Utilizzo di materiali recuperati o riciclati Clausole campione

Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post‐consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Sebbene i presenti lavori non prevedano specifiche relative alle categorie di prodotti ( tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, qualora l’Appaltatore intendesse utilizzare materiali riciclati, previo ottenimento del necessario nulla – osta del Direttore dei Lavori, tali prodotti dovranno essere compatibili con le vigenti normative in materia di tutela ambientale. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e forniture di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabilite con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: a) sottofondi di piazzali civili; b) strati di fondazione di piazzali civili; c) riempimenti all’estradosso di strutture di fondazione; d) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); e) calcestruzzi non strutturali (magnoni), con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuto con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. L’aggiudicatario deve rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. I materiali elencati nelle voci di prezzo dovranno rispettare le specifiche tecniche dei componenti edilizi nel rispetto dell’articolo 1 “Criteri ambientali minimi” del D.M. Ambiente del 24/12/2015 così come precisato nell’Allegato 1, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 del predetto Allegato.
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Custodia del cantiere................................................................................................................
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Terre e rocce da scavo............................................................................................................
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di seguito riportati, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. I manufatti e i beni di che trattasi sono costituiti dai calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620. L’Aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. L’Aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.