Congedo parentale Clausole campione

Congedo parentale. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 s.m.i. in materia di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, co. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:
Congedo parentale. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale) ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 151/2001, per ogni bambino nei primi dodici anni di vita. Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare alla Struttura Cisl di appartenenza un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, con il presente articolo si intende dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale in modalità frazionata, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata alla sua Struttura Cisl in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata all’Inps, con almeno 2 giorni di preavviso, indicando: l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la programmazione mensile. Quest'ultima dovrà essere concordata con la sua Struttura di appartenenza, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori al 50% dell’orario medio giornaliero deliberato da ciascuna Struttura; - la somma dei periodi fruiti nell’arco di ciascun mese di utilizzo dovrà comunque corrispondere a giornate intere; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore mensile deliberato da ciascuna Struttura; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Regolamento; - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore/lavoratrice con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps.
Congedo parentale. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita. Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Congedo parentale. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita. Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e all’art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Congedo parentale. (1) Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Congedo parentale. 2.1 Oltre al periodo di congedo di maternità/paternità, nei primi dodici anni di vita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto ad un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, da fruire previo preavviso scritto al datore di lavoro di almeno 5 giorni prima del periodo di congedo della seguente durata:
Congedo parentale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
Congedo parentale. 1. Per ogni bambino, nei primi suoi xxxx xxxx di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Congedo parentale. A decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno incrementate le indennità previste per il congedo parentale, nelle seguenti misure:
Congedo parentale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)