Common use of Congedo parentale a ore Clause in Contracts

Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. a 4 ore giornaliere; - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. ccnl - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve devo presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità a ore, indistintamente per i peri lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 4 ore di congedogiornaliere; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore divisore mensile contrattuale di cui al punto precedente170 ore; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. ccnl - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve devo presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

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Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliarifamiliari, le parti - con il presente articolo - intendono -intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgsD.Lgs. n. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgsD.Lgs. n. 151/2001) che intende usufruire, ; l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la le programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. a 4 ore giornaliere; - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. c.c.n.l.; - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigentiall'INPS.

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Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 113 in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

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Congedo parentale a ore. Ai fini 1. Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori di conciliare i tempi di lavoro vita e quelli famigliaridi lavoro, le parti - con è stabilito che il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione all’articolo 56 del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità presente CCNL, possa essere fruito anche a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - secondo le seguenti modalità: a) la volontà di lavoratrice e il lavoratore che intendono avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata a ore, devono comunicare al datore di lavoro la loro intenzione con almeno 5 un preavviso minimo di quindici giorni di preavviso, indicando indicando: - il numero di mesi di congedo parentale (spettante spettanti ai sensi del D.lgs. 151/2001) n. 151/2001 che intende usufruire, l'arco intendono utilizzare; - l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non aziendali. Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti. b) la fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge. 2. La lavoratrice e Il lavoratore hanno diritto di cumulare, nella stessa giornata, I permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104) e i permessi fruiti in modalità oraria dalla lavoratrice e dal lavoratore a beneficio di se stessi (art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), sempre nel rispetto del limite di cui all’ultimo periodo del precedente punto a). 3. E’ demandata alla metà dell’orario giornaliero previsto contrattazione di secondo livello la facoltà di prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti al precedente comma 2. 4. La lavoratrice e Il lavoratore hanno diritto a cumulare la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal contratto individualeT.U. maternità/paternità. 5. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo; - Per il calcolo dell'indennità dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ciascuna ora di congedo viene effettuato prendendo come base utilizzato il divisorio orario contrattuale 165. 6. Tutti gli oneri di computo il monte ore di cui al punto precedente; - la possibilità di convertire uno o più mesi di comunicazione all’INPS in merito alla fruizione del congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui restano in capo alla lavoratrice e al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigentiinteressati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgsD.Lgs. 151/2001 161/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 ... in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà volontà, di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale parentele (spettante ai sensi del D.lgsD.Lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 4 ore di congedogiornaliere; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e è da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore divisore mensile contrattuale di cui al punto precedente170 ore; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto riconosciuta dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla della legge o dal CCNL. C.C.N.L.; - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve devo presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigentiall'INPS.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedo parentale a ore. Ai Al fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 161/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 dall'articolo, in modalità a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente compatìbilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 4 ore di congedogiornaliere; - il Il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e o da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore divisore mensile contrattuale di cui al punto precedente170 ore; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. Ccnl - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigentiall'INPS.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro) Per Studi Professionali

Congedo parentale a ore. 1. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - ­ con il presente articolo - art. ­ intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 D.Lgs 80/2015 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità a oreparentale, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - particolare la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. D.Lgs 151/2001) che intende usufruire, l'arco l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima Quest’ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 4 ore di congedo; - giornaliere; • il calcolo dell'indennità dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore divisore mensile contrattuale di cui al punto precedente; - 170 ore; • la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - legge; • il congedo a ore di cui al presente articolo art. è cumulabile, anche nell'ambito nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita all’apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigentiall’INPS.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedo parentale a ore. Ai fini di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità a ore151/2001, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - la volontà di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con almeno 5 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.lgs. 151/2001) che intende usufruire, l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 4 ore di congedogiornaliere; - il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore divisore mensile contrattuale di cui al punto precedente170 ore; - la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. ccnl - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve devo presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

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Samples: CCNL Degli Studi Professionali

Congedo parentale a ore. Ai fini 1. Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori di conciliare i tempi di lavoro vita e quelli famigliaridi lavoro, le parti - con è stabilito che il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001 per definire la modalità di fruizione all’articolo 56 del congedo parentale disciplinato dall'articolo 96 in modalità presente CCNL, possa essere fruito anche a ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale. In particolare: - secondo le seguenti modalità: a) la volontà di lavoratrice e il lavoratore che intendono avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata a ore, devono comunicare al datore di lavoro la loro intenzione con almeno 5 un preavviso minimo di quindici giorni di preavviso, indicando indicando: - il numero di mesi di congedo parentale (spettante spettanti ai sensi del D.lgs. 151/2001) n. 151/2001 che intende usufruire, l'arco intendono utilizzare; - l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative; - non aziendali. Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti. b) la fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di legge. 2. La lavoratrice e Il lavoratore hanno diritto di cumulare, nella stessa giornata, I permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104) e i permessi fruiti in modalità oraria dalla lavoratrice e dal lavoratore a beneficio di se stessi (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104), sempre nel rispetto del limite di cui all’ultimo periodo del precedente punto a). 3. E’ demandata alla metà dell’orario giornaliero previsto contrattazione di secondo livello la facoltà di prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti al precedente comma 2. 4. La lavoratrice e Il lavoratore hanno diritto a cumulare la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal contratto individualeT.U. maternità/paternità. 5. - per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo; - Per il calcolo dell'indennità dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ciascuna ora di congedo viene effettuato prendendo come base utilizzato il divisorio orario contrattuale 165. 6. Tutti gli oneri di computo il monte ore di cui al punto precedente; - la possibilità di convertire uno o più mesi di comunicazione all’INPS in merito alla fruizione del congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge; - il congedo a ore di cui restano in capo alla lavoratrice e al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL. - sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps. Sono fatte salve eventuali intese stipulate a livello territoriale o con accordo aziendale. Per tutto quanto non previsto al presente titolo si fa riferimento alle norme di legge vigentiinteressati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro