Common use of Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro Clause in Contracts

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. 2. In relazione a ciò verrà costituita una Commissione paritetica nazionale di sei componenti della quale fanno parte 3 componenti designati dalle Associazioni datoriali (3 dalla Feniof) e 3 componenti designati dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali, alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente; b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso. 3. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzareNel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l’occupazione femminile le parti, in armonia con attuazione di quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984dal Dlgs. n.198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, n. 635 e d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema convengono sull’opportunità di parità uomo-donna, sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzate finalizzata alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità per le donne dirette a realizzare condizioni di opportunità uomo-donna nel lavoropari opportunità. 2. In relazione a ciò verrà costituita una Commissione paritetica nazionale Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di sei componenti della quale fanno parte seguito CPO, composto da 6 componenti, di cui 3 componenti designati dalle Associazioni datoriali (da FENIOF e 3 dalla Feniof) e 3 componenti designati dalle Segreterie Nazionali FILT-CGILFILTCGIL, FIT-CISL e FITCISL, UILTRASPORTI, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali, alla quale . 3. In particolare al CPO è affidato demandato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigentelavoratori; b) proporreverificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi; c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne; d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, compatibilmente all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute; e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali. f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità; g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO; h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo; i) collaborare con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli gestire il fenomeno come previsto dall’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. 4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti. 5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa. 6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto. 7. La durata dell’incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale. 8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso. 9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione. 10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta. 11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale. 12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 10 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite della FENIOF in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a 16 ore annuali di permesso retribuito per partecipare alle riunioni dell’organismo. 13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui al primo capoversoall’art. 5. 3. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., dai relativi rela- tivi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni situazio- ni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. 2. In relazione a ciò verrà costituita una Commissione paritetica nazionale di sei componenti compo- nenti della quale fanno parte 3 componenti designati dalle Associazioni datoriali (3 dalla FeniofFe- niof) e 3 componenti designati dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti rappre- sentanti delle realtà aziendali, alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente; b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni sperimenta- zioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso. 3. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e invierà annualmente annual- mente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 198/2006 e s.m.i.903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare in- dividuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità oppor- tunità uomo-donna nel lavoro. 2. In relazione a ciò verrà costituita una Commissione paritetica nazionale di sei componenti della quale fanno parte 3 componenti designati dalle Associazioni datoriali (3 dalla Feniof) e 3 componenti designati dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendalia- ziendali, alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi quali- tativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente; b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso. 3. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e invierà annualmente annual- mente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

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Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. 2. In relazione a ciò verrà costituita una Commissione paritetica nazionale di sei componenti compo- nenti della quale fanno parte 3 componenti designati dalle Associazioni datoriali (3 dalla Feniof) e 3 componenti designati dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti rap- presentanti delle realtà aziendali, alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente; b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni speri- mentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso. 3. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e invierà annualmente an- nualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

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Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione Rac- comandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 198/2006 e s.m.i.903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività at- tività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. 2. In relazione a ciò verrà costituita una Commissione paritetica nazionale di sei componenti della quale fanno parte 3 componenti designati dalle Associazioni datoriali (3 dalla Feniof) e 3 componenti compo- nenti designati dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, che potranno essere es- sere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali, alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente; b) proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni a- zioni positive al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso. 3. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente com- ponente di parte sindacale, si riunirà di norma almeno 2 volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.

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