Balconi-Terrazze Clausole campione
Balconi-Terrazze. Quando con certezza si può assumere che la struttura di protezione del balcone, ancorché in cemento armato, costituisce elemento di squisita ricerca architettonica, la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali porzioni viene posta a carico dell’intero condominio; diversamente la spesa sarà di pertinenza del proprietario utilizzatore esclusivo. Le chiusure dei balconi ove consentito dai regolamenti locali devono essere armonizzati all’estetica dell’edificio e resi compatibili con l’esistente. Le spese di manutenzione di strade destinate a servire edifici a distanze differenziate rispetto all’accesso, vengono usualmente ripartite per metà in ragione del valore (millesimale o di cubatura) delle singole proprietà e per metà in misura proporzionale alle distanze di ciascun edificio dall’accesso.
Balconi-Terrazze. In presenza di strutture aggettanti non sorrette da mensole sottostanti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del solaio, del pavimento e dell’intonaco sottostante sono a carico del proprietario dell’appartamento dal quale protendono. Viceversa le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio sono di proprietà comune tra i due appartamenti dalle stesse divisi, per cui le spese vengono così ripartite:
a) piano di calpestio a carico del proprietario del piano sovrastante;
b) intonaco e tinteggiatura dell’intradosso a carico del proprietario del piano sottostante;
c) struttura suddivisa tra gli stessi in parti uguali. In ogni caso le seguenti spese vengono così ripartite: - le spese per la manutenzione dei frontalini devono essere poste a carico del condominio; - le spese per la manutenzione delle ringhiere metalliche devono essere poste a carico del proprietario del balcone o della terrazza; - le spese per la manutenzione dei parapetti in cemento armato o in muratura devono essere poste a carico del condominio per la parte esterna e del proprietario del balcone o della terrazza per la parte interna; - le spese per i coprimuro in cotto od altro materiale devono essere poste a carico per metà al condominio e per metà al proprietario del balcone o della terrazza.
