Permessi non retribuiti Clausole campione

Permessi non retribuiti. Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000
Permessi non retribuiti. 1) I dirigenti sindacali aziendali di cui all’art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. 2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Permessi non retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a 8 (otto) giorni all'anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta all'Azienda di norma tre giorni prima tramite le organizzazioni sindacali di appartenenza. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Permessi non retribuiti. In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto. Tali permessi non sono computabili ad alcun effetto. Il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi limitatamente ai giorni delle prove ed a quelli strettamente necessari per il raggiungimento della sede, se questa dista oltre 100 km da quella di lavoro.
Permessi non retribuiti. I lavoratori studenti - che abbiano meno di cinque anni di anzianità aziendale - potranno richiedere nel corso dell'anno solare 160 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio del presente diritto.
Permessi non retribuiti. 1. In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici, esclusi quelli previsti dal precedente art. 54, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione dell'Istituto.
Permessi non retribuiti. 1) In caso di comprovati motivi, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno solare previo accordo con il gestore.
Permessi non retribuiti. Art. 121 Possono essere concessi al lavoratore 48 ore l’anno di permesso non retribuito, usufruite in gruppi di 8 ore. Per gravi e comprovate esigenze personali e familiari, si può concedere al lavoratore un periodo di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione e, conseguentemente, la non maturazione di tutti gli istituti contrattuali, salvo l’anzianità di servizio.
Permessi non retribuiti b.1) È istituito, per ogni dipendente a tempo pieno, un monte di 100 ore annue di permessi non retribuiti, fruibili solo in giornate intere o mezze giornate e il cui utilizzo consecutivo non potrà superare i dieci giorni lavorativi. Fino al limite massimo di 10 ore i permessi potranno essere fruibili anche ad ore. Per il personale part time tra le 25 e le 30 ore settimanali il monte ore annuo è di 80 ore, di cui 8 da fruire anche a singole ore. Per il personale part time con un orario inferiore alle 25 ore settimanali il monte ore annuo è di 65 ore, di cui 6 da fruire anche a singole ore. Il lavoratore potrà usufruire dei permessi, previo adeguato preavviso solo dopo aver esaurito i giorni di ferie arretrate a sua disposizione. b.2) Con riferimento alla malattia dei figli, l’Impresa dichiara di applicare la Raccomandazione dell’ANIA alle Imprese, di cui all’art. 39 del CCNL 17 settembre 2007, in relazione alle malattie del bambino sino al compimento del 14° anno d’età. E’ istituito, per ogni dipendente a tempo pieno, un ulteriore monte di 100 ore annue di permessi non retribuiti, utilizzabili indipendentemente dalle ferie, in caso di comprovata e documentata necessità connessa a malattia dei conviventi o dei genitori e figli di età superiore ai 14 anni anche non conviventi. Per il personale part time tra le 25 e le 30 ore settimanali il monte ore annuo è di 80 ore, di cui 8 da fruire anche a singole ore. Per il personale part time con un orario inferiore alle 25 ore settimanali il monte ore annuo è di 65 ore, di cui 6 da fruire anche a singole ore. b.3) E’istituito uno specifico monte di 74 ore annue non retribuite per il personale a tempo pieno – da riproporzionarsi per i part time - da utilizzare per attività socialmente utili, che potranno essere fruite dal personale operante nelle organizzazioni di volontariato sociale che verranno individuate dalla Commissione per le Pari Opportunità nell’ambito del tema della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro.