Utilizzo di materiali recuperati o riciclati Clausole campione

Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di seguito riportati, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. I manufatti e i beni di che trattasi sono costituiti dai calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620. L’Aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. L’Aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. I materiali elencati nelle voci di prezzo dovranno rispettare le specifiche tecniche dei componenti edilizi nel rispetto dell’articolo 1 “Criteri ambientali minimi” del D.M. Ambiente del 24/12/2015 così come precisato nell’Allegato 1, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 del predetto Allegato.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. L’aggiudicatario deve rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Art. 68 Terre e rocce da scavo............................................................................................................
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Art. 60 Custodia del cantiere................................................................................................................
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. (scegliere una delle seguenti opzioni)
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Il p rogetto n on p revede c ategorie d i p rodotti ( tipologie d i m anufatti e b eni) o ttenibili c on m ateriale riciclato, tra quelle elencat e nell’apposito decreto ministeriale emanato ai se nsi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (45)
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. È altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento del materiale in amianto e la relativa movimentazione effettuata a norma di legge. Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.