Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore Clausole campione

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000...
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. L’appaltatore s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Nella polizza il Comune deve essere considerato “terzo a tutti gli effetti”. Le polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; - € 1.000.000 per danni a cose o animali; R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’Appaltatore né nei confronti del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati. L’appaltatore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza. Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di fine delle attività. L’appaltatore deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d’idoneità. L’appaltatore s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata dell’appalto e a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’appaltatore dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara. 3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’appaltatore dovrà costituire almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione. La polizza comprenderà: a) opere: pari all’importo di aggiudicazione incrementato dell’I.V.A.; b) opere preesistenti: Euro 10.000,00(Diecimila/00); c) demolizione e sgombero opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile: Euro 10.000,00. (Diecimila/00). La polizza dovrà altresì assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, e comunque non inferiore a Euro 500.000,00. (Cinquecentomila/00).
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1 L’Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione, a norma dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 2 La somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all’importo del singolo contratto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 3 Tale polizza da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore e dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 4 L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia da parte della stazione appaltante. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all’Appaltatore.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’appaltatore solleva la Federazione da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. L’appaltatore s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando la Federazione da ogni responsabilità al riguardo. Nella polizza la FISG deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; - € 1.000.000 per danni a cose o animali; R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’Appaltatore né nei confronti della FISG né nei confronti dei terzi danneggiati. L’appaltatore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza. L’appaltatore deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. L’appaltatore s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata dell’appalto e a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’appaltatore dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi dell’articolo 11 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 34 CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 35 32. ORDINI DI SERVIZIO 35
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’AdSP da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l’intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 9 e cessa alle ore 24 del giorno di cessazione temporale dell’accordo Quadro. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.