Bandi e avvisi Clausole campione

Bandi e avvisi contenuti e modalità di redazione.
Bandi e avvisi contenuti e modalità di redazione. 1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il Codice Identificativo della Gara acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le infomazioni rispettivamente indicate nell’allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all’articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57, comma 2. 3. Successivamente all’adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.
Bandi e avvisi. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
Bandi e avvisi. (art. 69, direttiva 2004/18) 1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. In conformità all’articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Riproduce l’art. 69, direttiva 2004/18.
Bandi e avvisi. (art. 69, direttiva 2004/18) 1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.
Bandi e avvisi. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Bandi e avvisi. (art. 69, dir. 2004/18)
Bandi e avvisi. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.
Bandi e avvisi. Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti Art. 155 Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
Bandi e avvisi. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione. ------------------------