Clausola di salvaguardia e di non regresso. 13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validità della relativa formazione, ferma restando la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma. 13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione dei presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell'entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti da! presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell'apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell’abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3. 1. Per le attività pratiche devono essere disponibili: a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti); b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti); c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione; d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche. 1. La formazione via e-Learning 1.1. Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo. b) Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni: 1) titolo del corso; 2) ente o Soggetto che io ha prodotto; 3) obiettivi formativi; 4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche; 5) regole di utilizzo del prodotto; 6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento; 7) strumenti di feedback.
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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 4 Del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, N. 281, Accordo Per l'Individuazione Delle Attrezzature Di Lavoro, Accordo Per l'Individuazione Delle Attrezzature Di Lavoro
Clausola di salvaguardia e di non regresso. 13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validità validita' della relativa formazione, ferma restando la facoltà facolta' per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più piu' favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro. L’attuazione L'attuazione del presente accordo non può puo' comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione dei presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell'entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti da! presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell'apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell’abilitazione validita' dell'abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.
1. Per le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area opportunamente delimitata con assenza Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalia data di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Requisiti di addestramento natura generale: Idoneita' dell'area e con caratteristiche geotecniche disponibilita' delle attrezzature Parte di provvedimento in formato grafico La Formazione via e.Learning sulla sicurezza e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale salute sui lavoro Requisiti minimi dei rischi, l’effettuazione corsi di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” formazione teorico-pratico per ciascuna tipologia lavoratori addetti alla conduzione di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
1. La formazione via e-Learning
1.1. Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario piattaforme di lavoro effettivo. La mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore) Parte di provvedimento in formato grafico Requisiti minimi del corso di formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore) Parte di provvedimento in formato grafico Allegato V Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a permettere l'utilizzo torre (12 ÷ 14 ÷ 16 ore) Parte di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
bprovvedimento in formato grafico Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore) Programma Parte di provvedimento in formato grafico Allegato VII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore) Parte di provvedimento in formato grafico Allegato VIII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ÷ 13 ore) Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento autoribaltabili a cingoli (10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore) Parte di presentazione con le seguenti informazioni:
1) titolo del corso;
2) ente o Soggetto che io ha prodotto;
3) obiettivi formativi;
4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
5) regole provvedimento in formato grafico Allegato X Requisiti minimi dei corsi di utilizzo del prodotto;
6) eventuali modalità formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di valutazione dell'apprendimento;
7) strumenti di feedback.pompe per calcestruzzo
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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 4 Del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, N. 281
Clausola di salvaguardia e di non regresso. 13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validità della relativa formazione, ferma restando la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sui sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione dei del presente accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell'entrata dell’entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette delle attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti da! dal presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell'apprendimento dell’apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell’abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3. Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Per le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
1. La formazione via e-Learning
1.1. Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
b) Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
1) titolo del corso;
2) ente o Soggetto che io lo ha prodotto;
3) obiettivi formativi;
4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
5) regole di utilizzo del prodotto;
6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimentodell’apprendimento;
7) strumenti di feedback.
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Samples: Accordo Stato Regioni