Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti L’attivita’ Funebre, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti L’attivita’ Funebre, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti L’attivita’ Funebre
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i., dai relativi rela- tivi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni situazio- ni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
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Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione Rac- comandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 198/2006 e s.m.i.903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività at- tività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
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Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e d.lgs. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 198/2006 e s.m.i.903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dai relativi decreti ministeriali applicativi, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare in- dividuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità oppor- tunità uomo-donna nel lavoro.
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