Raccolta provinciale degli usi
Raccolta provinciale degli usi
della provincia di Prato
Anno 2014
Sommario
1 USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE 4
2 COMUNIONI TACITE FAMILIARI 7
3 COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI 8
3.3 LOCAZIONE CAMERE MOBILIATE 11
4 COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI 12
4.1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI 13
4.2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI 14
5 AMMINISTRAZIONE FONDI URBANI E RUSTICI, CONDOMINI COMPRESI 16
5.1 AMMINISTRAZIONE CONDOMINI 17
5.2 AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI 18
6 AGRICOLTURA E PRODOTTI ALIMENTARI 19
6.1 PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA 20
6.2 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA 26
6.3 PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA 33
6.4 USI SPECIALI IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 35
6.5 PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA 38
6.6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE 39
6.7 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO 40
6.8 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI 41
6.9 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 45
7.1 LAVORAZIONE MATERIE PRIME E FILATI 53
7.2 LAVORAZIONI TESSILI CONTO TERZI 57
7.3 NOBILITAZIONE, TINTURA IN CAPO E LAVORAZIONI CONNESSE 58
8 COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TESSILI 61
8.1 COMMERCIALIZZAZIONE MATERIE PRIME TESSILI 62
8.2 COMMERCIALIZZAZIONE FILATI PETTINATI E CARDATI 63
8.3 COMMERCIALIZZAZIONE TESSUTI 67
9 MAGLIERIA E CONFEZIONI: PRODUZIONE 70
10 COMPRAVENDITA DI PRODOTTI 75
10.1 PRODOTTI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MAGLIERIA 76
10.2 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO 78
10.3 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE 82
10.4 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE 90
10.5 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE 91
10.6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI 93
10.7 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE - USI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE 94
10.8 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA 103
10.9 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE 104
11 CREDITO E ASSICURAZIONI 105
12 ALTRI USI 106
12.1 TINTORIE E LAVANDERIE 107
12.2 EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE 109
12.3 USI VIGENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI 116
12.4 BENI MOBILI 119
12.5 PUBBLICITA’ 121
12.6 USI DEL MECCANOTESSILE 126
12.7 TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 127
12.8 E-COMMERCE - FORNITURA DI BENI O SERVIZI CON UTILIZZO DI SISTEMI TELEMATICI 132
12.9 INTERNET PROVIDERS 133
12.10 USI DELLA CINEMATOGRAFIA 134
12.11 USI DELLA FOTOGRAFIA 135
13 APPENDICE 136
13.1 ANTICHE MISURE PRATESI 137
13.2 INCOTERMS 2010 139
13.3 NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI 146
13.4 NORME UNIFORMI DELLA CCI RELATIVE AGLI INCASSI 154
3
1 USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
4
1.1.1 Merce estera
In mancanza di patti o usi speciali, ogni merce estera soggetta a dazio doganale si intende venduta con ogni aggravio
daziario o fiscale a carico del compratore.
1.1.2 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, l’intimazione con la quale si costituisce in mora ai sensi dell’art. 1217 c.c. si effettua
anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
1.1.3 Offerta secondo gli usi
Il debitore può offrire la cosa dovuta anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo
fax, assegnando al creditore un termine congruo perché riceva il pagamento offertogli o compia quanto è necessario 5
affinché il debitore stesso possa adempiere la propria obbligazione.
1.1.4 Luogo di pagamento
Nelle compravendite di merci il luogo di pagamento si intende al domicilio del venditore ancorché la consegna sia
avvenuta fuori piazza.
1.1.5 Clausola “salvo visita”
Nelle vendite stabilite alla condizione “salvo visita” ed in generale in tutti i casi in cui sia prevista la constatazione della
qualità, la visita e conseguentemente l’accettazione o il rifiuto della merce debbono avvenire entro i termini stabiliti dagli
usi di settore.
Trascorsi questi termini senza che sia stata fatta la visita o senza che sia stata sollevata contestazione, la merce si
intende accettata.
Per le merci vendute viaggianti o a consegna, l’obbligo di provocare la visita della merce è a carico del venditore.
In ogni caso il termine decorre dal momento in cui è pervenuto al compratore l’avviso da parte del venditore che la merce
è a sua disposizione per la visita.
1.1.6 Clausola “franco stazione partenza”, “franco vagone partenza”, “franco frontiera” o “franco
vagone transito”, “franco vagone nazionalizzato”
Nelle vendite “franco stazione partenza” sono comprese nel prezzo le spese di trasporto alla stazione.
Nelle vendite “franco vagone partenza” sono comprese nel prezzo, oltre le spese di trasporto alla stazione, anche le
spese di carico su vagone.
Per le merci di provenienza estera, quando la vendita viene effettuata “franco frontiera” ovvero “franco vagone transito”,
le spese doganali sono a carico del compratore; quando invece la vendita viene effettuata “franco vagone
nazionalizzato”, il dazio e le spese doganali sono a carico del venditore.
1.1.7 Clausola “salvo venduto”
Con la clausola “salvo venduto” inserita nell’offerta di vendita, fatta per iscritto o verbalmente, il venditore si riserva di
aderire all’accettazione del compratore solo per le merci che non siano state vendute nell’intervallo di tempo tra l’offerta
xxxxxxxx e la successiva accettazione.
Tuttavia, in caso di avvenuta parziale vendita della merce, il compratore non è obbligato ad acquistare la merce ancora
in possesso del venditore.
1.1.8 Clausola “merce xxxxxx xxxxxxxxx venditore”
Con la clausola “merce xxxxxx xxxxxxxxx venditore” si intende che la merce è venduta e consegnata al compratore,
libera da ogni spesa, nel magazzino del venditore, dal quale il compratore è tenuto a ritirarla.
Qualora però sia convenuto che la merce sia messa a disposizione del compratore in luogo diverso, resta a carico del
compratore stesso ogni spesa conseguente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.
Con la clausola “merce xxxxxx xxxxxxxxx venditore” si intende che la merce è venduta e consegnata al compratore,
libera da ogni spesa, nel magazzino del venditore, dal quale il compratore è tenuto a ritirarla.
Qualora però sia convenuto che la merce sia messa a disposizione del compratore in luogo diverso, resta a carico del
compratore stesso ogni spesa conseguente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.
1.1.9 Clausola “merce viaggiante”
Per “merce viaggiante” si intende quella merce la cui avvenuta spedizione viene provata mediante lettera di vettura o
polizza di carico.
Se la merce è stata contrattata viaggiante e il mezzo di trasporto indicato nel contratto - o in altro modo - non arriva al
luogo di destinazione, il compratore è ugualmente tenuto ad accettare la merce quando gli venga consegnata - con
trasbordo - nel luogo destinato e provenga dal mezzo di trasporto indicato, salvo il caso, per le navi, della clausola
“vapore diretto”.
Il compratore non può pretendere la merce se essa non arriva a destinazione. In tal caso però il venditore è tenuto a
provare che la merce è stata regolarmente caricata e che non è arrivata a causa di forza maggiore.
1.1.10 Mediazione: provvigione
L’obbligo di pagare la provvigione ad affare concluso non è solidale per i contraenti di fronte al mediatore. In caso di permuta, la provvigione si calcola sul bene di maggior valore.
6
2 COMUNIONI TACITE FAMILIARI
Non sono stati accertati usi conformi alle indicazioni dell’ultimo comma dell’art. 230 bis del Codice Civile.
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3 COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
8
3.1 COMPRAVENDITA
3.1.1 Mediazione
La provvigione spettante in caso di compravendita di immobili urbani, qualunque sia il prezzo al netto delle spese autorizzate dalle parti è il 2% a carico del venditore e il 2% a carico del compratore, salvo diverse pattuizioni.
3.1.2 Permute
9
La provvigione è del 2% a carico di ciascun permutante calcolato sul bene di maggior valore.
3.1.3 Stima
Per la stima di immobili urbani, non preordinata alla vendita, al mediatore spetta un compenso, determinato sulla base dell’effettiva attività svolta.
3.1.4 Relazione tecnica
L’incarico e le spese per la relazione tecnica ai fini della stipula del contratto di compravendita sono a carico della parte acquirente, fermo l’obbligo della parte venditrice di fornire tutta la documentazione necessaria a tale scopo.
3.1.5 Appalto di lavori
Per la mediazione avente ad oggetto lavori di appalto edilizio, al mediatore iscritto alla relativa sezione di cui alla legge 39/89 spetta una provvigione del 3% a carico dell’appaltatore.
3.2 LOCAZIONE
3.2.1 Mediazione
Provvigione spettante al mediatore in caso di locazione di immobili urbani a qualunque uso destinati, anche arredati: una mensilità da ciascuna delle parti sul canone di un anno, qualunque sia la durata. Non si rinvengono usi per le locazioni di durata inferiore all’anno.
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3.2.2 Pagamento del canone
Salvo patto contrario, il pagamento del canone si effettua a rate mensili entro i primi 5 giorni di ciascun mese locativo. E’ consuetudine, relativamente ai contratti per uso diverso dall’abitazione, di concordare per il primo periodo di locazione, una riduzione sull’ammontare del canone pattuito, per favorire lo sviluppo dell’attività.
3.2.3 Visita della cosa locata
Il locatore, salvo preavviso di almeno 48 ore, ha il diritto di ispezionare, personalmente o per mezzo di delegati, i beni concessi in locazione al fine di accertarne lo stato di manutenzione e conservazione e il rispetto delle normative connesse ad un corretto uso dell'immobile.
3.2.4 Riparazioni
Sono a carico del conduttore le piccole riparazioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso normale, quali quelle a vetri, salvo le rotture da accidenti straordinari; a chiavistelli e serrature; a campanelli elettrici, citofoni e videocitofoni; ad interruttori e prese elettriche; a condotte e rubinetterie di impianti in genere, in particolare si precisa:
a) Impianto produzione acqua calda (scaldabagno): le sostituzioni sono a carico del proprietario, salvo che non sia dimostrata una responsabilità del conduttore. Le riparazioni ordinarie sono a carico del conduttore dopo il primo anno di locazione o di installazione del congegno.
b) Impianto di riscaldamento, produzione acqua calda, autoclave, condizionamento: sono a carico del proprietario la sostituzione per vetustà o per difetto di funzionalità non dovute a carenze di manutenzione ordinaria da parte del conduttore. Sono a carico dell’inquilino le pulizie e le manutenzioni ordinarie annuali, in conseguenza dell’uso.
c) Pareti ed infissi esterni ed interni: le tinteggiature e verniciature dell’unità locata e dei suoi impianti nel corso della locazione sono a carico del conduttore purché non derivanti da vizi originari e non riconoscibili o sopravvenuti. Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle persiane e sugli avvolgibili sono a carico della proprietà. Gli interventi di manutenzione ordinaria conseguenti all’uso sono a carico dell’inquilino dopo il primo biennio di locazione (esempio: sostituzione cinghie, molle avvolgenti, ganci di fermo, ecc.).
d) Intonaci: le riparazioni degli intonaci sono a carico del locatore purché non dipendenti da colpa del conduttore.
e) Tubazioni: le riparazioni e sostituzioni delle tubazioni dell’acqua, del gas e dei condotti di scarico dei servizi, sono a carico del locatore salvo che siano rese necessarie da negligenza per colpa dell’inquilino.
f) Unità igienico-sanitarie: le manutenzioni straordinarie (sostituzioni) delle unità igienico-sanitarie sono a carico del proprietario, salvo siano rese necessarie da colpa o incuria dell’inquilino, mentre le riparazioni ordinarie per il buon funzionamento sono a carico del conduttore.
g) Pavimentazioni: le riparazioni, non dovute a colpa del conduttore, sono a carico del locatore, qualunque sia il tipo di pavimentazione.
h) Ascensore: sono a carico dell’inquilino le spese di manutenzione ordinaria ed il canone di manutenzione in abbonamento, le spese per la sostituzione di pattini, serrature, oneri e tasse. A carico del proprietario la installazione e sostituzione delle apparecchiature e tutte le altre manutenzioni straordinarie.
3.3 LOCAZIONE CAMERE MOBILIATE
3.3.1 Mediazione
Per le camere mobiliate in strutture complesse (residence, case albergo, affittacamere, ecc.), al mediatore viene corrisposta una provvigione del 10% da ambo le parti, calcolata sul canone di un mese, qualunque sia la durata del contratto di locazione, salvo diversa pattuizione.
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4 COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
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4.1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI
4.1.1 Mediazione
Al mediatore intervenuto nella stipulazione di un contratto di compravendita di “fondi rustici” compete una provvigione del 2% da parte del venditore e del 2% da parte dell’acquirente, salvo diverse pattuizioni.
4.1.2 Stima
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Per la stima di fondi ed immobili rustici non preordinati alla vendita, al mediatore spetta un compenso determinato sulla base dell’effettiva attività svolta.
4.2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI
4.2.1 Canone di affitto
Se l’affittuario presta una cauzione in denaro, questa, normalmente, è pari a sei mensilità del canone di affitto.
4.2.2 Eccedenza o diminuzione delle scorte vive o morte
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La consegna delle scorte vive o morte avviene, di regola, con due sistemi:
- le scorte vive vengono pagate a valore di mercato;
- le scorte morte, fisse e circolanti, vengono generalmente date “a consegna”, con conguaglio, alla riconsegna, dei quantitativi in eccedenza o in diminuzione.
4.2.3 Piante
Delle piante esistenti sul fondo si redige normalmente un inventario.
L’affittuario non può abbattere le singole piante senza la previa autorizzazione del proprietario.
4.2.4 Decorrenza dal contratto di affitto
La decorrenza dell’affitto ha inizio, normalmente, con l’inizio dell’anno agrario, coincidente con l’11 novembre, salvo diverso accordo fra le parti.
4.2.5 Mediazione
Al mediatore intervenuto nella stipulazione di un contratto di affitto di fondi rustici compete una provvigione pari ad una mensilità da ciascuna delle parti sul canone di un anno, qualunque sia la durata.
4.3 GESTIONI IMMOBILIARI
4.3.1 Spettanze
La commissione dovuta dal committente viene stimata nella misura dal 4% al 10% sul canone di locazione incassato, secondo un rapporto di proporzionalità inversa al valore delle somme amministrate.
15
5 AMMINISTRAZIONE FONDI URBANI E RUSTICI, CONDOMINI COMPRESI
16
5.1 AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
5.1.1 Compenso agli amministratori
Nel caso di cessazione dalla carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.c., l’amministratore cessato mantiene i suoi poteri fino alla nomina del nuovo amministratore e per tale periodo di “prorogatio imperii” ha diritto ad un compenso proporzionale al tempo in cui è rimasto in carica.
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5.1.2 Opere straordinarie
Sono opere straordinarie da non considerarsi innovazioni quelle opere che non comportano un’alterazione sostanziale della cosa comune, né mutamento della sua destinazione originaria.
5.1.3 Ripartizione di spese in assenza di tabelle millesimali
Nei condomini sprovvisti di tabelle millesimali le spese necessarie per il regolare funzionamento del condominio vengono ripartite con criteri riferibili ai valori proporzionali delle singole unità immobiliari mediante delibera assunta dall’assemblea a maggioranza.
5.1.4 Ripartizione spese particolari
a) Antenne tv centralizzate e videocitofono: la ripartizione avviene dividendo le spese per il numero delle unità immobiliari all’uopo predisposte.
b) Acqua: qualora non vi siano i contatori divisionali singoli la ripartizione avviene mediante l’applicazione della tabella millesimale di spese generali.
5.1.5 Ripartizione spese centrali termiche, di condizionamento e di produzione acqua calda, dell’ascensore, della pannellatura solare e della piscina condominiale
Nella ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie per la centrale termica condominiale, per la centrale di condizionamento, per la centrale di produzione di acqua calda, per l’impianto di ascensore, per l’impianto di pannelli solari, nonché del complesso impiantistico della piscina condominiale, si tiene conto delle sole unità immobiliari collegate a detti singoli impianti o che possono usufruirne, secondo le rispettive tabelle di riferimento.
5.1.6 Balconi – Terrazze
In presenza di strutture aggettanti non sorrette da mensole sottostanti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del solaio, del pavimento e dell’intonaco sottostante sono a carico del proprietario dell’appartamento dal quale protendono.
Viceversa le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio sono di proprietà comune tra i due appartamenti dalle stesse divisi, per cui le spese vengono così ripartite:
a) piano di calpestio a carico del proprietario del piano sovrastante;
b) intonaco e tinteggiatura dell’intradosso a carico del proprietario del piano sottostante;
c) struttura suddivisa tra gli stessi in parti uguali.
In ogni caso le seguenti spese vengono così ripartite:
- le spese per la manutenzione dei frontalini devono essere poste a carico del condominio;
- le spese per la manutenzione delle ringhiere metalliche devono essere poste a carico del proprietario del balcone o della terrazza;
- le spese per la manutenzione dei parapetti in cemento armato o in muratura devono essere poste a carico del condominio per la parte esterna e del proprietario del balcone o della terrazza per la parte interna;
- le spese per i coprimuro in cotto od altro materiale devono essere poste a carico per metà al condominio e per metà al proprietario del balcone o della terrazza.
5.1.7 Lastrici solari e terrazzi a livello- Riparazioni o ricostruzioni
Per i lastrici solari e per le terrazze a livello i due terzi delle spese per la loro manutenzione e/o ricostruzione sono a carico delle unità immobiliari sottostanti alla proiezione del lastrico o della terrazza medesima, limitatamente alle superfici interessate a tale proiezione.
Ove il lastrico o la terrazza di uso esclusivo copra un solo piano, la ripartizione delle spese avviene con riferimento analogico ai criteri di cui all’art. 1125 c.c. anziché a quelli di cui all’art. 1126 c.c.
5.1.8 Ripartizione spese per la manutenzione di beni a comune di più edifici condominiali – Supercondomini
In assenza di una specifica tabella millesimale del supercondominio, le spese di manutenzione per servizi e accessori comuni destinati a servire più edifici condominiali vengono ripartite con criteri riferibili ai valori proporzionali dei singoli complessi immobiliari.
5.2 AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI
5.2.1 Amministrazione fondi rustici
La regolazione del rapporto di amministrazione di fondi rustici è demandata ad accordi diretti fra le parti che fissano poteri di rappresentanza, competenze e mansioni dell’amministratore.
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La figura dell’amministratore di fondi rustici che esercita la sua attività nell’interesse del proponente e della di lui azienda si colloca attualmente:
- o in un rapporto di lavoro dipendente, specificatamente disciplinato da un contratto di lavoro anche part-time;
- oppure in un incarico professionale concordato per mansioni e competenze conferito o in forma continua od occasionale a professionisti iscritti in albi professionali o ruoli camerali.
5.2.2 Spesa comune nei fabbricati rustici
Il frazionamento della proprietà immobiliare ha creato il condominio anche in fabbricati rurali.
Pertanto, tutti i criteri di ripartizione delle spese comuni di un fabbricato rustico fanno riferimento alle norme del condominio.
Anche in complessi immobiliari misti, comprendenti edifici accampionati sia al catasto urbano che al catasto terreni aventi caratteristiche rurali, con più proprietari, anche se divisi in vari corpi di fabbrica, ma accomunati da strade, piazzali, impianti di acquedotto, riscaldamento, servitù, in modo da configurare un unico ente di gestione, si fa riferimento alle norme del condominio.
Tutte le spese di manutenzione di una strada vengono sostenute dagli utenti della stessa in proporzione alla superficie catastale legata all’uso ed alle distanze dall’imbocco al termine del transito, nonché all’estensione della porzione di fondo prospiciente sulla strada, fatta salva la riunione in consorzio, ai sensi della Legge 17.05.1925 n. 473, modificata dalla Legge 12.02.1958 n. 126.
Per quanto riguarda, in particolare, le strade vicinali ad uso pubblico, il proprietario richiede la compartecipazione alle spese all’ente pubblico (Comune e/o Comunità montana); tale compartecipazione può variare fino ad un massimo del 50%.
6 AGRICOLTURA E PRODOTTI ALIMENTARI
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6.1 PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
a) FRUMENTO, GRANOTURCO, CEREALI MINORI
6.1.1 Forma del contratto
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Il frumento, il granoturco ed i cereali minori si vendono a peso, tanto nei magazzini dei commercianti quanto presso i produttori.
6.1.2 Compravendita di cereali in erba o di produzione
La qualità contrattata in una compravendita di cereali in erba o in produzione, si riferisce alla qualità scevra da difetti e mercantile prodotta nell’annata in quella data località dai produttori locali, salvo speciali accordi tra le parti.
6.1.3 Vendite
Le vendite possono essere fatte su campione reale, su campioni tipo, su denominazione o su caratteristiche.
6.1.4 Clausola “circa”
La vendita è fatta per quantità determinata, ma se si aggiunge alla quantità l’espressione “circa”, il venditore ha facoltà di consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata.
6.1.5 Qualità della merce
Salvo accordi contrari la merce si intende sempre venduta alla condizione di “sana, secca, leale, mercantile”. La parte venditrice, pena rimborso, garantisce circa il rispetto di tali requisiti.
“Sana” si intende la merce che non abbia odori sgradevoli, impropri a quella contrattata, non sia riscaldata, non abbia grani cotti o macchiati o odore di muffa e non sia contaminata con sostanze nocive alla salute umana ed animale; “Leale” si intende la merce che non abbia vizi occulti;
“Mercantile” si intende la merce che non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media dell’annata, a seconda della zona di produzione e dell’epoca di consegna;
“Secca” si intende la merce scorrevole alla mano e che dia la risonanza tipica della propria specie, con umidità base, senza abbuoni, del 13%, ed un massimo del 14% per il grano tenero. Per il grano duro l’umidità base è del 12% con un massimo del 13%. Per il granoturco, umidità base del 14%.
Le umidità superiori alle massime sopra indicate e fino ad un massimo del 2%, daranno diritto ad un bonifico proporzionale sul prezzo.
Oltre al detto 2%, per il grano tenero e il grano duro, vi è diritto al rifiuto della merce.
Il granoturco può essere trattato con clausola “sano stagionato” purché abbia un grado di umidità non superiore al 16% con bonifico proporzionale sul prezzo. Per umidità superiori è previsto un compenso per l’essiccazione.
In ogni caso la stagionatura deve essere tale da non provocare un rapido deterioramento.
6.1.6 Verifiche
Può esser concordata la clausola “salvo verifica al monte”: in tal caso la verifica della merce al monte deve essere effettuata dal compratore nel termine massimo di 2 giorni non festivi.
La merce verificata dal compratore e da questi “vista e gradita” nel magazzino del venditore si ritiene senz’altro conforme a quella contrattata.
6.1.7 Pesatura
Per la merce consegnata in colli, salvo patto contrario, questi devono essere di peso uniforme. La spesa di ripesatura alla consegna in arrivo è a carico del compratore.
6.1.8 Rischi di viaggio ed imballaggi
La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato, salvo la clausola di “merce franca destino o domicilio del compratore” od in caso di consegna eseguita con mezzi del venditore al domicilio del compratore.
Salvo accordi diversi tra le parti, i contenitori per le merci vendute sono forniti dalla parte venditrice, franco di porto al magazzino o alla stazione più vicina al venditore.
6.1.9 Calo di viaggio
E’ tollerato un calo di viaggio nella misura massima dello 0,25% limitatamente ai primi tre mesi del raccolto del prodotto.
6.1.10 Differenze di qualità
La merce consegnata deve corrispondere alle caratteristiche obbligate o al campione sul quale è stata fatta la vendita salve le tolleranze che seguono.
Nelle vendite su campione reale differenze della qualità della merce superiori allo 0,50% danno diritto alla risoluzione del contratto.
Nelle vendite su campione tipo o su caratteristiche obbligate, se la differenza della qualità della merce rispetto al campione o alle caratteristiche pattuite è inferiore al 10% del valore è consentita solo la riduzione del prezzo. Se la differenza è superiore a detta percentuale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
Nei tipi di vendita di cui sopra è consentita comunque una tolleranza senza abbuoni per deficienze nella qualità della merce non superiori allo 0,25%. Per superiori differenze i bonifici od abbuoni vengono applicati senza alcuna tolleranza.
6.1.11 Difetti evidenti della merce
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Qualunque cereale, legume, seme o derivato può dar luogo al rifiuto della merce quando abbia un difetto vistoso quale, ad esempio, il ribollimento della massa, la tignola, il tonchio, il punteruolo, la soverchia mescolanza di semi, il tanfo, ecc.
6.1.12 Avarie
Salvo patto contrario la presenza del tonchio non costituisce difetto per le fave, le cicerchie, la veccia ed i piselli secchi da foraggio.
Le avarie che sopravvenissero dopo il contratto e la visita stanno a carico del venditore secondo le norme del deposito.
b) GRANOTURCO
(v. la voce “Frumento, granoturco, cereali minori”)
c) RISO
(v. Capitolo 9 - “Prodotti delle industrie alimentari” voce “a”)
d) CEREALI MINORI
(v. la voce “Frumento, granoturco, cereali minori”)
e) PATATE
(nessun uso accertato)
f) ORTAGGI
COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO
(nessun uso accertato)
COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI
6.1.13 Contrattazioni
La vendita di ortaggi ai dettaglianti sui singoli mercati della provincia viene fatta dai produttori o direttamente.
g) UVA DA MOSTO
6.1.14 Qualità della merce
L’uva è mercantile quando risulta sana, matura e asciutta, e ciò in relazione alle annate, alla località, alla produzione e alla varietà del vitigno.
6.1.15 Consegna e trasporto
La consegna delle uve suole avvenire sul luogo di produzione ed in località carreggiabile. Il trasporto è a carico del compratore.
Qualora il prezzo fissato si riferisca per consegna franca alla più vicina stazione o in altro determinato luogo, il trasporto è a carico del venditore.
6.1.16 Pesatura
La pesatura della merce viene effettuata sul luogo di produzione presso il venditore ed a carico di questi, in presenza dei contraenti o dei loro rappresentanti.
6.1.17 Avarie e perdite
Se la consegna dell’uva ha luogo sul fondo, le perdite o avarie relative al trasporto sono a carico del compratore; se la consegna deve aver luogo a domicilio dell’acquirente o in altro luogo da questi fissato, le eventuali avarie sono a carico del venditore, salvo che siano dipendenti dai recipienti forniti dal compratore.
Il compratore può ricusare di ricevere l’uva comprata ancora in pianta se, dopo il contratto e prima del termine stabilito per la consegna, sopravvengono grandinate che danneggino notevolmente il prodotto.
h) OLIVA
6.1.18 Vendita delle olive sulla pianta
In provincia di Prato vige l’uso della vendita delle olive sulla pianta.
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Il proprietario o conduttore del fondo individua l’appezzamento di terreno per il quale cede all’acquirente la globalità delle olive presenti sulle piante; l’acquirente provvede alla raccolta a sue spese e con propri mezzi delle olive che divengono di sua proprietà al momento della separazione dei frutti dalla pianta.
Il prezzo viene corrisposto dall’acquirente al venditore al termine delle operazioni di raccolta ed in un’ unica soluzione, prezzo concordato tra le parti per ogni chilo di olive raccolte. Ultimata la raccolta, si procede al peso delle olive.
L’acquirente si assume interamente ogni onere, rischio e spesa inerente la raccolta.
i) AGRUMI
(nessun uso accertato)
j) FRUTTA FRESCA
COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO
6.1.19 Contrattazioni
La compravendita di frutta fresca avviene direttamente fra produttore e commerciante. COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI
6.1.20 Contrattazioni
La vendita di frutta fresca ai dettaglianti sui singoli mercati della provincia viene fatta dai produttori direttamente.
k) FRUTTA SECCA
6.1.21 Compravendita di marroni e/o castagne: mediazione
I marroni e/o castagne vengono portati ai mercati locali e ivi venduti.
l) ERBE, SEMENTI E XXXXXXX
6.1.22 Produzione e vendita
La produzione aziendale di semi destinati alla riproduzione e al commercio viene effettuata a norma di legge, a seguito di apposita richiesta e sotto il controllo dell’ENSE e ceduta a stabilimenti sementieri debitamente autorizzati alla lavorazione. Di norma il prodotto è ceduto franco azienda, limitatamente alle partite e alle quantità approvate e ritenute idonee dall’Ente di controllo.
La lavorazione, confezionamento, cartellinatura, commercializzazione e le garanzie di purezza e germinabilità sono a carico della ditta sementiera che le rimette in commercio.
Le sementi, di qualunque specie, devono essere vendute a peso netto in confezioni originali, chiuse e cartellinate a norma di legge. Le piccole confezioni di semi da orto e giardino, chiuse in bustine sigillate, sono vendute a numero anziché a peso. A numero sono anche vendute le confezioni di semi di mais e di girasole, integre, sigillate e recanti la indicazione del numero dei semi contenuti.
m) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
FIORI RECISI
6.1.23 Contrattazioni
I fiori si contrattano e si consegnano con contestuale pagamento in contanti entro la fine del mercato e fino al momento della consegna vengono custoditi dal venditore. E’ in uso anche un altro metodo di contrattazione quale la tentata vendita.
I fiori recisi si contrattano come segue:
- garofani a 20-25 o a 50
- rose a 20
- gladioli a 10 20 a 30 o a 50
- tuberose a 10
- lilium a 5 o a 10
- lilium longiflorum a fiori o a ramificazioni
- lilium orientale a fiori o a ramificazioni
- bovardie a 10
- gerbere a 20 a 25 o a 50 (in scatole)
- statice a mazzetti
- amarillis a 5 o a 10
- astri a 10 a 20 o a 2
- poinsettia a 10
- crisantemi a fiore grande a 10
- crisantemi a fiore piccolo da 5 a 50
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- liatris a 10
- agapanthus a 5 o a 10
- alstroemeria a 10
- eremurus a 5 o a 10
- fior di loto a 10
- calle a 10
- aglium a 10
- peonie a 10
- strelitzia a 10
- iris a 10
- tulipani a 10
- orchidee dal fiore singolo, a steli multipli, a mazzetti o rami
- gypsophila a peso
- mimosa a peso
- asparagus sprengeri a peso
- asparagus piumoso a peso
- mazzerie varie mazzetti da 10 a 50 steli
- anturium a steli per varietà
- nerina a mazzetti da 10
- genziana a mazzetti da 5 o da 10
- ornitogallo a mazzetti da 5 o da 10
- protee a steli per varietà o a mazzi
- felci a mazzetti
- eucalyptus a mazzi
- quercia varie a mazzi
- corbezzole a mazzi
Anche i fiori stagionali che vengono immessi sul mercato si contrattano nelle forme sopraindicate. Si distinguono fino a quattro scelte nell’ambito di ogni qualità (extra, prima, seconda, terza).
PIANTE ORNAMENTALI
6.1.24 Caratteristiche
Le piante ornamentali coltivate in vaso si contrattano a numero e devono essere ben radicate nel vaso al momento della contrattazione.
Anche il postime (piante stagionali da giardini e balconi) che deve essere sistemato in adeguati contenitori singoli, deve offrire tale garanzia.
Gli imballaggi e i contenitori si intendono “a perdere”.
n) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO
6.1.25 Caratteristiche
Al momento della contrattazione degli arbusti a foglia persistente, gli arbusti stessi devono essere ben radicati e le radici protette dal loro pane di terra. L’imballaggio dell’apparato radicale deve essere tale da offrire adeguata protezione allo stesso.
Nel caso di piante adulte esse devono subire almeno un altro trapianto.
Gli alberi e gli arbusti a foglia cadente, compresi gli alberi da frutto, devono avere una forte quantità di radici alla base e non il fittone.
6.1.26 Garanzia di attecchimento
Salvo diverso patto espresso non viene data garanzia di attecchimento.
o) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
PIANTE OFFICINALI
6.1.27 Definizione
Con il nome di “piante officinali” si intendono quei materiali di origine vegetale che trovano impiego in farmacia, erboristeria, liquoreria, profumeria, detti anche “droghe” o “medicamenti semplici”.
6.1.28 Commercializzazione
Delle piante officinali vengono immessi in commercio normalmente , a seconda degli impieghi, i fiori, i semi, i frutti, le foglie a solo o con i giovani rami, le radici, la scorza, ecc.
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Le foglie i rami e le radici, per favorirne l’impiego, vengono commerciate tagliate a piccoli pezzi, della lunghezza di circa cm. 0.5, detti “taglio tisana” (T.T.); fiori semi e frutti vengono posti in commercio tali e quali la pianta li produce.
6.1.29 Essiccazione
Le piante officinali, dopo la raccolta, vengono essiccate allo scopo di permetterne la conservazione. L’essiccazione deve essere fatta esponendo la pianta in locali aerati ed asciutti, ma non al sole: si usa ricorrere agli essiccatori, apparecchi nei quali la pianta, o sue parti, vengono sottoposti all’azione di una corrente di aria calda, a 40-50 gradi, per diverse ore.
6.1.30 Vendita al dettaglio
La vendita al dettaglio viene effettuata a peso od a numero, sia per merce sfusa che in buste, pacchetti, scatole preconfezionate, ovvero confezioni sottovuoto, in pacchi con involucro di foglio di alluminio, foderato di polietilene.
6.1.31 Alterazioni
E’ d’uso sostituire ogni anno le droghe detenute per il commercio con droghe del raccolto di annata, onde evitare decadenze per invecchiamento o alterazioni enzimatiche (muffe, parassiti, ecc.).
6.1.32 Usi industriali
Le piante officinali per l’industria (produzione di estratti o essenze) sono usate allo stato fresco, possibilmente appena raccolte.
6.1.33 Approvvigionamento
Per l’approvvigionamento di piante officinali per l’industria è d’uso stipulare appositi contratti con agricoltori, per la destinazione di una certa superficie di fondi agricoli, ad una determinata coltura; nel contratto si stabiliscono il prezzo, le caratteristiche del prodotto e l’epoca del ritiro, che avviene “franco azienda del produttore”. In alcuni casi e per certe coltivazioni il committente fornisce normalmente anche il seme
6.1.34 Essenze
Le essenze od olii essenziali si ricavano dalla pianta officinale per distillazione in corrente di vapore, per trattamento con solventi, per trattamento con grassi animali.
L’estrazione dell’essenza può avvenire presso lo stabilimento ovvero nel campo con attrezzature mobili.
Il valore commerciale delle essenze naturali dipende dal grado di purezza, dalla ragione di provenienza, dal contenuto in terpeni.
CAFFÈ, GENERI COLONIALI, DROGHE E SPEZIE
6.1.35 Clausola “ visitata e gradita
La vendita del caffè, del cacao, del pepe e degli altri generi coloniali alle condizioni “merce visitata e gradita” ed altre analoghe, esclude il compratore da ogni diritto a reclamo per la differenza di qualità o per qualsiasi altro titolo, quando il compratore abbia visitata ed accettata la merce.
Il ritiro della merce da parte del compratore equivale ad esplicita rinuncia alla visita e pertanto in tal caso la merce dovrà considerarsi come visitata e gradita, salvo che la stessa venga riscontrata non conforme a leggi o regolamenti vigenti.
6.1.36 Clausola ” salvo vista campione
La vendita alla condizione “salvo vista campione” si intende perfezionata in ogni sua parte se il compratore non comunica al venditore il suo “non gradimento” con lettera raccomandata spedita entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento del campione, salvo diverso accordo
6.1.37 Tare
Le tare del caffè crudo si calcolano secondo gli imballaggi usati dal Paese di origine. Per il caffè tostato si calcola la tara reale.
Per il pepe e per gli altri generi coloniali, droghe e spezie, le tare si calcolano secondo gli imballaggi usati dal Paese d’origine.
6.1.38 Consegna
Le vendite possono esser effettuate per merce da nazionalizzare o per merce nazionalizzata.
Le vendite per merce da nazionalizzare prevedono normalmente la consegna franco magazzino doganale ove è depositata la merce e tutti gli oneri inerenti allo sdoganamento della merce sono a carico del compratore.
Nelle vendite per merce nazionalizzata la consegna del caffè, del cacao, del pepe e degli altri generi coloniali è fatta abitualmente al domicilio del compratore oppure franco stazione ferroviaria x xxxxxx corriere negli altri casi.
La consegna “pronta” dei generi suddetti deve avvenire entro 8 giorni successivi alla stipulazione del contratto se si tratta di merce già nazionalizzata, disponibile nel magazzino del venditore, oppure entro 15 giorni se si tratta di merce da nazionalizzare o disponibile altrove, salvo diversa pattuizione.
Il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 3% in più o meno del quantitativo fissato.
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6.1.39 Oneri fiscali e doganali
Salvo diverse pattuizioni, per le vendite di merce nazionalizzata, le variazioni in aumento o in ribasso che intervengono nell’ammontare degli oneri fiscali doganali, e dell’imposta erariale di consumo e dopo la stipulazione del contratto e prima della consegna della merce da parte del venditore, sono rispettivamente a carico o a favore del compratore.
6.1.40 Mediazione
Al mediatore intervenuto spetta una provvigione solo da parte del venditore in ragione dell’1% sul valore “schiavo dogana” del caffè crudo e delle altre droghe contrattate, salvo diverse pattuizioni.
Per il caffè sdoganato la provvigione si calcola sul prezzo comprensivo degli oneri doganali.
6.1.41 Provvigione
La percentuale di provvigione ai viaggiatori, piazzisti, rappresentanti o procacciatori d’affari è calcolata sul valore della merce “schiavo dogana” per il caffè crudo e le altre droghe, salve diverse pattuizioni.
Per il caffè tostato la provvigione si calcola sul prezzo comprensivo degli oneri doganali.
p) DROGHE E SPEZIE
(Vedi voce “Caffè, coloniali, droghe e spezie”)
q) VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AL MINUTO A PEZZO
Vengono usualmente commercializzati al minuto a pezzo i carciofi, qualunque ne sia la provenienza.
6.2 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO
6.2.1 Forme e modi di contrattazione
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Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può rilasciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto (“ricordo”).
Nelle contrattazioni verbali relative a compravendita di animali, è in uso che la fine delle contrattazioni col conseguimento dell’accordo sia dimostrata da una stretta di mano tra le parti; qualora nelle trattative intervenga il mediatore, anche questi partecipa alla stretta di mano.
I bovini da lavoro si contrattano normalmente a paio; le femmine in lattazione insieme ai redi. I bovini da macello si possono contrattare a peso morto, a peso vivo e a vista.
I bovini devono pervenire al macello dotati di passaporto recante il numero riportato sulle marche auricolari; le marche devono essere presenti entrambe, pena l’esclusione dalla macellazione.
Nel contratto “a peso morto” viene rilasciata una tara di Kg. 2 per il rifreddo e i bovini vengono assettati, secondo le norme tecniche che si riportano in nota (1).
Nel contratto a peso morto, a peso vivo o a vista l’I.V.A., le spese di sosta o di macellazione sono a carico del compratore; sono pure a carico del compratore, salvo patto contrario, le spese di trasporto; le spese di assicurazione contro danni derivanti da sequestri parziali o totali sono a carico del venditore.
Per i vitelli lattanti venduti “a peso vivo” viene rilasciato sul peso un abbuono variante, a seconda della zona, da Kg. 2 a Kg. 4 a capo.
Per i bovini adulti, venduti a peso vivo normalmente si applica la stallatura di 12 ore.
Per i bovini da macello i contratti possono essere effettuati direttamente tra agricoltori oppure con l’intervento del mediatore.
L’acquisto di bovini da xxxxxxx può essere affidato anche a commissionari i quali assumono la garanzia “star del credere”.
(1) Norme tecniche per l’assettatura dei bovini:
a) i bovini devono essere scuoiati in modo che alla pelle non rimanga aderente carne o grasso;
b) la testa deve essere distaccata dal tronco mediante un taglio diritto in corrispondenza dell’articolazione atloido- occipitale (tra la testa e prima vertebra) e tra la laringe e la trachea;
c) le zampe devono essere disarticolate in corrispondenza dell’articolazione carpo-metacarpica e tarso-metatarsica (la articolazione del carpo e del tarso);
d) il diaframma deve essere lasciato completamente a posto in tutte le sue parti: centro frenico o tendinoso (palanfra), parte muscolare periferica (faldine), pilastri (lombatello);
e) il taglio della coda deve avvenire tra la prima e la seconda vertebra coccigea;
f) devono essere tolti gli organi genitali compresa la verga e i muscoli peniani (bocciolo), lasciando a posto in tutti i soggetti il sego dei lombi (rognonata), quello dei vescicali (bacino) e le borse;
g) devono essere tolte le mammelle (spugna) nelle vacche da latte sempre, e nelle vacche da lavoro durante il periodo di lattazione.
6.2.2 Passaggio di proprietà
Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della vendita e la consegna viene effettuata entro un breve termine e previo rilascio di documentazione sanitaria prevista a norma di legge. In particolare è necessario il rilascio della documentazione sanitaria e del documento d’identità, c.d. “passaporto”, recante il numero apposto su entrambe le marche auricolari, previsti a norma di legge. Il passaggio si conclude con la trascrizione del compratore come proprietario dell’animale alla BDN, Banca Dati Nazionale.
I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore.
Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a vista”, il termine per ritiro scade al settimo giorno da quello del contratto: in tale periodo ogni rischio e pericolo per quanto riguarda le accidentalità sopravvenute è a carico del venditore.
Per i bovini da acquistati “a peso” il termine della consegna viene concordato fra le parti, con possibilità di proroga consensuale, fermo restando quanto esposto per gli animali acquistati “a vista” per ciò che riguarda rischi e pericoli i quali come sopra detto, passano al compratore al momento della consegna.
Se il bovino è assicurato, ove all’atto della macellazione si verifichi da parte della autorità sanitaria il sequestro totale o parziale, il danno fa capo all’una o all’altra parte contraente in base alle risultanze del verbale del veterinario ispettore delle carni.
Se il sequestro è limitato ai visceri il danno è sopportato dal venditore.
Qualora però il venditore rilasci al compratore una somma di danaro sul prezzo pattuito, a titolo di quota assicurativa, non è tenuto a rispondere di alcun danno, anche se il bovino venga macellato senza preventiva assicurazione.
6.2.3 Tolleranze per le vacche lattifere o gravide
L’acquirente di una vacca da latte ha diritto di restituirla al venditore se riscontra che non ha la produzione di latte nella quantità stabilita (è consentita una tolleranza del 10’%) nonché la qualità mercantile stabilita dalle norme CEE.
Per le vacche da lavoro la produzione di latte deve essere sufficiente per l’allevamento di un redo.
Se la vacca è stata garantita gravida e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto.
Se nel contratto viene indicata l’epoca nella quale la vacca si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese e trascorso questo termine il compratore ha diritto ad un indennizzo che viene fissato d’accordo tra i contraenti dopo il parto.
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Se la gravidanza viene interrotta per aborto o per parto prematuro, il compratore ricorrerà a visita veterinaria per accertarne la causa e potrà esercitare l’azione redibitoria o quella di nullità del contratto a seconda di quanto accertato e certificato dal sanitario stesso.
6.2.4 Pagamento
Il termine usuale di pagamento per i bovini da vita è stabilito entro otto giorni dalla consegna e può avvenire anche a mezzo del mediatore, che in tal caso ne risponde verso il venditore. Il pagamento può anche avvenire in occasione del secondo mercato successivo al giorno del contratto.
Per i bovini da macello contrattati “a peso vivo” e “a peso morto”, il pagamento di solito si effettua dopo l’ispezione veterinaria delle carni, non oltre il mercato successivo.
Per i bovini da macello contrattati “a vista” il pagamento si effettua non oltre il mercato successivo, salvo diversi accordi fra le parti.
Per i bovini contrattati come “caporotto” o “S. Xxxxxxx” il pagamento avviene contestualmente alla consegna.
6.2.5 Garanzia
Nel commercio dei bovini con le parole “sano e da galantuomo” o “sano e per l’arte del contadino” si garantisce la sanità del bestiame e la mancanza di vizi e difetti.
La garanzia varia a seconda della destinazione dell’animale:
a) per il bestiame da lavoro, la garanzia si estende, oltre che alle malattie di cui al paragrafo seguente, anche ai vizi e difetti che ne pregiudicano l’attitudine al lavoro;
b) per il bestiame da carne la garanzia si estende, oltre che alle malattie suddette, a quei difetti e vizi che possano renderne pericolosa la custodia durante il periodo di “ristallo”;
c) per il bestiame da latte la garanzia si estende, oltre che alle malattie suddette, anche alla qualità e alla commerciabilità del latte prodotto, con dichiarazione formale del venditore oppure prova concordata fra le parti;
d) per il bestiame da riproduzione, la garanzia si estende, oltre che alle malattie suddette, anche alla capacità al salto e feconda attività per i maschi e alla capacità riproduttiva per le femmine.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo alla consegna: è di giorni 3 per i vizi d’animo e per i difetti; di giorni 40 per ogni malattia a carattere redibitorio.
Nella vendita di bovini nota col nome “caporotto” o “S. Xxxxxxx” o “interdetta”, il venditore è dispensato, nei confronti del compratore, dal prestare qualunque garanzia, anche nei riguardi della macellazione.
6.2.6 Difetti, vizi o malattie - azione redibitoria
Sono ritenuti malattie e vizi redibitori quelli occulti, preesistenti al contratto, e di gravità tale da rendere l’animale non atto all’uso cui è destinato.
La denuncia della malattia deve essere corredata da certificato veterinario. Per i vizi e difetti il controllo a prova viene effettuato dalle parti con l’intervento di una persona di loro fiducia. Qualora l’azione redibitoria verta sulla quantità o commerciabilità del latte, viene effettuata la prova della mungitura su accordo e alla presenza delle parti oppure prelievo del campione per l’analisi: tali operazioni sono da effettuarsi entro i tre giorni successivi alla consegna. Una volta fatta la prova, cessa ogni responsabilità del venditore.
I vizi d’animo e i difetti delle bestie da lavoro debbono denunciarsi entro tre giorni dopo quello della consegna: le malattie redibitorie debbono essere denunciate nel termine di 40 giorni, ameno che siano intercorsi, per un termine più breve, particolari accordi tra le parti; l’inesistenza della gravidanza nelle bovine garantite “gravide ad otto giorni”, deve essere denunciata entro gli stessi otto giorni.
La denuncia deve essere convalidata da certificato veterinario.
Le denunce possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, via fax, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R”.
Le malattie infettive comprese tra quelle soggette a provvedimenti sanitari a norma del vigente Regolamento di polizia veterinaria (approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320) comportano la nullità del contratto anche se la malattia al momento della stipulazione del contratto medesimo si trovava in periodo di incubazione.
6.2.7 Obblighi del compratore e del venditore
Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciati.
Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito; in caso contrario il compratore potrà ricorrere alle vie legali.
L’azione giudiziaria può essere iniziata dal compratore anche nel caso in cui il venditore non riconosca la malattia, vizio o difetto, oppure lasci cadere il termine assegnatogli senza eseguire la verifica.
L’animale in contestazione resterà frattanto nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente.
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Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione non è risolta, il compratore verserà presso un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato.
Il compratore non ha diritto a far valere l’azione redibitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario.
Restano però impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia, purché tale lavoro non sia stato eccessivo o inadatto e possa dimostrarsi non avere contribuito a far insorgere la malattia, il vizio o il difetto denunciati.
Quando il venditore rilevi che l’animale è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti possono anche, di comune accordo procedere ad una nuova stima dell’animale con l’assistenza di un veterinario.
6.2.8 Verifiche delle malattie e dei vizi
Quando la malattia sia stata denunciata dal compratore con il corredo di un certificato veterinario, il venditore ha diritto di far controllare la diagnosi, alla presenza delle parti, da un veterinario di fiducia.
Qualora i responsi dei due professionisti siano in contrasto, può essere richiesto, previo accordo delle parti, l’intervento di un terzo veterinario in veste di arbitro. Le parti si impegnano all’osservanza di quanto potrà derivare dal suo giudizio. Gli accertamenti diagnostici si eseguono su accordo delle parti e con il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
L’esistenza e la qualità di un vizio d’animo denunciati possono essere controllati anche da un semplice esperto.
6.2.9 Termine di prescrizione per l’ azione redibitoria
Il termine utile per l’esercizio dell’azione redibitoria è in ogni caso quello fissato dal Codice Civile.
6.2.10 Come e dove si provvede alla restituzione
Qualora, accertati malattie o vizi, il compratore intenda restituire l’animale, ne deve informare tempestivamente il venditore, che ne cura il ritiro a proprie spese.
6.2.11 Obblighi in caso di malattia
Se, nel periodo in cui trovasi in contestazione, l’animale presenti necessità di cure urgenti, il compratore dovrà informare il venditore senza ritardo, personalmente o a mezzo mediatore, ed è obbligato a prestare le cure più urgenti prescritte da un veterinario.
La mancata risposta del venditore implica l’accettazione di quanto eseguito dal compratore.
6.2.12 Effetti e presunzioni conseguenti a morte
Se l’animale ammalato muore entro il periodo di garanzia la perdita è a tutto carico del venditore, se viene stabilito che la causa della morte è da attribuirsi a malattia redibitoria.
Nel caso in cui non sia possibile stabilire a chi spetta la responsabilità della morte, i contraenti, di solito, convengono amichevolmente di dividere la perdita tra loro in parti uguali.
Le spese di trasporto, per medicinali e per prestazioni veterinarie sono a carico del venditore, salvo patto diverso.
6.2.13 Rescissione dal contratto nella vendita a coppia o a gruppo
Nelle vendite di animali bovini a coppia, l’eventuale malattia o vizio redibitorio constatati in uno di essi, dà diritto alla rescissione del contratto per la coppia e non per il solo animale difettoso.
Se con un solo contratto vengono venduti o permutati parecchi animali, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto quando riscontri, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia soggetta a provvedimenti sanitari; nel caso di altre malattie o vizi di natura redibitoria si restituiscono i soli capi contestati, facendone determinare il prezzo da periti, a meno che detto prezzo non sia stato determinato capo per capo.
6.2.14 Mediazione
Nella compravendita di bovini viene corrisposta la mediazione dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
b) EQUINI
6.2.15 Forme e modi di contrattazione
Le contrattazioni degli equini avvengono verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può lasciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto.
Gli equini da vita o da servizio si contrattano normalmente a capo; le femmine in lattazione insieme ai redi.
Gli equini devono pervenire al macello dotati del passaporto recante l’ID di iscrizione alla BDN per quelli identificati prima del 2007, e del passaporto recante il numero del microchip per quelli identificati dopo il 2007. Il capitolo IX del passaporto non deve riportare la firma e la destinazione dell’animale NDPA (non destinato alla produzione di alimenti).
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Per gli equini da macello, che possono essere contrattati “a peso vivo” o “a peso morto”, le pattuizioni vengono concordate tra le parti caso per caso. Le spese fino all’atto della pesatura sono a carico del venditore, salvo patto contrario.
Per gli equini contrattati “a peso morto” viene rilasciata una tara di Kg. 2 per il rifreddo.
Per gli equini venduti “a peso vivo” viene rilasciato un abbuono, quando ciò è concordato tra le parti.
6.2.16 Passaggio di proprietà
Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la prova avviene presso il venditore.
Per tutti gli equidi iscritti ai libri genealogici, il passaggio di proprietà si completa con la compilazione di un formulario, fornito dai detentori dei libri genealogici o dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) per tutti gli altri equidi. Il formulario deve essere firmato da entrambi i contraenti. Tale passaggio viene registrato a cura del compratore all’Anagrafe degli Equidi, Banca Dati Nazionale.
6.2.17 Pagamento
Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento si effettua in un’unica soluzione al momento della consegna, nell’osservanza delle disposizioni di legge relative al pagamento in contanti.
6.2.18 Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria
Con la formula “sano e da galantuomo” si intende che l’animale è esente da malattia, vizi e difetti. Nella vendita “a fuoco e fiamma” o “a caporotto” non si dà alcuna garanzia neppure per il macello.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo a quello della consegna; essa è di giorni 3 per vizi d’animo e di giorni 8 per le malattie a carattere redibitorio.
Sono malattie e vizi a carattere redibitorio quelli occulti, preesistenti al contratto e di gravità tale da rendere l’animale non atto all’uso al quale è destinato.
La denuncia della malattia può essere fatta verbalmente alla presenza di testimoni oppure per telefax, posta elettronica certificata o lettere raccomandata A/R direttamente al venditore o tramite il mediatore.
La denuncia di malattia deve essere corredata da certificato veterinario.
I vizi a carattere redibitorio (mordere, calciare, sgroppare, ticchiare, ballo dell’orso, ecc.) possono essere rilevati anche da un semplice esperto.
Negli equidi, costituisce atto di proprietà, la ferratura e il pareggio delle tavole dentarie, pertanto dopo tali interventi non è più possibile ottenere la risoluzione del contratto.
Se il soggetto è stato venduto garantito gravido e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto, salvo diverso accordo fra le parti. L’accertamento dello stato di gravidanza deve avvenire entro i limiti consentiti dalla tecnica. La prova della mancata gravidanza sarà a carico del compratore, in caso contrario sarà a carico del soccombente.
6.2.19 Mediazione
Nella compravendita di asini e cavalli viene corrisposta la mediazione nella misura dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
c) SUINI
6.2.20 Forme e modi di contrattazione
I suini si contrattano a capo o a gruppo; per i suini da macello venduti “a peso vivo” normalmente non vi è abbuono ma si pratica la stallatura per 12 ore. Le spese relative sono a carico del venditore fino alla consegna, che avviene subito dopo il riscontro del peso.
Per i suini da macello venduti “a peso morto” sono a carico del venditore le spese di assicurazione e di trasporto al macello pubblico; sono, invece, a carico del compratore la pesatura, la sosta e la macellazione.
6.2.21 Pesatura
L’animale deve essere pesato dopo la depilazione e dopo l’asportazione di tutti i visceri esclusi i reni.
6.2.22 Pagamento
Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento si effettua in un’unica soluzione al momento della consegna, nell’osservanza delle disposizioni di legge relative al pagamento in contanti.
6.2.23 Garanzie
Per i suini destinati all’allevamento valgono le garanzie previste dalle norme di legge vigenti. Per i suini destinati alla macellazione deve essere garantita la commestibilità delle carni.
6.2.24 Mediazione
Nella compravendita di suini viene corrisposta la mediazione nella misura dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
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d) XXXXX E CAPRINI
6.2.25 Forme e modi di contrattazione
Gli ovini e i caprini si contrattano per branco ed anche per capo, di solito verbalmente: se c’è opera di mediatore, questi rilascia un “ricordino”.
Per gli ovini da macello venduti “a peso vivo” non vi è abbuono. Tutte le spese sono a carico del compratore.
Gli animali vengono consegnati all’acquirente con i documenti sanitari prescritti dalla legge.
6.2.26 Pagamento
Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento si effettua in un’unica soluzione al momento della consegna, nell’osservanza delle disposizioni di legge relative al pagamento in contanti.
6.2.27 Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria
Sono ritenute malattie e vizi a carattere redibitorio quelli occulti, preesistenti al contratto, e di gravità tale da rendere l’animale non atto all’uso cui è destinato.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo alla consegna ed è di giorni quaranta.
Le denuncie possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per via telegrafica o con lettera raccomandata, direttamente al venditore o tramite il mediatore.
La denuncia di malattia deve essere corredata da certificato veterinario.
6.2.28 Mediazione
Nella compravendita di agnelli e pecore viene corrisposta la mediazione nella misura dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
e) ANIMALI DA CORTILE: POLLAMI E CONIGLI
6.2.29 Contrattazioni
Le contrattazioni del pollame e dei conigli per la macellazione sono fatte per merce “vista e gradita”, a peso e con pagamento per contanti, nei limiti delle disposizioni di legge esistenti; ovvero a 15 o 30 giorni.
Il pollame vivo destinato all’allevamento è oggetto di contratto per capo secondo la comune intenzione delle parti.
6.2.30 Assettatura del pollame e dei conigli morti
Il pollame morto viene immesso alla vendita ucciso mediante dissanguamento, eviscerato secondo le norme di legge vigenti.
I conigli morti vengono immessi alla vendita scannati sempre senza visceri senza pelle e senza zampe.
6.2.31 Garanzie
Per il pollame da immettere negli allevamenti vengono garantiti:
- la razza o incrocio;
- il sesso nel caso in cui i pulcini siano destinati alla produzione di uova;
- la commestibilità del bestiame per la macellazione.
6.2.32 Commissionario
Esiste sul mercato del capoluogo la figura del commissionario che vende per conto del grossista, il quale generalmente non presenzia alla vendita. La percentuale di commissione è del 2% e viene corrisposta dal grossista.
f) PELLI BOVINE FRESCHE DI MACELLO
6.2.33 Contrattazione e consegna delle pelli
Le pelli vengono contrattate e consegnate presso i macelli, a singoli privati o ad organizzazioni costituite allo scopo, fresche in buono stato di conservazione, nette da sangue, carne, sterco, muso con la coda vuota, con le zampe tagliate come alla lettera c) delle norme tecniche per l’assettatura dei bovini.
6.2.34 Prezzo
Il prezzo viene pattuito per chilogrammi, a “peso coda”, cioè al peso accertato all’atto della consegna della pelle fresca.
g) LANE GREGGE
6.2.35 Tipi di lane
Le lane di tosa trattate sui mercati regionali toscani possono essere sudice o sucide, saltate, lavate a fondo
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Per le lane da materasso, che sono in massima parte di provenienza estera, non si hanno usi locali. Di questa qualità sono trattate anche, ad esempio, la lana moscia di Puglia e la lana ordinaria di Sardegna, che seguono le consuetudini delle altre lane saltate e lavate.
La lana di concia viene contrattata alla stessa stregua della lana lavata, compatibilmente con le sue particolari condizioni di origine.
6.2.36 Tolleranze
Le lane di produzione nazionale maggiormente contrattate sono la Vissana, la Sopravissana, la Maremmana, l’Abruzzese, la Pugliese, la Sarda; su ogni partita è tollerata una percentuale di lana moretta e bigia nella proporzione del 5%. E’ tollerata anche la presenza del 5% di lana agnellina.
Le lane moretta, bigia e agnellina vengono poi calcolate in fattura per 3/4 del loro peso e lo scarto (cioè pancia, zampe e coda) per 1/2 del suo peso.
6.2.37 Prezzo
Il prezzo per tutte le qualità è sempre fatto per chilogrammo peso netto.
6.2.38 Mediazione
Al mediatore compete una provvigione del 3% dal solo venditore.
6.2.39 Imballaggi
Gli imballaggi sono sempre gratuiti e pesano al massimo Kg. 5,50 per balla secondo la provenienza della lana trattata.
h) LANA LAVATA A FONDO
6.2.40 Requisiti della merce
La lana lavata a fondo deve risultare liberata dalle sostanze grasse con una tolleranza massima sino all’1%, quindi in condizioni da poter essere sempre adoperata senza bisogno di altri trattamenti.
6.2.41 Condizionatura
La lana lavata a fondo viene condizionata nei gabinetti di analisi privati o pubblici legalmente riconosciuti, al tasso di ripresa del 17% di umidità; le spese relative sono per metà a carico del venditore e per metà a carico del compratore.
6.2.42 Imballaggi
Gli imballaggi sono sempre gratuiti ed hanno pesi variabili a seconda della provenienza della lana trattata.
6.2.43 Peso
La lana lavata a fondo viene di regola trattata a peso condizionato.
6.2.44 Prezzo
Il prezzo, in contanti netto, viene espresso per chilogrammo di peso condizionato.
6.2.45 Lane di provenienza estera
Per le contrattazioni aventi per oggetto lane di provenienza estera vale il “Traitè d’arbitrage, conditions de vente et autres accords internationaux” della Federazione Laniera Internazionale attualmente in vigore.
i) UOVA
6.2.46 Qualità delle uova
Le uova, sia di allevamento industriale che di allevamento tradizionale, sia nazionali che di provenienza estera, si distinguono in:
fresche da bere: raccolte da non oltre 5 giorni; fresche: di buona qualità mercantile.
6.2.47 Prezzo
Nelle vendite all’ingrosso il prezzo delle uova viene determinato anche a peso.
Sia nelle vendite all’ingrosso che in quelle al dettaglio le uova di guscio colorato vengono pagate con una maggiorazione di prezzo.
6.2.48 Imballaggi
La merce italiana ed estera è venduta in scatole o cassette di varia dimensione ed altri imballaggi di varia natura.
6.2.49 Trasporto
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Nei passaggi tra grossista e dettagliante la merce si intende consegnata xxxxxx negozio e la consegna segue immediatamente la richiesta.
6.2.50 Pagamento
Il pagamento avviene in contanti al netto di sconto.
6.3 PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
a) LEGNA DA ARDERE
6.3.1 Contrattazioni
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La legna da ardere alla produzione si contratta a misura, in cataste a metro stero o a peso, in quintali. Le fascine si contrattano a numero (centinaia); raramente a misura.
Le piante si vendono generalmente in piedi, a peso o a misura.
Le spese di atterramento, lavorazione, smacchio, trasporto e ripulitura relativa sono sostenute dal compratore. Nel caso in cui le piante non siano vendute in piedi, bensì all’imposto, tali spese sono a carico del venditore.
Le piante si vendono in piedi anche a corpo; in una data superficie di bosco, le piante e la vegetazione cedua in essa esistenti non si ritengono tutte comprese nella vendita, giacché è obbligo riservare le piante aventi funzione di matricine, nel numero, età, condizioni vegetative e distribuzione sul terreno previste dalle prescrizioni forestali in vigore.
6.3.2 Trasporto
In fase di commercializzazione il trasporto della legna da ardere al domicilio del compratore (dettagliante o consumatore) è generalmente a carico del venditore, salvo convenzione contraria.
6.3.3 Classificazione
La legna da ardere suole classificarsi in legna grossa e legna minuta dolce o forte. Alla legna grossa appartengono le cataste, alla legna minuta le fustelle o fascine.
Attualmente il riferimento avviene a metro stero o a quintale, come detto inizialmente.
Si considera legna da ardere dolce il castagno, l’olmo, il tiglio, il pioppo, il salice, l’ontano, la robinia e le resinose; si considera legna forte la querce (rovere, cerro, roverella, farnia, ecc.); il leccio, il faggio, il frassino, l’acero, il carpine, l’ornello l’ulivo ed in generale tutti i legnami di fibra compatta.
b) CARBONE VEGETALE
6.3.4 Contrattazioni
Le vendite si effettuano generalmente a peso o, raramente, a misura di soma di due balle magonali toscane o romane. Le balle magonali toscane di metri 1,47 per 0,94 pesano da 90 a 115 chilogrammi, a seconda dell’umidità del carbone La balla magonale romana è di metri 1,50 per 0,80 e pesa da 70 a 95 chilogrammi, a seconda dell’umidità del carbone.
6.3.5 Consegna
La consegna viene fatta man mano che il carbone è cotto, salvo diverso termine stabilito al momento della contrattazione.
6.3.6 Trasporto e imballaggio
Il venditore provvede alle spese di trasporto delle balle vuote dagli imposti camionabili al centro di produzione. Le spese di imballatura sono a carico del venditore.
Generalmente le balle vengono fornite dal compratore.
Per la consegna fatta sul luogo di produzione, le spese di trasporto sono a carico del compratore; quando la merce è venduta posta sul camion, il trasporto dal luogo di produzione al posto di carico è sostenuto dal venditore, al quale normalmente compete anche la spesa di carico sul mezzo stesso.
6.3.7 Classificazione
Il carbone si classifica, a seconda della legna da cui proviene, in carbone forte se proveniente da legna forte, in carbone dolce se proveniente da legna dolce e in carbone di pigna o castagno normalmente adoperato per particolari usi industriali.
Il carbone di legna si suddivide poi in carbone di cannello e carbone di spacco.
Il carbone cannello assume la denominazione di pedagna oppure carbone di forteto.
6.3.8 Mediazione
Al mediatore, che eventualmente interviene nella compravendita di legna da ardere, di fascine e di carbone vegetale, compete una provvigione dell’1,50% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore, salvo diverso accordo tra le parti.
c) LEGNAME XXXXX
(nessun uso accertato)
d) XXXXXXX, ECC.
(nessun uso accertato)
e) BOSCO DI ALTO FUSTO
6.3.9 Contrattazioni
Il bosco di alto fusto può essere costituito da piante di latifoglia e/o resinose. Le piante si vendono generalmente in piedi, a peso, a misura e a corpo.
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Le spese di atterramento, lavorazione, smacchio, trasporto e ripulitura relativa sono sostenute dal compratore. Nel caso in cui le piante non siano vendute in piedi, ma bensì all’imposto tale spese sono a carico del venditore.
Per quanto riguarda le modalità di taglio ci si attiene alle Prescrizioni di massima legate alla legge forestale, la cui attuazione è di competenza della comunità montana.
6.4 USI SPECIALI IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA
ISTITUTI SPECIALI PER LA MIGLIORE GESTIONE PATRIMONIALE IN COLLABORAZIONE FRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI
6.4.1 Scambio di manodopera e di attrezzature fra le aziende agricole
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Nelle aziende agricole vige la consuetudine di scambiare sia la manodopera che gli attrezzi.
Lo scambio di manodopera avviene sia tra coltivatori diretti sia tra conduttori in economia e sia tra coltivatori diretti e conduttori in economia e viceversa.
Nel caso di conduttori in economia (cioè le aziende che conducono con manodopera dipendente), generalmente lo scambio non è riferito alla sola manodopera ma anche al mezzo meccanico che l’operaio conduce.
Inoltre è abbastanza normale che aziende di piccola e grande estensione acquistino in comune delle attrezzature che richiedano siano portate da conduttori provetti ed in genere è sempre la stessa persona che può essere o dipendente o coltivatore diretto che conduce il mezzo meccanico acquistato in comune.
Il coltivatore diretto rimborsa l’azienda condotta in economia con il proprio lavoro.
6.4.2 Prestito di manodopera
E’ abbastanza comune il prestito di manodopera fra aziende condotte in economia, nel qual caso l’azienda debitrice rimborsa all’altra il puro costo del lavoro comprensivo di oneri salariali, previdenziali e quant’altro.
6.4.3 Scambio di manodopera e di servizi con riferimento all’art. 2139 C.C.
Vi è uso nello scambio del bestiame, degli arnesi e delle “opre”. Lo scambio di opre tra coloni e coltivatori diretti si verifica per le “faccende” più importanti ed urgenti, quali la semina, la vendemmia, la trebbiatura, la raccolta delle olive, delle castagne, ecc.
FATTORE O AGENTE AGRARIO
6.4.4 Nozione
Il fattore o agente agrario è un collaboratore permanente nella impresa agricola, le cui mansioni si esplicano nel campo tecnico ed amministrativo alle dirette dipendenze dell’imprenditore, con funzioni di vigilanza in genere e di sorveglianza sui raccolti e sui lavori agricoli.
6.4.5 Poteri di rappresentanza del preponente
Il fattore o agente agrario svolge la sua attività nell’interesse del preponente e della di lui azienda. I suoi poteri, quando non siano specificatamente disciplinati da contratto individuale o collettivo ai sensi dell’art. 2138 c.c. ovvero da procura scritta, debbono intendersi conferiti con efficacia generale, salvo le limitazioni seguenti.
6.4.6 Vendita dei prodotti del fondo
Il fattore o agente agrario deve curare lo smercio dei prodotti del fondo purché staccati dal suolo e immagazzinati nei locali affidati alla sua custodia.
Non ha, in genere, facoltà di vendere, senza ottenere previamente disposizioni del preponente, i frutti pendenti né di ottenere anticipazioni da terzi su tali prodotti.
E’ facoltà del fattore o agente agrario stipulare la vendita del bosco ceduo; il taglio o la vendita dell’alto fusto invece, sono di esclusiva facoltà del proponente, salva procura speciale.
6.4.7 Vendita del bestiame
E’ facoltà del fattore o agente stipulare contratti di vendita del bestiame sempre nei limiti del normale bisogno del fondo. Le vendite a pagamento differito sono consentite con le modalità richiamate nella parte dedicata alla vendita dei bovini.
6.4.8 Acquisti
E’ facoltà del fattore stipulare contratti di acquisto del bestiame, nei limiti del normale bisogno del fondo.
Il fattore può acquistare concimi, sementi, anticrittogamici, strumenti agricoli, macchine (escluse quelle di costo o di importanza eccezionali).
6.4.9 Acquisti a pagamento differito
In genere, e sempre salva diversa specifica direttiva del preponente, sono in facoltà del fattore o agente agrario gli acquisti a pagamento differito.
6.4.10 Direttive
In ogni caso, i contratti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere intesi subordinati alle direttive del preponente.
6.4.11 Pagamenti e riscossioni
E’ consuetudine che l’agente provveda al pagamento di “opre” a giornata ed a cottimo, di somme attinenti alle gestioni mezzadrili, di tasse ed imposte. Può riscuotere canoni, corrisposte varie, prezzo ed acconti di prezzo o caparre relative a contratti che rientrano nelle sue specifiche attribuzioni.
6.4.12 Assicurazione dei prodotti e del bestiame
La consuetudine consente che il fattore concluda contratti di assicurazione, sia contro l’incendio che contro la grandine o la mortalità del bestiame. E’ però preferibile l’uso di esibire la delega espressa del titolare.
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Il fattore non può, senza il consenso del titolare stesso, effettuare versamenti personali in conto cassa per le necessità aziendali.
6.4.13 Poteri del fattore nei confronti dei lavoratori della azienda e dei mezzadri
Nei confronti dei lavoratori addetti all’azienda il fattore può licenziare solo i salariati e gli operai fissi o avventizi, non invece i mezzadri senza procura speciale del titolare.
Può allogare i poderi a famiglie mezzadrili o compartecipanti rendendone preventivamente edotto il proprietario. In caso di assenza o di impedimento del titolare il fattore lo rappresenta nella redazione dei conti colonici.
Sono comunque salve le leggi speciali.
6.4.14 Rapporti del fattore con il titolare dell’azienda
Nei rapporti di impiego col titolare, il fattore è alle sue dipendenze in conformità delle disposizioni dei patti di lavoro. Deve altresì, secondo l’uso, presentare al titolare, ad ogni mese, un estratto della contabilità che riporti dal giornale tutte le operazioni avvenute (“mensile”).
La risoluzione del rapporto avviene secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro della categoria. FATTORE SPICCIOLO
6.4.15 Nozione
Il fattore spicciolo è colui che esplica le stesse mansioni del fattore o agente agrario in più aziende. USUFRUTTO DEI BOSCHI
6.4.16 Boschi di alto fusto
L’usufruttuario di boschi di alto fusto destinati al taglio ha diritto di eseguire i tagli di diradamento, intercalari e definitivi, con partecipazione agli utili a norma dell’art. 984 c.c.
6.4.17 Prodotti secondari dei boschi
L’usufruttuario ha diritto a percepire i prodotti secondari dei boschi di qualsiasi tipo (pascolo, semi, pine, castagne, ghiande, frutti diversi, ecc.).
DISTANZE DEGLI ALBERI
6.4.18 Piante sul confine o a distanza inferiore a quella legale.
Nei boschi a confine tra diverse proprietà, le piante che si trovano o che si ricostituiscono sono tollerate ad una distanza inferiore a quella legale.
In presenza di colture agricole sul terreno confinante i nuovi piantamenti di piante di alto fusto devono essere effettuati col rispetto delle distanze legali.
6.4.19 Olivi sul confine
Nel caso in cui un olivo protenda i propri rami sul fondo altrui, è consentito che il proprietario della pianta raccolga le olive cadute sul fondo confinante, senza dovere per ciò nessuna indennità al proprietario del fondo medesimo.
E’ consentita anche l’immissione sul fondo di rami e di radici dell’olivo. PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AGRICOLTURA A MEZZO MACCHINE
6.4.20 Computo del compenso
Il compenso per il noleggio delle macchine viene computato ad ore, a superficie, a peso o, anche, a forfait caso per caso secondo gli accordi tra le parti.
Il compenso per l’opera delle macchine trebbiatrici tradizionali a piazzatura fissa viene computato a quintali di cereali, leguminose e semi minuti trebbiati.
Per i lavori di taglio bosco, mediante impiego di motoseghe, il compenso viene stabilito come segue:
- per il solo taglio: a cottimo, a forfait, a ore secondo gli accordi fra le parti;
- per il taglio e la formazione delle cataste: a metro stero di legna tagliata e accatastata o a tempo.
Il compenso per il noleggio di impianto irriguo con attrezzatura volante, viene computato ad ore, o a superficie secondo gli accordi fra le parti.
Per quanto riguarda la mietitrebbiatura il compenso viene fissato in base alla superficie, al tempo o ai quintali trebbiati. Per i lavori di carattere straordinario (scassi, sterri, ruspature, affossature e comunque movimenti di terra in genere) il compenso viene stabilito a superficie, ad ore o a forfait caso per caso secondo gli accordi fra le parti.
Quando il compenso viene effettuato ad ore per prestazioni ridotte di superficie o di quantità si applica una tariffa più elevata.
Lo spostamento delle macchine, viene computato a parte mediante accordi speciali.
Il lavoro compiuto, comunque sia valutato, risulta da un mandato che può essere firmato dalle parti interessate.
6.4.21 Prestazioni del servizio
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Il prestatore è tenuto a fornire la macchina operatrice ed il solo personale di macchina.
6.4.22 Compartecipazione per la raccolta delle olive
Nella compartecipazione per la raccolta delle olive il conduttore del fondo assegna al compartecipante, che accetta, la raccolta delle olive insistenti su un appezzamento, identificato catastalmente.
L’operazione di raccolta viene effettuata per brucatura, ed il raccoglitore provvede ad imballare, cartellinare e lasciare in campo, generalmente sul punto di passaggio della trattrice, le olive raccolte.
Al raccoglitore spettano normalmente 6 Kg. di olio per ogni quintale di olive raccolte.
La pesatura delle olive viene effettuata in azienda e di ciò viene consegnato al raccoglitore un mandato attestante il peso.
Il raccoglitore, generalmente, ritira l’olio entro pochi giorni (di solito 10) dalla fine delle operazioni di molitura delle olive. Le parti concordano il periodo di inizio e di termine delle operazioni di raccolta.
Quando il raccoglitore ha terminato la raccolta sull’appezzamento assegnato, potrà operare in quello di un altro raccoglitore ed aiutarlo a terminare la raccolta, previo accordo e consenso di quest’ultimo e preventiva comunicazione all’azienda.
6.5 PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
a) PESCE FRESCO E CONGELATO
(nessun uso accertato)
b) CACCIAGIONE
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(nessun uso accertato)
c) PELLI DA PELLICCERIA
(vedi Cap. 8 - Prodotti dell’industria delle pelli)
6.6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
Non sono stati accertati usi locali.
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6.7 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO
Non sono stati accertati usi locali.
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6.8 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI
j) PELLI CONCIATE
6.8.1 Unità di base di contrattazione
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Le pelli conciate a vegetale vengono trattate a peso o a misura; le pelli trattate a concia minerale vengono vendute a piede quadrato.
In mancanza di specificazione, per piede quadrato si intende quello inglese, che equivale a metri quadri 0,09289. E’ consentito un arrotondamento fino al 2%.
6.8.2 Imballaggio
L’imballaggio delle merci è gratuito salvo patto contrario.
6.8.3 Tolleranze
Nella vendita da xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxx ammessa per la merce venduta a peso va fino al 2%; fino al 3% sulla misura.
6.8.4 Mediazione
Al mediatore intervenuto nella compravendita di pelli conciate senza pelo compete una provvigione del 2% dal solo venditore.
k) LAVORI IN PELLE E CUOIO
(Nessun uso accertato)
l) PELLI GREZZE
PELLI SALAMOIATE DA MACELLO
6.8.5 Classificazione delle pelli
I raccoglitori - ad eccezione di coloro che vengono in monte - vendono comunemente con le seguenti classifiche:
- vitelli quadrati da Kg. 3 a 6;
- vitelli quadrati da Kg. 6 a 8;
- vitelli quadrati da Kg. 8 a 12;
- vitelli con testa e zampa corta da Kg. 12 a 20;
- vitelloni con testa e zampe corte da Kg. 20 a 30,
- vitelloni con testa e zampe corte da Kg. 30 a 40;
- vitelloni con testa e zampe corte oltre Kg. 40;
- vacche e buoi fino a Kg. 30;
- vacche e buoi da Kg. 30 a 40;
- vacche e buoi da Kg. 40 in più;
- tori da tutti i pesi;
- puledri fino a Kg. 12;
- cavalli oltre Kg. 12;
- muli;
- asini.
Per quanto riguarda il vitellame, per ogni categoria sino a Kg. 12 il manto può essere colorato oppure bianco e nero; per ogni categoria oltre Kg. 12 il manto può essere colorato, bianco, bianco e nero.
6.8.6 Pelli sgropponate
Le pelli bovine sono vendute anche gropponate, cioè il groppone separatamente dal frassame ( spalle e fianchi) con coda amputata a circa 10 centimetri dalla culatta. La gropponatura è calcolata all’incirca nella proporzione del 42 - 43% di groppone per ogni 100 chilogrammi se si tratta di vacche, buoi e vitellame, e del 38 - 40% se si tratta di bistori e tori. I gropponi sono venduti a “peso ripesato” previa impilatura di almeno 100 gropponi, che successivamente sono spazzati dal sale e pesati. Le spalle sono spazzate, i fianchi sono solamente scossi dal sale. I frassami devono rispondere ad una misura minima di cm. 70 per le spalle misurate dal taglio di gropponatura all’inizio del canale dell’orecchio; i fianchi da cm. 25 in su al centro. L’espressione “ peso ripesato” indica il peso constato all’atto della consegna delle pelli dopo la salatura.
6.8.7 Vendita a peso
La vendita di pelli fresche si effettua “a peso coda”, intendendosi tale quello accertato all’atto del ricevimento della pelle dalla macelleria.
Di massima il calo varia a seconda del sistema di salatura, cioè se in vasca o a secco, e anche a seconda del tempo che le pelli sono rimaste fuori vasca.
6.8.8 Tolleranza
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Salvo espresso patto contrario, anche per le pelli vendute in classifica è ammessa una tolleranza per qualche pelle difettosa con abbuoni di merito.
6.8.9 Consegna
All’atto della consegna, che ha luogo al domicilio del venditore, si procede alla verifica della merce in qualità e peso. I termini di consegna sono quelli indicati nel contratto.
6.8.10 Tolleranza sulla quantità e sul peso
Il quantitativo di pelli da consegnare è quello indicato in contratto: qualora sia stata stabilita la clausola “circa”, il venditore ha facoltà di consegnare il 5% in più o in meno rispetto al numero di pelli indicate in contratto.
Quando nel contratto sono segnate le quantità minime e massime, è facoltà del venditore di consegnare entro tali limiti, senza però ulteriori tolleranze.
Quando invece si indica il peso della partita, con l’espressione “circa” si sottintende una tolleranza sul peso stesso del 5% in più o in meno.
6.8.11 Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso
Nei contratti di vendita di lotti di pelli salamoiate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso, nonché il peso medio di ciascuna pelle.
Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.
6.8.12 Prezzo
Salvo diversa specificazione per le pelli di provenienza estera, il prezzo indicato in contratto si intende per pelli sane e mercantili, proveniente dalla normale macellazione della provincia e limitrofe.
6.8.13 Trattenute sul prezzo
I consorzi della provincia vendono comunemente la produzione in ricetta originale: sul prezzo effettivamente ricavato viene trattenuta una quota fissa a chilogrammo per la copertura delle spese di salagione e di esercizio.
6.8.14 Abbuoni
Se la vendita è fatta in partite di ricetta originale, si accordano i seguenti abbuoni:
- pelli provenienti da mortalità per epidemia, il 10%;
- pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasature), abbuoni proporzionali all’entità del danno;
- vitelli erbivori, il 30%:
- vitelli di seconda scelta, il 10%;
- vitelli di terza scelta, il 20%;
- vitelli di quarta scelta, dal 30% al 40%:
- pelli macchiate e lascianti pelo, dal 5 al 15%.
Per le pelli parolate e piagate e per pelli fuocate, piagate e riscaldate viene concordato un abbuono a parte.
6.8.15 Mediazione
Nella compravendita di lotti di pelli bovine nazionali salate oppure dei relativi gropponi o frassami, salvo diversa pattuizione, è dovuta al mediatore una provvigione dell’1% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. Nel caso in cui il mediatore intervenga nelle operazioni di ricevimento per conto del compratore, questi deve corrispondergli una ulteriore provvigione da concordarsi.
PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE DI IMBARCO O VIAGGIANTI
6.8.16 Ordinazioni
Gli affari sono trattati con gli agenti locali delle case di origine e le offerte comunemente non sono impegnative.
Gli ordini, salvo che non siano su un’offerta ferma, vengono sempre accettati per quanto il tempo e salvo il venduto, con un termine definitivo utile per la risposta e nella formula generica per cavo o conferma telematica.
Il termine per la risposta telegrafica o per via telematica varia, a seconda dei diversi luoghi di origine, da uno a tre giorni.
6.8.17 Contrattazione
Le pelli grezze esotiche vengono trattate comunemente alle condizioni di origine e negli assortimenti abituali alle ditte esportatrici.
Tali condizioni sono regolate da contratti internazionali.
6.8.18 Clausola “condizione d’origine”
La clausola “condizione d’origine” inserita in un contratto, anche fra due ditte nazionali, significa che, per ogni controversia tra venditore e compratore, debbono essere accettate tutte le condizioni di origine.
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6.8.19 Qualità delle pelli
Le pelli di provenienza estera sono secche (secche ordinarie e seccate all’ombra), salate secche, salate fresche, salamoiate; le pelli di origine India e Africa possono essere anche arsenicate.
6.8.20 Imballaggio
L’imballaggio dei vari paesi è il seguente:
- India: balle da 90 a 500 pelli a seconda del peso per le pelli secche e salate secche; sacche o barili per quelle salamoiate;
- Plata, Brasile, Centroamericana, Sud America, Africa: pelli salate fresche in pacchi, ma occasionalmente sciolte alla rinfusa: pelli secche sciolte alla rinfusa, ad eccezione dei pesi leggeri che vengono confezionati in balle;
- Australia: pelli salate secche e sciolte, pelli salamoiate in pacchi, vitelli in barile;
- Cina: in balle pressate;
- Sudafrica: pelli secche e salate secche in balle; pelli salamoiate sciolte;
- Abissinia. Arabia, Eritrea, Somalia, Giava, Mombasa: in balle.
6.8.21 Tare per imballaggio
Le tare per imballaggio usualmente applicate salvo particolari accordi tra le parti sono le seguenti:
- India: 5 lbs. a balla per le secche e le salate secche; tara reale per le salamoiate;
- Australia: xxxx xxxxx per pelli spedite in sacchi o barili;
- Cina: 5 lbs. per balla;
- Giava: Kg. 1 per balla;
- Abissinia, Arabia, Eritrea, Somalia; Mombasa, Sudafrica: peso reale della corda.
6.8.22 Consegna e imbarco
L’imbarco e le consegne avvengono nel termine da un mese a tre mesi decorrenti dalla conferma di vendita.
6.8.23 Condizioni di peso: tolleranza calo
Le condizioni di peso sono le seguenti:
- India: peso di imbarco con tolleranza calo del 2% per le pelli secche, del 3% per le salate secche, del 10% per le salamoiate, del 2% per le secche arsenicate (Calcutta);
- Plata: perso di sbarco per le pelli secche, peso di frigorifero finale per le pelli salate fresche frigorifero, peso di sbarco per le pelli salate fresche “tipo frigorifero”, “carnicceria” e “xxxxxx”;
- Brasile: peso di sbarco e/o franchigia 2% per le pelli secche, peso di sbarco e/o franchigia 5 % per le pelli fresche;
- Centroamericana e Sudamericana del Pacifico: peso riconosciuto allo sbarco;
- Australia: peso di imbarco con tolleranza calo del 5% per le pelli salamoiate, tolleranza del 3&% per le salate secche;
- Cina: peso di imbarco con tolleranza calo del 3%;-
- Giava: peso di imbarco con tolleranza calo del 2%;
- Sudafrica: per pelli secche e salate secche franchigia 2% per le salate fresche franchigia del 5% e occasionalmente anche peso sbarco;
- Abissinia e Mombasa: peso di imbarco con tolleranza calo del 2% per le pelli secche;
- Arabia, Eritrea e Somalia: peso di sbarco.
PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE PRONTE IN ITALIA MAGAZZINO ESTERO E NAZIONALIZZATO
6.8.24 Contrattazioni
I contratti si fanno generalmente alle condizioni di “xxxxxx ripesate magazzino”, vagone e/o camion, normalmente con la clausola “salvo visita della merce”; in presenza di tale clausola il compratore che abbia visitato e ricevuto la merce in qualità e peso non può sollevare eccezioni verso il venditore.
6.8.25 Mediazione
Al mediatore intervenuto nella compravendita di pelli salamoiate di piazza e fuori piazza compete una provvigione dell’1% dal venditore e l’1% dal compratore salvo patto diverso.
PELLI OVINE E CAPRINE
6.8.26 Contrattazioni delle pelli di agnello e capretto
Le vendite di pelli di agnello e capretto, destinate ai vari usi (pellicceria, abbigliamento, guanteria e foderame), vengono normalmente effettuate a peso o a numero.
Le singole qualità di pelli sono sempre vendute in ricetta, precisando anche il peso per cento pelli, e gli estremi di peso, minimo e massimo, per ogni categoria.
Sono escluse le pelli morticine, guaste, rognose, magre, erbate, sotto peso che vengono trattate con prezzi a parte.
6.8.27 Contrattazione delle pelli di montone
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Le pelli di montone vengono trattate in ricetta, con esclusione delle pelli di scarto e morticine, che vengono prezzate a parte con una riduzione dalla metà a due terzi.
La ricetta originale può variare, a seconda delle epoche, in tosi, mezze lane o lanute, con sostanziali spostamenti di valutazione.
Le pelli tosate dopo la scuoiatura sono escluse dall’assortimento e trattate a parte.
6.8.28 Ricevimento
Il compratore, dopo visitata e ricevuta la merce, di persona o tramite un incaricato, non può rifiutarsi di accettarla, perché il ricevimento rende perfetta la vendita.
6.8.29 Mediazione
Per la mediazione valgono gli usi comuni alle pelli bovine. PELLI DI CONIGLIO E DI LEPRE
6.8.30 Contrattazioni
La vendita delle pelli di coniglio nel commercio all’ingrosso viene fatta generalmente a peso. Le pelli possono essere secche, fresche o fresche salate.
Nelle trattative viene dichiarato dal venditore, a meno che la vendita non sia fatta in monte, il peso per cento pelli, la destinazione delle pelli, cioè se per concia o per cappelleria, e la composizione dei colori in percentuale.
E’ riconosciuta una tolleranza per il calo percentuale da stabilirsi tra le parti.
6.8.31 Difetti
Per pelli difettose si intendono quelle rovinate dalle tarme, quelle ribollite fortemente per cattiva essiccazione che lasciano cadere il pelo e le pelli che per cattiva conservazione a contatto dei pavimenti, abbiano subito avaria del pelo.
Le pelli scarte vengono trattate a parte. PELLI PREGIATE DA PELLICCERIA
6.8.32 Contrattazioni
La vendita viene effettuata a pelle, dichiarando l’origine, le qualità, la taglia e il colore. Per le pelli di visone viene, inoltre, indicato se sono di allevamento o selvaggi e se si tratta di maschi o femmine.
6.9 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
a) RISO
6.9.1 Mediazione
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Ai rappresentanti salvo accordi diversi, vengono corrisposte provvigioni in misura del 2%, salvo patto contrario.
b) FARINA, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
6.9.2 Specie di vendita
Le farine, le semole, i cruscami e i sottoprodotti in genere sono contrattate a peso netto, in sacco o sfusi.
6.9.3 Consegna
Quando i termini di consegna della merce non sono stabiliti nel contratto, la consegna si intende sempre pronta, da eseguire entro gli otto giorni lavorativi successivi alla data del contratto stesso.
6.9.4 Spesa di pesatura
Salvo patto contrario i colli devono essere di peso uniforme.
La spesa di ripesatura alla consegna in arrivo è a carico del compratore.
6.9.5 Calo di viaggio
La tolleranza per il calo conseguente al trasporto è dello 0,10%.
6.9.6 Spese di facchinaggio
Le spese di facchinaggio o trasporto gravano sul compratore salvo accordo diverso tra le parti.
6.9.7 Pagamento
In difetto di patto contrario, il pagamento si effettua a trenta giorni, netto di sconto.
6.9.8 Mediazione
Al mediatore intervenuto nei contratti di compravendita di semola, farina e sottoprodotti, salvo accordi diversi, viene corrisposta una provvigione di Euro 0,52 al q. le da entrambe le parti.
6.9.9 Provvigione al rappresentante
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte dal proponente provvigioni in percentuale dell’1,5%.
c) PASTE
6.9.10 Contrattazioni
La pasta viene usualmente contrattata in base ai tipi del pastificio produttore, per consegna pronta. La merce si intende resa franco magazzino compratore.
6.9.11 Spese di facchinaggio
Le spese di facchinaggio sono a carico del venditore.
6.9.12 Pagamento
Usualmente il pagamento è effettuato a trenta giorni, netto di sconto, salvo accordi diversi.
6.9.13 Provvigione al rappresentante ed al mediatore
Al rappresentante ed al mediatore viene corrisposta, salvo accordi diversi, una provvigione del 4% dal solo venditore per ogni tipo di pasta.
d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA E PRODOTTI DOLCIARI
(nessun uso accertato)
e) ZUCCHERO
6.9.14 Contrattazioni
Il grossista venditore non risponde della qualità quando lo zucchero è consegnato nell’imballaggio originale, salve eventuali avarie da accertare all’atto del ricevimento.
Nelle vendite effettuate dai grossisti il pagamento, in via normale, avviene in contanti netto di sconto.
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE
COMMERCIO ALL’INGROSSO DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE
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6.9.15 Contrattazioni delle carni fresche
Le carni fresche vengono vendute dai grossisti importatori ai dettaglianti su commissione.
Nella provincia di Prato il commercio all’ingrosso delle carni viene effettuato tramite i grossisti importatori, che consegnano la merce al commissionario che paga subito un acconto di tre quarti del prezzo mentre il saldo avviene al termine della vendita della partita di carne, salvo accordi diversi.
Il dettagliante paga ad otto giorni, salvo pattuizione contraria.
La carne fresca viene contrattata a mezzene o in tronconi (coscio con lombata e sei costole senza falda) o in selle (due tronconi uniti) o in lombate o in tronconi tondi (due cosci vuoti senza lombate).
I prezzi delle carni fresche si intendono franco consegna.
6.9.16 Carne confezionata
E’ d’uso inoltre la commercializzazione di tagli di carne sottovuoto o involucrata.
6.9.17 Contrattazione delle carni congelate
La carne congelata viene venduta a quarti compensati (quarti anteriori e posteriori in uguale numero) od anche solo per quarti posteriori o solo per quarti anteriori. Non sussiste bonifico per l’imballaggio. La qualità è determinata dalla marca di provenienza.
È d’uso inoltre la commercializzazione di tagli di carne sottovuoto o involucrata. CARNI PREPARATE
6.9.18 Salsiccia marcata S
La salsiccia marcata “S” viene preparata con carne suina avente in genere, una percentuale dal 30 al 40% di grasso e dal 60 al 70% di magro.
6.9.19 Salsiccia marcata SB
La marcata “SB” viene prodotta con carne bovina e suina ed ha in genere una percentuale dal 40 al 50% di carne bovina e dal 50 al 60% di carne suina. Il grasso è sempre di suino.
6.9.20 Soprassata
La soprassata marcata “S” viene preparata con testa, lingua, guancia, pancetta e cotiche di suino; quella marcata “SB” con aggiunta di testa di vitella di latte.
6.9.21 Salame
Il salame viene preparato con una percentuale di carne suina, con una percentuale minore di carne bovina magra, scelta e con grasso di suino con percentuale massima del 30%. Per essere qualificato come “stagionato” deve avere almeno tre mesi di stagionatura naturale; viene garantito per non meno di tre mesi dalla consegna.
Il salame toscano di puro suino viene preparato con sola carne suina e con grasso di suino, con percentuale massima del 35%.
6.9.22 Finocchiona
La finocchiona viene preparata con carne suina e bovina, con una percentuale variante dal 65 al 70% di carne suina in prevalenza grassa e dal 30 al 35% di carne bovina magra.
6.9.23 Mortadella di Prato
Nella provincia di Prato esiste un salume tipico preparato con la sola carne di suino, chiamato Mortadella di Prato, che ha un disciplinare di produzione e conservazione regolamentato e disciplinato tramite Presidio Slow Food.
6.9.24 Cali e tolleranze per salumi
Per il calo naturale dei salumi nel corso della spedizione è ammessa una tolleranza dell’1%.
6.9.25 Consegna dei salumi
La consegna dei salumi si intende effettuata franco magazzino del compratore, salvo diversa pattuizione.
6.9.26 Prosciutto toscano
Per “prosciutto toscano” si intende quello di produzione nazionale rifilato alla toscana (lungo), scoperto quasi interamente nella parte superiore per asportazione quasi totale della cotenna, notevolmente schiacciato e salato a saturazione in un periodo di circa 30 giorni.
Per essere qualificato come “stagionato” il prosciutto toscano deve avere almeno sei mesi di stagionatura naturale. Il prosciutto toscano viene prodotto in pezzi di 8-10 chilogrammi all’origine.
Nei rapporti fra produttore e grossista il prosciutto toscano viene venduto di norma con la clausola “sano all’ago” o “sano allo stecco”, che sta ad indicare il prosciutto immune da difetti.
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Sono difetti del prosciutto cattivo odore allo stecco, macchie sanguigne di colore oscuro, estese, visibili all’esterno, screpolature ampie e profonde.
Nei rapporti tra venditore e grossista la consegna si intende effettuata xxxxxx xxxxxxxxx del venditore, salvo diversa pattuizione.
6.9.27 Provvigioni al rappresentante
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte di regola dal solo venditore le seguenti provvigioni:
- salumi grassi (salsicce, soprassata) 3%
- salame e finocchiona 3%
- prosciutto toscano 3%
g) PESCI PREPARATI
MERLUZZI
6.9.28 Specie di vendita
Lo stoccafisso ed il baccalà in balle si vendono a peso lordo di imballaggio, cioè tela per merce. Se imballati in casse si vendono a peso netto.
6.9.29 Stoccafisso
Il Merluzzo (Gadus Morrhua) completamente essiccato all’aria prende la denominazione di stoccafisso.
6.9.30 Classificazione dello stoccafisso
Lo stoccafisso è usualmente contrattato in base al peso del singolo pesce: quando viene indicato semplicemente come piccolo, medio, grosso, si intende pesce da un minimo di 200 gr. fino a 400 gr. per il piccolo, da 400 a 600 gr. per il medio, oltre 600 gr. per il grosso.
6.9.31 Baccalà
Il merluzzo (Gadus Morrhua) aperto e salato chiamasi baccalà.
6.9.32 Requisiti del baccalà
Le qualità del baccalà normalmente contrattate sono le seguenti:
a) baccalà secco: baccalà francese, baccalà Islanda secco, norvegese secco, Färoër secco, San Xxxxxxxx (Terranova);
b) merluzzo salinato e pressato di provenienze diverse: per questo tipo di baccalà di provenienza Labrador, Terranova e Canada si hanno le seguenti classificazioni:
- piccolissimo (handfish)
- piccolo (smallcod)
- mezzano e regolare (mediumcod)
- grande (large)
- grandissimo (grandbanklargest)
Il merluzzo salinato viene venduto in balle da Kg. 50-52 circa peso lordo, tara per merce, quantitativo netto Kg. 46-47 circa.
Le pezzature sono così contrassegnate:
- A.A.A.: 10/20 pesci per balla
- A.A.: 20/30 “ “
- A.: 30/40 “ “
- B.: 40/60 “ “
- C.: 60/80 “ “
- D.: 80/100 “ “
Il merluzzo salinato viene venduto anche in casse di varie pesature a partire da Kg. 5 ciascuno al netto.
6.9.33 Filetti di baccalà salato o filettoni
Con tale denominazione si intende il baccalà al quale sono state tolte spine, alette e coda.
I filettoni possono essere anche senza pelle, ma in Toscana sono contrattati quasi esclusivamente con la pelle. I filettoni sono confezionati in casse e vengono contrattati a peso netto normale di Kg. 25 e Kg. 47.
I filettoni sono contraddistinti dalle seguenti pezzature:
- 100/200 gr. per filetto
- 200/400 “ “
- 400/700 “ “
- 700/1000 “ “
- oltre 1000 “ “ ALTRI PESCI
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6.9.34 Alici
Le alici salate sono confezionate in latte o stagne da Kg. 2,5, 5, 10 circa. Con tali indicazioni si intende fare riferimento al formato, ma la compravendita avviene sempre a peso reale, tara per merce.
6.9.35 Sardelle
Le sardelle salate uso Lisbona sono vendute in latte di Kg. 10 nominali, tara per merce.
6.9.36 Salacche
Le salacchine abitualmente importate dal Portogallo e le salacche importate dall’Inghilterra sono vendute in fusti e in zangole e il peso si determina defalcando dal peso lordo una tara del 12%; sono vendute anche in cassette a peso netto pesce.
6.9.37 Aringhe
Le aringhe argentate arrivano generalmente dall’origine in cassette da Kg. 8 netto, in terzini da Kg. 20 netto, in mezzi barili da Kg. 30 netto.
Il prezzo delle aringhe affumicate si determina con riferimento a cassette di Kg. 9.
6.9.38 Peso delle latte
Il peso delle latte, fino al chilogrammo, contenenti sardine all’olio, salmone, tonno, alici salate e pesci conservati di qualsiasi specie si intende nominale con una tolleranza massima del 7% in meno; se invece detti generi sono confezionati in latte superiori al chilogrammo, il peso è quello reale, latta per merci. L’indicazione di latta del peso di Kg. 2,5, 5, 10 e più fa riferimento di formato, ma il peso è quello reale, tara per merce.
6.9.39 Provvigione al rappresentante
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte di regola dal solo venditore le seguenti provvigioni:
- pesci conservati al sale 2%
- pesci conservati all’olio 2%
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte di regola dal solo venditore le seguenti provvigioni:
- pesci conservati al sale 2%
- pesci conservati all’olio 2%.
h) PRODOTTI SURGELATI
(nessun uso accertato)
i) CONSERVE ALIMENTARI
(nessun uso accertato)
j) LATTE E DERIVATI
(nessun uso accertato)
k) OLIO DI OLIVA
6.9.40 Contrattazioni e campioni
I contratti di compravendita di olio di oliva si stipulano a peso sopra campione. Il campione si preleva dai vari recipienti che contengono la partita, in quantità proporzionale all’entità delle varie qualità, formando un campione unico.
Il compratore trattiene il campione presso di sé fino al ricevimento della partita. L’olio viene di solito consegnato dal venditore in recipienti forniti dal compratore.
La spesa per il riempimento dei succitati recipienti va a carico del venditore, quando non sia altrimenti convenuto.
Si usa contrattare l’olio tanto a pronta consegna quanto a termine dilazionato; in questo caso, quando si tratti di un lungo periodo, il venditore deve custodire l’olio in località adatta e procedere a tempo opportuno ai travasi regolari; se un difetto viene preso dall’olio, in conseguenza di negligenza del venditore, dopo avvenuta la contrattazione il compratore ha diritto di rifiutare la partita.
La consegna dell’olio viene fatta ordinariamente all’orciaia o magazzino del venditore; qualche volta, specialmente per le partite di poca importanza, la consegna si fa al magazzino del compratore.
6.9.41 Pagamento
In caso di acquisto alla produzione dell’olio di oliva la clausola “pagamento a contanti” significa “contanti pronti”.
6.9.42 Difetti della merce
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I difetti che rendono deprezzabili gli olii di oliva commestibili sono i seguenti: la muffa, il rancido, la morchia, il verme , il fumo, il riscaldato e l’avvinato. Tra i difetti sono da contemplare anche i sapori particolari di lavorazione quali il fiscolo per gli olii provenienti da frantoi tradizionali. Un deprezzamento può derivare anche da sapori particolari di nascita, comunemente chiamati “di provenienza”.
6.9.43 Clausola “circa”
Nelle compravendite di olio di oliva effettuate con la clausola “circa”, è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno; analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno.
OLIO LAMPANTE
( nessun uso accertato)
OLIO DI OLIVA ESTRATTO CON SOLVENTI
(nessun uso accertato)
l) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
OLIO DI SEMI
6.9.44 Vendita su qualità
Per “olio di semi vari” si intende l’olio estratto dai semi di soia, colza, vinacciolo, ecc., miscelato; l’olio di arachidi o di girasole in commercio, se specificato come tale, deve essere fatto unicamente con arachidi o girasole.
6.9.45 Prezzo
Nelle vendite di olii di semi rettificati (commestibili) nel prezzo è compresa l’imposta di fabbricazione già pagata dalla raffineria; ne è esclusa l’I.V.A.
Nelle vendite di olio di semi greggio, dal prezzo si intendono escluse l’imposta di fabbricazione e l’I.V.A. che restano a carico del compratore.
m) OLI GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
GRASSI ANIMALI
6.9.46 Lardo salato: classifica
Per la vendita del lardo salato si esegue la seguente classifica:
- mezzena da Kg. 12 a 15;
- mezzena da Kg. 16 a 20;
- mezzena oltre i 20 Kg.
Detta classifica vale ai fini della quotazione della merce. Le vendite sono trattate anche per pezzature in sorte, per merce vista e gradita.
6.9.47 Provvigioni al rappresentante
Salvo accordi diversi, nella vendita di lardo salato e di strutto al rappresentante viene corrisposta dal solo venditore la provvigione dell’1,50%.
n) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE
(vedi Cap. 8 - Prodotti dell’industria delle pelli)
o) VINI E VERMUTH
VINI
6.9.48 Vendita a peso
Le contrattazioni del vino si fanno in base al peso (quintale) e alla gradazione, mai in base alla misura di capacità.
6.9.49 Campioni ed analisi
Le parti ricorrono generalmente ai contratti di compravendita fatti su campione quando il compratore non conosce la qualità del vino del produttore o il venditore non conosce l’acquirente. Il campione viene prelevato dai recipienti che contengono la partita dello stesso venditore e consegnato al compratore, perché questi possa accertare tutti i requisiti del prodotto.
In tal caso il compratore si riserva il diritto di verificare di presenza se il campione consegnatogli corrisponde al contenuto dei recipienti in trattazione.
Nei contratti stipulati “in cantina” il campione di saggio viene estratto dalle due parti e conservato dal compratore ed eventualmente anche dal venditore.
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Nei contratti stipulati a grado vengono prelevati all’atto della consegna 4 campioni a cura del venditore alla presenza dell’acquirente o di suo incaricato.
Di detti quattro campioni che vengono sigillati, due vengono consegnati al compratore e due vengono trattenuti dal venditore.
Ciascuna delle due parti invia uno dei campioni in suo possesso al laboratorio di analisi di sua fiducia indicato nel contratto.
Normalmente la gradazione del prodotto viene determinata in base alla media delle risultanze dei due certificati di analisi. In caso di disaccordo la gradazione del prodotto è quella stabilita dal certificato di analisi rilasciato dal laboratorio indicato di comune accordo tra le parti cui viene inviato un altro campione.
6.9.50 Contrattazioni
I vini sono contrattati in base ai caratteri organolettici, determinati dal luogo di produzione e dai sistemi di vinificazione, tenendo conto della gradazione alcolica e dell’acidità volatile e talvolta anche del contenuto di acidità fissa.
6.9.51 Clausola “circa”
Nelle compravendite di vino effettuate con la clausola “circa” è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno; analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno.
6.9.52 Trasporto
Se il vino è venduto alla cantina del venditore, ogni spesa di consegna sta a carico di questi ed ogni eventuale danno durante il trasporto rimane a carico del compratore.
Se il trasporto invece è assunto dal venditore a propria cura, questi è responsabile dei danni eventuali che possono avvenire durante il trasporto.
6.9.53 Pagamento
Il pagamento salvo accordi diversi fra le parti, avviene a 30 giorni dal ricevimento della merce.
Per i vini DOC e DOCG il pagamento non avviene comunque prima del rilascio della attestazione della denominazione di origine da parte della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
6.9.54 Avarie
Normalmente non si suggellano i recipienti di proprietà del venditore rimasti in deposito presso il medesimo, perché la custodia e la conservazione del vino vengono affidate all’onestà del predetto, che ne rimane garante fino al termine stabilito per la consegna.
Il compratore può ricusare il vino acquistato, quando, stabilito l’obbligo da parte del venditore della custodia e conservazione fino ad una determinata epoca e presentandosi il compratore in tempo utile a ritirarlo, lo riscontrasse avariato o non conforme al campione. Anche se solo in parte il vino precedentemente contrattato non corrisponde al campione, il compratore può rifiutarsi di ritirare l’intera partita. Scaduto il termine stabilito per la consegna, le avarie e i danni che possono verificarsi rimangono a carico del compratore.
6.9.55 Vino da tavola
Per vino da tavola si intende un vino comune che possegga una gradazione non inferiore ai 9° di alcool svolto per distillazione in volume per il vino bianco, ai 10° per il vino rosso.
6.9.56 Vino da mescita
Per vino da mescita si intende un vino - bianco o rosso - avente una gradazione non inferiore ai 12° di alcool svolto.
p) ALCOOL E LIQUORI
6.9.57 Alcool “buon gusto”: contrattazioni
L’alcool “buon gusto” viene venduto in fusti e in cisterne dalle distillerie o dai depositi all’ingrosso alle ditte autorizzate a ricevere il prodotto sciolto alla condizione di “franco deposito venditore”, pagamento in contanti, se la vendita è effettuata per merce in fusti, il fusto si intende a rendere.
L’unità di misura è l’ettanidro.
La vendita al dettagliante negli imballaggi consentiti dalla legge viene effettuata alla condizione di “franco domicilio”.
Il prezzo è stabilito per imballaggio unitario comprensivo del recipiente immediato.
Il pagamento viene effettuato a 30 giorni data fattura senza sconto, salvo diverse pattuizioni.
6.9.58 Alcool denaturato: contrattazioni
L’alcool denaturato viene acquistato da parte del grossista o del dettagliante in confezioni, recipienti a perdere, con pagamento per contanti, salvo diverse pattuizioni.
6.9.59 Liquori: prezzo
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Il prezzo dei liquori è stabilito per bottiglie secondo la qualità e la marca ed è comprensivo dell’imballaggio e del trasporto al domicilio del dettagliante ma di norma non del contrassegno di Stato.
q) BIRRA
(nessun uso accertato)
r) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO
(nessun uso accertato)
s) VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI AL MINUTO A PEZZO
Sono usualmente venduti al minuto a pezzo, con le garanzie stabilite dalla legge, i seguenti prodotti alimentari:
- prodotti di piccola friggitoria (bomboloni, arancini, coccoli, fette di polenta fritta, ecc.)
- pizze non a taglio
- salati da pasticceria
- paste dolci
- gelati monodose
- polli cotti.
7 LAVORAZIONI TESSILI
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7.1 LAVORAZIONE MATERIE PRIME E FILATI
a) LAVORAZIONE DI FILATURA CARDATA PER CONTO TERZI
7.1.1 Premessa
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La filatura cardata per conto terzi consiste in una prestazione di servizi attraverso cui una impresa esegue una serie di lavorazioni su merci di proprietà di un’altra impresa (committente) per la trasformazione delle stesse in filato. Le lavorazioni comprese in questo processo sono la mescolatura, la cardatura e la filatura.
Questo contratto è di regola stipulato verbalmente tra le parti, e con esso vengono stabiliti il titolo del filato, il prezzo di lavorazione, i termini di pagamento e la data di riconsegna delle merci lavorate.
Le disposizioni di lavorazione vengono invece eseguite con accordo scritto tra le parti.
7.1.2 Consegna e spedizione
Per l’impresa esecutrice che provvede al ritiro delle materie prime da lavorare presso la sede del committente o presso una sede diversa ubicata all’interno dell’area tessile pratese, non è previsto in via generale alcun compenso suppletivo per detto ritiro. Analoga procedura avviene di norma per la riconsegna delle merci lavorate.
Qualora il committente sia ubicato al di fuori dell’area tessile pratese, questi provvede autonomamente alla consegna e al ritiro delle merci.
7.1.3 Imballaggi
L’impresa committente consegna alla ditta esecutrice della lavorazione, oltre alle merci da lavorare, gli imballaggi per contenere il filato. Essi sono costituiti da casse, scatole o sacchi di nylon e dalle bobine in caso di filatura con selfacting. Qualora invece la lavorazione avvenga con i filatoi rings, le bobine (o meglio i tubetti) sono di proprietà della filatura e questi sono a “rendere” entro un termine massimo di 3 mesi. In caso di mancata riconsegna verranno addebitati al prezzo di costo alla data della fatturazione della lavorazione.
In ogni caso le parti si possono accordare per lavorazioni accessorie, quali vaporizzo, roccatura ecc.. Al committente viene quindi addebitato il costo di queste lavorazioni, comprensivo delle spese per i coni e per gli imballaggi, salvo diverso accordi tra le parti.
7.1.4 Accettazione della lavorazione
Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l’accettazione dell’ordine di lavorazione da parte dell’esecutore della lavorazione. Il terzista infatti ha facoltà di recedere dal contratto quando, visionato il materiale da lavorare, ritenga che le specifiche tecniche richieste dal committente non siano ottenibili con quel tipo di materiale.
Se insorgono difficoltà di esecuzione a lavorazione iniziata dovute a vizio dei materiali da lavorare, il terzista avvisa immediatamente il committente e di comune accordo viene concordato la sospensione o meno della lavorazione, riconoscendo un bonifico al terzista in relazione ai maggiori costi sostenuti, con autorizzazione scritta e firmata.
7.1.5 Titoli dei filati
Il titolo o numero del filato è dato dal rapporto fra lunghezza e peso o, viceversa, fra peso e lunghezza. Esso può essere indicato in i diversi sistemi riconosciuti a livello internazionale. I più diffusi sono:
- Metrico (Nm), che corrisponde al numero di metri contenuto in un chilogrammo;
- Pratese, che è equivalente al titolo metrico diviso per 1.750 e si suddivide in quarti e talvolta ottavi di numero.
7.1.6 Titolo medio
Le tolleranze ammesse sul titolo del filato sono le seguenti:
- +/- 10% per filati di titolo compreso fra Nm. 500 e Nm. 2.000;
- +/- 5% per titoli oltre il Nm. 10.500.
Per i titoli compresi fra il Nm. 2.000 e il Nm. 10.500 le tolleranze possono variare proporzionalmente, rispetto ai titoli suddetti, dal +/- 10% al +/- 5%.
In caso di eccedenze oltre tali tolleranze si procede normalmente ad una transazione, fermo restando che il prezzo di lavorazione viene commisurato al titolo effettivamente riscontrato.
7.1.7 Vizi apparenti
Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del committente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:
- la differenza di titolo;
- punti e contaminazioni evidenti di fibre estranee;
- macchie;
- differenze di colore.
7.1.8 Responsabilità del lavorante per conto terzi
Nel caso di vizi apparenti la responsabilità del lavorante per conto terzi è limitata al valore della merce riscontrata difettosa in quella fase di lavorazione, nel caso non sia possibile il suo ricondizionamento.
Il lavorante per conto terzi normalmente segnala eventuali difetti rilevati durante la lavorazione e non risponde del maggior danno sofferto dal fabbricante o da terzi in conseguenza del vizio stesso.
Nel caso che soltanto con la trasformazione del filato si rendano evidenti i difetti, il reclamo deve essere fatto dopo aver effettuato la prova di lavorazione. Il committente, se non interrompe la lavorazione dopo aver riscontrato i difetti, lo fa a suo rischio e pericolo.
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b) LAVORAZIONE RITORCITURA PER CONTO DI XXXXX
7.1.9 Definizione
La ritorcitura conto terzi consiste in una prestazione di servizi attraverso cui una impresa (ritorcitura) esegue una serie di lavorazioni su merci di proprietà di un’altra impresa (committente) per la trasformazione di filati da capo unico a bouclé, nodini, ecc.
Questo contratto è di regola stipulato verbalmente tra le parti e con esso vengono stabiliti il titolo finale del filato elaborato, il prezzo di lavorazione, i termini di pagamento e la data di riconsegna delle merci lavorate.
Nelle lavorazioni di ritorcitura per conto terzi, consistenti in prestazioni di servizi attraverso cui l’impresa subfornitrice esegue lavorazioni su merci di proprietà dell’impresa committente, il contratto viene, nella maggior parte dei casi, patteggiato verbalmente tra le parti e con esso la tipologia delle lavorazioni da eseguire, il prezzo di lavorazione, i termini di pagamento e le date di riconsegna della merce lavorata.
7.1.10 Consegna e spedizione
Per l’impresa esecutrice che provvede al ritiro delle materie prime da lavorare presso la sede del committente o presso una sede diversa ubicata all’interno dell’area tessile pratese, non è previsto in via generale alcun compenso suppletivo per detto ritiro. Analoga procedura avviene di norma per la riconsegna delle merci lavorate.
Qualora il committente sia ubicato al di fuori dell’area pratese, questi provvede autonomamente alla consegna e al ritiro delle merci.
7.1.11 Imballaggi
L’impresa committente consegna alla ditta esecutrice della lavorazione, oltre alle merci da lavorare, gli imballaggi per contenere il filato lavorato. Essi sono costituiti da casse, scatole o sacchi di nylon e sono restituiti con il materiale lavorato.
Le merci da lavorare sono costituite da filamenti di nylon di vari titoli su caps e da filati di varie qualità e titoli forniti su rocche. I vuoti, a lavorazione ultimata, sono a “rendere” entro un termine massimo di 60 gg.
In caso di mancata riconsegna, non documentata dal committente, verranno addebitati al prezzo di costo alla data della fatturazione della lavorazione.
In ogni caso le parti si possono accordare per le lavorazioni accessorie, quali vaporizzo, roccatura ecc.. Al committente viene quindi addebitato il costo di queste lavorazioni, comprensivo delle spese per i coni e per gli imballaggi, salvo diverso accordi tra le parti.
7.1.12 Accettazione della lavorazione
Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l’accettazione dell’ordine di lavorazione da parte dell’esecutore della lavorazione. Il terzista infatti ha la facoltà di recedere dal contratto quando, visionato il materiale da lavorare, ritenga che le specifiche tecniche richieste dal committente non siano ottenibili con quel tipo di materiale.
Se insorgono difficoltà di esecuzione a lavorazione iniziata dovute a vizio dei materiali da lavorare, il terzista avvisa immediatamente il committente e di comune accordo viene concordata la sospensione o meno della lavorazione ed i relativi costi, con autorizzazione scritta e firmata.
7.1.13 Titolo dei filati ritorti lavorati
Il titolo o numero del filato finale lavorato corrisponde al rapporto fra lunghezza e peso o viceversa fra peso e lunghezza. Esso può essere indicato con i diversi sistemi riconosciuti a livello internazionale. Il più diffuso nel comprensorio pratese per la titolazione dei ritorti è il sistema metrico (Nm), che corrisponde al numero dei metri contenuto in un chilogrammo.
7.1.14 Titolo medio
Nelle lavorazioni di ritorcitura i titoli e le tolleranze relative agli stessi sono quelli risultanti dall’accorpamento di più filati lavorati e/o messi insieme e quindi dipendono dalle caratteristiche del materiale consegnato alla ditta esecutrice.
Le tolleranze dei filati ritorti ammesse sul titolo finale sono comprese fra +/- 10% per i titoli fino a Nm. 2.000 e una scala proporzionale che raggiunge +/- 5% per i titoli oltre il 10.500.
In caso di eccedenze oltre tali tolleranze si procede normalmente ad una transazione, fermo restando che il prezzo di lavorazione viene commisurato al titolo effettivamente riscontrato.
7.1.15 Vizi apparenti
Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del committente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:
- punti e contaminazioni evidenti di fibre estranee;
- macchie;
- differenze di colore.
7.1.16 Responsabilità del lavorante per conto terzi
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Nel caso di vizi apparenti la responsabilità del lavorante per conto terzi è limitata al valore della merce riscontrata difettosa in quella fase di lavorazione, nel caso non sia possibile il suo ricondizionamento.
Il lavorante per conto terzi segnala eventuali difetti rilevati durante la lavorazione e non risponde del maggior danno sofferto dal fabbricante o da terzi in conseguenza del vizio stesso.
Nel caso che soltanto con la trasformazione del filato si rendano evidenti i difetti, il reclamo deve essere fatto dopo aver effettuato la prova di lavorazione. Il committente, se non interrompe la lavorazione dopo aver riscontrato i difetti, lo fa a suo rischio e pericolo, con autorizzazione scritta e firmata.
7.1.17 Tipologia della lavorazione
La tipologia della lavorazione da effettuare è seguita all’inizio presso la sede della ditta esecutrice dal competente ufficio tecnico del committente che ne deve preventivamente approvare la validità di esecuzione, coerentemente con i termini di consegna stabiliti.
7.1.18 Prezzo di lavorazione
Il prezzo di lavorazione, di norma, non varia in relazione al quantitativo lavorato.
7.1.19 Termine di pagamento
Il termine di pagamento della lavorazione è, di norma, stabilito sulla base di un libero accordo tra le parti. Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o alla sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.
7.1.20 Termine di consegna
Sul termine di consegna pattuito per la riconsegna della merce lavorata è ammessa una tolleranza di 5 giorni lavorativi ed oltre per cause di forza maggiore documentate.
c) LAVORAZIONE DI CARBONIZZO - STRACCI E STRACCIATURA
7.1.21 Premessa
La carbonizzazione e la stracciatura per conto terzi, consiste in una prestazione di servizi, attraverso i quali una impresa esegue una serie di lavorazioni su merci (stracci) di proprietà di un’altra impresa (committente), per la trasformazione delle stesse in “lana rigenerata”.
Questo contratto è di regola stipulato verbalmente tra le parti, e con esso vengono stabiliti: a) prezzo di lavorazione; b) termini di pagamento, c) la data di consegna delle merci lavorate e d) l’esatta lavorazione da eseguire.
7.1.22 Consegna e spedizione
Per l’impresa esecutrice che provvede al ritiro delle materie prime da lavorare presso la sede del committente o presso una sede diversa ubicata all’interno dell’area tessile pratese, non è previsto in via generale alcun compenso suppletivo per detto ritiro. Analoga procedura avviene di norma per la riconsegna delle merci lavorate.
Qualora il committente sia ubicato al di fuori dell’area tessile pratese, questi provvede autonomamente alla consegna e al ritiro delle merci poi lavorate.
7.1.23 Accettazione della lavorazione
Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l’accettazione dell’ordine di lavorazione da parte dell’esecutore; il terzista, infatti, ha la facoltà di recedere dal contratto quando, visionato il materiale da lavorare, ritenga che le specifiche tecnic he richieste dal committente non siano ottenibili con quel tipo di materiale.
Se insorgono difficoltà di esecuzione, a lavorazione iniziata, dovuta a vizio dei materiali da lavorare, il terzista avvisa immediatamente il committente e di comune accordo si procede alla sospensione o meno della lavorazione.
7.1.24 Vizi apparenti
Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del committente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:
- la carbonizzazione non completa delle fibre;
- l’ingiallimento oltre il normale delle fibre.
7.1.25 Tariffa di lavorazione
Viene concordata tra terzista e committente ed applicata sul peso di entrata per chilogrammo.
7.1.26 Cali di lavorazione
Il processo di carbonizzo e stracciatura comporta un calo di peso che è in relazione alla tipologia del materiale lavorato.
7.1.27 Tempi di consegna
La riconsegna dei materiali lavorati viene concordata fra le parti di volta in volta.
7.1.28 Responsabilità del lavorante per conto terzi
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Nel caso di vizi apparenti la responsabilità del lavorante per conto terzi è limitata al valore della merce riscontrata difettosa in quella fase di lavorazione, ove non fosse possibile il ricondizionamento della merce stessa. Il lavorante per conto terzi è in dovere di segnalare eventuali difetti rilevati durante la lavorazione e non risponde del maggior danno sofferto dal fabbricante o da terzi in conseguenza del vizio stesso.
7.1.29 Lavorazione di tintura in fiocco per conto terzi
Per questo tipo di lavorazione valgono tutti i paragrafi relativi alle lavorazioni di carbonizzo e stracciatura precedentemente illustrati.
Specifico di questa lavorazione è la campionatura.
Il committente deve consegnare alla ditta terzista il Campione di colore da riprodurre e le caratteristiche tecniche (solidità della tintura richiesta). Nel caso in cui dette richieste non siano possibili da conseguire il terzista deve avvisare prima dell'inizio della lavorazione il committente.
7.1.30 Vizi di lavorazione di tintoria
Questi consistono nella differenza di colore raggiunta oltre una certa tolleranza e una differente solidità da quella richiesta; oltre ad evidente contaminazione da fibre estranee a quelle lavorate.
7.2 LAVORAZIONI TESSILI CONTO TERZI
RAPPORTI TRA LAVORANTE PER CONTO TERZI E COMMITTENTE
7.2.1 Responsabilità del lavorante per conto terzi
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Nel caso di vizi apparenti la responsabilità del lavorante per conto terzi è limitata al valore della merce riscontrata difettosa in quella fase di lavorazione, nel caso in cui non sia possibile il suo ricondizionamento.
Il lavorante per conto terzi non risponde invece del maggior danno sofferto dal fabbricante o da terzi in conseguenza del vizio stesso.
7.2.2 Avviatura e prima pezza nell’ambito della tessitura per conto terzi
Per ogni tela commissionata in tessitura è uso riportare al committente una striscia di tessuto all’inizio della tessitura della tela stessa per riscontrare eventuali difformità rispetto alle disposizioni ricevute. E’ inoltre uso riportare successivamente la prima pezza della tela stessa. Questo esonera la tessitura, qualora il proseguo del lavoro sia conforme ad avviatura e prima pezza, da responsabilità in relazione a vizi apparenti connessi alla lavorazione stessa.
7.2.3 Pagamenti
Il termine di pagamento è, di norma, stabilito sulla base di un libero accordo tra le parti. Vale il d.lgs. 192/2012, che recepisce la direttiva europea 2011/7/UE.
Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o alla sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.
7.3 NOBILITAZIONE, TINTURA IN CAPO E LAVORAZIONI CONNESSE
7.3.1 Tariffe
Le tariffe per le lavorazioni eseguite in sede di rifinizione e tintoria vengono generalmente definite sulla base di accordi tra le parti, e vengono rivedute annualmente.
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7.3.2 Consegna del tessuto
Quando il committente invia alla rifinizione e tintoria il tessuto, allega un campione, e il rifinitore è tenuto al rispetto dello stesso per quel che concerne mano e aspetto, mentre la tintoria è tenuta al rispetto del colore. Quando il committente invia alla rifinizione e tintoria il tessuto, allega un campione e il rifinitore è tenuto al rispetto dello stesso per quel che concerne mano e aspetto, mentre la tintoria è tenuta al rispetto del colore.
Ove però il tessuto abbia subito lavorazioni precedenti (pronto per tinta) e queste siano state taciute dal committente, il rifinitore e il tintore non sono responsabili del risultato finale.
7.3.3 Termini di riconsegna delle lavorazioni
Di solito vi è un accordo, sul punto, tra le parti, sulla base di un contatto tra il responsabile della produzione e il responsabile del magazzino; viene poi disposto per il trasporto, che generalmente è a carico del rifinitore. Per la tintura in capo, il trasporto è a carico del committente. All’autista della rifinizione viene consegnato un mandato di accompagnamento, che indica il numero delle pezze, i grammi e i metri, la descrizione dell’articolo e del tipo di finissaggio.
7.3.4 Responsabilità
Eventuali difettosità riscontrate, relative alla fase di tintura e finissaggio, sono a carico del rifinitore.
La presenza di personale di fiducia del committente nello stabilimento del lavorante non esime quest’ultimo dall’obbligo di segnalare eventuali difetti rilevati e non lo esonera dalle proprie responsabilità.
Qualora intervenga personale qualificato del committente, e questi autorizzi a mandare avanti la produzione, ogni difetto relativo all’autorizzazione data successivamente riscontrato, resta a carico del committente.
7.3.5 Forma ed oggetto del contratto
Il contratto è di regola stipulato verbalmente.
Nelle lavorazioni di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, finissaggio e trattamenti particolari (irrestringibile, antitarmico, idrorepellente, ignifugo, ecc.), le condizioni che regolano il contratto precedente si intendono valide anche per i successivi rapporti, salvo ulteriori diversi accordi tra le parti.
7.3.6 Disposizioni per la lavorazione
Le disposizioni di lavorazione vanno date per iscritto, anche via mail o PEC, e con la massima esattezza, specificando in particolare:
1) tipo di fibra e/o denominazione (se nota), composizione percentuale, presentazione di eventuali operazioni antecedenti subite;
2) risultato richiesto (solidità, tolleranza di colore, unitezza, mano di finissaggio, ecc.), specificando l’uso cui il materiale sarà destinato.
L’inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni di cui sopra solleva il preparatore, il tintore, il finitore da ogni correlativa responsabilità per la riuscita della lavorazione.
Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l’accettazione dell’ordine di lavorazione da parte del preparatore, tintore e finitore.
7.3.7 Responsabilità del preparatore, tintore, finitore, in relazione alle precedenti lavorazioni
Il preparatore, tintore, finitore non è ritenuto responsabile del risultato del proprio operato quando le operazioni antecedenti non sono state eseguite a regola d’arte.
A maggior ragione non è ritenuto responsabile quando il materiale ha subito similari precedenti operazioni di tintura o finissaggio da parte di terzi.
7.3.8 Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio
La solidità e il grado del finissaggio richiesti, in relazione al costo di lavorazione, vanno specificati dal committente, affinché il preparatore, tintore, finitore, possa orientarsi sulla qualità dei coloranti, dei materiali e metodi da impiegare.
L’imitazione delle tinte e il tipo finito, per quanto possibile, in relazione al richiesto termine di consegna, saranno sottoposti all’approvazione del cliente e, in ogni caso, dovranno corrispondere alla referenza o campione ufficiale rimesso dal cliente, con una tolleranza ragionevole, specie per i filati e i tessuti.
La tolleranza del colore viene stabilita dalla lettura allo spettrofotometro, che non deve essere superiore al parametro 1, come riportato dall’accordo S.M.I.- Sistema Moda Italia.
L’invio della partita da parte del committente vale quale approvazione del campione o tipo.
7.3.9 Qualità e quantità del greggio
Premesso che per le lavorazioni tessili invale l’uso di fare riferimento al peso condizionato, ossia mercantile, il preparatore, tintore, finitore accetta i materiali in lavorazione, verificando il peso lordo, il numero dei colli, delle matasse e delle pezze, ma non risponde della qualità e del metraggio dei tessuti e della quantità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressamente richiesta dal committente a proprie spese.
Non risponde altresì delle pezze prive di idonee e regolari testate.
7.3.10 Calo, allungamento, accorciamento e modifiche in genere dei materiali tessili in lavorazione
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Il preparatore, tintore, finitore non è responsabile del calo normale dei materiali in lavorazione, causato dalla quantità e provenienza degli stessi e dal tipo di lavorazione, ivi compresi gli allungamenti, accorciamenti, nel caso dei tessuti, purché sia rispettata l’integrità delle testate regolari.
Se nel corso della lavorazione il preparatore, tintore, finitore riscontra cali, accorciamenti o allungamenti superiori al normale, o qualsiasi altra irregolarità, ne dà avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.
7.3.11 Fatturazione ed abbuoni
Per la fatturazione a peso si fa riferimento al peso antecedente la lavorazione (peso reale o condizionato a seconda della richiesta del committente), mentre per la fatturazione a metraggio si fa riferimento al metraggio a lavorazione finita.
Nella lavorazione dei materiali tessili in genere, in presenza di macchie, strappi e altre lievi irregolarità vengono concessi
- a definizione - abbuoni, se l’entità del danno non supera l’1% del valore del materiale. In caso di trattamenti, di irrestringibilità, viene calcolata la percentuale di rientro ai fini della fatturazione.
7.3.12 Responsabilità
Il preparatore, tintore e finitore risponde di regola per eventuali danni dovuti a vizi e difetti di lavorazione solo nel limite del prezzo di lavorazione, salvo che i vizi e i difetti rendano la merce non idonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il preparatore, tintore e finitore non risponde:
a) dei materiali del cliente lasciati nei suoi magazzini in attesa di disposizioni di lavorazione per deterioramenti non derivati da cattiva conservazione o custodia da parte del preparatore, tintore e finitore;
b) dei materiali finiti o lasciati nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell’espletata lavorazione, nei casi in cui incombe al committente l’onere del ritiro, per le avarie ed altri deterioramenti non derivati da cattiva conservazione o custodia da parte del preparatore, tintore e finitore;
c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori. Eventuali vizi o difetti occulti devono essere tempestivamente segnalati al preparatore, tintore e finitore non oltre l’inizio della lavorazione che ha denunciato l’esistenza del vizio, al fine di dare al medesimo la possibilità di porvi rimedio nel modo più logico e opportuno.
7.3.13 Pagamenti
I termini di pagamento vengono generalmente definiti sulla base di accordi, nella misura di 60/90 o, nei casi più complessi, 120 giorni data fattura; tali accordi si svolgono sulla base di uno scambio di corrispondenza tra le parti. In mancanza di accordo, viene emessa, in fase di campionatura, fattura a 30 giorni, in attesa di una successiva definizione in sede di accordo tra le parti.
Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o alla sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.
7.3.14 Rientri e misurazioni
1) Tessuti ortogonali
In genere quando parliamo di tessuti ortogonali si intendono tessuti trama/ordito, siano essi solo tinti, ovvero che abbiano anche subito nobilitazione oltre che chimica anche meccanica. La successiva distinzione che possiamo fare è tra tessuti di fibre naturali (cotone, lana, seta, ecc.) in fibre artificiali (viscosa, cupro, modal, ecc.) o in fibre sintetiche (poliestere, nylon, acrilico).
Esaminando le prime categorie è di norma accettato per tutti i tipi di tessuto in fibre naturali, a condizione che abbiano subito dei trattamenti di stabilizzazione, quali sanfor, KD, decatizzo, tambler, ecc., un rientro massimo del + o - 3%, questo sia al lavaggio secondo la normativa vigente (UNI EN 26330) o al vapore metodo M1000.
La seconda categoria invece è quella più difficile fare rientrare in uso corrente, in quanto quello che normalmente è accettato o subito in virtù delle caratteristiche chimiche delle fibre, le quali sono praticamente non stabilizzabili a meno di non alterarne le caratteristiche, è un valore che non si vorrebbe perché oscillante da + o - 3% ad un massimo + o - 6% misurabile solo dopo lavaggio (prova come sopra)- asciugatura sullo stendino e stiratura con ferro a vapore.
La terza categoria si può contenere nei valori anche più bassi della prima, cioè oscillanti fra + o - 2% solo a condizione che sia effettuato un trattamento di termofissaggio alla temperatura ed ai tempi richiesti dalle singole fibre.
Per quanto concerne invece i tessuti ortogonali monoelastici o bielastici, il problema rientri si fa più importante perché l’elastomero non è facilmente controllabile, per cui occorre fare molta attenzione a tutte le fasi di finissaggio per riuscire ad avere un rientro molto contenuto che è normalmente accettato nell’ordine per monoelastici di trama del + o - 3% per elastici in ordito + o - 4%, mentre per i bielastici è molto importante che i valori di rientro, sia in trama che in ordito,
abbiano un valore molto simile + o - 4% trama + o - 5% ordito, fatti salvi particolari tipi di tessuto per costruzione tecnica e/o fibre diverse, che possono avere parametri più alti.
2) Tessuti a maglia
Anche per questo tipo di tessuti vale la stessa suddivisione di categoria fatta per i tessuti ortogonali, con la sola differenza che non essendo un tessuto trama/ordito, ma un tessuto fatto su telai circolari, i rientri dipendono molto dal tipo di legatura e dalla struttura della maglia stessa, per cui i valori sono molto più alti che nei tessuti ortogonali, soprattutto se per ragioni di aspetto finale non si possono fare determinati trattamenti quali sanfor o tambler. Normalmente i rientri accettati dopo lavaggio e asciugatura in libero (vedi UNI EN 26330) sono nell’ordine del + o - 6/7 % in entrambi i sensi, se invece sono trattati sanfor, i rientri per essere etichettabili devono essere di + o - 3%.
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2 bis) Tessuti a pelo
Per tessuti a pelo (velluti per arredamento), la lettura allo spettrofotometro non può essere fatta perché non è leggibile e pertanto la tolleranza è soggettiva e di difficile valutazione.
3) Misurazioni
Per un effetto di leggera tensione indispensabile nell’arrotolatura, ci possono essere differenze tra una misurazione in arrotolatura e una misurazione di tessuto riposato (cioè sul tavolo); queste differenze, normalmente accettate da tutti, possono avere delle oscillazioni di un massimo + o - 1/1,5% per tessuti ortogonali rigidi o elax di trama e di + o - 2,5/3% per tessuti a maglia o ortogonali bielastici o elastici in ordito.
8 COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TESSILI
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8.1 COMMERCIALIZZAZIONE MATERIE PRIME TESSILI
8.1.1 Classificazione
a) SOTTOPRODOTTI E CASCAMI DI LANA, FIBRE NOBILI (CACHEMIRE, ANGORA, CAMMELLO ECC.) DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI.
Si intendono tutti i sottoprodotti e i cascami provenienti dalle varie lavorazioni tessili:
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- cascami della cardatura e pettinature della lana, quali lappole e sottocarda, pettinacee, volandole;
- cascami di fibre sintetiche e artificiali, provenienti dalla pettinatura e dallo strappo;
- cascami provenienti dalla filatura e tessitura, fila e testate di tessitura.
I materiali sopra menzionati vengono trattati su campioni rappresentativi e a peso netto con massima tolleranza dell’1%, escluse le pettinacee di lana che vengono trattate a peso netto condizionato.
Il pagamento viene effettuato su base contrattuale tra le parti.
b) RITAGLI NUOVI DI PURA LANA, FIBRE NOBILI (CACHEMIRE, ANGORA, CAMMELLO, ECC.), MISTI E SINTETICI. Si intendono tutti quei ritagli di scarto provenienti dai tavoli di taglio di capi di abbigliamento o di altre confezioni tessili:
- ritagli pettinati di maglieria e tessitura, fine e ordinaria, a colore o in sorte. Per “in sorte”, s’intende mescolati con o senza cimose e accettati nello stato in cui si trovano;
- ritagli cardati di maglieria e tessitura, fine e ordinaria, a colore o in sorte.
Questi materiali vengono trattati su campione rappresentativo ed a peso netto con tolleranza massima dell’1%. I termini di consegna sono lasciati alla trattativa delle parti.
Il pagamento viene effettuato su base contrattuale.
c) STRACCI
Per stracci si intendono tutti quei materiali provenienti da indumenti usati o assimilati e da arredamenti tessili di ogni genere.
Si suddividono in:
- stracci di lana o misti lana, e possono essere: maglia fine (stame) o ordinaria, saie fini o mezzo fini, gabardine, flanelle fini o mezzofini, tibet, merinos, cheviot, tutti in sorte o a colore. La classifica del materiale a colore può essere concordata fra le parti sulla base di colori specifici.
- stracci di cotone e misti, di fibre sintetiche e artificiali di composizione indeterminata, a colore o in sorte.
Gli stracci vengono trattati su campioni indicativi ed a peso netto con tolleranza massima dell’1% franco magazzino venditore, e con condizioni di pagamento concordate fra le parti.
I termini di consegna sono lasciati alla trattativa delle parti.
Per i punti a), b) e c), vista la natura dei sottoprodotti e cascami, il compratore procede a testare una piccola quantità, per verificare l’idoneità dei materiali prima di procedere alla lavorazione dell’intero quantitativo.
8.1.2 Imballaggio degli stracci
Gli stracci sono in genere venduti in balle pressate con involucro di juta o di materiale sintetico, legate con filo di ferro o con reggette.
L’imballaggio è calcolato per merce per tutti gli stracci elencati al paragrafo precedente, ad eccezione delle maglie in sorte e dei ritagli nuovi di lana, per i quali si calcola il peso netto o l’imballaggio viene fatturato a parte.
Nelle compravendite di stracci in genere è in facoltà del venditore consegnare il 5% in più o in meno del quantitativo pattuito
8.1.3 Mediazione
Nella compravendita di stracci il mediatore ha diritto ad una provvigione del 3% dal solo venditore
8.2 COMMERCIALIZZAZIONE FILATI PETTINATI E CARDATI
8.2.1 Ordinazioni
L’ordinazione conferita tramite agente o ausiliare di commercio senza rappresentanza o dipendente del venditore, costituisce proposta che non impegna il venditore fino a quando non l’abbia accettata.
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L’accettazione dell’ordinazione deve essere comunicata entro un termine precedentemente pattuito. Scaduto tale termine, il compratore non è più obbligato.
Il venditore può valersi, per comunicare la propria accettazione o per documentare il contratto concluso, di inoltro di conferma via fax o e-mail, ovvero di modulo di conferma in duplo con diritto a riceverne in restituzione un esemplare validamente sottoscritto e approvato dal compratore. Anche in caso di mancata restituzione, il venditore ha facoltà di considerare il contratto comunque valido, alle condizioni indicate sul modulo di conferma.
8.2.2 Offerte di vendita
Le offerte di vendita si intendono normalmente senza impegno, se impegnative devono sempre indicare un termine preciso per la risposta.
8.2.3 Disposizion
Per l’esecuzione degli ordini “a disporre”, il compratore deve fornire al venditore, entro i termini di cui all’articolo seguente, le specifiche in base alle quali il filato deve essere fabbricato.
Nel caso di esistenza di due o più ordini aventi ad oggetto le medesime specifiche sarà data precedenza alle consegne relative agli ordini eseguiti in data più remota.
8.2.4 Termini per le disposizioni
E’ uso che i termini per le disposizioni vengano concordati volta volta fra compratore e venditore.
8.2.5 Inosservanza dei termini per le disposizioni
Se il compratore non fornisce le disposizioni nei termini stabiliti nella conferma d’ordine, il venditore può costituire in mora il compratore con lettera raccomandata, telegramma , e-mail o fax, concedendogli un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per l’invio delle suddette disposizioni. Trascorso inutilmente tale periodo, il venditore ha la facoltà di stabilire nuovi termini di consegna o di annullare la parte di ordine non disposta oppure di fatturare il greggio non disposto.
8.2.6 Consegna e spedizione
I filati si intendono normalmente venduti franco destino, con la consegna effettiva della merce direttamente al compratore ovvero allo spedizioniere quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore.
Nel caso in cui essi siano venduti franco fabbrica, la consegna ha luogo con la messa a disposizione della merce presso il venditore, comunicata dal compratore mediante telegramma, fax, e-mail o lettera raccomandata, seguiti dall’invio del compratore della fattura e di una distinta delle merci atta ad identificarle.
Nel caso di vendita franco fabbrica il compratore è tenuto a dare precise disposizioni in merito alla spedizione, indicando il vettore o lo spedizioniere che deve provvedervi, oltre che a prendere precisi accordi in materia assicurativa, che tutelino la merce viaggiante.
8.2.7 Termini di consegna
E’ uso pattuire contrattualmente il termine di consegna o di spedizione.
Sul termine pattuito per la consegna o la spedizione della merce è ammessa una tolleranza di dieci giorni lavorativi.
Per consegna o spedizione “pronta” si intende la consegna o la spedizione entro dieci giorni lavorativi dalla data del contratto.
Nel caso di clausola “consegna o spedizione tassativa entro il“ il termine si deve intendere come essenziale.
8.2.8 Risoluzione del contratto
Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne o le spedizioni nei termini stabiliti, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto dopo avere intimato al venditore, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, di effettuare la consegna o la spedizione , fissandogli un termine perentorio di almeno dieci giorni lavorativi, trascorsi infruttuosamente i quali, egli avrà diritto a risarcimento di eventuali danni salvo che il ritardo sia derivato da cause di forza maggiore (interruzione forniture, scioperi, chiusure forzate, ecc.).
In caso di modifiche nelle condizioni patrimoniali del compratore, che ponessero in pericolo il conseguimento della riscossione del credito, come pure in caso di decesso, interdizione, inabilitazione, sospensione del pagamento da parte del compratore, cessazione, fusione o modifica dell’impresa, il venditore, a sua scelta, avrà il diritto di risolvere il contratto oppure di esigere particolari garanzie per la sua esecuzione.
8.2.9 Titolo
Il titolo o numero del filato corrisponde al rapporto fra lunghezza e peso o viceversa fra peso e lunghezza. Esso può essere indicato con sette sistemi diversi e precisamente:
a) Inglese (Ne), che corrisponde al numero di matasse di 840 yards ognuna contenute in una libbra inglese;
b) Metrico (Nm), che corrisponde al numero dei metri contenuto in un chilogrammo;
c) Tex, che corrisponde al peso in grammi di 1.000 metri di filato;
d) Numero pratese (Np): fatta salva la valenza storica che rapporta le braccia alle libbre; il titolo ha un rapporto di 1:1750 invece che 1: 1.000, es. numero pratese 10 corrisponde a numero metrico 17,500;
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e) Denari (Td), che è dato dal numero di denari occorrente per fare il peso di 450 metri di filato (tenendo presente che un denaro è pari a grammi 0,05), ovvero dal numero di grammi corrispondente all’unità di lunghezza di 9.000 metri;
f) Decitex (d.tex) che corrisponde al peso in grammi di 10.000 metri di filato;
g) Numero Lea (Nlea): che corrisponde ad 1/6 del numero metrico, per i filati di lino, es. numero lea 10 corrisponde a numero metrico 6.000.
Per la determinazione del titolo e conseguente campionamento valgono le norme contenute nelle tabelle UNI riferite al sistema di titolazione convenuto e vigenti alla data di fatturazione del filato.
I sistemi sopra descritti generalmente si applicano:
a) inglese, ai filati del sistema cotoniero;
b) e c) metrico e tex, ai filati del sistema laniero;
d) ed e) denari e decitex ai filati a bava continua.
8.2.10 Titolo medio
In caso di contestazione sul titolo dei filati, si procede, in contraddittorio tra le parti, ovvero, in caso che una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente, alla estrazione dei campioni, nella misura e nei modi prescritti dalle vigenti norme UNI applicandone le relative tolleranze.
Il venditore può sostituire le casse o i colli i cui campioni risultino di un titolo eccedente la tolleranza (v. norme UNI). Quando i limiti di tolleranza risultano sorpassati, il compratore ha diritto o alla sostituzione della merce o ad un bonifico da concordarsi tra le parti.
8.2.11 Titolo dei filati ritorti e/o trattati
I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico e con il numero dei capi di cui sono composti. Di conseguenza nella determinazione del titolo si tiene conto del raccorciamento dovuto alla ritorcitura.
Nella determinazione del titolo dei filati candeggiati, tinti in filo o mercerizzati unici o ritorti, si deve tenere conto delle variazioni normali di peso e di lunghezza, dipendenti dalle operazioni di candeggio, tintoria e mercerizzazione.
I filati compositi e / o fantasia si designano con il titolo finale risultante. In tutti i suddetti casi va tenuto conto della tolleranza d’uso (norme UNI).
8.2.12 Imballaggi
L’imballaggio in scatole, sacchi o colli e quant’altro non restituibile si intende compreso nel prezzo di vendita.
Le casse pesanti, i sacchi ed i supporti non compresi nel prezzo debbono essere restituiti dal compratore in buono stato di conservazione salvo il deperimento normale.
8.2.13 Clausola “condizioni dell’Istituto cotoniero”
Quando i contratti di compravendita di filati di cotone sono stipulati con l’apposizione della clausola “condizioni dell’Istituto cotoniero”, si viene ad attribuire efficacia contrattuale al regolamento di detto Istituto concernente i termini e le modalità di pagamento, la disciplina degli sconti, le sanzioni per i casi di mora, ecc.
8.2.14 Pagamento
I pagamenti vengono convenuti fra le parti.
Trascorsi 15 giorni dalle scadenze pattuite, senza che il compratore abbia effettuato il pagamento, il venditore ha facoltà di ritenere annullato il contratto per la parte non ancora eseguita ed eventuali altri contratti in essere.
8.2.15 Vizi apparenti
Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del cliente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:
a) la differenza di titolo;
b) punti e contaminazioni evidenti di fibre estranee;
c) macchie;
d) differenze di colore.
8.2.16 Reclami
In caso di contestazione di una determinata partita di merce, il compratore deve fornire al venditore tutti i dati occorrenti a identificare la partita contestata.
L’acquirente può fondare il reclamo su palesi difformità della merce rispetto alla campionatura della stessa da lui conservata e messa a disposizione del venditore per l’accertamento delle lamentate difformità. Spetta inoltre all’acquirente valutare se il filato è idoneo per l’uso che intende farne.
Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero richiesti dal compratore per l’accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata.
Il compratore a sua volta deve prestarsi con eguale diligenza ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore.
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Nel caso che solo la trasformazione del filato renda evidenti i difetti, il reclamo deve essere fatto almeno dopo avere effettuato la prova di lavorazione e comunque non oltre otto giorni dalla scoperta del difetto. Il compratore, se non interrompe la lavorazione dopo averne riscontrato i difetti, lo fa a suo rischio e pericolo.
Il venditore non riconosce più di tre capi difettati per bagno, lotto e partita e non risponde per danni sul filato lavorato. In ogni caso la responsabilità del venditore si intende limitata unicamente al filato difettoso e al suo prezzo.
8.2.17 Sostituzione della merce
In caso di sostituzione della merce a seguito dell’esito del reclamo, il venditore deve provvedere alla consegna della metà del quantitativo entro il più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi necessari all’approvvigionamento ed alla produzione del materiale.
Tutte le spese relative al trasporto di andata e di ritorno della casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.
8.2.18 Tintoria e finissaggio
Nel caso di vendita di filati dello stesso colore, provenienti da più bagni di tintura, il venditore ha l’obbligo di distinguere per il compratore mediante opportuni contrassegni i vari bagni.
Il compratore, a sua volta, è tenuto nelle successive lavorazioni a tenere conto della segnalazione della provenienza da bagni diversi.
8.2.19 Tolleranze sui quantitativi
Nell’esecuzione degli ordini di filati di qualsiasi tipo, qualità e confezione, sono ammessi a favore del venditore i seguenti margini di tolleranza in più ed in meno fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati:
a) il 5% per ordini fino a 1.000 chilogrammi;
b) il 3% per ordini di oltre 1.000 chilogrammi fino a Kg. 5.000;
c) il 2% per ordini superiori a Kg. 5.000, per i quali la tolleranza non può eccedere i Kg. 500 complessivamente.
8.2.20 Tolleranze sul peso
Nelle spedizioni di filati di qualsiasi qualità e confezione viene effettuata la fatturazione a peso condizionato, ed in questo caso valgono le norme UNI contenute nelle tabelle in vigore alla data di fatturazione del filato.
8.2.21 Tolleranze sui giri di ritorcitura
Sul numero normale di giri di ritorcitura viene di regola ammessa una tolleranza del 5%.
8.2.22 Xxxx xxxxxxx e supporti
I tubetti leggeri e i tubetti delle rocche sui quali sono avvolti i filati non vengono computati nel peso della merce da fatturare e non sono da restituire al venditore.
Vengono invece restituiti al venditore i tubetti rings pesanti o fusoni, i tubetti pesantissimi rigati per bobine rings e le rocche pesanti, stabilendosi i conguagli di peso nei modi e nei limiti di cui appresso.
FILATI DI COTONE
A) Tubetti o supporti a perdere
Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensivo del costo dei tubetti, il loro peso reale, determinato con le modalità e tolleranze delle norme UNI, viene addebitato come filato entro i seguenti limiti:
a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche “soleil” (utilizzati su filatoi a turbina): 2%;
c) rocche cilindriche o coniche: 1%.
La percentuale si calcola sul peso complessivo del filato più tubetto.
Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore. I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.
Le focacce - calze di avvolgimento sono da addebitare al prezzo del filato (lordo per netto).
Le percentuale di tara e le focacce comprese nel peso da fatturare formano parte integrante del quantitativo di filati fissato nella conferma d’ordine.
B) Tubetti o supporti a rendere
E’ applicabile l’uso previsto al successivo punto per i filati di fibre sintetiche.
FILATI DI FIBRE SINTETICHE
Il venditore è tenuto ad indicare in fattura il numero dei fusoni o cops da rendere e a fatturare il solo peso netto dei filati. In caso di mancata restituzione da parte del compratore entro un anno dalla consegna, i fusoni o cops vengono
addebitati al costo. Il venditore ha altresì diritto di vedersi riconoscere le spese di sistemazione di quei fusoni o cops che venissero restituiti non in perfette condizioni, ovvero il rimborso al costo nel caso che risultassero inutilizzabili.
FILATI DI LANA
Il venditore fattura il peso netto condizionato.
Per i tubetti o supporti a rendere è applicabile l’uso previsto al precedente punto per i filati di fibre sintetiche.
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8.3 COMMERCIALIZZAZIONE TESSUTI
TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.
1) Rapporti tra fabbricante, grossista e confezionista
8.3.1 Contrattazione
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Gli ordini assunti tramite agenti, rappresentanti, ausiliari di commercio, o comunque pervenuti, si intendono sempre “salvo approvazione della casa”. L’ordine si intende accettato dal venditore con l’invio al compratore di una conferma scritta. Ove previsto, una copia di detta conferma dovrà essere restituita al venditore entro 15 giorni dalla data della conferma stessa debitamente sottoscritta dal compratore. Trascorso detto termine la conferma si intende regolarmente accettata dal compratore.
8.3.2 Maggiorazioni di prezzo
Il prezzo del tessuto è stabilito, per una normale produzione. Per le pezze tipo, in particolare i tagli-campione, è frequente la richiesta di tagli gratuiti. Comunque per ordini che non raggiungono i minimi di produzione è d’uso stabilire maggiorazioni di prezzo.
Per i tessuti tecnici per l’arredamento la maggiorazione si applica soltanto per ordini che non raggiungono i minimi di produzione e non anche per le pezze tipo, i tagli-campione e le tirelle.
8.3.3 Consegna
Ove non diversamente pattuito la vendita si intende “franco fabbrica”; la merce viaggia sempre a rischio e pericolo di chi ne detiene il possesso, per cui è uso che questi si faccia carico delle spese inerenti tale pratica. La consegna ha luogo con la messa della merce a disposizione del compratore ovvero dello spedizioniere o vettore presso lo stabilimento o magazzino del venditore. In mancanza di precise indicazioni da parte del compratore circa lo spedizioniere o vettore incaricato di provvedere al ritiro ed al trasporto della merce, il venditore può effettuare la spedizione con i mezzi che ritiene più opportuni. E’ uso accompagnare la merce con documento accompagnatorio, corredato da packing list, firmato, per ricevuta, dal vettore o dal ricevente.
8.3.4 Termine di consegna
Il termine di consegna costituisce pattuizione contrattuale. Sul termine pattuito per la consegna della merce è ammessa una tolleranza di dieci giorni lavorativi. Per “consegna pronta” si intende merce immediatamente disponibile in magazzino. La clausola “consegna tassativa entro il termine x” si intende come essenziale (art. 1457 c.c.). Per gli ordini a disporre, la mancata disposizione dei colori da parte del compratore entro il termine stabilito dà luogo alla rinegoziazione del termine di consegna, ferma restando la validità del contratto.
8.3.5 Sospensioni o risoluzioni giustificate
Il venditore ha diritto di sospendere la spedizione nei confronti del compratore che non è in regola con i pagamenti, anche se questi si riferiscono a contratti precedenti. Il venditore ha pure diritto di risolvere il contratto nei confronti del compratore moroso, che, diffidato con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, non abbia provveduto, entro dieci giorni dalla data di diffida, a coprire la fattura scaduta.
8.3.6 Imballaggio
L’imballaggio normale della merce è a carico del venditore. Se per ragioni tecniche è necessario un imballaggio o una confezionatura speciale, questo è a carico del venditore. Se è richiesto, sebbene, non tecnicamente necessario, un imballaggio o confezionatura speciale, questo è addebitato al compratore, al prezzo di costo. Il venditore non è tenuto a ricevere di ritorno gli imballaggi usati.
8.3.7 Difetti di lavorazione
Gli eventuali difetti di lavorazione, che interessano zone limitate di tessuto, vengono segnalati dal fabbricante con speciali contrassegni (“chiamate”). Essi formano oggetto di bonifico su metraggio totale della pezza. Resta salvo il diritto alla sostituzione della pezza acquistata se le “chiamate” risultano in numero maggiore, in media, di una ogni dieci metri, indipendentemente dall’intervallo tra “chiamata” e “chiamata”.
8.3.8 Campione
E’ consentito all’acquirente il reclamo fondato su palesi difformità della merce fornita rispetto ad un idoneo campione prelevato dal “coupon” originario o da una parte delle pezze campione accettate, debitamente conservato dall’acquirente e da questo messo a disposizione del venditore per l’accertamento dell’eventuale difformità.
E’ onere inoltre al compratore valutare se il tessuto scelto è idoneo all’uso che intende farne.
8.3.9 Pagamento
I termini di pagamento decorrono normalmente dalla data della fattura e comunque sono convenuti fra le parti.
8.3.10 Vendita a stock
La vendita a stock può essere a stock ‘regolare o ‘di prima qualità, a stock ‘irregolare per qualità o ‘di seconda scelta’, ovvero con la clausola ‘merce vista e piaciuta.
8.3.11 Mediazione
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All’agente viene corrisposta una provvigione, da pattuirsi col venditore. TESSUTI DI COTONE, XXXXXX, XXXXXXX, TINTI E STAMPATI
8.3.12 Definizione
Agli effetti dell’applicazione dei presenti usi, sono assimilati ai tessuti di cotone, greggi, candidi, tinti e stampati anche i tessuti di cotone misti con altre fibre purché realizzati con filati di “tipo cotoniero”.
8.3.13 Criterio di misurazione
Quando non sia diversamente specificato in contratto, si intendono applicati i seguenti criteri di misurazione:
a) il titolo del filato è espresso dalla numerazione “inglese”;
b) il numero dei fili sia di ordito che di trama è riferito ad un centimetro;
l’altezza e il peso si intendono espressi rispettivamente in centimetri entro cimosse e in grammi.
8.3.14 Classificazione dei vizi apparenti
Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del cliente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:
a) differenza di altezza;
b) restringimento dimensionale al lavaggio in acqua;
c) scorrimento dei fili;
d) differenza di lunghezza;
e) pezza tagliata in più parti;
f) differenza di peso;
g) irregolarità del disegno;
h) differenza di colore dal campione o variazione di colore nella pezza;
i) macchie, strappi, tagli, buchi, smagliature, barrature, rigature, rammendo difettoso, nodi grossi del filo, corpi estranei visibili;
l) pieghe;
m) irregolarità del filato (per esempio filo grosso);
n) difetto di finissaggio;
o) odore sgradevole;
p) differenza di metraggio rispetto all’ordinato;
q) differenza di tensione in catena tra il tessuto di fondo e le cimose;
r) scarto angolare in trama;
s) sinuosità in trama.
Per quanto concerne i vizi di cui ai precedenti punti b) e c) è fatto obbligo al compratore di verificare rispettivamente gli effetti del lavaggio in acqua sul tessuto e della trazione sulle cuciture prima di qualsiasi lavorazione.
8.3.15 Vizi occulti
Sono considerati vizi occulti quei vizi che si manifestano nella successiva lavorazione. E’ buona norma che il compratore proceda a testare una piccola quantità, per verificare l’idoneità del tessuto, prima di procedere alla lavorazione sull’intero quantitativo.
8.3.16 Tolleranze
Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) 2% sui fili di ordito e 3% sulle inserzioni, in confronto dei dati contrattuali o del campione, finché la somma dei fili di ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con la tolleranza dell’1%;
b) 2% sul peso minimo contrattuale;
c) 1% in meno sull’altezza minima contrattuale;
d) 5% sulla lunghezza delle pezze, salvo diversa pattuizione.
TESSUTI DI LANA, FIBRE ARTIFICIALI, SINTETICHE E MISTE
8.3.17 Definizione
Ai fini dell’applicazione dei presenti usi, sono assimilati ai tessuti di lana, fibre artificiali, sintetiche e miste, anche i tessuti di fibre vegetali e seta, ancorché misti, che comunque non siano compresi nel precedente raggruppamento dei tessuti di cotone.
8.3.18 Criteri di misurazione
Quando non sia diversamente specificato in contratto, si intendono applicati i seguenti criteri di misurazione:
a) il titolo di filato è espresso dal numero ‘metrico o ‘chilogrammetrico’ e dalla numerazione in ‘denari o ‘tex’ o ‘Dtex’ per i tessuti contenenti filati a bava continua;
b) il numero dei fili sia di ordito che di trama è riferito ad un centimetro;
l’altezza e il peso si intendono espressi rispettivamente in centimetri entro cimosse e in grammi.
8.3.19 Classificazione dei vizi apparenti
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Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del cliente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio:
a) differenza di altezza;
b) restringimento dimensionale al vaporissaggio ed al lavaggio a secco;
c) scorrimento dei fili;
d) differenza di lunghezza;
e) pezza tagliata in più parti;
f) differenza di peso;
g) irregolarità del disegno;
h) differenza di colore del campione o variazione di colore nella pezza;
i) macchie, strappi, tagli, buchi, smagliature, barrature, rigature, rammendo difettoso, nodi grossi del filo, corpi estranei visibili;
l) pieghe;
m) irregolarità del filato (per esempio filo grosso);
n) difetto di finissaggio;
o) odore sgradevole;
p) differenza di metraggio rispetto all’ordinato;
q) differenza di tensione in catena tra il tessuto di fondo e le cimose;
r) scarto angolare in trama;
s) sinuosità in trama.
Per quanto concerne i vizi di cui ai precedenti punti b) e c) è fatto obbligo al compratore di verificare rispettivamente gli effetti del vapore e del lavaggio a secco sul tessuto nonché dalla trazione sulle cuciture prima di qualsiasi lavorazione.
8.3.20 Vizi occulti
Sono considerati vizi occulti quei vizi che si manifestano nella successiva lavorazione. E’ buona norma che il compratore proceda a testare una piccola quantità, per verificare l’idoneità del tessuto, prima di procedere alla lavorazione sull’intero quantitativo.
8.3.21 Tolleranze
Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) sulla lunghezza delle pezze: salvo pattuizione contraria il 5% in più o in meno della lunghezza precisata in contratto;
b) sull’altezza del tessuto: massimo 2% in più o in meno entro cimosa rispetto all’altezza del tessuto stabilita in contratto;
c) è ammessa una tolleranza massima di restringimento alla pressa Xxxxxxx del 3% in ordito e 2% in trama;
sul peso per metro lineare: se in contratto è stabilito un peso del tessuto (in condizioni normali di umidità), è ammessa una tolleranza in più o meno del 5%. Nel caso di articoli la cui lavorazione richieda maggiori tolleranze di peso, queste devono essere stabilite caso per caso. se il peso per metro lineare è indicato con un minimo ed un massimo è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno sul peso medio.
9 MAGLIERIA E CONFEZIONI: PRODUZIONE
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a) CAPPELLI
(nessun uso accertato)
b) VESTITI E BIANCHERIA
CONFEZIONI IN GENERE PER L’ABBIGLIAMENTO
9.1.1 Sfera di applicazione
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Gli usi che seguono si applicano nei rapporti che hanno per oggetto le confezioni per le quali sono stati impiegati tessuti di lana, di cotone, ecc., ad eccezione dei tessuti di maglia.
9.1.2 Ordinazioni
Le ordinazioni conferite a mezzo di intermediari sono sempre “salvo approvazione della Casa”, mentre sono impegnative per il compratore.
L’ordine deve essere sempre espressamente confermato da parte del fornitore, il quale può peraltro inviare una conferma d’ordine in duplo, chiedendo che il compratore gliene restituisca una copia firmata.
9.1.3 Disposizioni
Le disposizioni sono generalmente passate all’atto dell’ordinazione. Nei casi di “ordini a disporre” deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate.
Nei confronti del compratore che, diffidatone con lettera raccomandata, email o PEC, si astenesse o rifiutasse di passare la disposizione, il venditore ha diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di esigere il risarcimento dei danni.
9.1.4 Consegne
E’ uso pattuire contrattualmente il termine di consegna.
Sul termine pattuito per la consegna della merce è ammessa, in genere, una tolleranza non superiore a 10 giorni lavorativi.
Per consegna “pronta” si intende la consegna entro sei giorni lavorativi dalla data di contratto. Nel caso di clausola “consegna tassativa entro il” il termine si deve intendere come essenziale.
Nel caso di ritardata consegna, salvi i casi di forza maggiore e salva la tolleranza sopra indicata, il compratore che abbia impartito le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto limitatamente al quantitativo non consegnato, ed eventualmente alla rifusione dei danni.
9.1.5 Spedizioni
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l’onere del trasporto.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
Se la merce è venduta “franco di porto”, il vettore è scelto dal venditore. Se la merce è venduta in “porto assegnato”, il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell’ordine: in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che più ritiene idonei nell’interesse del compratore, riaddebitando i costi.
9.1.6 Reclami
A seguito di reclami, riconosciuti da entrambi i contraenti, per i quali non sia stato concordato un adeguato bonifico, il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione, salvo sempre il disposto degli artt. 1493 e1494 c.c.
9.1.7 Tolleranza
Sulle misure è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno.
Sulla quantità è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine, purché sia rispettato l’assortimento previsto.
Per quanto concerne i vari materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto finale valgono le rispettive tolleranze facenti parte della presente raccolta di usi.
9.1.8 Pagamenti
Il termine di pagamento è, di norma, stabilito sulla base di un libero accordo tra le parti.
Non è consuetudine concedere decorrenze ai pagamenti, tranne che nei casi di accordo su consegna anticipata rispetto al termine pattuito.
Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o alla sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore avrà diritto agli interessi, dalla scadenza all’effettivo pagamento, computati al tasso ufficiale della Banca d'Italia, maggiorato di un massimo di 3 punti. Ove siano in corso ulteriori commesse, il venditore potrà inoltre, senza pregiudizio dei suoi diritti, sospendere o annullare le consegne o richiedere con lettera raccomandata, email o PEC il pagamento anticipato o adeguate garanzie.
Il termine di pagamento è, di norma, stabilito sulla base di un libero accordo tra le parti.
Non è consuetudine concedere decorrenze ai pagamenti, tranne che nei casi di accordo su consegna anticipata rispetto al termine pattuito.
Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o alla sospensione dei pagamenti delle fatture scadute. CONFEZIONI IN GENERE DI MAGLIERIA
9.1.9 Sfera di applicazione
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Gli usi che seguono si applicano nei rapporti che hanno per oggetto le confezioni per le quali sono stati impiegati tessuti di maglia o prodotte direttamente dal filato.
9.1.10 Ordinazioni
Le ordinazioni conferite a mezzo di intermediari sono sempre “salvo approvazione della Casa”, mentre sono impegnative per il compratore.
L’ordine deve essere sempre espressamente confermato da parte del fornitore, il quale può peraltro inviare una conferma d’ordine in duplo, chiedendo che il compratore gliene restituisca una copia firmata.
9.1.11 Disposizioni
Le disposizioni sono generalmente passate all’atto dell’ordinazione. Nei casi di “ordini a disporre” deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate.
Nei confronti del compratore che, diffidatone con lettera raccomandata, si astenesse o rifiutasse di passare la disposizione, il venditore ha diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di esigere il risarcimento dei danni.
9.1.12 Consegne
E’ uso pattuire contrattualmente il termine di consegna.
Sul termine pattuito per la consegna della merce è ammessa una tolleranza di dieci giorni lavorativi. Per consegna “pronta” si intende la consegna entro sei giorni lavorativi dalla data di contratto.
Nel caso di clausola “consegna tassativa entro il” il termine si deve intendere come essenziale.
Nel caso di ritardata consegna, salvi i casi di forza maggiore e salva la tolleranza sopra indicata, il compratore che abbia impartito le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti ha diritto alla risoluzione del contratto limitatamente al quantitativo non consegnato, ed eventualmente alla rifusione dei danni.
Tuttavia, per potersi avvalere di tale diritto, il compratore deve costituire in mora il venditore mediante lettera raccomandata, telegramma, email o PEC.
9.1.13 Spedizioni
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l’onere del trasporto.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
Se la merce è venduta “franco di porto”, il vettore è scelto dal venditore, previo accordo con il compratore. Se la merce è venduta in “porto assegnato”, il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell’ordine: in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che più ritiene idonei nell’interesse del compratore, riaddebitando i costi.
9.1.14 Tolleranza
Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 5% sul peso e del 3% sulle dimensioni degli articoli confezionati.
La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di una partita.
Sulla quantità è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine, purché sia rispettato l’assortimento previsto.
9.1.15 Reclami
A seguito di reclami, riconosciuti da entrambi i contraenti, per i quali non sia stato concordato un adeguato bonifico, il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione, salvo sempre il disposto degli artt. 1493 e 1494 c.c..
9.1.16 Pagamenti
Il termine di pagamento è, di norma, stabilito sulla base di un libero accordo tra le parti.
Non è consuetudine concedere decorrenze nei termini di pagamento, tranne che nei casi di accordi su consegna anticipata rispetto al termine pattuito.
Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.
c) CALZATURE
9.1.17 Ordini od offerte
Ogni ordine consiste in uno scritto, datato e firmato dall'acquirente e indirizzato direttamente al venditore o rimesso tramite un agente o viaggiatore di commercio.
Detto ordine scritto conterrà, oltre ai dati anagrafici e fiscali dell'acquirente:
- il riferimento e la descrizione dell'articolo ordinato;
- il numero di paia ordinate con la precisazione delle misure;
- il prezzo di ogni paio;
- le condizioni, modalità e termini di pagamento;
- le condizioni, modalità e termini di consegna.
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Gli ordini inviati direttamente dall’acquirente al venditore richiederanno una espressa accettazione di quest'ultimo.
9.1.18 Prezzi
Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi sono comprensivi dell’imballaggio.
9.1.19 Spedizioni e consegne
Se la merce è venduta “franco porto”, il vettore è scelto dal venditore.
Se la merce è venduta in “porto assegnato”, il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell’ordine; in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che più ritiene idonei nell’interesse del compratore.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l'onere del trasporto riaddebitando i costi. Al venditore fa carico l'obbligo di dichiarare il valore della merce sul documento di trasporto valorizzato ai fini assicurativi.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
9.1.20 Consegne: termini
La consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell’ordine. Il suddetto termine potrà essere perentorio, essenziale o meno.
Normalmente il termine non è perentorio, salvo quanto previsto al successivo comma a):
a) Qualora nell’ordine sia stabilito un termine essenziale o perentorio di consegna (indicato con l'espressione “non oltre”, o altro equivalente), l'acquirente, in caso di mancato rispetto di detto termine, avrà il diritto di considerare risolto il contratto, senza preventiva messa in mora dal venditore e di chiedere il risarcimento del danno.
b) Qualora la perentorietà o essenzialità del termine non risulti dall'ordine, si applicano le seguenti norme:
- se la consegna non avviene entro il termine pattuito, il compratore dovrà mettere in mora il venditore con lettera raccomandata, email o PEC fissandogli ulteriore termine non minore di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della messa ed indicando esplicitamente se, trascorso invano detto termine, il contratto si considererà risolto, salvo il diritto del compratore al risarcimento dei danni o se pure la consegna potrà avvenire anche in seguito, dietro riconoscimento da parte del venditore di una penale; detta penale sarà nella misura dell'1% dei valore della merce per i primi 10 giorni o frazione di 10 giorni di ritardo, e del 2% per ogni successiva decade o frazione sino ad un massimo del 5%;
- se entro 20 giorni anteriori alla scadenza dei termine di consegna il venditore avrà avvertito con raccomandata, email o PEC che egli non sarà in grado di effettuare la consegna nel termine convenuto, indicando una nuova data non eccedente 20 giorni di proroga dal termine inizialmente convenuto, il compratore avrà diritto di risolvere il contratto con lettera racco mandata, email o PEC da inviarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del venditore. In difetto, la nuova data indicata dal venditore sarà considerata come accettata e costituirà “termine perentorio” di consegna. In quest’ultima ipotesi si applicherà quanto previsto al comma a).
9.1.21 Condizioni e modalità di pagamento
La condizione di pagamento è stabilita dal contratto in cui si definiscono i termini di pagamento e gli eventuali sconti.
9.1.22 Ritardi nel pagamento
Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore avrà diritto agli interessi, dalla scadenza all’effettivo pagamento, computati al tasso ufficiale della Banca d'Italia, maggiorato di un massimo di 3 punti. Ove siano in corso ulteriori commesse, il venditore potrà inoltre, senza pregiudizio dei suoi diritti, sospendere o annullare le consegne o richiedere con lettera raccomandata, email o PEC il pagamento anticipato o adeguate garanzie.
9.1.23 Reclami
Le merci contestate per vizi o difetti di qualità non possono essere spedite di ritorno, se non dietro autorizzazione del venditore, tranne nel caso che il reclamo non sia stato preso in considerazione entro 10 giorni dalla sua presentazione, e dopo una ulteriore diffida. Per vizi e difetti occulti i resi sono possibili fino ad un anno.
Nel caso di accettazione del reclamo da parte del venditore, la merce sarà restituita dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione.
d) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI
(nessun uso accertato)
e) LAVORI IN PAGLIA ED ALTRE MATERIE VEGETALI E ARTIFICIALI DA INTRECCIO
(nessun uso accertato)
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10 COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
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10.1 PRODOTTI DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MAGLIERIA
CONFEZIONI IN GENERE PER L’ABBIGLIAMENTO
10.1.1 Sfera di applicazione
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Gli usi che seguono si applicano nei rapporti che hanno per oggetto le confezioni per le quali sono stati impiegati tessuti di lana, di cotone, ecc., ad eccezione dei tessuti di maglia.
10.1.2 Ordinazioni
Le ordinazioni conferite a mezzo di intermediari sono sempre “salvo approvazione della Casa”, mentre sono impegnative per il compratore.
L’ordine non rifiutato dalla Casa entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte del fornitore, si intende accettato e confermato; ciò vale anche per l’ordine diretto.
Se viene avanzato un ordine indiretto, o mediato, Il venditore può entro 15 giorni inviare una conferma d’ordine in duplo chiedendo che il compratore gliene restituisca una copia firmata. Xxxxxxx detto termine l’ordine si ritiene accettato.
10.1.3 Disposizioni
Le disposizioni sono generalmente passate all’atto dell’ordinazione. Nei casi di “ordini a disporre” deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate.
Nei confronti del compratore che, diffidatone con lettera raccomandata, si astenesse o rifiutasse di passare la disposizione, il venditore ha diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di esigere il risarcimento dei danni.
10.1.4 Consegne
Per le consegne a termine il venditore ha diritto ad una tolleranza di venti giorni.
Se si tratta di “Consegna merce appena pronta” la consegna deve avvenire entro 60 giorni; se si tratta di “Consegna merce pronta” la consegna deve avvenire entro 15 giorni.
Nel caso di ritardata consegna, salvi i casi di forza maggiore e salva la tolleranza sopra indicata, il compratore che abbia impartito le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti ha diritto alla risoluzione del contratto limitatamente al quantitativo non consegnato, ed eventualmente alla rifusione dei danni.
Tuttavia, per potersi avvalere di tale diritto, il compratore deve costituire in mora il venditore mediante lettera raccomandata, telegramma, email o PEC.
10.1.5 Spedizioni
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l’onere del trasporto.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
Se la merce è venduta “franco di porto”, il vettore è scelto dal venditore. Se la merce è venduta in “porto assegnato”, il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell’ordine: in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che ritiene più idonei nell’interesse del compratore.
10.1.6 Reclami
A seguito di reclami, riconosciuti da entrambi i contraenti, per i quali non sia stato concordato un adeguato bonifico, il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione, salvo sempre il disposto degli artt. 1493 e 1494 c.c.
10.1.7 Tolleranza
Sulle misure è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno. Sono ammesse solo differenze di colore lievissime.
Qualora l’ordine non consenta al venditore di raggiungere il minimo produttivo occorrente per ordinare il tessuto, questi può ridurre le consegne fino al 15% del numero delle varianti; oltre tale limite, dovrà essere richiesto il consenso del compratore.
Per quanto concerne i vari materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto finale valgono le rispettive tolleranze facenti parte della presente raccolta degli usi.
10.1.8 Pagamenti
Non è consuetudine concedere decorrenze ai pagamenti, tranne che nei casi di consegna anticipata rispetto al termine pattuito.
10.1.9 Cambio della merce
L’effettuazione del cambio della merce difettosa (per vizi occulti) avviene nel corso della stagione di riferimento. CONFEZIONI IN GENERE DI MAGLIERIA
10.1.10 Sfera di applicazione
Gli usi che seguono si applicano nei rapporti che hanno per oggetto le confezioni per le quali sono stati impiegati tessuti di maglia o prodotte direttamente dal filato.
10.1.11 Ordinazioni
Le ordinazioni conferite a mezzo di intermediari sono sempre “salvo approvazione della Casa”, mentre sono impegnative per il compratore.
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L’ordine non rifiutato dalla Casa entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte del fornitore, si intende accettato e confermato; ciò vale anche per l’ordine diretto.
Il venditore può inviare una conferma d’ordine in duplo, chiedendo che il compratore ne restituisca una firmata.
10.1.12 Disposizioni
Le disposizioni sono generalmente passate all’atto dell’ordinazione. Nei casi di “ordini a disporre” deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate.
Nei confronti del compratore che, diffidatone con lettera raccomandata, si astenesse o rifiutasse di passare la disposizione, il venditore ha diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di esigere il risarcimento dei danni.
10.1.13 Consegne
Per le consegne a termine il venditore ha diritto ad una tolleranza di venti giorni.
Nel caso di ritardata consegna, salvi i casi di forza maggiore e salva la tolleranza sopra indicata, il compratore che abbia impartito le disposizioni in tempo utile e sia in regola con i pagamenti ha diritto alla risoluzione del contratto limitatamente al quantitativo non consegnato, ed eventualmente alla rifusione dei danni.
Tuttavia, per potersi avvalere di tale diritto, il compratore deve costituire in mora il venditore mediante lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax.
10.1.14 Spedizioni
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l’onere del trasporto.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
Se la merce è venduta “franco di porto”, il vettore è scelto dal venditore. Se la merce è venduta in “porto assegnato”, il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell’ordine: in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che più ritiene idonei nell’interesse del compratore.
10.1.15 Tolleranza
Sulle misure è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno.
Qualora l’ordine non consenta al venditore di raggiungere il minimo produttivo occorrente per ordinare il tessuto, questi può ridurre le consegne fino al 15% del numero delle varianti; oltre tale limite, dovrà essere richiesto il consenso del compratore.
Per quanto concerne i vari materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto finale valgono le rispettive tolleranze facenti parte della presente raccolta degli usi.
10.1.16 Reclami
A seguito di reclami, riconosciuti da entrambi i contraenti, per i quali, non sia stato concordato un adeguato bonifico, il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione, salvo sempre il disposto degli artt. 1493 e 1494 c.c.
10.1.17 Pagamenti
Non è consentito concedere decorrenze nei termini di pagamento, tranne che nei casi di consegna anticipata rispetto al termine pattuito.
10.1.18 Cambio della merce
L’effettuazione del cambio della merce difettosa (per vizi occulti) avviene nel corso della stagione di riferimento.
10.2 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO
a) LEGNO COMUNE
LEGNAME DA LAVORO
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10.2.1 Tipologia del legname da lavoro
Si individuano normalmente i seguenti gruppi:
A- Tondame;
B- Squadrati;
C- Segati;
D- Tranciati;
E- Pannelli.
Per ciascun gruppo il legname è qualificato dall'essenza (vocabolo impropriamente quanto correntemente usato per “specie legnosa”), luogo di provenienza, usi e lavorazioni cui è destinato, ecc.
Sono qui di seguito esposte le tipologie di legnami più correnti e commercializzati nella zona della provincia di Prato, indipendentemente dai luoghi di provenienza.
A) TONDAME
Salvo diversa indicazione è commercializzato a volume convenzionale, con misurazione dei diametro a metà lunghezza, sotto scorza, con arrotondamento per difetto a cm. interi.
a) Tondame di conifere
Salvo diversa indicazione la lunghezza viene arrotondata di m. 0,50 in m. 0,50 per difetto. Rientrano in questa categoria:
- Tronchi da sega
In relazione alle dimensioni, si distinguono:
- normale: lunghezza m. 4, diametro minimo cm. 20 misurato in punta;
- lunghezza maggiorata: da m. 4,5 a m. 6,00;
- bottolo: lunghezza da m. 2,00 a m. 3,50;
- sottomisura: diametro da cm. 16 a cm. 1;.
- Antenna (Abetella).
In via generale, qualsiasi fusto scortecciato, può essere così definito quando risponde alle caratteristiche di cui sopra; esistono tuttavia varie denominazioni per lunghezza, diametri e destinazioni particolari.
b) Tondame di latifoglie
Salvo diversa indicazione la lunghezza viene arrotondata di m. 0,10 in m. 0, 10 per difetto.
Per i tronchi di legni esotici è ormai usuale recepire le principali norme dettate dagli organismi preposti nelle varie aree di provenienza. Per i legni tropicali africani il diametro è ricavato preferibilmente, ove la conformazione del tronco lo consenta, dalla media di due diametri in croce su ciascuna delle estremità, altrimenti si procede alla misurazione della circonferenza alla metà del tronco con nastro metrico; in ogni caso le misurazioni sono effettuate sotto scorza. Talvolta vengono concessi abbuoni di misurazione a compensazione di difetti evidenti, allo scopo di evitare il declassamento di qualità.
La paleria di castagno per uso agricolo, scortecciata e aguzzata, viene normalmente venduta a numero.
B) SQUADRATI
Sono venduti a volume convenzionale, con misurazione della sezione al calcio, salvo diversa indicazione; per le sezioni obbligate è ammessa una tolleranza di un cm. per lato; la rastremazione massima tollerata è di cm. 0,8 per metro.
a) Squadrati di conifere
La lunghezza è arrotondata, salvo diversa indicazione, a m. 0,50 per difetto. Si segnalano in particolare:
- Travi uso Trieste: sono squadrate sui quattro lati e con poco smusso fino a circa un terzo della lunghezza; per la parte restante si tollera una squadratura più superficiale seguente la rastremazione del fusto; in ogni caso almeno due lati devono essere sfiorati dall'ascia fino alla punta.
Lunghezza m. 4 o più; sezioni obbligate, quadrate o rettangolari, da cm. 8x8 a cm. 27x29.
- Travi uso fiume: sono squadrate a lati paralleli per tutta la lunghezza, con tolleranza di smusso; sezioni obbligate come uso Trieste.
- Travi uso Vallombrosa. la squadratura è più leggera di quella praticata per l'uso Trieste, viene però eseguita sui quattro lati da cima a fondo, con tolleranza di smusso; lunghezza m. 3 o più, con arrotondamento per difetto a m. 0,10; sezione libera da cm. 16x16 in su, senza tolleranza.
- Bordonali: sono cosi denominate comunemente le travi a sezione quadrata da cm. 26x26 in avanti, con lunghezza di m. 6 o più.
b) Squadrati di latifoglie
La lunghezza è arrotondata, salvo diversa indicazione, di m. 0,10 in m. 0,10 per difetto.
C) SEGATI
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La lunghezza è espressa in metri, con due decimali. La larghezza è espressa in centimetri, normalmente senza decimali con arrotondamento matematico; per le tavole coniche (rastremate) viene rilevata a metà lunghezza, salvo per i segati di conifere; per le tavole semirefilate viene rilevata a metà lunghezza e a metà smusso; per le tavole in boules (tronchi segati e ricomposti) viene rilevata sulla faccia superiore di ciascuna tavola nell'ordine di composizione e quindi con risultato analogo. Lo spessore è espresso in millimetri; è ammessa una tolleranza di millimetri 2 in più o in meno. Sono da considerarsi a parte i cali per stagionatura naturale o essiccazione artificiale. Per i segati di produzione nazionale sono considerati normali gli spessori da mm. 40 a mm. 80, con progressione di mm. 5 in 5.
a) Segati di conifere
- Segati di abete: la lunghezza è arrotondata a m. 0,50 per difetto. La misura della larghezza è rilevata, su tavole collocate in piedi con la parte più larga in basso, a circa m. 1,60 dalla base; è ancora in uso la misurazione mediante corda.
Si distinguono questi principali assortimenti: tombante o monte, primo netto, primo, secondo, secondo andante, terzo, terzo andante.
- Tavole
In relazione alle dimensioni si distinguono in:
- normale: lunghezza m. 4, larghezza minima cm. 16, spessori da 20 a 80 mm.;
- lunghezza maggiorata: da m. 4,5 a m. 6;
- sottomisura: larghezza da cm. 8 a cm. 15, spessori normalmente da 10 a 30 mm.;
- bottolame. lunghezza da m. 2 a m. 3,5, larghezza minima cm. 16, spessori più comuni mm. 40,50 e 60;
- cortame: lunghezza da m. 2 a m. 3,5, larghezza da cm. 8 a cm. 15.
- Travame e moralame
Le travi segate possono essere a spigoli vivi o a spigoli commerciali (mercantili); per queste ultime la sezione viene misurata a metà lunghezza senza tener conto degli smussi.
La smezzola ha una sezione rettangolare accentuata (da cm. 8x16 a cm. 12x28). Il morale o corrente tipico ha lunghezza di m. 4 e sezione da cm. 5x5 a cm. 8x8; nel moralone o travetto la lunghezza arriva fino a m. 6 e la sezione a cm. 12x12; il mezzo morale ha sezione rettangolare da cm. 3x6 a cm. 6x12. Il listello o cantinella ha lunghezza da 2 a 4
m. e sezione ridotta (da cm. 1x2 a cm. 4x4).
- Segati di pino
b) Segati di latifoglie
La lunghezza è normalmente arrotondata per difetto di m. 0,10 in m. 0,10; tuttavia per i segati ricavati in Italia da tronchi esotici si sceglie anche al mezzo decimetro (sempre per difetto).
D) TRANCIATI
Si indicano con questo termine il sottile foglio di legno che si ottiene con l'operazione di tranciatura del tronco intero o, più frequentemente, di sezioni longitudinali dello stesso.
Lo spessore varia normalmente tra 4 e 30 decimi di millimetro; il più comune è quello di 6/10, denominato volgarmente anche “impiallacciatura” (termine che propriamente indica l'operazione con la quale si appone un sottile foglio di legno pregiato, detto “piallaccio”, sopra una base di legno più comune o su di un pannello).
Il tranciato è venduto misurandone la superficie, espressa in mq. con due decimali; la lunghezza è arrotondata per difetto di cm. 5 in cm. 5, la larghezza viene rilevata a metà lunghezza ed è arrotondata al centimetro intero per difetto.
L'unità minima commerciata è il pacco o biglia, normalmente costituita dall'insieme di 16 o 32 fogli ricavati in sequenza dallo stesso blocco di legno.
E) PANNELLI
La voce generica indica un elemento caratterizzato da superficie regolare e notevole con spessore proporzionalmente modesto. La produzione e l'impiego di pannelli nella costruzione di mobili e nell'arredamento in genere ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni.
La vendita avviene normalmente a superficie per i pannelli di spessore più modesto e a volume o a superficie per gli altri. Le dimensioni superficiali sono espresse con arrotondamento al centimetro intero utile; lo spessore è indicato in millimetri.
Molteplici sono gli elementi che ne caratterizzano il valore commerciale: tecnica costruttiva, materiali impiegati (in particolare per l'eventuale rivestimento esterno di pregio), incollaggio, densità, aggiunta di sostanze che conferiscono particolari qualità (pannelli ignifughi, idrofughi) ecc.
In relazione alla composizione si distinguono i più commercializzati:
a) Compensato
E' costituito dall'incollaggio di più fogli sottili di legno posti con le fibre in direzione incrociata; i più comuni sono costituiti da tre fogli di pioppo per uno spessore complessivo di 3 o 4 mm. e sono venduti a mq.
Quando sono usati 5 fogli o più per ottenere spessori da mm. 8 fino a mm. 40 si parla più comunemente di multistrati e la vendita avviene normalmente a mc.
I controplaccati sono rivestiti sulle due facce con un legno di maggior pregio e con il nome di quest'ultimo vengono comunemente denominati; i più comuni hanno uno spessore di mm. 4 e n. 5 strati complessivi. Sono normalmente venduti a mq. anche per gli spessori maggiori.
b) Pannelli composti
80
Il più comune è di c.d. Paniforte Listellare, costituito da un'anima formata con l'accostamento di listelli (normalmente di pioppo o abete) rivestita con uno o due sottili fogli di legno su ciascuna faccia.
c) Pannelli di particelle
Comunemente detti “truciolari”, sono costituiti da minute scaglie di legno spruzzate con resine e pressate a caldo. Le superfici possono essere grezze, trattate oppure ricoperte con materiali di finitura.
Sono generalmente detti “laminati” i truciolari ricoperti con strati di carta impregnata o sottili fogli di plastica; altrettanto genericamente sono detti “nobilitati” i truciolari muniti di finitura colorata a imitazione del legno o comunque decorativa; vengono commercializzati anche truciolari ricoperti con vero e proprio laminato plastico decorativo.
Per truciolari placcati s'intendono invece quelli ricoperti con un sottile foglio di legno pregiato. Tutti i truciolari sono normalmente venduti a mq.
d) Pannelli di fibra
Sono ottenuti dalla sfibratura del legno con aggiunta di additivi e successiva compressione più o meno spinta della pasta ottenuta. Sono normalmente venduti a mq.
In relazione alla densità finale si distinguono:
- P. isolanti o porosi (fino a 40 gr/cm3)
- P. semiduri (da 40 a 80 gr/cm3)
- P. duri (oltre 80 gr/cm3)
I pannelli duri hanno spessore modesto (da 2 a 7,5 mm) e sono spesso conosciuti con le denominazioni commerciali di fabbrica (Masonite, Faesite ecc.); talvolta presentano superfici decorative.
Negli ultimi anni hanno registrato un notevole sviluppo i c.d. Pannelli a media densità (o M.D.F.= medium density fiberboard), caratterizzati appunto da una densità intorno ai 75 gr/cm3 (48 Ibs. per piede cubo) e con spessori tra 6 e 40 mm. Presentano una compattezza sufficientemente uniforme e si prestano quindi a lavorazioni anche complesse sulle superfici e sui bordi.
10.2.2 Calo tecnico del legname
Detto calo si manifesta durante la stagionatura c/o l'essiccamento del tavolame e varia a seconda dell'essenza.
Oltre alla perdita di volume dovuta alla riduzione delle parti acquee si manifestano altri fenomeni dovuti a spaccature, torsioni, cipollatura, ecc. che incidono sulla resa finale del tavolame. Detto calo non riesce a compensare eventuali vantaggi derivati nella conversione delle misure.
10.2.3 Contrattazioni
Per gli assortimenti di legname importato da altre provincie valgono gli usi e le consuetudini dei luoghi di provenienza.
La consegna si intende effettuata xxxxxx partenza salvo diversa pattuizione fra le parti con particolare riferimento al valore minimo della commessa.
Il venditore non ha obbligo di garanzia per la merce collaudata, salvo che per la stagionatura.
Per legnami nostrani, ogni e qualunque spesa dell'imposto su strada camionabile a destino resta a carico del compratore, se non è altrimenti convenuto.
10.2.4 Mediazione
Al mediatore intervenuto nella compravendita di legname spetta una provvigione del 2% dal venditore e dell'1% dal compratore.
SEMILAVORATI
10.2.5 Perline e listoni
Per listoni e perline si intendono “tavolette di legno piallato e sagomato, i cui orli sono lavorati e segnalati per permetterne l'adattamento, mediante incastro, dei relativi pezzi tra di loro”.
La misurazione di detti manufatti viene effettuata a superficie convenzionale, pari alla superficie effettiva della tavola greggia da cui tali manufatti sono ricavati (ivi compresi quindi gli sfridi di lavorazione e l'orlo di battuta). Ne consegue che, con riferimento alla perlina più commercializzata (larghezza cm. 10), un metro quadro convenzionale di prodotto è atto a ricoprire circa mq. 0,90 di superficie effettiva.
Tale uso non si applica a listoni e perline ottenuti da materiali diversi dalle tavole di legno greggio, per i quali viene invece misurata la superficie utile effettiva.
10.2.6 Parquets
I parquets composti (ottenuti dall'assemblaggio di listoni o tavolette) e/o prefiniti, sono misurati a superficie utile effettiva.
b) COMPENSATI
(v. lettera a), punto E)
c) MOBILI E INFISSI
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MOBILI
10.2.7 Denominazioni
Con la denominazione “in noce”, “in mogano”, oppure “di noce”, “di mogano”, ecc. si intende designare mobili in cui la sola parte esterna è impiallacciata o placcata con i predetti legni.
Quando il mobile è massiccio, detta sua qualità viene espressamente dichiarata.
In assenza di tali specifiche si intende che la struttura del mobile può essere realizzata in paniforte, listellare, truciolare, tamburato, medium density o altri materiali.
Con l'espressione “a noce”, “a mogano”, ecc. si indicano mobili che hanno la tinta in color noce, mogano, ecc.
Il commerciante deve denominare la merce in vendita così come è denominata dal produttore, senza apportare alcuna variazione.
10.2.8 Consegna
Nelle compravendite a privati, sia da parte di fabbricanti che da parte di commercianti, è uso che i mobili siano venduti messi in opera presso l'acquirente; per le consegne da effettuarsi fuori dell'ambito del Comune ovvero per messe in opera particolarmente laboriose, salvo pattuizioni diverse, la maggiore spesa di trasporto e mano d'opera è a carico dell'acquirente
Visto che una certa diffusione sta ottenendo il settore dei mobili ed accessori venduti in kit di montaggio, in tal caso la merce è venduta “franco negozio”, escludendo servizi di trasporto e montaggio.
XXXXXXX
(x. xxxxxx 00 - Xxx. 0 “Opere edilizie e stradali”)
d) CARRI DA STRADA
(nessun uso accertato)
e) LAVORI IN SUGHERO
(nessun uso accertato).
10.3 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E
FOTOCINEMATOGRAFICHE
Per tutte le lavorazioni di seguito elencate è d'uso che l'ordine e la conferma d'ordine abbiano come base lo stesso identico testo.
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a) CARTA E CARTONI
10.3.1 Ordinazioni
Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti dei conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti all'approvazione della Casa venditrice. Qualora l'ordine non sia stato rifiutato entro 20 giorni dall'assunzione da parte dell'agente, o dal ricevimento in caso di ordine diretto, si intende accettato.
10.3.2 Ordinazioni speciali
Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più e in meno fino al 10% per le commissioni di almeno 1000 Kg. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1000 il limite di tolleranza è del 30%
Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 5%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.
10.3.3 Specie di vendita
La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli o bobine del peso convenuto o pianali. In quest'ultimo caso la carta viene impilata su pianali di legno serrati con involture di polietilene o carte trattate. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita e piegata (bianca o rigata) può essere composta di 400 o 500 fogli. La carta, comunque confezionata, deve riportare gli elementi identificativi della qualità, della quantità, il numero di fabbricazione ed il verso di fibra.
10.3.4 Composizione dell'impasto e collatura
Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, a condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.
Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, anche se composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica.
10.3.5 Peso ed imballaggi
Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o per rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.
Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra sono da considerare come merce da fatturare.
Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna).
10.3.6 Tolleranze sulla carta
Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:
a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco e imballo):
- sino al 5 % per le carte inferiori a 20 gr. per metro quadrato;
- sino al 4% per carte del peso da 21 a 40 gr. per metro quadrato;
- sino al 3 % per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 2 % per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 3 % per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 6% per le carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate).
b) per la carta in rotoli, nei limiti delle tolleranze previste per le corrispondenti carte in formato (vedi punto a);
c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 5%;
d) per le carte ondulate, sino al 6%.
L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non è affatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza ma sulla media di più fogli dell'intera partita.
Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.
Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di 4 mm. in più o in meno sulle due dimensioni. Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli di grande formato.
Sulle carte rifilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2. Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.
Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte dei committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura. Possono invece dar luogo a reclamo differenze di colore quando la fornitura è riferita a un ordine di colore a campione. Nelle forniture di carte in rotoli non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno di carta stampata.
I rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.
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Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.
Per le confezioni di cartoni in fogli, in pacchi da 25 Kg., la tolleranza ammessa è:
- di fogli 1 in più o in meno per pacchi da 8 a 20 fogli;
- di fogli 2 in più o in meno per pacchi da 22 a 30 fogli;
- di fogli 3 in più o in meno per pacchi da 35 fogli in avanti.
10.3.7 Formati dei cartoni
Salvo diversa precisazione, i cartoni fini sono del formato di cm. 70x100. I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non refilati, nel formato di circa cm. 71x101.
b) PRODOTTI TIPOGRAFICI
10.3.8 Ordinazioni
L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all’azienda grafica oppure trasmessa a mezzo dei suoi viaggiatori o rappresentanti; in entrambi i casi salvo patto contrario il contratto di vendita si intende effettuato presso la sede dell'azienda grafica venditrice.
Qualora l'azienda grafica non abbia rifiutato l'ordine entro 20 giorni dall'assunzione dell'ordine stesso da parte dell'agente, ovvero dalla data del ricevimento in caso d'ordine diretto, l'ordine si intende accettato. L'ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore è subordinata all'approvazione dell'azienda grafica venditrice. La vendita viene effettuata per merce resa a domicilio dell'azienda grafica.
10.3.9 Preventivi
Le offerte e i preventivi semplici sono a carico delle aziende offerenti.
I preventivi e le offerte se accompagnati, a richiesta del committente, da progetto di esecuzione di lavoro, disegni, pagine di saggio, bozzetti, composizioni di prova, od altro, sono a carico del committente qualora non segua l'ordinazione.
Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali è impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa ad un tanto al “sedicesimo”.
Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine interamente stampate.
I prezzi segnati su preventivi impegnano l'azienda grafica per 8 giorni, e si intendono fatti:
a) per originali per la stampa dattiloscritti su una sola facciata del foglio ben distinti, numerati e ordinati e con l'indicazione dei caratteri da usare (corsivo, neretto, maiuscoletto, ecc.);
b) per originali di modula commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati o indicati nelle loro porzioni di testo e di spazio;
c) per originali su supporti magnetici devono esser compatibili con gli impianti del fornitore. Qualora ciò non fosse possibile saranno a carico del committente le eventuali spese di interfacciamento o altre comunque necessarie per rendere il supporto compatibile con l'impianto del fornitore.
Il committente ha diritto al ritiro di due copie delle prime bozze e di due delle seconde bozze. Non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:
a) le bozze richieste in più;
b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie. La misura del soprapprezzo è fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
c) le spese occorrenti a rendere gli originali di fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale in condizioni adatte alla regolare lavorazione;
d) i bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo.
La consegna; successiva alla presentazione del preventivo, degli originali e del materiale necessario per l'esecuzione del lavoro costituisce accettazione integrale delle condizioni del preventivo stesso, anche se di questo non è stato dato regolare benestare.
10.3.10 Modificazioni ordinate dal committente
Iniziato il lavoro, le spese relative a qualunque modificazione ordinata dal committente sono a suo carico.
Tutte le comunicazioni o variazioni relative al lavoro da eseguire devono essere date per iscritto. Le comunicazioni e variazioni fatte verbalmente non sono in nessun caso opponibili all'azienda grafica.
Le modificazioni al testo delle composizioni, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione delle disposizioni del testo, della giustezza e dell'impaginazione e le composizioni non utilizzate sono a carico dei committente.
10.3.11 Quantitativi di stampa
I quantitativi ordinati sono soggetti ad una tolleranza dal 2% al 10% in più o in meno a seconda della quantità, qualità e difficoltà del lavoro.
Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.
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Tutte le copie, che per disposizioni di legge e di regolamento debbono essere consegnate a Enti o Autorità, sono a carico del committente.
10.3.12 Esecuzione
L'azienda grafica, per esigenze tecniche, non risponde della esatta riproduzione delle tonalità degli originali a colori, ma è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori ed il sistema di stampa adottato. Ove non siano intervenuti tra le parti precisi accordi sulla destinazione e l'uso del prodotto, l'azienda grafica non risponde dell'inalterabilità dei colori a causa di agenti chimici o atmosferici.
L'azienda grafica non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.
Se il committente non restituisce le bozze corrette e approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.
Il committente risponde delle maggiori spese per qualsiasi sospensione del lavoro dovuta a causa a lui imputabile.
Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 60 giorni a seconda della mole e della natura del lavoro; qualora, per ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica debba tenere il materiale lavorato immobilizzato per un tempo superiore a quello sopra indicato, Il committente è tenuto a corrispondere un compenso valutato su una base dall'1% al 2% al mese del valore del materiale stesso.
Comunque, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine suddetto l'azienda grafica ha facoltà di procedere alla scomposizione del materiale lavorato immobilizzato, previa costituzione in mora del committente almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata A.R.; in tal caso l'azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto destinati al lavoro commissionato, i quali restano a disposizione del cliente.
10.3.13 Proprietà artistica
Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno, bozzetto, fotografia, confezione, ecc. resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto. Ciò vale anche per le idee ricavate da tali lavori.
La consegna di un modello, disegno, bozzetto, fotografia, confezione, ecc. al committente anche con i relativi clichés e pellicole non implica la cessione del diritto di usufruirne in proprio, né di trasmetterlo ad altri per le riproduzioni a stampa. Anche quando il cliente abbia acquistato il diritto di riproduzione, la proprietà industriale e in particolare i brevetti rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva del venditore.
Se l'azienda grafica stampa in esclusiva per un proprio cliente un soggetto ricavato da bozzetto dello stampatore, quando non vengano commissionate le stampe per 2 anni dall'ultima consegna, il soggetto si intende svincolato dall'esclusiva.
La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre implica per il committente stesso garanzia del diritto di proprietà e/o di riproduzione dei suddetti originali.
10.3.14 Proprietà degli impianti
La composizione e le stereotipie in piombo, i clichés, le pellicole, le pietre litografiche, gli zinchi di macchine per offset, i rami per rotocalco, i negativi fotografici su vetro o altro materiale (es. i negativi a tono continuo di selezione e i negativi al tratto), i supporti magnetici, le forme di fustelle sono sempre di proprietà dell'azienda grafica anche quando il committente abbia pagato l'importo della spesa della lavorazione.
L'azienda grafica non è tenuta a conservare materiale inerente a lavori eseguiti e consegnati, salve le seguenti eccezioni:
a) l'incisione litografica in pietra, che non può essere distrutta prima che siano decorsi sei mesi dalla consegna del lavoro, con esclusione peraltro delle incisioni per biglietti da visita e partecipazioni, che vengono distrutte alla consegna del lavoro;
b) le pellicole, che a richiesta del committente possono essere conservate per eventuali ordini di ristampa; trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito detti ordini, l'azienda grafica può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta. Il suddetto termine è ridotto ad un anno per i clichés;
c) per i supporti magnetici potranno essere previsti accordi particolari fra committente e fornitore.
Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni tipografiche, debbano esser conservate per un certo periodo di tempo, l'azienda grafica non risponde degli eventuali sfasciamenti e degli errori derivanti dalla necessaria manipolazione delle composizioni da archiviare e di conseguenza la spesa di revisione e di correzione per le ristampe è a carico dei committente.
Il corrispettivo dovuto all'azienda grafica per il materiale immobilizzato è calcolato sulla base del 10% annuo del capitale rappresentato dal quantitativo in Kg di lega, valutato al prezzo del giorno di fatturazione per le composizioni; nella stessa misura dei 10% sul conto dei clichés o altri eventuali materiali qualora non siano già stati addebitati al committente.
10.3.15 Esecuzione clichés e pellicole
Quando l'oggetto del contratto è la fabbricazione di clichés, pellicole e retinate o al tratto per offset e pellicole positive a tono continuo per rotocalco, tale materiale diviene di proprietà del cliente.
I clichés e le pellicole sono eseguiti su disegni o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie o disegni sono a carico del committente.
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I clichés e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene iscrivendola in un rettangolo e moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.
Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione o di pellicole, nonché per il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.
Per ogni lavoro tipografico o litografico a colori, essendo esso la riproduzione di un bozzetto, disegno, fotografia, ecc. precedentemente approvati, le prove di torchio non sono suscettibili di modificazione, intendendosi le prove presentate solo per l'approvazione delle tonalità dei colori.
Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia e di fototipia non è d'obbligo la presentazione della prova.
Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti riproduzioni cromatiche, le prove sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le prove tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.
10.3.16 Materie prime e quantitativi di scarto
La materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine è abitualmente fornita dall'azienda grafica.
La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti dall'azienda grafica e venduti alla clientela con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici.
Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.
Per quei lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo dell'intera fornitura.
Nel caso che la carta necessaria al lavoro commissionato sia fornita dal committente, essa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L'azienda grafica non risponde dei difetti di stampa dipendenti dalla qualità della carta fornita.
Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa, è ammesso uno scarto complessivo sul prodotto finito dal 3 all'8%. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla quantità, alla qualità, al numero dei passaggi e alle difficoltà di stampa.
Quando il piombo è fornito dal cliente è ammesso un calo dei 3 % per ogni fusione.
Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'l % al 3 % sui fogli stampati a seconda della quantità, qualità e difficoltà dei lavoro.
Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto dal 2 % al 4% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.
I ritagli, gli scarti di stampa, i fogli guasti, gli imballaggi della carta fornita dal cliente e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima, rimangono di proprietà dell'azienda grafica.
10.3.17 Stampa periodica
Le pubblicazioni a carattere periodico in genere (giornali, riviste, bollettini, ecc.) si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata dell'anno solare e dell'anno scolastico in corso, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia dato disdetta entro due mesi dalla scadenza.
Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità fissa e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni sono stereotipate o incise a carico del committen te. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ed allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli di quelli stabiliti e tutte quelle varianti nel corpo della pubblicazione, che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono regolati da accordi particolari e sono conteggiati a parte. Anche gli estratti, che vanno richiesti al momento del “si stampi”, vengono addebitati a parte.
Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell'inizio della composizione del numero successivo.
10.3.18 Termini di consegna
I tempi di consegna si intendono approssimativi, salvo diverso accordo.
I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da novità legislative, cause di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzioni forza motrice, consegna di materie prime di espressa fabbricazione, scioperi, serrate, ecc.), sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili all'azienda grafica.
Se, a richiesta del committente, il lavoro viene tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.
Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso. Qualora l'azienda grafica non si avvalga di tale facoltà, ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino, dovute non a sua colpa.
10.3.19 Imballaggio
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Le spese d'imballaggio sono a carico del committente. Non si accettano imballi di ritorno, salvo patto contrario.
10.3.20 Spedizioni
La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce venduta “franco destino” viaggia sempre a rischio e pericolo del committente stesso e non viene assicurata se non dietro espresso suo ordine. Sono a completo carico del committente tutti gli eventuali aumenti delle tariffe dei trasporti successivi all'assunzione dell'ordine, e costa pure la sosta di qualsiasi natura.
L'azienda grafica è delegata a scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti nell'interesse del committente; ove questi richieda la spedizione della merce tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.
10.3.21 Pagamenti
Il pagamento s'intende convenuto alla consegna della merce.
I pagamenti devono essere effettuati alla sede dell'azienda grafica fornitrice oppure a mezzo dei suoi agenti, a ciò autorizzati.
L'azienda grafica non è tenuta ad anticipare fondi per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.; quando questo servizio viene richiesto e accordato si applica sulla somma anticipata una maggiorazione del 5%.
10.3.22 Reclami
Per la denunzia delle difformità e dei vizi occulti e per la relativa azione, si osservano le norme di legge.
Le merci riscontrate difettose debbono essere tenute a disposizione dell'azienda grafica per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione, per i necessari controlli.
Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata si svolgono comunemente presso la sede dell'azienda grafica.
10.3.23 Assicurazione
Le opere e i materiali consegnati dal committente all'azienda grafica vengono assicurati contro l'incendio e il furto a cura dell'azienda soltanto dietro espressa richiesta ed a spese del committente stesso.
In mancanza di assicurazione, lo stampatore risponde come depositario, nei limiti della comune diligenza dei buon padre di famiglia.
c) FONOGRAFI - APPARECCHI FOTOGRAFICI
(nessun uso accertato)
d) LIBRARI
Il commercio librario è regolato dall'Accordo economico stipulato tra l'Associazione Italiana Editori (AIE) e l'associazione Librai Italiani (ALI).
10.3.24 Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è la vendita di libri di nuova edizione e di ristampe che il libraio od il cartolibraio ordina direttamente all'editore, anche su prenotazione, e il riordino di opere esistenti nel catalogo, se non esaurite.
10.3.25 Commissione (contenuto)
Nella commissione, tramite agente, vengono indicati le quantità, il titolo dei libri e l'edizione secondo il listino pubblicato dall'editore.
10.3.26 Conclusione del contratto
La vendita di libri nuovi e di ristampe, se effettuata tramite agente, è subordinata all'accettazione dell'editore.
10.3.27 Clausole speciali
L'editore, sui contratti dei libri nuovi e delle ristampe, normalmente applica ai rivenditori librai uno sconto del 30-35% sui prezzi di copertina netti se la consegna è definita in conto assoluto. Su un quantitativo di 12 unità normalmente l'editore concede una copia omaggio. Lo sconto sul prezzo netto dei libri scolastici è del 25% in conto assoluto senza resa.
10.3.28 Unità di contrattazione
I libri nuovi vengono contrattati a unità.
La merce spedita su richiesta del committente viaggia a rischio e pericolo di questi.
10.3.29 Imballaggio e trasporto
Per i libri editi fuori piazza l'onere della confezione imballaggio e trasporto è a carico del committente nella misura del 2
% sul prezzo di copertina netto.
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e) LEGATORIA
10.3.30 Brossura
Per la legatura a carattere editoriale, in brossura, di partite di volumi tutti uniformi per grandezza e quantità di pagine, il costo della legatura viene calcolato a un tanto al “punto” ogni sedicesimo.
Nell'uso le seguenti lavorazioni supplementari vengono di massima calcolate:
- applicazione della coperta a volumi fino a 240 pagine | punti | 3 |
- applicazione della coperta a volumi di oltre 240 pagine | ” | 4 |
- applicazione della sopracoperta | ” | 5 |
- tagliatura del volume dai tre lati, fino a 25 fogli | ” | 2 |
- tagliatura del volume dai tre lati, oltre 25 fogli | ” | 4 |
- applicazione tavole semplici su un lato dei foglio | ” | 2 |
- applicazione tavole doppie (quartini) accavallate al foglio | ” | 2 |
- applicazione tavole nel centro dei foglio con apertura del medesimo | ” | 3 |
- applicazione tavole doppie (quartini) intercalate nell'interno del foglio con apertura del medesimo | ” | 3 |
- applicazione tavole nell'interno del foglio per cui si richiede un taglio in testa | ” | 3 |
- applicazione tavole nell'interno del foglio per cui si richiedono due tagli dei medesimo | ” | 3 |
- applicazione tavole con risvolta (brachetta) | ” | 3 |
- applicazione tavole con risvolta e una piega | ” | 3 |
- applicazione di una fascetta alla coperta | ” | 4 |
- sola piegatura e raccolta | ” | 2/3 |
10.3.31 Consegne a cura della legatoria
Il legatore è tenuto ad effettuare contemporaneamente sia la consegna al committente che le eventuali consegne a terzi, preventivamente indicati dal committente stesso.
f) IMBALLAGGI E CONFEZIONI
10.3.32 Definizione
Per imballaggi e confezioni si intendono gli astucci, le scatole pieghevoli, le scatole, gli imballaggi cilindrici, i sacchi, i sacchetti, le buste, i contenitori e le confezioni in genere di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso o altri materiali.
10.3.33 Unità di base di contrattazione
Le contrattazioni vengono effettuate a numero o a peso ed i prezzi indicati nell'offerta sono al netto di qualsiasi tributo.
10.3.34 Termini di consegna
Nel caso in cui siano previsti “ritiri a richiesta”, il ritiro deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della conferma d'ordine o dalla data dell'ultima consegna espressamente pattuita.
10.3.35 Perizie
In caso di contestazione di carattere tecnico, le parti contraenti sono solite ricorrere agli accertamenti del Laboratorio di Cartotecnica Speciale dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta di Locate Triulzi o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali e artificiali di Milano.
g) CARTE SPECIALI PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONI E IMBALLAGGI DI CARTA SPECIALE
10.3.36 Definizione
Nelle carte speciali per imballaggio rientrano, oltre alle carte all'uopo trasformate, anche le carte accoppiate per imballaggio.
10.3.37 Tolleranze
Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:
a) sulla grammatura, per le carte speciali la tolleranza media è del 10% in più o in meno con possibilità di massima escursione del 2 % in più o in meno;
b) sulla quantità, per le confezioni e gli imballaggi:
- 25 % per le ordinazioni fino a Kg. 500;
- 22 % per le ordinazioni da Kg. 500 a Kg. 1.000;
- 18% per le ordinazioni da Kg. 1.000 a Kg. 2.500;
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- 15 % per le ordinazioni oltre 2.500 Kg.
10.3.38 Verifica della merce
La verifica delle qualità essenziali o contrattuali va eseguita su una pluralità di campioni prelevati a caso.
Per il materiale in bobine la verifica va effettuata sul 5 % della fornitura con prelievo di due campioni, distanziati fra loro, per bobina; per gli altri prodotti, con il prelievo di due campioni sul 5 % della merce con riferimento all'unità di imballaggio (pacchi, risme, scatole, ecc.). In ogni caso il numero dei campioni non deve essere inferiore a dieci.
Per quanto riguarda la grammatura, l'unità di misura minima per il controllo è il decimetro quadrato, senza tener conto dell'incidenza del peso della stampa.
10.3.39 Perizie
Vale quanto detto al 10.3.35.
h) CARTA E CARTONE ONDULATI E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI
10.3.40 Unità di base di contrattazione
La carta e il cartone ondulati sono contrattati a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.
La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.
10.3.41 Imballaggio
Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.
10.3.42 Tolleranze
Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:
a) sui formati:
- per la carta ondulata “non refilata” è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;
- per i cartoni ondulati “non refilati” in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza e di mm. 20 in più o mm. 10 in meno nel senso della lunghezza;
- per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno o campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 5 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1.500 nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori a mm. 1.500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione;
b) sulla qualità:
- sulla grammatura a metro quadrato della carte e del cartone ondulati in foglio e degli imballaggi di carta o di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno dei 5%;
c) sulla quantità:
- per la carta e il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del: 20% sino a 5 ql;
15% da 5 a 20 ql;
10% oltre i 20 ql;
- per gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del:
20% sino a n. 500 casse o pezzi;
15% da n. 500 a n. 2.000 casse o pezzi; 1% oltre 2.000 casse o pezzi.
Nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una seconda scelta, senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%.
E' ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di “seconda scelta” con una riduzione - limitatamente a questo quantitativo - del 10% sul prezzo pattuito.
10.3.43 Reclami
Non possono formare oggetto di reclamo eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.
10.3.44 Perizie
Vale quanto detto al 10.3.35.
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10.4 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
Non sono stati accertati usi locali.
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10.5 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
a) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI – CARRELLI ELEVATORI - MACCHINE AD USO AGRICOLO
10.5.1 Condizioni di vendita
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Le macchine agricole grosse vengono vendute dietro particolari accordi.
I preventivi del venditore sono impegnativi, per il termine di validità precisato.
I prezzi si intendono per pagamento contanti o da convenire, netti, per merce resa franco venditore.
10.5.2 Offerte
Le offerte sono impegnative nei loro termini di validità (prezzo, caratteristiche, consegna, ecc.).
10.5.3 Mediazione
Nella compravendita di macchine agricole la misura dei compenso al mediatore fa carico al venditore in misura variabile dall'1 al 2%, secondo il valore della macchina.
10.5.4 Macchine nuove ed usate
La vendita avviene solitamente franco concessionario o salone.
Per le macchine agricole nuove, medie e grosse, si effettua all'atto della consegna presso l'azienda dell'acquirente una prova di funzionamento per accertare da parte del cliente le caratteristiche della macchina, rimanendo valide le garanzie prestate dalle case costruttrici.
Il pagamento viene effettuato, salvo diversi accordi, all’atto dell’immatricolazione.
Le macchine usate vengono vendute con garanzia di legge se l’acquirente è persona fisica, in caso di utilizzatore professionale il veicolo è venduto con la clausola “vista e gradita nelle condizioni in cui si trova”, salvo particolari garanzie concesse dal venditore.
b) MACCHINE UTENSILI E PER INDUSTRIA, MACCHINE PER USO UFFICIO E FAMILIARE
10.5.5 Offerte e preventivi
Le offerte a mezzo listino sono fatte “salvo il venduto” ed hanno carattere non impegnativo; i preventivi sono impegnativi nel termine di validità precisato.
Le macchine usate vengono vendute con la clausola “vista e gradita nelle condizioni in cui si trova”, salvo particolari garanzie concesse dal venditore.
10.5.6 Consegna e imballaggio
La consegna si intende:
a) per le macchine utensili e per industria, franco destino;
b) per le macchine per uso ufficio, “franco dominio del compratore”, funzionante. Per le macchine ad uso familiare “franco stabilimento del fornitore”.
c) MEZZI DI TRASPORTO
AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI
10.5.7 Contrattazioni degli autoveicoli
Gli autoveicoli nuovi vengono generalmente venduti con consegna franco rivenditore.
Gli autoveicoli usati sono venduti corredati da una ruota di scorta (o ruotino), e/o kit di riparazione, crick, girabacchino, triangolo e lampada.
10.5.8 Garanzie - Veicoli nuovi
I veicoli nuovi sono venduti con la garanzia prevista dalla normativa vigente, salvo condizioni contrattuali migliorative della casa produttrice.
10.5.9 Garanzie Veicoli usati
Normalmente i veicoli usati vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, funzionanti in ogni loro parte ed efficienti per ciò che concerne le norme di sicurezza, con la garanzia prevista dalla normativa vigente, salvo diversa espressa garanzia (purché migliorativa) rilasciata dal venditore e salvo comunque quanto previsto dai commi che seguono.
La clausola visto ed accettato vige solo nelle vendite fra commercianti.
La risoluzione del contratto è esclusa quando l’automezzo si riveli affetto da vizi che sia possibile eliminare con opportune riparazioni atte a ripristinare l’efficienza dell’automezzo stesso.
Nel caso di denunzia di vizi occulti il venditore è tenuto alla riparazione; se la riparazione comporta una miglioria od un qualsiasi arricchimento, il compratore è tenuto a concorrere nella spesa proporzionalmente al vantaggio ottenuto.
Il venditore deve dichiarare, sotto la sua piena responsabilità, che i chilometri indicati nel contachilometri dell’auto sono quelli effettivamente percorsi dall’auto, secondo quanto dichiarato dal precedente proprietario.
10.5.10 Mediazione
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La provvigione del mediatore è dovuta dal solo venditore e la sua misura è convenuta, volta per volta, sia per i veicoli nuovi che per quelli usati.
10.5.11 Riparazione autoveicoli e motoveicoli
Il veicolo viene consegnato al riparatore il quale compila un documento contenente i dati identificativi del cliente e del mezzo rilasciandone copia. Sul documento devono essere specificati i lavori richiesti.
Ogni lavoro imprevisto o aggiuntivo deve essere comunicato ed autorizzato.
Le riparazioni si intendono eseguite a regola d'arte secondo la tecnologia dettata dalle case costruttrici.
Il costo delle riparazioni viene addebitato a preventivo o in base alle tariffe orarie esposte e ben visibili in officina, eventualmente stabilite su indicazione delle Associazioni di categoria.
NATANTI DA DIPORTO
10.5.12 Contrattazioni di natanti da diporto usati
I natanti da diporto usati vengono venduti solitamente a terra garantendo la funzionalità delle parti strutturali e della motorizzazione o della velatura indicando altresì la velocità approssimativa dello scafo e le doti di navigabilità dello stesso.
Normalmente il contratto di compravendita è un contratto a prova. La prova consiste nel verificare la rispondenza del natante alle caratteristiche indicate nel contratto.
Le spese di varo e di prova sono a carico del compratore in caso di prova favorevole e a carico del venditore in caso di prova negativa.
10.5.13 Mediazioni
L'indicazione o la segnalazione di un affare da parte di un mediatore legalmente riconosciuto fa sorgere per quest'ultimo il diritto a percepire una provvigione
Nella compravendita di imbarcazioni e natanti da diporto, le spese di mediazione sono a carico del venditore nel caso di proposta da lui fatta; sono invece a carico di entrambe le parti nel caso di proposta avanzata dal compratore.
CARAVANS
10.5.14 Condizioni di vendita
I caravans nuovi vengono venduti generalmente con la consegna “franco rivenditore.
10.5.15 Garanzie
I veicoli nuovi sono venduti con la garanzia prevista dalla normativa vigente, salvo condizioni contrattuali migliorative della casa produttrice.
L’assistenza sugli allestimenti (TV, frigo, aria condizionata, fornelli ecc.) e sulle parti meccaniche e di telaio viene prestata direttamente a cura degli allestitori e delle marche dei prodotti adoperati.
AUTOCARAVAN - MOTOCARAVAN - MOTOR-HOME
10.5.16 Garanzie
Vigono i medesimi usi esistenti per i caravans.
10.5.17 Mediazione
La provvigione del mediatore è dovuta dal solo venditore e la sua misura è convenuta, volta per volta, sia per i veicoli nuovi che per quelli usati.
MEZZI PESANTI
Vigono nel settore gli stessi usi accertati per gli autoveicoli in materia di contrattazione, garanzie, mediazione e di riparazione.
E’ comunque invalso l’uso di effettuare prove su strada dei mezzi pesanti usati prima della vendita e di fornire un maggior corredo di accessori.
10.6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON
METALLIFERI
PIETRE PREZIOSE E PERLE
10.6.1 Forma del contratto
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Di norma il contratto è stipulato verbalmente.
10.6.2 Oggetto del contratto
Sono oggetto del contratto le pietre preziose, naturali e sintetiche, le perle coltivate e altri materiali gemmologici ad uso ornamentale.
10.6.3 Unità di base per le contrattazioni
Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro, è il carato metrico, il quale corrisponde a grammi 0,20. Per il diamante si suole anche fare riferimento al grano metrico, corrispondente alla quarta parte del carato metrico.
Le altre pietre sono trattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.
Per le perle naturali l’unità di base è il grano metrico, la dimensione e il numero. Per le perle coltivate è il carato metrico, il grammo, la dimensione e il numero.
10.6.4 Requisiti della merce
Si fa riferimento alle norme dettate dalla CIBJO e UNI per la descrizione e la definizione dei requisiti della merce.
10.6.5 Consegna delle merci
La consegna delle merci avviene per mano del venditore, per mezzo di agente o rappresentante dello stesso, o tramite posta o vettore specializzato.
10.6.6 Obblighi dei depositari di merce in conto visione, sospeso o deposito
La merce data in deposito, in sospeso e/o visione non può essere incastonata, né in qualunque modo rimossa dall’incastonatura: diversamente, la merce deve ritenersi venduta.
10.6.7 Verifica della merce
Il peso e il numero delle gemme si controllano all’atto della consegna.
10.6.8 Assicurazione
Nelle consegne eseguite l’onere e il costo dell’assicurazione gravano, di norma, su chi spedisce la merce.
10.6.9 Pagamento della merce
Le modalità di pagamento della merce vengono concordate all’atto della contrattazione.
10.6.10 Xxxxxx e incastonatura
Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per quanto riguarda le accidentalità della lavorazione (rotture, sfaldamenti, ecc.).
L’incastonatura è anch’essa eseguita a rischio del committente, salvo accordi particolari.
10.6.11 Pagamento (taglio e incastonatura)
Il pagamento delle operazioni di taglio e incastonatura delle gemme è dovuto all’atto della consegna dell’opera.
10.6.12 Mediazione
Qualora la compravendita venga conclusa con l’intervento di un mediatore, iscritto a tale ruolo, a questi è dovuta una provvigione, nella misura concordata tra i contraenti.
10.7 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE - USI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI
DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
10.7.1 Conclusione del contratto
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I contratti possono essere stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o per mezzo di intermediario. Le vendite effettuate per mezzo di intermediari sono impegnative per ambo le parti se il venditore conferma l’ordine o dà inizio alla esecuzione dell’ordine stesso entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto.
10.7.2 Clausole speciali ed esecuzione del contratto
I contratti di merci viaggianti sono conclusi secondo le norme internazionali Incoterms:
10.7.3 Oneri della quarantena
Le conseguenze derivanti da ordinanze di quarantena sono a carico del compratore.
10.7.4 Requisiti della merce (nomenclatura e caratteristiche)
I prodotti chimici in genere, i prodotti chimico-farmaceutici, ed i prodotti per tintura e per concia, sono contrattati in base alla denominazione comunemente adottata nel commercio. I prodotti chimico-farmaceutici devono avere le caratteristiche stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.I.) o dalla Farmacopea Europea. La merce risponde ai requisiti tecnici richiesti dall’impiego a cui il fabbricante espressamente la dichiara destinata o destinabile. Il compratore prima di intraprendere l’utilizzazione definitiva della merce fornitagli ne accerta l’idoneità su un campione di essa, richiedendo, eventualmente, l’assistenza tecnica dello stesso fabbricante. Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione di un titolo percentuale, si garantisce la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sui bollettini tecnici.
10.7.5 Imballaggi
Quando si verificano modificazioni nell’imballaggio che alterino le proprietà e/o le caratteristiche dell’imballo medesimo, il compratore può rifiutare il ricevimento.
10.7.6 Tare
Le tare si distinguono in:
a) tara reale, che è quella da dedurre dal peso lordo;
b) tara per merce, che è la tara nei casi in cui al peso lordo non è stato detratto il peso dell’imballaggio, fatto pagare all’acquirente come se fosse merce;
c) tara convenzionale, che è quella in cui il peso dell’imballaggio è calcolato per convenzione senza che sia necessaria una constatazione;
d) tara di origine o scritta, che è quella tara che, calcolata dal primo venditore e scritta sull’imballaggio, rimane inalterata in tutte le successive rivendite.
Per le merci estere vendute a peso netto allo sbarco, lo scandaglio delle tare si fa allo sbarco stesso. In genere, salvo convenzioni contrarie, la tara è considerata «per merce» per tutta la merce venduta in sacchi.
10.7.7 Consegna
Se nel contratto è convenuta la consegna a pronti, la merce deve:
a) essere consegnata entro 8 gg. successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
b) oppure, essere consegnata entro 15 gg. successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza.
Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto. La consegna delle merci a un domicilio diverso da quello del compratore è espressamente pattuita nel contratto di vendita. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all’interruzione, salvo la facoltà di recesso del committente.
10.7.8 Verifica della merce
La verifica numerica dei colli viene eseguita all’atto della consegna salvo controllo quantitativo da effettuare entro 8 gg. Le merci con provenienza d’oltremare sono verificate all’atto del ritiro, per quanto riguarda le avarie che possono aver subito durante il viaggio.
10.7.9 Contestazioni di qualità
Il compratore accerta l’idoneità della merce fornitagli prima di intraprenderne l’utilizzazione.
Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce vanno denunziate al venditore entro 8 gg. dal ricevimento, se la merce è consegnata dal fornitore in imballi.
Per la merce sfusa la conformità della qualità pattuita va accertata dal compratore prima dello scarico. Nel caso che nelle pattuizioni non fossero state specificate tali caratteristiche, le parti si attengono alla qualità standard della produzione corrente.
Qualora si tratti di prodotti che richiedano controlli chimico-biologici il termine per la denuncia è di 15 gg. dal ricevimento della merce.
10.7.10 Pagamento
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Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all’atto dell’ordine. In difetto di pattuizione i pagamenti sono fatti al domicilio del venditore e a 60 gg. dalla data della fattura. In caso di consegne ripartite, per il mancato pagamento di una precedente fattura, il venditore può sospendere le ulteriori consegne, salvo le azioni di adempimento o di risoluzione del contratto.
10.7.11 Tolleranze sul peso
Fanno fede del peso, salvo diversa pattuizione, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le seguenti tolleranze:
a) per prodotti liquidi in fusti sigillati, solo l’arrotondamento allo 0,5 di Kg;
b) per prodotti liquidi sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi: l’1% di tolleranza sul peso netto, ridotta allo 0,5% per le singole consegne superiori alle 25 tonnellate; se sfusi in chilolitrica: 30 Kg per ogni 1000 litri;
c) per prodotti solidi: nessuna tolleranza, salvo per quelli aventi umidità di tasso variabile o soggetti a calo naturale, per i quali vale il peso di origine.
a) CONCIMI CHIMICI - FERTILIZZANTI
10.7.12 Xxxxxxxx e tolleranza
Il venditore garantisce sempre al compratore il titolo minimo in elementi fertilizzanti indicando per ciascuno, nell'ordine previsto, il tipo, la percentuale in peso riferita al tal quale (titolo) la loro forma e solubilità nel rispetto delle quantità minime e nelle tolleranze previste dalla legge.
10.7.13 Imballaggi
Gli imballaggi dei fertilizzanti sono considerati come tara e la vendita è effettuata a peso netto.
Per alcuni prodotti quali torbe e terricci in confezioni originali recanti la Ditta confezionatrice e la quantità espressa in volume (lt. o mc.) la vendita è consentita anche a numero anziché a peso.
b) ANTICRITTOGAMICI ANTIPARASSITARI E DISERBANTI
10.7.14 Pagamento
Per gli anticrittogamici, gli insetticidi e i diserbanti, il pagamento si esegue a ricevimento fattura con sconto da convenirsi, oppure dilazionato.
10.7.15 Imballaggi
Gli imballaggi degli antiparassitari, compreso il solfato di rame, gli zolfi in polvere ed il solfato ferroso, sono considerati tara e la vendita è effettuata a peso netto esclusivamente in confezioni integre recanti le indicazioni e con le norme stabilite dalla legge.
10.7.16 Confezioni spray
Sono vendute a numero anziché a peso gli antiparassitari in confezioni spray fino a litri 1.
c) SAPONI E DETERSIVI
10.7.17 Contrattazione
I saponi comuni e da bucato come pure quelli da toilette e medicati si contrattano a peso netto d'origine e a chilogrammi, con imballo gratuito, franco compratore.
I detersivi si contrattano a peso e ad unità confezionate.
d) PRODOTTI FARMACEUTICI, CHIMICI E DI PROFUMERIA
10.7.18 Forma e conclusione del contratto
I contratti possono esser indifferentemente conclusi sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di:
a) viaggiatori e agenti di commercio;
b) rappresentanti esclusivi e non, con e senza deposito;
c) mediatori.
Il contratto stipulato a mezzo di viaggiatore, agente o rappresentante di commercio non è impegnativo per le parti senza la conferma da parte della ditta venditrice. La conferma da parte della ditta fornitrice è espressa raramente per iscritto e normalmente mediante la consegna della merce commissionata.
Per i prodotti chimici, nei contratti stipulati a mezzo mediatore, questi, tranne che la merce contrattata sia di valore relativamente modesto, è solito rilasciare una conferma d'ordine con l'indicazione delle condizioni accettate dalle parti, che costituisce prova delle condizioni del contratto.
Al mediatore intervenuto nel contratto di compravendita di grassi ed olii industriali spetta sempre una provvigione che viene corrisposta dal solo venditore.
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10.7.19 Modalità di contrattazione e di vendita
I prodotti per uso farmaceutico, i prodotti chimici e di profumeria sono di solito contrattati in base:
- alla nomenclatura comunemente adottata in commercio e alla Farmacopea Ufficiale italiana o ad altra espressamente indicata;
- alla marca;
- alla produzione e al titolo;
- al luogo di origine e di produzione;
- al campione.
In particolare quando i prodotti sono contrattati con specifico riferimento all'uso per il quale debbono essere impiegati. se destinati all'uso farmaceutico, i loro requisiti devono esattamente corrispondere a quelli indicati dalla Farmacopea Ufficiale; se destinati ad uso scientifico o per analisi, devono corrispondere ai saggi di purezza richiesti dall'impiego; se destinati ad uso industriale, la merce si intende contrattata di buona qualità media mercantile.
Nei prodotti per uso farmaceutico sono comprese le piante officinali (vedi titolo 6, capitolo 1, lett. o) quando vengono somministrati in dose e forma di medicamento. Per esse, quando hanno azione tossica ed eroica, la somministrazione è riservata alla farmacia su presentazione di ricetta medica.
10.7.20 Imballaggi e trasporti
Gli imballaggi usuali per i prodotti chimici sono il sacco, il cartone, la carta politenata o metallizzata, i recipienti e i sacchi di plastica. La clausola “imballaggio a rendere” significa che fanno carico al compratore le spese per la restituzione dell'imballaggio. Quando è convenuta la clausola “imballaggio a rendere”, la spesa relativa agli imballaggi fa carico interamente al venditore.
I liquidi sono venduti in fusti metallici o fusti in plastica generalmente a perdere.
I trasporti che avvengono in vagoni o cisterne ferroviarie, in autotreni o autobotti sono generalmente franco arrivo.
10.7.21 Consegne
Nei contratti stipulati sia per iscritto che verbalmente, anche a mezzo telefono, l'impegno di consegna immediata per i prodotti farmaceutici ordinati al grossista comporta l'obbligo della consegna nelle 24 ore dalla conclusione del contratto. Le vendite per le quali non sia stato convenuto un termine di consegna si intendono concluse per consegna pronta.
Se nel contratto è convenuta la “consegna pronta” la merce deve:
- essere consegnata entro otto giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- essere spedita entro 15 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato a contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza.
Salvo pattuizioni diverse, le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto.
La consegna delle merci in luogo diverso dal domicilio del compratore deve essere espressamente pattuita nel contratto di vendita.
10.7.22 Verifica della merce
La verifica della merce deve essere eseguita all'atto del ricevimento, salvo diversa convenzione fra le parti.
10.7.23 Spese di trasporto, facchinaggio, pesatura
Le spese di trasporto sono a carico del venditore salvo acquisto convenuto “franco fabbrica”; le spese di facchinaggio per lo scarico sono a carico dei compratore.
Le specialità medicinali ed i prodotti di profumeria confezionati sono sempre spediti a carico del venditore nell'ambito del territorio nazionale. La spesa di riconoscimento del peso è a carico del compratore, ove sia da lui richiesto. Tale verifica si fa all'atto della consegna.
10.7.24 Reclami
Se la merce non corrisponde alla qualità contrattata il venditore ha diritto di sostituire la merce purché ciò possa avvenire nel termine contrattuale.
Se il compratore, nei confronti del quale il venditore abbia dichiarato di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, non restituisce la merce da sostituire entro otto giorni dalla predetta dichiarazione, decade dal diritto alla sostituzione. Il compratore non ha diritto alla risoluzione del contratto ma solo ad una diminuzione proporzionale del
prezzo della merce se questa, venduta con garanzia o indicazione di una data percentuale di contenuto, presenti una lieve differenza del contenuto stesso, la quale non ne impedisca l'uso per il quale era stata acquistata.
Il venditore non risponde delle avarie derivate alla merce se le stesse siano dipese dalle condizioni dell'imballaggio fornito dal compratore.
e) COLORI E VERNICI
(nessun uso accertato)
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f) MATERIE PLASTICHE E GOMMA
10.7.25 Concorso stampo
Qualora vengano ordinati oggetti per la cui produzione sia necessaria la creazione di uno stampo, il fatto che l'acquirente paghi un concorso spese di stampo al produttore non comporta l'obbligo del produttore stesso di consegnargli lo stampo.
10.7.26 Destinazione del prodotto
Il committente deve preventivamente comunicare al fabbricante l'eventuale destinazione del prodotto ordinato a contenitore di alimenti od altri prodotti per i contenitori dei quali siano in vigore speciali prescrizioni di legge, o vi siano delle incompatibilità chimiche.
10.7.27 Bozze di stampa
Quando il committente ha approvato la bozza di stampa, il produttore, salvo l'obbligo di rifare la bozza in caso di errore, non risponde di eventuali altre conseguenze.
10.7.28 Tolleranze
Qualora si ordini un oggetto di assoluta precisione, le cui dimensioni e peso debbano essere di assoluta esattezza sia nella prima che nelle successive forniture, si debbono stabilire preventivamente le tolleranze in più o in meno.
Per gli oggetti di uso comune sono ammesse tolleranze dei 10% in più o in meno nelle misure e nelle spessori.
Per quanto concerne scivolosità e trasparenza del prodotto, è ammesso il limite fino al quale non viene pregiudicato l'uso del prodotto.
10.7.29 Esecuzione
L'esecutore, per esigenze tecniche non può garantire l'esatta riproduzione in plastica della tonalità di colore dei bozzetti originali presentati su altri materiali, pur cercando di arrivare alla massima approssimazione all'originale.
Quando è richiesta la massima precisione è d'uso approvare controcampioni approntati dal committente.
10.7.30 Addebito di spese
Al committente saranno addebitate le spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, a modificazioni non comunicate all'atto della restituzione delle bozze o comunque a sospensioni dovute alla sua volontà od avvenute per sua causa.
10.7.31 Laccatura degli oggetti stampigliati e metallizzazione
Il cliente deve avvertire il produttore nel caso che le vernici impiegate debbano essere resistenti a particolare agenti e, comunque, al prodotto che dovranno contenere.
10.7.32 Clichés
I clichés per la stampa litografica, offset o pseudoffset ed i retini per la serigrafia per l'impianto della stampigliatura sono a carico del cliente al quale non vengono consegnati, fermo restando l'obbligo per l'esecutore del lavoro di sostituirli in caso di usura o di avaria.
10.7.33 Punzoni
La spesa per l'esecuzione dei punzoni per impressione a caldo e per tasselli per marchi (opera di incisore) fa carico al committente, al quale i punzoni ed i tasselli non vengono consegnati.
g) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE
OLII MINERALI LUBRIFICANTI
10.7.34 Contrattazioni
Le contrattazioni vengono fatte a peso, per merce sfusa e per merce imballata in fusti da Kg 185.
Fanno eccezione a questa norma generale i prodotti imballati e confezionati in tagli speciali destinati al consumo al dettaglio, i quali possono essere venduti per capacità di contenuto e a numero.
Fanno stato, agli effetti della prova del quantitativo di merce spedito o consegnato, i dati accertati nel corso di operazioni doganali inerenti i documenti di spedizione o di consegna.
10.7.35 Campioni ed analisi
Qualora vi sia richiesta di campionamento, questo deve farsi in contraddittorio fra le parti; in difetto di una delle parti, l'altra può far eseguire ugualmente il prelievo ed il suggellamento dei campioni da sottoporre ad analisi, secondo le norme tecniche nazionali ed internazionali in corso di validità.
10.7.36 Imballaggi: latte, fusti e cassette
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Per le vendite di olii minerali, grassi minerali consistenti, vaseline e lubrificante in genere, quando contenuti in fusti metallici, siano essi di lamiera, di ferro, di acciaio, di plastica, anche piombati, stampati o con accessori d'altre materie, gli imballaggi, salvo patto diverso, si intendono normalmente ceduti al compratore.
Per i fusti di provenienza estera in temporanea importazione o per fusti nazionali in temporanea esportazione e quindi muniti del piombo o di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare la merce all'atto della riesportazione o reimportazione, l'importatore è responsabile verso il compratore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla esportazione e manomissione dei contrassegni di controllo e della restituzione degli eventuali documenti accompagnatori.
Quando gli olii minerali lubrificanti, i grassi minerali consistenti e le vaseline sono imballati, gli involucri e gli imballaggi sono ceduti gratuitamente.
10.7.37 Trasporto: cisterne e autocisterne
Nella compravendita di olii minerali lubrificanti in vagoni-cisterna e autocisterne stradali si intende che la merce deve essere fatturata nuda e a peso e che le vendite sono fatte sulla base del peso in partenza.
I vagoni e le autocisterne stradali si intendono dati come mezzi di trasporto a destino, e per il tempo strettamente necessario per lo scarico con l'obbligo:
- se “cisterna ferroviaria”, dello scarico entro 24 ore dalla notificazione dell'avviso di arrivo e della rispedizione, entro 48 ore dall'arrivo, alla stazione di partenza;
- se “autotreno stradale”, della messa a disposizione del venditore del mezzo impiegato, nel più breve tempo possibile dalla sua discarica.
I danni eventualmente sofferti dal mezzo durante il viaggio (autocisterna o cisterna ferroviaria) sono a carico del rispettivo proprietario, i danni causati dal ricevitore sono a suo carico.
OLII MINERALI
10.7.38 Denominazione
I prodotti derivanti dalla distillazione del petrolio greggio si trattano in commercio secondo la classificazione stabilita dalle leggi fiscali o secondo le corrispondenti denominazioni commerciali usate dalle ditte produttrici.
10.7.39 Imballaggi
I fusti o gli imballi di qualsiasi specie contenenti olii minerali sono usualmente ceduti vuoto a perdere, salvo patto contrario.
Per le vendite di kerosene in taniche di proprietà del venditore, il venditore stesso percepirà un deposito cauzionale.
Per i fusti contenenti olii minerali di provenienza estera in temporanea importazione o per fusti nazionali in temporanea esportazione e quindi muniti di piombo o di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare la merce all'atto della riesportazione o reimportazione, il compratore è responsabile, verso il venditore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla esportazione, effrazione, manomissione dei contrassegni di controllo e della restituzione degli eventuali documenti accompagnatori.
10.7.40 Peso e tara
Nelle vendite all'ingrosso di olii minerali i seguenti prodotti si fatturano sempre in ragione del peso netto e la tara è quella fatta prima del riempimento:
- acquaragia minerale;
- petrolio;
- gas di petrolio liquefatti per uso domestico ed industriale;
- lubrificanti;
- olii combustibili fluidi e densi.
Nelle vendite all'ingrosso di kerosene, gasolio e carburanti in genere la fatturazione avviene in litri, determinabili sia da contatori volumetrici sia da rapporto peso in kg/peso specifico.
Nelle vendite al consumo tutti i suddetti prodotti sono normalmente venduti a volume, sia che si tratti di merce imballata sia che si tratti di merce consegnata a mezzo di autobotti munite di contatori volumetrici.
Nelle vendite ad impianti stradali i carburanti sono venduti a volume.