SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel Bando e nei seguenti paragrafi, tutti i soggetti di cui all’artt. 34 del Codice degli Appalti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Codice degli Appalti, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di residenza. E’ fatto divieto alle imprese concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dell’impresa singola e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa medesima partecipi. L'operatore economico invitato individualmente nella presente procedura, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti sempre che non abbiano già presentato istanza di partecipazione. Si precisa che, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, recepite nell’atto di segnalazione dell’A.V.C.P AS880 pubblicata sul Bollettino n. 44 del 21 novembre 2011 e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I./consorzi da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I./consorzi di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità sottoriportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti tecnici di idoneità professionale, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I./consorzi così composti.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tutti i prestatori di servizi pubblici o privati autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente Disciplinare secondo la legislazione dello Stato italiano e/o quella di ogni altro Stato Membro dell’Unione Europea (o sottoscrittore dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ogni operatore economico può presentare una sola offerta. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo operatore - da solo o all’interno di RTI (Raggruppamenti temporanei di imprese) o di ATI (Associazioni temporanee di impresa) o di Consorzi ordinari (ex articolo 2602 e segg. C.C., anche nelle forme di società consortile, ex atto 2615 ter del C.C.) o di GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) - tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. Non possono partecipare alla presente gara, in qualunque modo o forma (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), operatori economici che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater, del D.Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla procedura di gara gli operatori che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui emerga la partecipazione simultanea alla procedura, mediante offerte distinte, di soggetti fra i quali sussista la situazione ora descritta, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile a meno di aver formulato autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ai sensi dell’art. 38 comma 2) lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. L’AUSL escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici, elencati dall’articolo 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016. I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione del preventivo di spesa dei seguenti requisiti:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni, cosi come indicato nell’art 2 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in forma singola o riunite ( o che intendono riunirsi ) in associazione temporanea di scopo. Si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali: a. le organizzazioni di volontariato; b. le associazioni e gli enti di promozione sociale; c. gli organismi della cooperazione; d. le cooperative sociali; e. le fondazioni; f. gli enti di patronato; g. gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001.