. non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati di cui al punto 7) dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.
4 Cambio veicolo — In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi con il partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo Drive Box sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario dalla data di effetto della nuova polizza. La disinstallazione e la reinstallazione, se correttamente eseguite osservando le istruzioni del Manuale d’uso, non comportano costi a carico del contraente.
5 Cessazione del contratto — In caso di:
• cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
• mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
• annullamento della polizza per qualunque motivo;
il contraente deve disinstallare il dispositivo Drive Box ed a restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della sottoscrizione della polizza.
6 Guasto/anomalia del dispositivo Drive Box — In caso di guasto o di mancato funzionamento, segnalato dal partner tecnologico al contraente tramite SMS, questi deve recarsi da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro 10 giorni di calendario dall’avvenuta notifica. Se il guasto/ anomalia non è stato causato dal contraente, non sono previsti costi a carico dello stesso.
7 Servizi abbinati
Chiamata di emergenza automatica
al verificarsi di un incidente Drive Box, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la centrale operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal contraente in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono comunque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell’evento.
Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa
Il servizio consente di proteggere l’assicurato da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l’assicurato può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.
Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del veicolo assicurato (acceso o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o sinistri. Il contraente deve inviare una richiesta scritta tramite fax al Customer Care del partner tecnologico 199 119933.
Servizio ricerca veicolo in caso di furto
Constatato il furto del veicolo, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall’estero: x00 0000 000 000000) per comunicare il furto del proprio veicolo e attivare le procedure per la ricerca del mezzo. Di seguito come procedere:
• gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell’auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea;
• l’operatore gestisce sia la localizzazione del veicolo in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell’Ordine e, in caso di necessità, attiva l’intervento per il recupero del veicolo e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l’esito dell’attività al cliente.
Find my car
Il servizio consente di ottenere la posizione della vettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto “POS‐Targa veicolo” (Esempio: POS‐AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l’indirizzo, la località, l’ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.
Il servizio, decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all’attivazione dell’apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il Cliente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all’area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.
b) Formula Drive Tutor Plus
Per l’acquisto della presente formula sono necessari l’installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato di un dispositivo satellitare Drive Box Vivavoce che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il dispositivo viene installato presso uno dei centri specializzati convenzionati.
I costi dell’installazione successiva alla prima, della manutenzione o del trasferimento su altro veicolo del dispositivo elettronico dotato di GPS, (tale ultima eventualità è gratuita per un cambio veicolo ogni due annualità assicurative) sono sempre a carico del contraente.
1 Installazione del dispositivo Drive Box Vivavoce
Il contraente, per l’installazione deve recarsi presso un centro specializzato convenzionato, entro 10 giorni di calendario dalla data di effetto della polizza.
AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli sul dispositivo elettronico dotato di GPS installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Tali controlli, sono effettuati per conto di AXA Assicurazioni S.p.A. a cura del partner tecnologico.
2 In caso di incidente
AXA Assicurazioni S.p.A. può utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo Drive Box Vivavoce, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione dell’incidente o a quello riportato nella denuncia ad AXA Assicurazioni S.p.A. dell’evento stesso.
3 Conseguenze in caso di mancata installazione/funzionamento del dispositivo elettronico dotato di GPS
Per il corretto funzionamento del servizio previsto dalla formula Drive Tutor Plus è condizione necessaria che il dispositivo Drive Box Vivavoce sia installato, operante e in piena efficienza.
In caso di:
• mancata installazione del dispositivo elettronico da parte del contraente;
• disinstallazione dal veicolo o inoperatività del dispositivo elettronico per dolo;
mancata osservanza del contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo elettronico – salvo il caso di forza maggiore.
Le prestazioni di assistenza, fruibili tramite il dispositivo elettronico, sono operanti solo a partire dal momento dell’installazione o dal ripristino del suo funzionamento.
servizi
Qualora il contraente non adempia, nei modi e nei tempi indicati, a uno degli obblighi previsti nella presente formula, AXA Assicurazioni S.p.A. garantisce esclusivamente le prestazioni di assistenza che non dipendono dal dispositivo elettronico.
AXA Assicurazioni S.p.A. non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei abbinati di cui al punto 7) dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del dispositivo elettronico sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.
4 Cambio veicolo
In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi forniti dal partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo elettronico sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario a partire dalla data di effetto della nuova polizza. La disinstallazione e la successiva installazione del dispositivo elettronico, devono essere eseguite presso uno dei centri specializzati.
5 Cessazione del contratto o eliminazione della Formula Drive Tutor Plus
In caso di:
• cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
• mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
• esclusione dal contratto della Drive Tutor Plus;
• annullamento della polizza per qualunque motivo.
Il contraente deve disinstallare il dispositivo elettronico e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento firmato al momento della sottoscrizione della polizza.
6 Guasto/anomalia del dispositivo Drive Box Vivavoce
In caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, segnalato dal partner tecnologico, il veicolo deve essere portato entro 10 giorni di calendario da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema. Qualora il contraente rilevi autonomamente la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento del dispositivo elettronico, deve informare il partner tecnologico al numero verde previsto nel contratto di abbonamento nel più breve tempo possibile, per un intervento di verifica. I costi di disinstallazione del dispositivo elettronico guasto e installazione del dispositivo elettronico sostitutivo sono a carico del partner tecnologico, esclusivamente quando sono causati da difetto del dispositivo o della sua installazione effettuata da un installatore convenzionato.
Se il guasto o il malfunzionamento sono riconducibili ad eventi esterni diretti o indiretti, a manomissioni, interventi effettuati da installatori non autorizzati da AXA Assicurazioni S.p.A., i costi di sostituzione o di riparazione sono a completo carico del contraente.
7 Servizi abbinati
Assistenza
Le prestazioni previste nella sezione Assistenza, in abbinamento al dispositivo Drive Box Vivavoce sono:
• Chiamata di emergenza automatica: al verificarsi di un incidente Drive Box Vivavoce, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la centrale operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il dispositivo vivavoce installato a bordo del veicolo. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell’evento.
• Chiamata di emergenza manuale: attraverso l’utilizzo del “pulsante di emergenza”, situato sul dispositivo elettronico installato all’interno del veicolo è possibile effettuare una chiamata in vivavoce direttamente con l’operatore che potrà prestare l’assistenza richiesta.
Sono inoltre previsti tutti i servizi forniti nella formula Drive Tutor (Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa, Ricerca veicolo in caso di furto e Find my car).
c) Opzione Guida Leggera
Per l’utilizzo dell’opzione Guida Leggera, con rilevazione dei km percorsi, l’autovettura deve essere dotata di dispositivo GPS con una delle due formule telematiche previste, Formula Tutor o Formula Tutor Plus.
Premio e regolazione premio
Se viene sottoscritta l’opzione Guida Leggera, il premio R.C.A. è calcolato sulla base della fascia kilometrica dichiarata dal contraente in fase di sottoscrizione della polizza. Il sistema GPS installato sull’autovetture rileva la percorrenza kilometrica e, al termine del periodo assicurativo, se il veicolo ha percorso un numero di km che rientra in una fascia differente rispetto alla fascia kilometrica dichiarata, il contraente riceve un rimborso se la fascia di percorrenza è più bassa o un addebito se la fascia è superiore.
Il rinnovo per l’anno successivo è subordinato al pagamento dell’eventuale addebito della regolazione premio. Il contraente non dovrà mai corrispondere un premio R.C.A. imponibile annuo superiore a quello massimo previsto dalla polizza. La quietanza di regolazione premio a debito è dovuta dal contraente, anche nel caso di mancato rinnovo del contratto, entro 30 giorni dalla sua scadenza.
Per l’annualità successiva, la fascia kilometrica dichiarata viene adeguata in automatico, cioè si considerano validi i dati chilometrici rilevati dal GPS ed il premio R.C.A. viene calcolato sulla base della fascia km percorsa nell’annualità appena conclusa.
In caso di annullamento del contratto in corso d’anno non è prevista la regolazione del premio come sopra descritto.
Affinché la formula kilometrica possa essere attivata, il dispositivo deve essere regolarmente installato e funzionante sul veicolo. Installato il dispositivo, per certificarne il funzionamento, è necessario che venga effettuata e trasmessa la percorrenza di almeno 1 kilometro.
In caso di malfunzionamento, mancata installazione, disinstallazione del dispositivo o di impossibilità di rilevare i kilometri percorsi, il premio di rinnovo verrà calcolato senza gli sconti previsti per le formule “Guida leggera” e la regolazione premio, allo stesso tempo, sarà calcolata in modo da recuperare lo sconto concesso all’inizio dell’annualità assicurativa.
Unicamente per la prima annualità (cioè quella di prima emissione del contratto) i km effettuati durante il periodo di rilevazione, che è compreso tra la data di attivazione del dispositivo GPS e la data di ultima rilevazione ed elaborazione dei km effettivi (circa 2 mesi prima della scadenza annuale) vengono riproporzionati su tutta l’annualità assicurativa (per comprendere gli ultimi 2
mesi della polizza) per il corretto calcolo della regolazione premio. Se, ad esempio, il sistema GPS ha rilevato nei primi 10 mesi una percorrenza di 10.000 chilometri, vengono aggiunti ulteriori
2.000 chilometri (1.000 per ogni mese non rilevato) per un totale di 12.000 chilometri.
Art. 2.7 ‐ Attestato di rischio
AXA Assicurazioni S.p.A., in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione del contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto l’attestato di rischio.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web, può inoltre essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, AXA Assicurazioni S.p.A. consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.
AXA Assicurazioni S.p.A. non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
• contratti stipulati per una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo di osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni.
Art. 2.8 ‐ Come denunciare il sinistro (si veda anche quanto previsto dall’appendice cosa fare in caso di sinistro)
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia o direttamente ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e l’ora, la dinamica dell’incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo blu “Constatazione amichevole di incidente ‐ Denuncia di sinistro” che deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.
La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro. Se sono conosciuti devono essere indicati:
• i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
• eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
• eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.) E’ necessario indicare ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 2.9 ‐ Gestione delle vertenze
AXA Assicurazioni S.p.A. gestisce a nome dell’assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
ART. 3 NORME COMUNI
Art. 3.1 ‐ Somma assicurata (vedi anche Art. 3.18 ‐ “Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro”)
Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice.
Per componenti audio‐fono‐video (autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari) l’assicurazione copre fino al 15% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 4.500,00 per evento.
Per la liquidazione devono essere fornite prove documentali della presenza e delle caratteristiche degli impianti audio‐fono‐visivi (fatture, ordine d’acquisto, ricevute fiscali) in assenza, la valutazione non è superiore a € 250,00 per sinistro.
La somma assicurata è comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e corrisponde:
1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, qualora l’assicurazione sia stipulata nella formula a “Valore nuovo”,
oppure:
2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, qualora l’assicurazione sia stipulata nella formula a “Valore commerciale”.
Art. 3.2 ‐ Adeguamento del valore assicurato e del premio
a) Formula a “Valore nuovo”
I premi Incendio e Furto e la percentuale di scoperto eventualmente previsto in polizza dall’Art. 3.6 a ‐ “Scoperto e franchigia a carico dell’assicurato” sono ridotti, nelle annualità successive a quella di stipula del contratto e a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto il contratto originario, in conformità alla seguente tabella:
Tabella di evoluzione dei premi incendio e furto e della percentuale di scoperto
Età del Veicolo
Coefficiente Di premio
Adeguamento dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto
Entro 6 mesi | 100 | 20% | 15% | 10% | ||
oltre 6 mesi fino a 18 mesi | 80 | 15% | 10% | 5% | ||
oltre 18 mesi fino a 30 mesi | 70 | 10% | 5% | ‐ | ||
oltre 30 mesi fino a 42 mesi | 65 | 5% | ‐ | ‐ | ||
oltre 42 mesi fino a 54 mesi | 60 | ‐ | ‐ | ‐ | ||
oltre 54 mesi | 55 | ‐ | ‐ | ‐ |
In caso di sinistro la percentuale di scoperto per il furto risulta dall’evoluzione di quello indicato in polizza, tenuto conto dell’invecchiamento del veicolo al momento del sinistro. L’invecchiamento del veicolo assicurato viene stabilito con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero.
Il premio della garanzia kasko è correlato a quello della tariffa RCA; in occasione di ogni scadenza successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.
b) Formula a “Valore commerciale”
Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA Assicurazioni S.p.A., viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L’assicurato può richiedere l’adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.
Art. 3.3 ‐ Surrogazione
Qualora AXA Assicurazioni S.p.A. abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il contraente, l’assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA Assicurazioni
S.p.A. in base alla normativa vigente.
Art 3.4 ‐ Garanzie assicurate
Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 3.5 ‐ Incendio
Cosa assicura:
I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
L’assicurazione non comprende i danni causati da bruciature ed i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.
Art. 3.6 ‐ Furto Cosa assicura:
I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.
Se il veicolo è dotato di apparato localizzatore elettronico, in caso di furto, AXA Assicurazioni S.p.A. interpella la centrale di telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al monitoraggio del percorso del veicolo rilevato nei giorni precedenti e successivi l’evento denunciato. I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad AXA Assicurazioni S.p.A. dalla centrale di telesorveglianza sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del sinistro (come disciplinato dall’Art. 1.12 Tutela della Privacy).
Art. 3.6.a ‐ Scoperto e franchigia a carico dell’assicurato
Per ogni sinistro furto o rapina, l’importo liquidato è ridotto della percentuale di scoperto previsto in polizza con il minimo di:
• € 150,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
• € 300,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;
• € 300,00 per i rimorchi.
Se lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato è
diverso da quello sopra indicato, è considerato prevalente quello stampato sul contratto.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 50%.
Art. 3.7 ‐ Kasko
Cosa assicura:
I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall’ Art. 2.2 – Cosa non è assicurato delle norme che regolano l’assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.7.a ‐ “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”;
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
d) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina‚ incendio, esplosione e scoppio;
e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.
f) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul veicolo nelle aree private.
Art. 3.7.a ‐ Scoperto e franchigia a carico dell’assicurato
Per ogni sinistro, l’importo liquidato è ridotto della percentuale di scoperto prevista in polizza con il minimo di:
• € 250,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
• € 500,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;
Opzione kasko grandi eventi
• € 5.000,00 per autovetture di qualsiasi potenza.
La franchigia riportata in polizza è da considerarsi sempre prevalente rispetto a quanto sopra
indicato.
Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza i minimi citati sono raddoppiati. Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 25% per l’opzione kasko grandi eventi, del 50% negli altri casi.
Art. 3.8 ‐ Mini collisione Cosa assicura:
I danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato fino al capitale indicato in polizza (e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) per anno assicurativo, compresi, se assicurati, eventuali optional, per i danni derivanti da collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) Verificatisi nelle circostanze previste dall’Art. 2.2 – Cosa non è assicurato delle norme che regolano l’assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.8 a ‐ “Scoperto e franchigia a carico dell’assicurato”;
b) causati da cose o animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
d) conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, incendio, esplosione e scoppio;
e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria ‐ se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.
AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di intervenire sulla garanzia a livello tariffario ad ogni
scadenza annuale di contratto.
Art. 3.8 a ‐ Scoperto e franchigia a carico dell’assicurato
La garanzia mini collisione è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo indicato in polizza e senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo. Vengono applicate le seguenti franchigie:
Se alla guida del veicolo assicurato vi è una persona con età maggiore o uguale a 26 anni:
• € 100,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati;
• € 500,00 qualora, per la riparazione dell’auto, NON vengano utilizzate le carrozzerie/ riparatori convenzionati.
Se alla guida del veicolo assicurato vi è una persona con età inferiore a 26 anni:
• € 500,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati;
• € 800,00 qualora, per la riparazione dell’auto, NON vengano utilizzate le carrozzerie/ riparatori convenzionati.
Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza le franchigie citate sono raddoppiate.
3.9 ‐ Danni causati da animali selvatici o randagi Cosa assicura:
AXA Assicurazioni S.p.A., rimborsa, nei limiti di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.
La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle
autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.
3.9 a ‐ Scoperto e franchigia a carico dell’assicurato
La garanzia urto con animali selvatici è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo sopra indicato e senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo. Viene applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.
Qualora per la riparazione dell’auto vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati, gli scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 50%.
Art. 3.10 ‐ Cristalli Cosa assicura:
I danni materiali e diretti derivanti all’assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nel successivo articolo 3.11, punti a) e b). Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall’assicurato) presenti sulla vettura al momento del sinistro .
Sono esclusi dalla garanzia:
• le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
• le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
• le rotture conseguenti ad atti vandalici;
• i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.
La garanzia Cristalli ha un limite massimo di indennizzo per sinistro di € 350,00 esclusa una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per sinistro.
Sono coperti: il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.
I limiti all’indennizzo sopra previsti non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A. (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).
Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A. sia nei centri non convenzionati) a una volta per anno assicurativo.
a) Opzione Cristalli Plus
La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di indennizzo (ferma la franchigia fissa di € 100,00 per sinistro qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A.) e con l’assenza del massimo di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore sia per gli interventi effettuati presso i riparatori autorizzati e convenzionati con AXA Assicurazioni S.p.A. che nei centri non convenzionati. Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali. La garanzia è estesa al tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.11 ‐ Eventi naturali Cosa assicura:
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
• fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 50%.
a) Estensione terremoto
AXA Assicurazioni S.p.A., in estensione alla garanzia Eventi Naturali, indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da terremoto, quando l’evento sia riscontrato su una pluralità di enti, assicurati o non, con il limite di indennizzo pari a € 10.000,00.
La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 50%.
Art. 3.12 ‐ Eventi sociopolitici e atti vandalici Cosa assicura:
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di:
• tumulti popolari;
• scioperi;
• sommosse;
• atti di terrorismo o di sabotaggio.
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da atti vandalici.
La garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia prevista in polizza, senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
Se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati, gli
scoperti e minimi presenti in polizza sono ridotti del 50%.
Art. 3.13 – Garanzie accessorie
a) Auto protetta
Perdita delle chiavi del veicolo
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scxxxx. La garanzia copre anche le spese per i danni conseguenti alla perdita, inerenti le serrature e l’antifurto. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Il rimborso è effettuato con presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute e della copia conforme della denuncia fatta alle autorità.
Rimborso delle spese per ripristino air‐bag e pretensionatori cinture di sicurezza
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per l’eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori reso necessario in seguito alla loro attivazione in caso di:
• sinistro con responsabilità al 100%;
• accidentale dovuta a difettoso funzionamento.
Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/ riparatori convenzionati AXA Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione di fattura o di altro documento probante. AXA Assicurazioni S.p.A. può esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo come previsto dalla normativa vigente.
La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate in polizza fino a € 750,00per ogni sinistro e per anno assicurativo.
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
• le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali;
• in caso di operatività della garanzia furto, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo in caso di furto totale del veicolo e successivo ritrovamento.
Il rimborso avviene se sono forniti i documenti giustificativi delle spese sostenute.
La garanzia copre fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Daxxx xonseguenti a furto di cose non assicurate
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.
In caso di sinistro l’assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti.
Se presente la garanzia furto sulla polizza la copertura opera come estensione di tale garanzia, in caso contrario la garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
b) Famiglia protetta Danni ai bagagli
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o furto del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale dell’autoveicolo. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio‐fono‐visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
In caso di sinistro l’assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti. La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni ai locali di proprietà
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell’assicurato e dei soggetti in legame di parentela se non già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati terzi, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si
trovi in circolazione a norma del Codice della Strada.
In caso di sinistro l’assicurato deve immediatamente informare AXA Assicurazioni S.p.A., fornendo tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità.
La garanzia copre fino ad un massimo di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese sostituzione serratura di casa
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per sostituire le serrature della porta principale dell’abitazione in cui risiede il contraente di polizza in caso di furto delle chiavi di casa contenute all’interno del veicolo assicurato. Il rimborso viene effettuato in presenza di regolare fattura e di presentazione di denuncia di furto.
La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese veterinarie
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per visite e analisi effettuate presso un veterinario all’animale domestico presente a bordo del veicolo che abbia subito lesioni a seguito di incidente. Il rimborso viene effettuato in presenza di regolare fattura e di presentazione di copia della denuncia di sinistro da circolazione.
La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni indiretti
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il danno indiretto derivante dalla perdita totale dell’autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, mini collisione, Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il veicolo non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.
E’ previsto un indennizzo di € 15,00 per ciascun giorno, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA Assicurazioni
S.p.A. e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di una nuova autovettura.
c) Documenti protetti Rimborso tassa di proprietà
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata.
Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200,00 previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.
Duplicato patente di guida
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il contraente di polizza delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida dovuto a furto, incendio, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.
Immatricolazione o passaggio di proprietà
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa il proprietario del veicolo delle spese per l’immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà di un veicolo usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del veicolo assicurato. Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute. Sono escluse le spese di agenzia.
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a€ 200,00 per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.
Spese di dissequestro
Sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. le spese di gestione del dissequestro se il veicolo
assicurato è stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente. Se l’assicurato non si
avvale dell’assistenza legale fornita da AXA Assicurazioni S.p.A., può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del veicolo assicurato:
• certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
• la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA Assicurazioni S.p.A..
Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un’agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
Art. 3.14 Cosa non è assicurato
Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l’assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d’aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno; fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomi‐ che, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) salvo per le garanzie mini collisione e xxxxx, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
d) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e le verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato;
f) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 3.15 Condizioni particolari delle Garanzie Accessorie
a) Antifurto satellitare
Il contraente dichiara (tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio) che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto.
Il contraente, grazie alla protezione da antifurto satellitare, fruisce, per la garanzia furto e rapina, di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta di AXA Assicurazioni S.p.A., a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell’operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro e a dimostrare l’esistenza e validità di un contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell’abbonamento od altra documentazione equipollente).
L’assicurato si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo.
Il contraente autorizza AXA Assicurazioni S.p.A. a interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l’evento.
La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1.1 ‐ “Dichiarazioni contrattuali” e comporta l’applicazione di uno scoperto del 30% sull’indennizzo.
Il costo dell’installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo
contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell’assicurato.
b) Veicolo abitualmente ricoverato
La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai
Il contraente dichiara (tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valuta‐ zione dei rischi furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici / atti vandalici) di ricoverare abitualmente l’autovettura assicurata in: “autorimessa pubblica”, “box privato”, “posto veicolo chiuso” o “posto veicolo recintato”. In presenza di sinistro furto, eventi naturali, sociopolitici o atti vandalici, il contraente si impegna, su richiesta di AXA Assicurazioni S.p.A., a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
sensi dell’Art. 1.1 ‐ “Dichiarazioni contrattuali”.
Art. 3.16 Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni di AXA Assicurazioni S.p.A. prima della riparazione; le relative spese sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. in base alla normativa vigente;
b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno e il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro. In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A., salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assicurazioni S.p.A.. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall’assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A..
In tal caso l’assicurato deve:
• conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
• presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo come previsto dalla normativa vigente.
Art. 3.17 ‐ Esagerazione dolosa del danno
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i
residui del sinistro o facilita il progresso di questo o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.18 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile “Quattroruote” al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. 3.19 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di sinistro AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’assicurato la somma indennizza‐ bile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional ed i dispositivi audio‐fono‐visivi, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
Qualora l’assicurazione sia stipulata nella formula:
a. “Valore Commerciale”,
in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall’Art. 3.18 ‐ “Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro”, decurtato del valore dell’eventuale relitto.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d’uso.
b. “Valore nuovo” (Formula valida per le sole garanzie incendio, furto e kasco), in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari:
• al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell’eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero);
• al valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell’eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 24 mesi dalla prima immatricolazione.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d’uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell’eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d’officina della casa costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 ‐ “Somma assicurata”, l’ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional ed ai dispositivi audio‐fono‐visivi, l’assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d’acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l’assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,00 per sinistro.
AXA Assicurazioni S.p.A. può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo
danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.
AXA Assicurazioni S.p.A. può richiedere all’assicurato l’esibizione della fattura o ricevuta fiscale.
Art. 3.20 ‐ Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si tiene conto dell’IVA, sempre che l’importo dell’imposta sia compreso nella somma assicurata e l’assicurato la tenga a suo carico.
Art. 3.21 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:
a) direttamente da AXA Assicurazioni S.p.A. o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA Assicurazioni
S.p.A. ed uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 3.22 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato,
Art. 3.23 ‐ Limite massimo dell’indennizzo
In nessun caso AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. (Obbligo di salvataggio) relativo alle spese sostenute per evitare o diminuire il danno che rimangono a carico dell’assicuratore.
Art. 3.24 ‐ Pagamento dell’indennizzo
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza il danno entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e l’assicurato abbia fatto pervenire:
• il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA Assicurazioni S.p.A., una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, AXA Assicurazioni S.p.A si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di indennizzare l’assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.
Art. 3.25 ‐ Recupero delle cose rubate
L’assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA Assicurazioni S.p.A., e far verbalizzare alle autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato.
Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell’indennizzo diventa di proprietà di AXA Assicurazioni S.p.A.; l’assicurato deve fornire ad AXA Assicurazioni S.p.A. la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l’indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA Assicurazioni
S.p.A. l’indennizzo ricevuto.
ART. 4 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 4.1 ‐ Chi è assicurato
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.
La garanzia è valida se:
• il conducente è munito di patente idonea;
• l’uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporne;
• il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni che l’assicurato subisce:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell’automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Sono compresi anche:
g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva;
i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
k) l’asfissia non dipendente da malattia;
l) l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell’Art. 4.5 ‐ “Cosa non è assicurato”.
Art. 4.2 ‐ Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 C.C.
Qualora, dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato risultasse in vita, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 4.3 ‐ Invalidità permanente
L’invalidità permanente è l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l’invalidità si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, AXA Assicurazioni
S.p.A. corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori che seguono:
Perdita anatomica o funzionale di:
– un arto superiore 70%
– una mano o un avambraccio 60%
– un pollice 18%
– un indice 14%
– un medio 8%
– un anulare 8%
– un mignolo 12%
– falange ungueale del pollice 9%
– una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20% Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% Paralisi completa del nervo radiale 35% Paralisi completa del nervo ulnare 20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
– al di sopra della metà della coscia 70%
– al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
– al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
– un piede 40%
– ambedue i piedi 100%
– un alluce 5%
– un altro dito del piede 1%
– la falange ungueale dell'alluce 2,5% Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio‐tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
– una vertebra cervicale 12%
– una vertebra dorsale 5%
– 12a dorsale 10%
– una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti
del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25% Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di ambedue gli orecchi 40% Perdita della voce 30% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Perdita anatomica di un rene 20% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10%
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
• nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
• nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendente‐ mente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi l’importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 4.4 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di infortunio indennizzabile, rimborsa all’assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:
a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento.
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all’intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero
f) trasporto sanitario dell’assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, con il limite di € 2.000,00 per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino all’80% delle spese sostenute; il rimanente 20% a carico dell’assicurato con il minimo di € 50,00 per sinistro e per persona.
Lo scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o una gessatura. Nel caso in cui l’assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’assicurato per le prestazioni sopra descritte.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l’assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l’assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall’istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.
Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post‐ricovero.
In caso l’assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la diaria per un periodo massimo di:
• 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
• 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.
In caso l’assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA Assicurazioni S.p.A. corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all’intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.
In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio‐capsulo‐legamentosa‐scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.
La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.
Art. 4.5 ‐ Cosa non è assicurato
Sono esclusi gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell’assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
e) causati da guerra o insurrezioni;
f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
g) gli infarti e le xxxxx;
h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
i) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S).
Art. 4.6 ‐ Limiti di età
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, sono modificate come segue:
a) per il caso morte, la somma è ridotta dell’80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma è ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%
Art. 4.7 ‐ Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco‐ depressive o stati paranoici.
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 4.8 ‐ Diritto di surrogazione
AXA Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 4.9 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, come previsto dalla normativa vigente. L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e
deve essere corredata da certificato medico. L’assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire ad AXA Assicurazioni S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanzia “Diaria da ricovero per infortunio”, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA Assicura‐ zioni S.p.A., fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” ‐ Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Art. 4.10 ‐ Criteri di indennizzabilità
AXA Assicurazioni S.p.A. indennizza, per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 4.3 ‐ “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 4.11 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’Art..1891.C.C.
Art. 4.12 ‐ Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull’applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il
collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È’ data facoltà al collegio medico di rinviare, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 4.13 ‐ Pagamento dell’indennizzo
AXA Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 4.14 ‐ Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, agli eredi non spetta alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
ART. 5 ‐ RESPONSABILITÀ PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA
Art. 5.1 ‐ Cosa è assicurato
AXA Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni corporali;
• distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle
garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso nell’art.5,2 b) ‐“Cosa non è assicurato”.
La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell’ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.
Alcuni esempi di rischi coperti:
nell’abitazione:
a) la conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze;
b) la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
d) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;
e) l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
f) i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito delle loro mansioni, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;
nel tempo libero:
g) la proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili, golf cars;
h) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria
con il relativo contenuto;
i) la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per la caccia;
j) la pratica del campeggio;
k) la pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a motore ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi;
l) la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt
m) l’attività di volontariato;
n) la proprietà e l’uso di animali domestici ad esclusione di cani e gatti;
nella famiglia con figli:
o) i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per vacanze studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore);
p) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
q) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
r) l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro;
s) l’attività di baby sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
t) i danni fisici involontariamente causati a baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza,
u) i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza.
Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di 1.000 euro.
Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:
v) alla messa in moto o alla guida di:
1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa garanzia dei danni a cose.
w) inoltre i figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente. Il risarcimento è prestato fino a 50.000,00 euro per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 5.2 a) ‐ “Persone non considerate terze”.
inoltre, la garanzia opera per i danni:
x) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
1. dalla conduzione dell’abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
2. dall’utilizzo di camere d’albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato
Per
3. dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati.
per sinistro ed anno assicurativo;
y) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.
z) da inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 500,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000,00 euro.
Responsabilità per proprietà o uso di cani e gatti
La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all’Assicurato ed al nucleo familiare.
Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l’animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.
Per i danni a cose causati dai cani, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro.
Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano. Queste razze canine possono essere assicurate nella sezione Confido.
Art.5.2 ‐ Cosa non è assicurato
a) Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell’assicurato limitatamente alle lesioni corporali.
b) Cosa non è assicurato
Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti
Sono esclusi i danni:
1) alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2) alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell’art. 5.1‐ “Cosa è assicurato” alla lettera x.
3) ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto;
4) da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell’art. 5.1‐ “Cosa è assicurato” alle lettere g) e v);
5) da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell’art. 5.1‐ “Cosa è assicurato” alla lettera l);
6) da furto;
7) derivanti dall’esercizio della caccia;
8) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
9) verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
10) causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
11) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
12) derivanti da impiego di aeromobili;
13) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
14) verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
15) causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
16) derivanti da campi elettromagnetici;
17) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica‐infermieristica;
18) conseguenti a:
‐ inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 5.1‐ “Cosa è assicurato alla lettera z;
‐ deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
‐ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
Art. 5.3 ‐ Il sinistro
a) Obblighi in caso di sinistro
Il contraente e/o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
b) Gestione delle vertenze di danno ‐ Spese di resistenza
AXA Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L’assicurato deve trasmettere ad AXA Assicurazioni S.p.A. o all’agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti egli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al quale vengono restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di AXA Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA Assicurazioni S.p.A. e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese fatte dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
c) Criteri di risarcimento per l’invalidità permanente dei figli minori
Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio; se all’accadimento il figlio dell’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana.
La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all’allegato 1 del
D.P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).
d) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal paga‐
mento o rifiuto dell’indennizzo, le parti, mediante lettera raccomandata possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da Axa Assicurazioni, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 6 – TUTELA LEGALE
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a
Inter Partner Assistance S.A. ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia ‐ Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 6.1 ‐ Cosa è assicurato
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 10.000,00/€ 20.000,00/€. 100.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 ‐ “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Art. 6.2 ‐ Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’assicurato deve:
• • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
• • assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
• • AXA Assistance non si assume il pagamento di:
• • multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• • spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 6.3 ‐ Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) la difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
h) l’opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
Art. 6.4 ‐ Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 ‐ “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente ‐ come persona fisica ‐ del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Art. 6.5 – Cosa non è assicurato
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in
giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
Art. 6.6 ‐ Validità territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. 6.7 ‐ Decorrenza della garanzia ‐ Insorgenza del sinistro
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• • le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• • le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Art. 6.8 ‐ Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 ‐ “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.
Art. 6.9 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 6.10 ‐ Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di
successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.8 ‐ “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.11 ‐ Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART 7 – ASSISTENZA
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) | Fax x00.00.00.00.000
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferisco‐ no e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 7.1 ‐ Condizioni comuni
La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le due tipologie di copertura: “Assistenza” e “Assistenza Plus”.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni comuni, o diversamente specificato nelle singole sezioni di prodotto, prevalgono, in quanto applicabili, le condizioni e le norme indicate nelle singole sezioni di prodotto.
Art. 7.2 ‐ Validità e operatività delle prestazioni
Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e sono valide per il veicolo assicurato:
• sempre mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno;
• in caso di chiamata tramite “pulsante di emergenza” installato sull’autovettura;
• in caso di “crash” segnalato dalla strumentazione installata sull’autoveicolo;
• con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione;
• con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’as‐ sicurato soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.
Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore.
Nel caso in cui l’assicurato si trovi all’estero, alla tempistica prevista devono essere ag‐ giunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
Art. 7.3 ‐ Validità territoriale
Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.
In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.
Art. 7.4 ‐ Limiti di esposizione
I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. (Tali limiti variano per il prodotto “Assistenza Plus” per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto)
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Per la sola formula Assistenza Plus
Il massimale è pari a € 1.000,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale
indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge.
Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
In caso di erogazione della prestazione “Auto sostitutiva” la centrale operativa prende a carico l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.
Art. 7.5 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
Art. 7.6 ‐ Oggetto dell’assicurazione
La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli artt. 7.7, 7.8 e 7.9.
La centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Art.7.7 ‐ Esclusioni generali
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
La centrale operativa non rimborsa:
p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci traspor‐ tate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
Si specifica che:
1. La centrale operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o con‐ dizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
2. Le prestazioni dell’Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo coperto da assicurazione; le richieste dell’assicurato legate al recupero del veicolo riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
3. In caso di Assistenza, sono esclusi i veicoli:
con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 x.xx;
• con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
• non assicurati per la copertura RCA obbligatoria;
• adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote;
• le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assi‐ curato.
4. Le prestazioni di Assistenza non sono operanti:
• se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
• per immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
5. Assistenza Plus: in caso di auto sostitutiva si procede al noleggio di autoveicoli di cilindrata non inferiore a 1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad ecce‐ zione dei casi in cui la centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito qualora l’assicurato non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall’agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop‐off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il veicolo a noleggio per rientro dall’estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi
in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la centrale operativa sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
7. Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo) sono erogati esclusivamente all’estero entro € 5.000,00 per sinistro e per polizza e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa;
8. In caso di decesso dell’assicurato all’estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente.
Art. 7.8 ‐ Disposizioni e limitazioni
La centrale operativa si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
La centrale operativa non prende in carico gli eventi conseguenti a:
• mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
• viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, si specifica che:
a) la centrale operativa non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato o da chi per esso.
b) la centrale operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
c) la centrale operativa opera al meglio nell’interesse dell’assicurato e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l’assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare
d) La prestazione non è operante
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
• quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato.
Art. 7.9 ‐ Richiesta di prestazioni di assistenza
a) Prescrizione
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) | Fax x00.00.00.00.000 Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• targa, marca e modello del veicolo assicurato;
• le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’assicurato deve fornire l’indirizzo e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..
Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
b) Onere della prova
È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.
c) Comunicazioni ‐ Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all’Art. 7.9 a) “Richiesta di prestazioni di assistenza ‐ Prescrizione”.
Condizioni specifiche per le singole sezioni Art. 7.10 Garanzia Assistenza – prestazioni
a) Informazioni
Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
• concessionari delle case automobilistiche;
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
• rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
• caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell’operazione;
• traffico sulle strade statali ed autostradali;
• situazione meteorologica in Italia.
b) Soccorso stradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, an‐ che qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l’assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage: se il veicolo può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno).
Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’assicurato.
• Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino
punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’assicurato, presso l’officina generica più vicina.
Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene porta‐ to, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 xx (X/X) xxx xxxxx xx xxxxx; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’auto soccorritore.
Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un officina meccanica, l’assicurato rinuncerà all’eventuale “secondo traino” presso un officina, per effettuare le riparazioni del caso.
In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico, AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato.
Per le eventuali operazioni di recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia copre fino a concorrenza di € 105,00 per evento.
• Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo
L’intervento è effettuato compatibilmente con la
tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 500,00 per evento; Si specifica che:
• la prestazione “Soccorso Stradale” opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
• nel massimale di € 500,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell’auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E’ esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo;
• in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della centrale operativa fornisce informazioni specifiche all’assicurato.
c) Taxi sul luogo di fermo
La centrale operativa può organizzare, per l’assicurato che abbia richiesto il “Soccorso stradale”, un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all’assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.
A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:
• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccoritorre;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione “spese di albergo”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro al domicilio/
• prosecuzione del viaggio”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l’assicurato usufruisca della prestazione “auto in sostituzione”.
Axa Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (iva inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall’assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopraindicato.
d) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine
AXA
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto tota‐ le del veicolo stesso,
delle riparazioni, con un massimale di € 600,00 complessive e € 75,00per notte e per persona.
In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un massimale di € 600,00complessive e € 75,00 per notte e per persona.
Si specifica che:
• in caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abitua‐ le dell’assicurato)
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportino un immobilizzo del veicolo, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal
prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un
fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per evento. Il rientro o la
momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all’assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione
soggiorno.
Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all’assicurato, in Italia un’autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.
Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle so‐ cietà di
autonoleggio convenzionate.
Si specifica che:
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
• in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
• nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo classe turistica o in treno prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”.
f) Rimpatrio del veicolo dall’estero
Se, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico avvenuto all’estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata.
Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell’avvenuta comunicazione alla centrale operativa) fino ad un massimo complessivo di € 1.500,00 per evento.
Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro
dell’assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.
g) Auto in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l’effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni .
In caso di furto totale del veicolo, la centrale operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro. L’assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale,
lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.
AXA Assistance, su specifica richiesta dell’assicurato organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l’assicurato. Si specifica che:
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la centrale operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
• l’assicurato, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
Servizio Delivery & Collection
Il cliente può richiedere che il veicolo sostitutivo venga messo a diposizione presso il suo domicilio o presso l’officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisse il servizio “Delivery & Collection” AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.
h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto
Nel caso la riparazione del veicolo necessiti più di 3 giorni o nell’eventualità di un ritrovamento del veicolo dopo un furto, la centrale operativa supporta l’assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso soluzioni alternative, le più idonee per il recupero:
• un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato;
• un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato;
per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un massimo di € 1.500,00.
• un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l’assicurato ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 50,00.
i) Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, la centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € 5.000,00 per assicurato.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
• la cerimonia funebre e l’inumazione;
• l’eventuale recupero della salma;
• il soggiorno del familiare.
j) Consulto medico telefonico
La centrale operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:
• consigli medici di carattere generale;
• informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l’assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la centrale operativa organizza:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• l’assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,00 per sinistro, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della centrale operativa:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, se necessario vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della centrale operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludono all’assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontaria‐ mente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
AXA Assistance può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’assicurato.
Art. 7.11 Garanzia Assistenza PLUS ‐ Condizioni specifiche
a) Limiti di esposizione
Per il prodotto Assistenza Plus il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposte o altri oneri stabiliti per legge.
Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’assicurato. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo.
L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
In caso di erogazione della prestazione “Auto in sostituzione” la centrale operativa sostiene l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale.
Nei limiti del massimale previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono
i costi che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell’ambito della gestione del sinistro di assistenza, lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall’assicurato o l’acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l’assicurato su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà
autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l’assicurato entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
b) Soccorso stradale
Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel massimale di € 1.000,00.
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio, guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), atto vandalico, che comportino l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’assicurato o per la circolazione stradale.
Su richiesta dell’assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’assicurato.
• Traino: in caso di sinistro la centrale operativa organizza il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo
do con il cliente, presso un’officina generica in grado di riparare il veicolo purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio
di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’assicurato o per la circolazione stradale.
Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene porta to, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’assicurato, potrà richiedere una di‐ versa destinazione entro un xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 xx (X/X) xxx xxxxx xx xxxxx; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’auto soccorritore.
Qualora l’assicurato indichi come destinazione un’officina in grado di riparare il veicolo
più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un’altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il veicolo presso un’altra officina, la centrale operativa attiva la prestazione di “trasporto veicolo” che rientra tra le prestazioni Assistenza Plus a massimale unico di € 1.000,00.
c) Prestazioni Assistenza Plus con massimale unico
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l’assicurato, impossibilitato all’utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del massimale di € 1.000,00:
• informazioni;
• auto sostitutiva;
• recupero difficoltoso;
• rientro al domicilio;
• prosecuzione del viaggio;
• consegna o recupero auto riparata;
• autista sostitutivo;
• ricerca, prenotazione e spese di albergo;
• trasporto veicolo in Italia;
• invio pezzi di ricambio;
• anticipo spese riparazione veicolo;
• abbandono legale;
• anticipo cauzione civile e penale;
• assistenza legale;
• dissequestro del veicolo;
• rientro/assistenza figli minori;
• consulto medico;
• invio medico generico;
• servizio di accompagnamento o taxi.
d) Prestazioni mediche
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la centrale operativa garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:
• Consulto medico in viaggio
In caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:
• consigli medici di carattere generale;
• informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l’assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
• Invio medico generico
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’assicurato, la centrale operativa invia un medico generico convenzionato sul posto.
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la centrale operati‐ va organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.
In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
e) Rimpatrio Salma
In caso di decesso dell’assicurato dovuto ad incidente stradale, la centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel massimale di
€.1.000,00.
f) Rimpatrio Veicolo
Nel caso in cui il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata.
Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale di € 1.000,00.
A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
1. Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)
Le informazioni relative all’assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’Art. 2.4 ‐ Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornire sin d’ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
• i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P. R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il “modulo blu” di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L’agente e la struttura liquidativa di AXA Assicurazioni sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponi‐ bili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico‐legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico‐legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’assicurato);
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’Art. 141 del C.D.A., salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Xxxxx, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).
Condizioni generali di assicurazione 5. Appendice R.C.A.
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148” del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicura‐ zione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
2. Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
3. Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
4. Facoltà di rimborsare l’importo liquidato da AXA Assicurazioni per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all’applicazione della bonus/malus
Il contraente o l’assicurato può rimborsare ad AXA Assicurazioni, al momento del rinnovo del contratto, l’importo di uno o più sinistri liquidati da AXA Assicurazioni nell’anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente AXA) alla:
CONSAP ‐ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concesssionaria medesima.
B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA
L’allegato 2 del Regolamento ISVAP 4 del 9 agosto 2006 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l’impresa indichi la classe di merito C.U., acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.
Tabella delle regole evolutive BONUS/MALUS scala comune di corrispondenza
Classe di merito C.U. | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
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Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ‐ Codice in materia di protezione dei dati personali – e sulle comunicazioni contrattuali mediante tecniche a distanza di cui al Regolamento ISVAP n° 35/2010
A) TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di contraente / assicurato AXA Assicurazioni (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti ) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
AXA Assicurazioni potrà consultare banche dati pubbliche in materia di merito creditizio ai fini di una migliore personalizzazione del rischio e delle condizioni di premio ad esso riservate.
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o presta‐ zioni da parte di AXA Assicurazioni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati .
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA Assicurazioni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano ‐ in Italia o all’estero ‐ come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” , in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Nel caso venga attivata una delle formule che prevede l’installazione di un dispositivo telematico GPS a bordo del veicolo, l’informativa privacy, relativa all’utilizzo dei dati elaborati, è contenuta nelle condizioni generali di abbonamento ai servizi telematici. In conformità alle previsioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 35/2010, le chiediamo, inoltre, il suo consenso ad inviarle le comunicazioni in corso di contratto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, precisandole che le stesse le saranno messe a disposizione su supporto durevole a sua scelta.
B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE COMMERCIALE
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di poterla contattare. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.
Finalità di utilizzo dei dati personali
Se lei acconsentirà, saremo in grado di:
• compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con
lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta:
• realizzare ricerche di mercato
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:
• società che appartengono al Gruppo AXA Assicurazioni S.p.A.
• società esterne con le quali AXA Assicurazioni S.p.A. ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure stretta‐ mente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Chi sono i soggetti coinvolti
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA Assicurazioni S.p.A., da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di
servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA Assicurazioni S.p.A. avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
C) MODALITÀ D’USO DEI SUOI DATI PERSONALI E SUOI DIRITTI
Modalità di uso dei suoi dati personali
I suoi dati personali sono trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. ‐ titolare del trattamento ‐ solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
In AXA Assicurazioni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia ‐ operanti talvolta anche all’estero ‐ che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso AXA Assicurazioni o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a:
AXA Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxx, 00 ‐ 00000 ‐ Xxxxxx
E‐mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
[I] La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse deriva‐ ti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o
contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
[II] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
[III] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
[IV] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet xxx.xxx‐xxxxxx.xx
[V] Cioè i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
[VI] Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Con‐ cessionaria Servizi Assicurativi Pubblici IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);; nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia); UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture ‐ Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza
sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet xxx.xxx‐xxxxxx.xx
[VII] Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunica zione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
[VIII] Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
[IX] Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7‐10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Mod. 1985 – ‐ ed. Luglio 2017 ‐ stampa 06/2017 ‐ CAL
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 giugno 2017.
AXA Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018