La gara Clausole campione

La gara. La squadra di casa dovrà presentarsi con almeno 2 palloni igienizzati che saranno utilizzati solo per la gara medesima e diversi da quelli utilizzati per il riscaldamento. Durante la gara l’arbitro/i, il tavolo degli ufficiali di gara e gli atleti che prendono parte al gioco non devono indossare la mascherina. I soggetti in panchina a qualunque titolo presenti, ad esclusione dell’allenatore, dovranno mantenere indossata la mascherina. Durante la gara gli atleti dovranno mantenere, per quanto possibile in relazione alla tecnica, alle regole e alla dinamica di gioco, almeno 1 metro di distanza dall’arbitro durante momenti di gioco e di pausa, anche per eventuali richieste di spiegazioni da parte del capitano. Durante la gara, l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in merito a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare: - sintomi febbrili - gola secca - colpi di tosse - difficoltà respiratorie. In tal caso l’allenatore ne darà immediata comunicazione al Direttore di Gara e l’Atleta sarà obbligato ad abbandonare il terreno di gioco. Da questo momento dovranno essere poste in essere le procedure di cui al paragrafo “Gestione dei Soggetti Sintomatici”. Nell’intervallo della semi-gara, se si prevede di rientrare negli spogliatoi, l’uscita e il rientro in campo delle squadre dovrà essere eseguito senza creare assembramenti e in modo alternato. Durante il tragitto dal campo di gara agli spogliatoi dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro, anche tra tesserati delle stesse squadre, così come negli spogliatoi, i soggetti classificati come non Atleti e gli Atleti a riposo in panchina, dovranno indossare la mascherina laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale sopra indicata. Durante i “time out”, i giocatori in campo dovranno, per quanto possibile, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro fra di loro e con altri soggetti presenti, mentre quelli di riserva dovranno rimanere seduti in panchina. Dopo la segnatura di un canestro o della vittoria di una gara, non è possibile abbracciarsi o avere contatto tra atleti e/o dirigenti, così come non è altresì possibile battere cinque o toccarsi la mano sia durante la gara sia al termine della stessa, così come non sono possibili assembramenti motivazionali. Gli atleti in panchina, che dovranno indossare la mascherina, nel momento dell’ingresso in campo dovranno lasciare la mascherina stessa e gli eventuali indumenti ed oggetti propri in...
La gara. 1. La gara deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando. 2. La gara è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all’art. 10 e seguenti del presente regolamento. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l’asta e richiama l’attenzione dei concorrenti sull’oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell’asta, le offerta inviate o presentate non possono essere più ritirate. L’asta viene dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso che l’Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 3. Il Presidente della Commissione di gara procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. La Commissione, dopo aver esaminato tale documentazione, si pronuncia sull’ammissione od esclusione dei concorrenti all’incanto, dopodiché viene proceduto all’esame delle offerte presentate dai concorrenti in precedenza ammessi alla gara. Il Presidente, dopo l’esame delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale al competente Responsabile per l’aggiudicazione definitiva. Le decisioni relative all’aggiudicazione sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed a tutti gli altri partecipanti all’asta, compresi i concorrenti esclusi nel corso della medesima.
La gara. 1. Dopo la dichiarazione di apertura della gara, le offerte presentate non possono essere più ritirate. 2. Il Presidente di gara procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e, dopo aver esaminato tale documentazione, si pronuncia sull’ammissione od esclusione dei concorrenti. La Commissione di gara, ove costituita, assume le decisioni a maggioranza.
La gara. Di seguito le procedure da seguire in occasione della gara:
La gara. 1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, la commissione di gara è costituita dal responsabile dell'Ufficio Contratti, con funzioni di Presidente e dal responsabile del procedimento o suo delegato del Settore nel cui interesse è effettuata la gara, e da un dipendente dell'Ufficio Contratti con funzione di Segretario. 2. Per importi di gara di rilievo comunitario, per appalti concorsi e per gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è costituita dal Dirigente cui appartiene l’Ufficio Contratti, con funzioni di Presidente, dal responsabile dell'Ufficio Contratti e dal responsabile del procedimento o suo delegato del Settore nel cui interesse è effettuata la gara, oltre che da un dipendente dell'Ufficio Contratti con funzione di Segretario. 3. Nei casi di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell’appalto concorso di lavori pubblici appositamente disciplinato, alla Commissione di gara può essere aggiunto un esperto, interno od esterno all'ente, nella materia oggetto di gara; in tal caso a parità di voti prevale il voto del Presidente. Alla nomina dell'esperto provvede il Dirigente di Area nel cui interesse è effettuata la gara, con specifico atto nel quale è precisato il compenso da corrispondere. 4. Le sedute devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità e di pubblicità. Il Presidente può disporre per motivate ragioni la sospensione e l’aggiornamento della seduta.
La gara. Con determina del Dirigente del CET n. 26 del 21/02/2020 è stata indetta la gara europea a procedura aperta preordinata all’affidamento in accordo quadro, ai sensi degli art. 60, comma 1 e art. 54, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i “Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana”. • Gara suddivisa in 6 lotti, definiti per area geografica e oggetto del servizio: ⮚ Lotto 1 Servizio Energetico nella Pubblica Illuminazione – Area Toscana Centro; ⮚ Lotto 2 Servizio Energetico negli Edifici Pubblici – Area Toscana Centro; ⮚ Lotto 3 Servizio Energetico nella Pubblica Illuminazione – Area Toscana Nord Ovest; ⮚ Lotto 4 Servizio Energetico negli Edifici Pubblici – Area Toscana Nord Ovest; ⮚ Lotto 5 Servizio Energetico nella Pubblica Illuminazione – Area Toscana Sud Est; ⮚ Lotto 6 Servizio Energetico negli Edifici Pubblici – Area Toscana Sud Est. • L’importo complessivo dell’accordo quadro è di € 60.000.000, escluso IVA.
La gara. Sezione I La procedura aperta Sezione II La procedura ristretta
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  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere.

  • OGGETTO DELLA GARA L’Isecs del Comune di Correggio indice la gara d’appalto disciplinata dal presente capitolato speciale, avvalendosi in convenzione della SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Reggio Emilia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, per individuare come aggiudicatario un operatore economico, fra le Agenzie per il Lavoro, iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4 del D.Lgs. 276/2003, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, rinnovabile a termini di legge. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l’impiego temporaneo di personale in somministrazione, esigenze e situazioni di ordine organizzativo e sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività di Isecs, ex D.Lgs 276/2003, art. 20, co. 4, all’interno di quelle previste dall’art. 36, co. 2 del D. Lgs 165/2001, utilizzando personale a tempo determinato di cui agli artt. 30 – 40 del D.Lgs 81/2015. In particolare per il personale educativo/insegnante si farà riferimento soprattutto per le sostituzioni di breve durata, mentre per il personale ausiliario si attingerà anche le supplenze di lunga durata, Isecs mantiene comunque completa autonomia nell’acquisire le professionalità oggetto della gara anche attraverso modalità diverse dalla somministrazione di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all’aggiudicatario.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 20/06/2018 alle ore 09:00, presso i locali di Amag SpA in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 – Alessandria, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega. Durante tale seduta, il seggio di gara aprirà i plichi tempestivamente e regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale e la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti. Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e individuerà l’offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, per ogni singolo lotto, e ne darà comunicazione ai presenti, formando così la graduatoria provvisoria per gli adempimenti conseguenti per ogni lotto. I premi annuali indicati sono basi d’asta con obbligo di ribasso: pertanto sono ammesse esclusivamente pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con la delibera n. 157 del 17/02/2016, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i concorrenti devono pertanto registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il possesso dei requisiti diversi da quelli per cui è prevista l'inclusione in detto sistema sarà verificato dalla Stazione Appaltante mediante le modalità ordinarie. Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) della stessa norma, che verrà sorteggiato in sede di gara. A questo fine, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. Nel caso in cui le spiegazioni presentate dall'offerente non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa per le ragioni previste dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione Allegato 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Diritti del concorrente interessato Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.