Commissione nazionale Clausole campione
Commissione nazionale. ART. 245 (Convenzione)
Commissione nazionale. (1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’art. 35 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza contrattuale denominato ▇▇.▇▇.▇.▇▇. - … a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni Nazionali stipulanti, di cui all'Accordo Nazionale stipulato in data … , modificato con accordi …
(2) La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Fiavet, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti.
Commissione nazionale. La Commissione Nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche. A tal fine: - esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti; - interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di secondo livello; - esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 60, di valere agli effetti della legge 11/08/1973 n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all’applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari. Ha inoltre il compito di: - raccogliere ed analizzare le informazioni relative al numero dei contratti di inserimento; - elaborare i progetti standard per l’apprendistato.
Commissione nazionale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 243 del presente c.c.n.l., con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all'accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
2. Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, e successive integrazioni.
Commissione nazionale. Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l’esame degli emendamenti presenti nei verbali dei Direttivi o attivi regio- nali come sopra richiamato. I verbali ed i documenti dei Direttivi e attivi regionali dovranno per- venire alle Organizzazioni Sindacali Nazionali entro la data suindicata (8 maggio 2019). Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data prevista.
Commissione nazionale. 1. La Commissione nazionale è l’organo di governo del sistema E.C.M.
2. La gestione amministrativa del programma E.C.M. e il supporto alla Commissione nazionale sono di competenza dell’Age.na.s..
3. Il Segretario della Commissione nazionale è responsabile del supporto amministrativo-gestionale della Commissione nazionale.
Commissione nazionale. Art. 245 (Convenzione)
Commissione nazionale. Art. 416 (Convenzione)
Commissione nazionale. Viene costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le Parti interessate alla rete di diffusione. Tale Commissione si occupa di:
1. assicurare la corretta interpretazione delle norme contrattuali;
2. regolamentare eventuali fattispecie non disciplinate nell’Accordo Nazionale;
3. studiare e proporre iniziative volte a migliorare la professionalità nella gestione delle Rivendite;
4. monitorare il sistema distributivo e diffusionale, proponendo eventuali studi a livello macroeconomico della dinamica delle variabili fondamentali del canale di vendita sia quantitative (venduto-reso-distribuito) che qualitative. Alla Commissione potranno partecipare complessivamente fino a dodici membri in rappresentanza di ogni Parte firmataria del presente Accordo. In ogni caso dovranno essere presenti, per quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, il Presidente o Segretario Generale o un Segretario Nazionale munito di poteri. Potrà essere invitato ad assistere chi sia ritenuto interessato ai temi trattati nella specifica riunione. La Commissione avrà sede presso gli uffici di Milano della F.I.E.G. che ne assicura la segreteria e la presidenza, e si riunirà su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di uno dei componenti della Commissione entro 20 giorni dalla richiesta.
