ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Clausole campione

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Termini di preavviso‌
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO cause di estinzione del rapporto Art. 33 – preavviso
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 71. Cause di estinzione del rapporto di lavoro - Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi: a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato; b) per dimissioni del lavoratore; c) per morte del lavoratore; d) per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Art. 23 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 21, 22 e 28 del presente contratto, ha luogo: a. per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'amministrazione; b. per dimissioni volontarie del dipendente; c. per decesso del dipendente.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi: a) dimissioni del dipendente, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e 74; b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti massimi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro ovvero di aspettativa, ai sensi dell’art. 44; c) licenziamento per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 72, lett. e) e f); d) decesso del dipendente; e) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. La Commissione di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro .CIPA
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Il rapporto di lavoro si estingue per dimissione del lavoratore, per licenziamento, e negli altri casi previsti dalla legge (scadenza del contratto a tempo determinato, pensione del lavoratore, morte o incapacità totale, ecc.) Il licenziamento può avvenire anche senza giusta causa o giustificato motivo. Nelle ipotesi di licenziamento senza giusta causa, il datore di lavoro è tenuto al pagamento, oltre allo stipendio e al rateo di ferie, di una indennità pari al 40 % di quanto lo stesso ha o avrebbe dovuto versare al Fondo di Garanzia per Periodo di Servizio (FGTS: pari all’8% dello stipendio mensile). Nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento di nessuna indennità, fermo restando il rateo delle ferie e gli stipendi.