TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.
Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.