Rimborso spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Rimborso spese. ▪ Rimborso delle spese vive incontrate per vitto e alloggio, secondo le norme aziendali in materia. ▪ Rimborso del costo dei mezzi pubblici (escluso taxi) oppure rimborso chilometrico in caso di utilizzo della propria autovettura. Tale rimborso spetterà esclusivamente in caso di allontanamento della nuova sede di lavoro dalla propria abitazione e purché tale sede di lavoro sia collocata ad oltre 18 km. dall’abitazione stessa, resa nota preventivamente all’azienda con apposita certificazione. Il rimborso chilometrico di cui sopra verrà riconosciuto, a fronte dell’effettiva percorrenza e per ogni giorno di prestazione presso la nuova sede di assegnazione, mediante l’attribuzione di un importo forfetario giornaliero omnicomprensivo come previsto alla seguente tabella A) . In caso di trasferta per periodi superiori a 24 mesi e/o di durata non predeterminabile l’azienda si riserva di applicare, in luogo degli importi netti di cui sopra e indicati nella tabella A), il corrispondente trattamento lordo che tenga conto delle aliquote fiscali e contributive al momento vigenti al fine di riconoscere un netto mediamente equivalente. In caso di modifica delle normative che disciplinano la contribuzione previdenziale e/o le aliquote fiscali il trattamento lordo in questione verrà automaticamente adeguato con lo stesso meccanismo. A far data dal 01/10/2007, qualora un lavoratore comandato in trasferta su lunghe distanze, richieda di poter utilizzare la propria autovettura anziché quella messa a disposizione dall’azienda, l’accoglimento della richiesta da parte dell’azienda comporterà un rimborso chilometrico calcolato come da tabella dell’allegato 2 del presente contratto. Gli importi dei rimborsi chilometrici da considerare sono: ▪ 0,28 euro netti al chilometro per distanze abitazione-nuova sede di lavoro (una tratta) fino a 40 km; ▪ 0,34 euro netti al chilometro per distanze abitazione-nuova sede di lavoro (una tratta) superiori a 40 km. L’opzione di cui sopra dovrà essere esercitata dal lavoratore prima della sottoscrizione della lettera di incarico oggetto della trasferta. Eventuali opzioni successive potranno essere prese in considerazione a discrezione dell’azienda sulla base dei costi aziendali delle due alternative. Il secondo viaggio di andata e ritorno relativo al rientro per pranzo viene sostituito da pranzo presso locali e a prezzi convenzionati o da assegnazione di ticket restaurant, in relazione alla distanza e agli accordi intercorsi fra azienda e lavorato...
Rimborso spese. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro. Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati; - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio. Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione: - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta. Ferm...
Rimborso spese. 1. Per i servizi resi ai sensi dell’art. 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia: - non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero; - € 0,50 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario; - € 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;
b) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.: - € 1,35, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”; - € 1,55, per il modello F24 “cartaceo”;
c) per le deleghe conferite agli altri intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizi di pagamento ed Agenti della riscossione): - € 0,85, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”; - € 1,20, per il modello F24 “cartaceo”.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell’Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all’art. 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell’art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 250,00.
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Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
Rimborso spese. Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Rimborso spese. 1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, il Comune di Carpi si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese rientranti nella tabella seguente, che riporta le percentuali e i tetti massimi ammessi a rimborso per le diverse voci, fino ad un importo massimo non superiore a euro 170.000,00 all’anno; Il totale massimo rimborsabile per anno, corrisponde a circa il 95% delle spese annue mediamente sostenute dall’Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel triennio 2016-2018 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo.. Voci di spesa ammesse a rimborso Percentuale massima rimborsabile Tetto massimo rimborsabile per anno A Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati 100 € 2.500,00 B Utenze (telefono, luce, acqua e gas) 100 € 14.500,00 C Personale eventualmente assunto nel rispetto della norma vigente (art. 33 D.lgs. 117/2017) 80 ---- D Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario 100 ---- E Alimentazione animali 100 F Manutenzioni ordinarie 100 G Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni 100 H Materiale vario di consumo 100
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo. A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all’interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all’interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L’evento e le cause che determinano l’incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta del Presidente dell’Organizzazione, corredata dall’eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere. Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall’Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale. I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potrann...
Rimborso spese. Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni soste- xxxx dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.
Rimborso spese. 1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, l’Unione si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese rientranti nella tabella seguente, che riporta le percentuali e i tetti massimi ammessi a rimborso per le diverse voci, fino ad un importo massimo non superiore a euro 117.000,00 all’anno; Il totale massimo rimborsabile per anno, corrisponde a circa il 72% delle spese annue mediamente sostenute dall’Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel triennio 2016-2018 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo. Voci di spesa ammesse a rimborso Percentuale massima rimborsabile Tetto massimo rimborsabile per anno A Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati 100 € 2.500,00 B Utenze (telefono, luce, acqua e gas) 100 € 13.000,00 C Personale eventualmente assunto nel rispetto della norma vigente (art. 33 D.lgs. 117/2017) 80 ---- D Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario 100 ---- E Alimentazione animali 100 F Manutenzioni ordinarie 100 G Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni 100 H Materiale vario di consumo 100
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo. A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all’interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all’interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L’evento e le cause che determinano l’incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta del Presidente dell’Organizzazione, corredata dall’eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere. Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall’Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale. I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potranno essere co...
Rimborso spese. Il Comune rimborsa all’Associazione all’Organizzazione le spese sostenute e documentate fino alla misura massima di euro per la durata della presente convenzione, per i soci volontari e per il personale dipendente, per le assicurazioni e per l’acquisto di attrezzature necessarie per l’effettivo e regolare svolgimento delle attività previste nel programma operativo, con esclusione di qualsiasi compenso, corrispettivo o contributo attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della presente convenzione. Tra le spese sostenute e documentate devono rientrare solo quelle effettivamente connesse alle attività svolte a favore del Comune e non devono rientrare quelle sostenute per altre attività non svolte a favore del Comune. È facoltà del Comune, contestualmente all’approvazione del programma operativo, rimborsare all’Associazione all’Organizzazione le spese sostenute per l’avvio delle attività svolte a favore del Comune fino alla misura massima di euro non superiore al 10% misura massima di euro Nella misura massima del rimborso spese rientrano anche gli oneri per stipulare la polizza di assicurazione (articolo 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017). L’importo del rimborso spese è erogato previa presentazione da parte dell’Associazione dell’Organizzazione di una relazione sulle attività effettuate e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le attività effettuate. È fatto espresso divieto all’Associazione all’Organizzazione di richiedere agli utenti compensi, corrispettivi, contributi, indennizzi e/o rimborsi spese.