Attrezzatura della sezione elettorale. 1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. 2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell’elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all’art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).
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