Common use of Attività territoriali programmate Clause in Contracts

Attività territoriali programmate. 3. Gli Accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte dai pediatri: a)in forma coerente rispetto a quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale; b)in forma associativa complessa e integrata; c)per il rispetto di livelli di spesa programmati. 4. Gli Accordi regionali possono prevedere l’erogazione di prestazioni aggiuntive, funzionali ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalità che possano consentire la collaborazione del pediatra con il dipartimento materno- infantile per: a) interventi sanitari relativi all’età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività; b) assistenza al bambino con patologia cronica, da effettuarsi sulla base di programmi di assistenza concordati, all’ambulatorio o al domicilio del bambino; c) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro sensoriali e psichici ed all’individuazione precoce di problematiche, anche socio sanitarie, gli interventi di educazione sanitaria nell’ambito dei programmi di prevenzione e promozione della salute previsti a livello nazionale, regionale e aziendale nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l’età evolutiva, e le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; d) processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di libera scelta e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.); e) assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; f) sperimentazione di nuove modalità assistenziali; g) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di libera scelta per prestazioni non previste dall’art.44. h) prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato B), parte "A" e "B". 5. Gli Accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti attività: a) partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, per sviluppare efficacia ed appropriatezza delle prestazioni; b) svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale; c) attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri di libera scelta, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa; d) fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistico- epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi. 6. Gli Accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo 58, tra pediatri di libera scelta convenzionati ai sensi del presente Accordo. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrate e complesse che prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere. La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l’attività di altri operatori sanitari da parte dell’associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal pediatra di libera scelta, in particolare: a) assistenza specialistica di base; b) prestazioni diagnostiche; c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 7. Gli Accordi regionali prevedono, ai sensi dell’art. 8, lett. f, del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e pediatri di libera scelta per il rispetto dei livelli di spesa programmati. I Livelli di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi di attività mirati a perseguire l’appropriatezza e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse. Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo il disposto del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo. 8. Gli Accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e l’ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata. Nelle forme integrate di erogazione dell’attività professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali e attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui alla alinea precedente. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso del pediatra, le parti possono concordare l’attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull’assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali. 9. Gli Accordi regionali disciplinano anche la materia della contrattazione aziendale, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale. 10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Attività territoriali programmate. 3. Gli Accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte dai pediatri: a)in forma coerente rispetto a quanto previsto dall’Accordo dall'Accordo Collettivo Nazionale; b)in forma associativa complessa b1)nelle forme previste dagli art. 26 bis e integrata26 ter; c)per il rispetto di livelli di spesa programmati. 4. Gli Accordi regionali possono prevedere l’erogazione l'erogazione di prestazioni aggiuntive, funzionali ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalità che possano consentire la collaborazione del pediatra con il dipartimento materno- infantile per: a) interventi sanitari relativi all’età all'età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività; b) assistenza al bambino con patologia cronica, da effettuarsi sulla base di programmi di assistenza concordati, all’ambulatorio all'ambulatorio o al domicilio del bambino; c) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro sensoriali e psichici ed all’individuazione all'individuazione precoce di problematiche, anche socio sanitarie, gli interventi di educazione sanitaria nell’ambito nell'ambito dei programmi di prevenzione e promozione della salute previsti a livello nazionale, regionale e aziendale nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l’età l'età evolutiva, e le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; d) processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di libera scelta e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.); e) assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; f) sperimentazione di nuove modalità assistenziali; g) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di libera scelta per prestazioni non previste dall’art.44dall'art.44. h) prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato B), parte "A" e "B". 5. Gli Accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti attività: a) partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, per sviluppare efficacia ed appropriatezza delle prestazioni; b) svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale; c) attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri di libera scelta, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa; d) fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistico- epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi. 6. Gli Accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo 58, tra pediatri di libera scelta convenzionati ai sensi del presente Accordo. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrate e complesse che prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere. La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l’attività di altri operatori sanitari da parte dell’associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal pediatra di libera scelta, in particolare: a) assistenza specialistica di base; b) prestazioni diagnostiche; c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 7. Gli Accordi regionali prevedono, ai sensi dell’artdell'art. 8, lett. f, del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e pediatri di libera scelta per il rispetto dei livelli di spesa programmati. I Livelli di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi di attività mirati a perseguire l’appropriatezza l'appropriatezza e la razionalizzazione dell’impiego dell'impiego delle risorse. Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo il disposto del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo. 87. Gli Accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e l’ammontare l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata. Nelle forme integrate di erogazione dell’attività dell'attività professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali e attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui alla alinea precedente. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso del pediatra, le parti possono concordare l’attuazione l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull’assegnazione sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali. 98. Gli Accordi regionali disciplinano anche la materia della contrattazione aziendale, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale. 109. Nell’ambito Nell'ambito degli Accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività dell'attività convenzionale.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta