Congedo di maternità. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: 1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto; 2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; 3) nei tre mesi successivi al parto; 4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa. Ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità; In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità post parto a cui avrebbe diritto la madre. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà beneficiare dell'indennità prevista, per il congedo di maternità, a carico dell'Inps. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione delle ferie, del TFR e delle mensilità aggiuntive. Durante i cinque mesi di astensione per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari al 80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Il congedo di maternità e paternità, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai lavoratori che abbiano adottato un minore, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo i permanenza all’estero. In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento ma per un periodo massimo pari a 3 mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedo di maternità. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) : nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) ; per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) ; nei tre mesi successivi al parto;
4) ; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto anticipatarispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa. Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 30/12/2018145, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta alle lavoratrici la possibilità per le lavoratrici facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del l’eventodel parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità; In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un periodo di aspettativa diaspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità post parto a cui avrebbe diritto la madre. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà beneficiare dell'indennità prevista, per il congedo di maternità, a carico dell'Inps. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione delle ferie, del TFR e delle mensilità aggiuntivedella tredicesima mensilità. Durante i cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità all’indennità pari al 80% della retribuzione, retribuzione posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Il congedo di maternità e paternità, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai lavoratori che abbiano adottato un minore, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo i di permanenza all’estero. In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento ma per un periodo unperiodo massimo pari a 3 mesi.
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Congedo di maternità. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per Qualora il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo sia già in atto al mo- mento della stipula del contratto di solidarietà, la la- voratrice continua a fruire del trattamento economi- co relativo calcolato sulla retribuzione intera. Se invece la lavoratrice entra in maternità durante la vigenza del contratto di solidarietà che prevede la ri- duzione di orario di tipo orizzontale o verticale con retribuzione costante, la relativa indennità si calcola sulla retribuzione spettante per tale minore orario, mentre viene corrisposto contemporaneamente il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà trattamento di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa. Ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, inoltre, integrazione salariale in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta la possibilità relazione alle ore per le lavoratrici quali, contrattualmente, non è prevista una prestazione di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stessoattività. Nell’ipotesi di riduzione dell’orario di tipo verticale con retribuzione variabile, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora lavoratrice in asten- sione obbligatoria va invece corrisposta la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità; In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo sola inden- nità di maternità post parto a cui avrebbe diritto sia per i periodi nei quali è program- mata una sua prestazione di attività sia per quelli per i quali è prevista la madretotale sospensione dal lavoro. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà beneficiare dell'indennità prevista, per Congedo parentale (ex aspettativa facoltativa) Qualora il congedo parentale sia già in atto al mo- mento della stipula del contratto di maternitàsolidarietà, la la- voratrice continua a carico dell'Inpsfruire del trattamento economi- co relativo calcolato sulla retribuzione intera. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione delle ferieSe, del TFR e delle mensilità aggiuntive. Durante i cinque mesi di astensione per maternitàinvece, la lavoratrice entra in maternità durante la vigenza del contratto di solidarietà che prevede la riduzione di orario di tipo orizzontale o verticale con Se invece il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari al 80% della retribuzioneoptato per un contributo superiore essendo lo stesso riferito alla base di calco- lo del TFR viene versato, posta purché vi sia capienza nella retribuzione del mese (occorre cioè che non sia a carico dell'INPSzero ore per tutto il mese). Il datore di lavoro integreràTFR viene versato al fondo per la quota parte lavo- rata. retribuzione costante, la suddetta relativa indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzionesi calcola sulla retribuzione spettante per tale minore orario, mentre viene corrisposto contemporaneamente il trattamento di integrazione salariale in relazione alle ore per le quali, contrattualmente, non è prevista una prestazione di attività. Per le festività cadenti nel periodo Nei casi in cui la riduzione dell'orario di assenza obbligatoria tipo verticale con retribuzione variabile, l’indennità per gravidanza e puerperioastensione facoltativa spetta solo per i periodi di prevista atti- vità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Il congedo di maternità e paternità, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai lavoratori che abbiano adottato un minorementre, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso periodi in famiglia del minorecui è programmata la sospensione, è corrisposto il trattamento di integra- zione salariale (INPS circ. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo i permanenza all’estero. In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento ma per un periodo massimo pari a 3 mesin. 212/1994).
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Samples: Contratti Di Solidarietà
Congedo di maternità. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa. Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 30/12/2018145, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta alle lavoratrici la possibilità per le lavoratrici facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità; In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità post parto a cui avrebbe diritto la madre. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà beneficiare dell'indennità prevista, per il congedo di maternità, a carico dell'Inps. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione delle ferie, del TFR e delle mensilità aggiuntivedella tredicesima mensilità. Durante i cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità all’indennità pari al 80% della retribuzione, retribuzione posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Il congedo di maternità e paternità, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai lavoratori che abbiano adottato un minore, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo i permanenza all’estero. In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento ma per un periodo massimo pari a 3 mesi.
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Congedo di maternità. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità maternita dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà facolta di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa. Ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta la possibilità possibilita per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto. In caso di morte o grave infermità infermita della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà avra diritto a un periodo di congedo per paternitàpaternita; In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà avra diritto ad un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità maternita post parto a cui avrebbe diritto la madre. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà potra beneficiare dell'indennità dell'indennita prevista, per il congedo di maternitàmaternita, a carico dell'Inps. I periodi di congedo di maternità maternita devono essere computati nell'anzianità nell'anzianita di servizio e ai fini della maturazione delle ferie, del TFR e delle mensilità mensilita aggiuntive. Durante i cinque mesi di astensione per maternitàmaternita, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità un'indennita pari al 80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integreràintegrera, la suddetta indennità indennita corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Per le festività festivita cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità un'indennita integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Il congedo di maternità maternita e paternitàpaternita, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai lavoratori che abbiano adottato un minore, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo i permanenza all’estero. In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento ma per un periodo massimo pari a 3 mesi.
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Congedo di maternità. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
3) nei tre mesi successivi al parto;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa. Ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, inoltre, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, è riconosciuta la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto. In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo avrà diritto a un periodo di congedo per paternità; In caso di grave e comprovato impedimento della madre, il padre lavoratore avrà diritto ad un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari di durata pari al congedo di maternità post parto a cui avrebbe diritto la madre. In tal caso, tale periodo di aspettativa, non potrà beneficiare dell'indennità prevista, per il congedo di maternità, a carico dell'Inps. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione delle ferie, del TFR e delle mensilità aggiuntive. Durante i cinque mesi di astensione per maternità, la lavoratrice ha diritto ad a un'indennità pari al 80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro integrerà, la suddetta indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad a un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera. Il congedo di maternità e paternità, così come disciplinato dal presente articolo, spetta altresì ai lavoratori che abbiano adottato un minore, per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di adozione internazionale, il congedo, sempre nel limite massimo dei 5 mesi, può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo i di permanenza all’estero. In caso di affidamento, infine, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento ma per un periodo massimo pari a 3 mesi.
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