Congedo parentale Clausole campione
Congedo parentale. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 s.m.i. in materia di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, co. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:
a) ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;
b) gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come determinato dalla lettera a);
c) la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:
i. in giornate intere non frazionabili per i lavoratori mobili che effettuano servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 e ss.mm.ii., e del D.Lgs. n. 234/2007;
ii. in misura pari alla metà dell’orario giornaliero di cui alla lettera a) per il personale di esercizio rientrante nel campo di applicazione del R.D. n. 2328/1923, convertito in L. n. 473/1925 e della L. n. 138/1958;.
iii. per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il restante personale. In caso di oggettive difficoltà applicative di quanto previsto ai precedenti alinea, le parti a livello aziendale potranno concordare una diversa modalità di fruizione del congedo parentale.
d) Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti.
e) Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore a 3 giorni nei casi di cui alla lettera c), primo alinea, ovvero a 7 giorni negli altri casi, indicando l’inizio e la fine e del periodo.
f) Nei casi di cui all’articolo 32, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato; il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione.
g) Ai sensi dell’art. 8, co.7 del D.Lgs. 81/2015...
Congedo parentale. 2.1 Oltre al periodo di congedo di maternità/paternità, nei primi dodici anni di vita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto ad un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, da fruire previo preavviso scritto al datore di lavoro di almeno 5 giorni prima del periodo di congedo della seguente durata:
a) non superiore a sei mesi, da fruirsi anche contemporaneamente all’altro genitore. Qualora il padre usufruisca di un periodo di congedo parentale non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale massimo è elevato a sette mesi e, conseguentemente, il limite complessivo di cui alla successiva lettera b) è elevato a undici;
b) non superiore complessivamente a dieci mesi tra madre e padre;
c) non superiore a dieci mesi nel caso vi sia un solo genitore.
2.2 Ciascun genitore può scegliere fra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale. La fruizione su base oraria è consentita, previo preavviso scritto di almeno 2 giorni, in misura pari a mezza giornata di ferie e per il personale per il quale è prevista dal presente CCNL o dagli eventuali contratti aziendali la fruizione delle ferie a mezza giornata. A livello aziendale le parti potranno prevedere la modalità di programmazione della fruizione, giornaliera o oraria, dei permessi di cui al presente punto, al fine di contemperare il diritto a detta fruizione con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell’azienda.
Congedo parentale. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale) ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 151/2001, per ogni bambino nei primi dodici anni di vita. Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare alla Struttura Cisl di appartenenza un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, con il presente articolo si intende dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale in modalità frazionata, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata alla sua Struttura Cisl in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata all’Inps, con almeno 2 giorni di preavviso, indicando: l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la programmazione mensile. Quest'ultima dovrà essere concordata con la sua Struttura di appartenenza, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori al 50% dell’orario medio giornaliero deliberato da ciascuna Struttura; - la somma dei periodi fruiti nell’arco di ciascun mese di utilizzo dovrà comunque corrispondere a giornate intere; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore mensile deliberato da ciascuna Struttura; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Regolamento; - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore/lavoratrice con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps.
Congedo parentale. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 e x.x.x.xx materia di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, comma. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:
Congedo parentale. (1) Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa potrà stabilire diverse modalità di fruizione.
(3) Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l’altro non ne ha diritto.
(4) I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dagli articoli 26 e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
Congedo parentale. 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Congedo parentale. Nei primi 8 anni di vita del bambino, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo non superiore a dieci mesi, con le seguenti modalità:
a) la madre lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) il padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato a 7 mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è conseguentemente elevato a 11 mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. La lavoratrice/il lavoratore che intenda astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Durante il periodo di assenza facoltativa, fino al terzo anno di età del bambino, la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n.33. Per i periodi successivi, la prestazione è identica a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Congedo parentale. A decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno incrementate le indennità previste per il congedo parentale, nelle seguenti misure:
a) 90% per la durata massima di un mese per la madre o per il padre in alternativa tra loro fino al sesto anno di vita del bambino; tale previsione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 per i casi in cui l’art. 34 del Testo unico maternità e paternità e sue successive modificazioni riconosce l’indennità all’80%.
b) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti alla madre fino al dodicesimo anno di vita del bambino;
c) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti al padre fino al dodicesimo anno di vita del bambino;
d) 45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al dodicesimo anno di vita del bambino. Le predette percentuali sono comprensive delle indennità riconosciute dalla legge e del relativo trattamento integrativo aziendale.
Congedo parentale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Congedo parentale. 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.