Commissione di collocamento Clausole campione
Commissione di collocamento. Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l’entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.
Commissione di collocamento. Non sono previste commissioni di collocamento. ▇▇▇▇▇▇▇▇ incaricato di comunicare i risultati dell’offerta L’Emittente Mercati regolamentati e Mercati equivalenti Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alla negoziazione presso alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione delle Obbligazioni né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario Nessun intermediario finanziario, al di fuori dell’Emittente, ha assunto l’impegno di agire nelle operazioni sul mercato secondario. L’Emittente assume l’onere di controparte, impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza. In particolare, l’Emittente si impegna a negoziare il titolo nell’ambito dell’attività di negoziazione in conto proprio in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita in base alle regole previste nella propria “Strategia di esecuzione degli ordini”, consegnata al cliente prima della sottoscrizione dello Strumento Finanziario. Commissioni di negoziazione Nella “Strategia di esecuzione degli ordini” verrà applicato uno spread di negoziazione denaro/lettera pari a 0,10%.
