Oneri a carico del sottoscrittore Clausole campione

Oneri a carico del sottoscrittore. Indicare in forma tabellare l’entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi). Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l’applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «In caso di mancato completamento del piano di accumulo l’entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto». Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). Ove l’offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.
Oneri a carico del sottoscrittore. Le commissioni a carico dell'investitore sono così articolate:
Oneri a carico del sottoscrittore. Ai sensi di quanto previsto dallÊart. 3.2 della Parte B del Regolamento, sono a cario del sottoscrittore: − le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima, limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti; − le spese effettivamente sostenute connesse con il pagamento delle eventuali cedole nonché nelle fasi di entrata e/o uscita, anche parziale, dal Fondo; − il rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal Partecipante (ai sensi dellÊart. 11 del Regolamento) pari a Euro 50 per operazione oltre al rimborso delle spese postali e di assicurazione della spedizione; queste ultime limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenutile imposte e tasse eventualmente dovute in base alla normativa vigente. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
Oneri a carico del sottoscrittore. Nella seguente tabella sono indicati i principali oneri a carico del sottoscrittore: Commissioni di massimo 3% Percentuale applicata in Unicamente Il versamento della commissione di sottoscrizione è contemporaneo al versamento dell’importo relativo alla sottoscrizione delle Quote che deve essere effettuato mediante autorizzazione di addebito sul conto corrente indicato dal sottoscrittore. Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione pari al controvalore delle Quote assegnate sottoscrizione a dell’ammontare base all’ammontare delle entro il termine carico del sottoscrittore sottoscritto Quote sottoscritte di scadenza stabilito per il richiamo degli impegni, in conformità a quanto previsto nell’art. 20.7 comma 2 del Regolamento di Gestione Commissioni di 1% del Percentuale applicata al Unicamente al La commissione di rimborso rimborso a controvalore valore da rimborsare. Il momento della viene trattenuta nel momento in carico del sottoscrittore delle Quote da rimborsare valore di riferimento per il calcolo dell’importo da rimborsare (art. 20.10 del corresponsione del rimborso cui il rimborso è corrisposto al partecipante richiedente tramite bonifico sul conto corrente Regolamento di Gestione) bancario indicato all’atto della sarà costituito dal valore richiesta, entro il termine di 50 unitario della quota - (cinquanta) giorni dalla data di calcolato in conformità a pubblicazione del valore unitario quanto previsto dall’articolo della quota di riferimento 8 del Regolamento di Gestione - risultante dal rendiconto al 31 dicembre di ciascun anno, al netto dei Tipologia di costo Importo Modalità di computo Periodicità di addebito Modalità di prelievo proventi di cui sia eventualmente stata deliberata la distribuzione e, pertanto, percepiti dal richiedente Ai sensi del Regolamento di Gestione, le sottoscrizioni sono gravate da una commissione stabilita nella misura massima del 3% dell’ammontare sottoscritto, con possibilità per il Collocatore di applicare sconti, in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione, fino alla misura massima del 100% della stessa. La Commissione di sottoscrizione non è percepita dalla SGR, ma è riconosciuta al Responsabile del Collocamento, che, a sua volta, la ripartisce in parte al Collocatore. In occasione dei rimborsi anticipati è altresì prevista la corresponsione da parte del richiedente di un onere di uscita pari all’1% del controvalore delle Quote da rimborsare, il cui intero ammontare sarà accreditato al...

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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