Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha stabilito di rendere disponibile un’offerta formativa pubblica inerente la formazione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, aggiornando anche la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato con Deliberazione regionale n. X/4676 del 23 dicembre 2015. Il Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Città Metropolitana – su delega regionale - esplica le proprie competenze in materia di apprendistato promuovendo e finanziando, nei limiti delle risorse disponibili, un’offerta pubblica di servizi formativi a sostegno degli apprendisti, in particolare delle persone assunte con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.lgs. 81/2015. Il presente Avviso, pertanto, si rivolge alle aziende e ai loro apprendisti al fine di illustrare le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica finalizzata alla formazione obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 81/2015 a valere per l’anno formativo 2022- 2023. La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione, e favorisce l’iscrizione nonché la frequenza ai corsi entro 6 mesi dalla data di assunzione. Regione Lombardia, Direzione generale Formazione e Lavoro - Unità Organizzativa Mercato del lavoro, con decreto n. 5030 del 13/04/2022 ha provveduto, per l’annualità 2022, al riparto delle risorse per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere ex art. 44 del D.lgs. 81/2015, stabilendo che le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, nell'utilizzo delle risorse assegnate, dovranno far riferimento alle modalità approvate con il decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019. Tali risorse si sommano a quelle previste e liquidate con il Decreto regionale n. 14132 del 21/10/2021. Città Metropolitana, in continuità con la revisione del modello di programmazione territoriale, ha attuato quanto previsto da Regione nel sopra menzionato decreto, aggiornando il Catalogo degli Operatori e l’offerta formativa al fine di garantire la massima copertura del fabbisogno formativo sul territorio e l’aggiornamento dei moduli formativi in coerenza con le richieste del settore produttivo e la creazione di nuovi profili professionali.
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.
Malattia Grave I casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.
Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.
Utilizzatore Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Massimale la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;
Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.
Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.
Categorie di emittenti Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: rischio volatilità, rischio tasso di interesse, , rischio fattori politici ed economici. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
DGUE Documento di Gara Unico Europeo e “Dichiarazione Soggetti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016”:
Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto ”Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.”, ed in particolare l’allegato D denominato “Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”; Preso atto, in riferimento alla suddetta deliberazione D.G. n. 179/2019, di dover addivenire con il soggetto individuato per la stipula della convenzione, alla sottoscrizione dell’Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati sulla base dello schema di Atto di Nomina allegato allo schema della convenzione di cui alla delibera DG 1115/2021 e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere la convenzione come da specifica delega del Direttore Generale; Considerato pertanto opportuno: - recepire il recesso dell’Associazione Professionale Medicina dello Sport di Firenze dei Xxxx. Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx dal contratto rep. atti n. 1330 del 8/10/2021, stipulato a seguito della delibera DG n. 1115/2021, come richiesto dalla struttura con PEC del 23.02.2022 prot. in entrata n. 14216 agli atti d’ufficio, a far data dal 4/06/2022, con le modalità previste dall’art. 19.3 del contratto medesimo; - addivenire alla stipula di apposita convenzione con l’Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl, per le prestazioni di Medicina dello Sport, utilizzando lo schema tipo All. A) della delibera del Direttore Generale n. 1115/2021 apportando le modifiche che si rendano necessarie; - prendere atto che il nuovo contratto potrà essere sottoscritto successivamente al 04/06/2022 solo ed esclusivamente a seguito della conferma dell’accreditamento da parte della Regione Toscana, fino al 31.12.2022, alle stesse condizioni economiche e con un tetto economico pari al residuo del budget risultante dall’applicativo Gauss, alla data del 04.06.2022, data di scadenza della convenzione firmata dal soggetto cui è subentrata la nuova società; - delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con la struttura Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl nonché alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati; Preso atto che il Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento, titolare della P.O., Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in servizio presso la suddetta SOC; Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali; per i motivi espressi in narrativa:
Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione