Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Committente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della citata Xxxxx, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010; ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG); a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della pres...
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (L. n. 136/2010).
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare: • utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi, • registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, • effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Con la documentazione di gara presentata l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx è: 81453836B0) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (LEGGE N. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli even- tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che posso- no riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.