SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, ...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura d...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel Bando e nei seguenti paragrafi, tutti i soggetti di cui all’artt. 34 del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di residenza. E’ fatto divieto alle imprese concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dell’impresa singola e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipi. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazione. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così composti.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare ai Sub-lotti Prestazionali 1, 2 e 4, i soggetti indicati, rispettivamente, agli articoli 45 e 46 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Disciplinare. Sono ammessi a partecipare al Sub-lotto Prestazionale 3: - organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche”; - i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia. I concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento costituendo, l’impresa o il professionista con la categoria nella classifica più alta o con la classificazione delle prestazioni professionali per importo più alto acquisterà la qualifica di capogruppo (di seguito, “Capogruppo”). Nel caso in cui la classifica più alta sia posseduta da più componenti del raggruppamento, l’operatore economico dovrà scegliere, in sede di partecipazione alla gara, l’impresa che acquisterà la qualifica di Capogruppo. Tenuto conto dell’impossibilità di prevedere in questa fase la composizione degli Interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell’impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi, in deroga all’articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, non sarà richiesto al Capogruppo, per ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun altro componente del raggruppamento. Il Capogruppo è responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attività eseguite da tutti i componenti del raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 15 del presente Disciplinare, il Capogruppo sia sostituito. L’operatore economico dovrà:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile a meno di aver formulato autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ai sensi dell’art. 38 comma 2) lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. L’AUSL escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs.163/06, in possesso dei requisiti commerciali tecnici ed economico-finanziari specificati nel seguito: • gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; • i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; • i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all' articolo 36; • i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; • i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; • i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per il possesso dei requisiti si applicano le regole di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs.163/06. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2, nonché quelli di cui all’art. 48 comma 8 del Codice.
2. In caso di consorzi o raggruppamento temporanei d’impresa (di seguito RTI), anche non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
3. E’ vietata a pena di esclusione qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni, cosi come indicato nell’art 2 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in forma singola o riunite ( o che intendono riunirsi ) in associazione temporanea di scopo. Si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali: a. le organizzazioni di volontariato; b. le associazioni e gli enti di promozione sociale; c. gli organismi della cooperazione; d. le cooperative sociali; e. le fondazioni; f. gli enti di patronato; g. gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001.