Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor- rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG). 4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen- denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato. 5. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la trac- ciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire nei rispettivi contratti apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 non- ché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria con- troparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’av...
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale. 3. A fini di cui al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni sette dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L’ Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 0.Xx sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fisca- le delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, de- legate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i. 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare: • utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi, • registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, • effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata. 2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bologna. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata. 4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (LEGGE N. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati: 1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a: • utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto; • comunicare all’Amministrazione contraente il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi; • indicare in ciascuna transazione relativa ai contratti attuativi/ordinativi di fornitura (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG derivato riferito allo specifico contratto; • inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i subcontraenti e subappaltatori assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza; • comunicare all’Amministrazione contraente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri subcontraenti e subappaltatori, con contestuale risoluzione del contratto. 2) In caso di futura modifica della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari s'intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 c.c..
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall’X.X.XX. è il seguente: 96333560DC) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l’AQ è risolto di diritto.