Common use of Chi non si può assicurare? Clause in Contracts

Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della Classificazione delle attività professionali allegata. Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella Classificazione delle attività professionali, Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso • o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella Classificazione delle attività professionali, La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Samples: Assicurazione Modulare

Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV AIDS svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” oppure sono non lavoratori (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare ricade in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura Assicura, in seguito alla comunicazione dell’aggravamento del rischio, può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni un mese dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). La comunicazione può essere fatta anche recandosi in ufficio postale (► Si può modificare il contratto?). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono può recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della delle professioni (► Classificazione delle attività professionali allegataprofessionali). Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella Classificazione delle attività professionali, Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso oppure o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella Classificazione nell’elenco delle attività professionaliprofessioni, se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza. ▪ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili”. La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Samples: Assicurazione Modulare

Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV AIDS svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare ricade in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura Assicura, in seguito alla comunicazione dell’aggravamento del rischio, può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni un mese dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente immediata- mente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). La comunicazione può essere fatta anche recandosi in ufficio postale (► Si può modificare il contratto?). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono può recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della delle professioni (► Classificazione delle attività professionali allegataprofessionali). Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella Classificazione delle attività professionali, Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso oppure o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella Classificazione nell’elenco delle attività professionaliprofessioni, se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza. ▪ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili”. La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Samples: Assicurazione Modulare

Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV AIDS svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare ricade in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura Assicura, in seguito alla comunicazione dell’aggravamento del rischio, può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni un mese dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). La comunicazione può essere fatta anche recandosi in ufficio postale (► Si può modificare il contratto?). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono può recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della delle professioni (► Classificazione delle attività professionali allegataprofessionali). Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella Classificazione delle attività professionali, Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso oppure o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella Classificazione nell’elenco delle attività professionaliprofessioni, se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza ▪ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili”. La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Samples: Assicurazione Modulare

Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contrattoAttività Professionali). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente con- traente o all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento dell’ag- gravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, la morte dell’assicurato è stata causata da Infortunio. Nella definizione di Infortunio sono sempre compresi anche questi casieventi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa conseguenze di guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato conseguenze di stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni Infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/società/ aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: partecipazione a guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova trovi in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per quali ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, eccetc.) e sport aerei in genere pratica di sport professionistici o che comunque comportano comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, motore a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing)) pratica di sport pericolosi quali: salto dal trampolino con sci e idrosci bob o skeleton e simili discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro disposizioni Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunioda Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente immediata- mente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della Classificazione Clas- sificazione delle attività professionali allegata. Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella Classificazione delle attività professionali, Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente contra- ente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortuniola morte da Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso • o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di oppure minor rischio di quella dichiarata in polizza l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella Classificazione delle attività professionali, se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza ■ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve il contraente oppure i Beneficiari devono denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere 65/219 pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della delle professioni (► Classificazione delle attività professionali allegataallegata a questo contratto). Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella (► Classificazione delle attività professionaliprofessionali allegata a questo contratto), Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso • o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella nell’elenco delle professioni (► Classificazione delle attività professionaliprofessionali allegata a questo contratto), se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza ▪ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” (► La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere 64/227 pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della delle professioni (► Classificazione delle attività professionali allegataallegata a questo contratto). Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella (► Classificazione delle attività professionaliprofessionali allegata a questo contratto), Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso • o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella nell’elenco delle professioni (► Classificazione delle attività professionaliprofessionali allegata a questo contratto), se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza ▪ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” (► La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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Chi non si può assicurare?. Non si possono assicurare le persone che: sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV AIDS svolgono le attività professionali definite “non assicurabili” (► Classificazione delle attività professionali allegata a questo contratto). Se durante il periodo di assicurazione l’assicurato si accorge di rientrare ricade in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l’assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile). Poste Assicura Assicura, in seguito alla comunicazione dell’aggravamento del rischio, può quindi recedere dal contratto con effetto immediato, comunicandolo per iscritto al contraente o all’assicurato entro 30 giorni un mese dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha saputo dell’aggravamento del rischio. I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha comunicato il recesso. La copertura vale in tutto il mondo. In tutti i casi in cui l’Infortunio gli causa un’Inabilità temporanea totale al lavoro, compresi questi casi: asfissia non di origine morbosa avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita annegamento assideramento e congelamento colpi di sole, di calore o di freddo infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’assicurato lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio lesioni determinate da sforzi ernie traumatiche ed xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo rottura sottocutanea del tendine d’Achille malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria folgorazione atti compiuti dall’assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa guida o uso di veicoli a motore e di natanti a motore, anche come passeggero, purché non escluso (► Ci sono casi in cui l’Infortunio non è coperto?) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, purché l’assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace Non sono coperti gli infortuni che avvengono durante il servizio militare viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero Sono esclusi gli infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclub, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, e gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, con un indennizzo ridotto del 50%. Sì. Poste Assicura non paga l’indennizzo se l’Infortunio si verifica in uno di questi casi: guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici a meno che la guerra o l’insurrezione non scoppi mentre l’assicurato si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico stato di alcolismo acuto o cronico dolo dell’assicurato partecipazione o compimento di reati da parte dell’assicurato partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo uso o produzione di esplosivi uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendii, ecc.) e sport aerei in genere pratica di sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta pratica di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore, a meno che si tratti di gare di regolarità pura oppure regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici pratica di sport estremi (paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) pratica di sport pericolosi quali: ▪ salto dal trampolino con sci e idrosci ▪ bob o skeleton e simili ▪ discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (inclusi rafting, hydrospeed e canoa) ▪ speleologia guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall’assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro Sono inoltre esclusi dalla copertura: gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’assicurato preesistenti e noti prima della copertura gli infortuni che si verificano prima della data di decorrenza della polizza e le loro conseguenze dirette o indirette operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio. Se l’assicurato cambia attività professionale, il contraente o l’assicurato lo deve comunicare immediatamente a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). La comunicazione può essere fatta anche recandosi in ufficio postale (► Si può modificare il contratto?). Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura o il contraente possono può recedere dal contratto. Se il cambiamento dell’attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza. Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco della delle professioni (► Classificazione delle attività professionali allegataprofessionali). Se un’attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un’attività in elenco. Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come “non assicurabili” nella Classificazione delle attività professionali, Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. Se l’Infortunio: • avviene prima che il contraente o l’assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso oppure o se è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un’altra attività: ▪ l’indennizzo è dovuto per intero se l’attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza ▪ l’indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nella Classificazione nell’elenco delle attività professionaliprofessioni, se l’attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza. ▪ non viene pagato alcun indennizzo se l’attività rientra tra quelle indicate come “non assicurabili”. La Classe di rischio è l’insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio. Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l’assicurato deve denunciare il sinistro con una di queste modalità: accedendo all’Area Riservata Assicurativa presente sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (scelta consigliata) telefonando al numero verde 000.00.00.00 (per chiamare dall’estero 00.00.00.00.00) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l’albero di navigazione fino alla “denuncia del sinistro” inviando la denuncia alla casella di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx (l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati) inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx È possibile utilizzare il Modulo di denuncia sinistro allegato a questo contratto. Documentazione da allegare • Documento di identità del contraente (o dell’assicurato se diverso dal contraente) • Copia della prescrizione medica con la diagnosi, la data di insorgenza e la dichiarazione che escludeil collegamento con infortuni o malattie preesistenti • Referto di pronto soccorso o analoga certificazione No, Poste Assicura non si rivale verso il responsabile per recuperare l’indennizzo pagato, tranne che in caso di dolo dell’assicurato. Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno. Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o l’assicurato) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici. La controversia può riguardare: • la natura del sinistro • l’importo dell’indennizzo • i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto. • Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile. Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d’accordo, una può prendere l’iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce. Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti. Linea Protezione Persona - Coperture opzionali ambito Malattia (Mod. 55.2 Ed. maggio 2020) (Sono acquistabili a discrezione del contraente ed abbinabili ad alcune delle coperture previste nei moduli della Linea Protezione Persona, come descritto nelle coperture stesse. Per le coperture opzionali valgono gli stessi limiti previsti per le coperture non opzionali.) Poste Assicura paga all’assicurato le spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, purché siano stati prescritti da medico generico o medico specialista affine. Se l’assicurato si rivolge a una struttura medica o a un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, Poste Assicura paga direttamente la struttura o il medico specialista sottraendo dal totale della spesa lo Scoperto del 10%, che rimane a carico dell’assicurato. Per usufruire del pagamento diretto, l’assicurato deve contattare prima Poste Welfare Servizi (► Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese?) Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga solamente 15 euro e Poste Assicura paga 135 euro. Se l’assicurato NON si rivolge a una struttura o un medico specialista convenzionato con Poste Welfare Servizi, l’assicurato paga la struttura o il medico specialista e chiede poi il rimborso. Poste Assicura sottrae lo Scoperto del 20%. Il costo di una visita specialistica fatta da un medico non convenzionato è di 150 euro. L’assicurato paga la visita di 150 euro, chiede il rimborso e Poste Assicura gli restituisce 120 euro. La Somma Assicurata annua è di 2.500 euro per persona. Per i trattamenti fisioterapici il Limite di indennizzo annuo è di 1.000 euro per persona. Se gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche o i trattamenti fisioterapici vengono fatti presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Poste Assicura rimborsa integralmente i ticket pagati. Le strutture mediche all’estero non sono considerate convenzionate; vuol dire che l’assicurato deve chiedere il rimborso delle spese sostenute. Cosa si deve fare per richiedere il pagamento o il rimborso delle spese? L’assicurato può: • richiedere a Poste Assicura di pagare direttamente le spese, scegliendo il network di Strutture mediche convenzionate di Poste Welfare Servizi • richiedere il rimborso delle spese sostenute in Strutture NON convenzionate. Se l’assicurato sceglie di rivolgersi a una struttura medica convenzionata, deve prima contattare Poste Welfare Servizi: comunicando: • numero di polizza • nome e cognome dell’assicurato che richiede la prestazione • struttura sanitaria convenzionata e nome del medico del quale intende avvalersi • recapiti telefonici e email Quando chiama, l’assicurato deve avere la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica e terapeutica in cui è riportata la diagnosi o sospetto diagnostico e la data di insorgenza. L’elenco aggiornato delle Strutture mediche convenzionate è su xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx. Poste Welfare Servizi fornisce informazioni su tutti i medici specialisti convenzionati che operano nella località richiesta. L’assicurato paga lo Scoperto a suo carico direttamente alla struttura medica convenzionata.

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