Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore Clausole campione

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice, e dell’articolo 125, del Regolamento, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo del contratto. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la...
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’appaltatore dovrà costituire almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione. La polizza comprenderà:
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. L’appaltatore s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Nella polizza il Comune deve essere considerato “terzo a tutti gli effetti”. Le polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; - € 1.000.000 per danni a cose o animali; R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’Appaltatore né nei confronti del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati. L’appaltatore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza. Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di fine delle attività. L’appaltatore deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d’idoneità. L’appaltatore s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata dell’appalto e a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’appaltatore dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Società appaltante e dei terzi.