Cause di cessazione Clausole campione

Cause di cessazione. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo, oltre che nel caso previsto dal- l’art. 22, comma 7, anche nelle seguenti ipotesi: a) compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente; b) recesso del dirigente; c) decesso del dirigente; d) perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; e) recesso dell’Amministrazione; f) risoluzione consensuale. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la risoluzione del rapporto di lavoro si verifica di diritto al rag- giungimento del limite massimo d’età previsto dalla legge ed opera dal primo giorno del mese successivo. L’Am- ministrazione di appartenenza comunica la risoluzione del rapporto al dirigente interessato nonchè al dipartimento del personale per i necessari adempimenti almeno giorni quindici prima del suddetto termine. 3. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’Amministrazione rispettando i termini di preavviso. 4. Nell’ipotesi di cui alle lettere d) ed f) del comma 1 la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
Cause di cessazione. 1. Il rapporto di lavoro, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, cessa nei seguenti casi: - per collocamento a riposo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; - per licenziamento del dipendente ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative; - per dimissioni del dipendente; - per risoluzione consensuale. 2. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente, quest’ultimo deve darne comunicazione per iscritto alla Fondazione, nel rispetto dei termini di preavviso. 3. Il dipendente che receda dal rapporto di lavoro è tenuto al rispetto delle vigenti norme di legge in tema di comunicazione ai competenti uffici del lavoro. In caso di mancato rispetto delle procedure previste per legge il rapporto si intenderà comunque risolto unilateralmente per comportamento concludente decorsi dieci giorni dalla data comunicata dal dipendente come ultimo giorno lavorativo. 4. Nel caso di cui al comma 1, primo alinea la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, senza l’obbligo per la Fondazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva. 1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini, salvo diverso accordo tra il dipendente e la Fondazione, sono fissati come segue: a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità oltre i 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà, salvo diverso accordo tra il dipendente e la Fondazione. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. La Fondazione ha diritto di trattenere, su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da q...
Cause di cessazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti del Consiglio d'Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirli, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dall'organo di controllo purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea o se cessano dalla carica tutti i membri del consiglio di amministrazione, si intendera' dimissionario l’intero consiglio di amministrazione e, ▇▇▇ rimanendo in carica con pieni poteri sino alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, ▇▇▇▇▇' convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio.
Cause di cessazione. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire: (a) ai sensi dell'art. 2118 CC; (b) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 CC; (c) per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia; (d) per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti; (e) per dimissioni; (f) per morte. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Cause di cessazione. Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere risolto per licenziamento del lavoratore, per dimissioni, per morte del lavoratore o per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età o per scadenza del termine.
Cause di cessazione. Sono cause di cessazione del presente accordo: ▪ la chiusura di SANTAGNESE10 e/o la cessazione delle attività previste dal programma pluriennale e dai programmi annuali, o la mancata esecuzione degli obblighi assunti dalle parti con il presente accordo; ▪ gravi irregolarità nella gestione delle risorse a disposizione dei partner; ▪ il venir meno delle condizioni d’utilizzo dello spazio dal punto di vista della sicurezza.