Caratteristiche dei Progetti da presentare a NewCo Clausole campione

Caratteristiche dei Progetti da presentare a NewCo. 3.1.1 Ciascuno dei Progetti che l’Università, anche tramite il Partner Imprenditoriale, presenterà a NewCo in quanto potenzialmente idoneo ad un’Associazione in Partecipazione dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche (“Caratteristiche Minime”): (a) attenere all’ambito delle biotecnologie, e in particolare al settore del drug discovery; (b) aver raggiunto lo Stadio POC; (c) sia presentato da un Team con competenze tecniche e disposto a intraprendere un’iniziativa imprenditoriale, o comunque a supportarla in qualità di founders/drivers; (d) disporre di una tecnologia, un’invenzione o una scoperta con un TRL almeno pari a 1. 3.1.2 L’Università potrà a propria discrezione presentare a NewCo anche opportunità di investimenti già in Stadio Progetto di Start-Up.

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. 3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.