Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X ; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; * flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilità. 4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X D;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o entedell’azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o entedell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e di nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * - accesso ai corsi di formazione professionale manageriale e modalità continua; - processi di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; * mobilità. - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari a quelli dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilitàsociali.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici dirigenti all’interno degli entidelle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi...
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X ;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * - accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; * flessibilità -flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-part- time; - processi di mobilità.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi..
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall’artdall'art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’artall'art. 4, comma 2 punto X D);
ca) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione dell'Unione Europea per l’affermazione l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991125 del 1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o entedell'azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o entedell'azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e di nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * - accesso ai corsi di formazione professionale e modalità manageriale; - processi di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatoriomobilità; * - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari a quelli dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilitàsociali.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno degli entidirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi...
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato.
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X ;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; * flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-timeparttime; - processi di mobilità.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi..
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall’artdall'art. 6 6, comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’artall'art. 4, comma 2 2, punto X X;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione dell'Unione Europea per l’affermazione l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991125 del 1991.
2. I Comitati, presieduti da un 1 rappresentante dell’azienda dell'azienda o ente, sono costituiti da un 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali OO.SS. firmatarie del presente CCNL C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda dell'azienda o ente. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * - accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; * - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-part- time; - processi di mobilità.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno all'interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi...
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico nell'incarico per un solo mandato.
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X D;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o entedell’azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o entedell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e di nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * - accesso ai corsi di formazione professionale manageriale e modalità continua; - processi di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio; * mobilità. - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari a quelli dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilitàsociali.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici dirigenti all’interno degli entidelle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi...
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÁ DELLE PREROGATIVE ART. 9
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Comitati per le pari opportunità. 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda o ente nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa inte- grativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X ;
c) promozione D); c)promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda o entedell’azienda, sono costituiti da un componente designato de- signato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda o entedell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicatesottoindi- cate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e di nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: * - accesso ai corsi di formazione professionale e modalità manageriale; - processi di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatoriomobilità; * - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari a quelli dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilitàsociali.
4. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici dirigenti all’interno degli entidelle aziende, fornendo, in particolare, informazioni infor- mazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi...
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque co- munque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
Capo II I soggetti sindacali e titolaritá delle prerogative
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