Rimborso spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Rimborso spese. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro. Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati; - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio. Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione: - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta. Ferm...
Rimborso spese. 1. Per i servizi resi ai sensi dell’art 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia: - non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero; - € 0,50 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario; - € 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;
b) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizi di pagamento ed Agenti della riscossione): - € 0,85, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”; - € 1,20, per il modello F24 “cartaceo”;
c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.: - € 1,35, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”; - € 1,55, per il modello F24 “cartaceo”.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono comunicate a cura dell’Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all’art. 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di a...
Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
Rimborso spese. Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Rimborso spese. L’accordo comprende il rimborso degli oneri relativi alle spese sostenute per l’attività prestata, ai sensi della vigente normativa. Il valore massimo rimborsabile per le attività previste nella presente convenzione, per il periodo di 36 mesi a partire dal ………….………, è di Euro 5.070.040,00- (IVA esclusa, se e in quanto dovuta), comprensivo dei previsti 4 interventi annui di P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario e di assistenza a grandi eventi e manifestazioni, salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisti ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa Regionale SORES FVG e dalla S.S.D. del Sistema 118 dell’ASUITS. Il rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza mensile, come di seguito indicato: sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del mese successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel mese di riferimento e dell’indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi. Il rimborso avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale. È ammessa la fatturazione separata da parte delle due associazioni costituenti l’Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà, in ogni caso, essere corredata del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione richiesta. L'Associazione, pertanto, s’impegna a trasmettere mensilmente ai Referenti aziendali il rendiconto delle spese sostenute nel mese di riferimento, con dettaglio dei servizi resi da ogni mezzo impiegato nonché delle giornate di presenza degli operatori. Il Referente aziendale – o suo delegato – provvederà alla verifica della rendicontazione mensile e alla sottoscrizione per conferma del servizio eseguito al fine della liquidazione. Nel caso in cui l’Associazione non avesse a disposizione entro il 15 del mese successivo tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e puntualmente rendicontate, questi saranno inviati con cadenza trimestrale al Referente aziendale per la verifica. L’erogazione del rimborso sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quan...
Rimborso spese. “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). Il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili. L'organo sociale competente dell’associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, un rimborso economico delle spese sostenute “… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”. Saranno comunque ammesse le seguenti spese: Spese per il personale: - per i volontari impiegati nel servizio 100%, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017; - per il personale dipendente impiegato nel servizio 50/100 (dimostrabile attraverso libretti di servizio); Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto: -se inerenti esclusivamente al servizio 100% -se quota parte 20% In ogni caso per i consumi e per le spese rendicontate, è stabilito nella misura massima di € 8.000,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.
Rimborso spese. Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni soste- xxxx dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.
Rimborso spese. 1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, l’Unione si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese rientranti nella tabella seguente, che riporta le percentuali e i tetti massimi ammessi a rimborso per le diverse voci, fino ad un importo massimo non superiore a euro 117.000,00 all’anno; Il totale massimo rimborsabile per anno, corrisponde a circa il 72% delle spese annue mediamente sostenute dall’Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel triennio 2016-2018 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo. Voci di spesa ammesse a rimborso Percentuale massima rimborsabile Tetto massimo rimborsabile per anno A Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati 100 € 2.500,00 B Utenze (telefono, luce, acqua e gas) 100 € 13.000,00 C Personale eventualmente assunto nel rispetto della norma vigente (art. 33 D.lgs. 117/2017) 80 ---- D Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario 100 ---- E Alimentazione animali 100 F Manutenzioni ordinarie 100 G Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni 100 H Materiale vario di consumo 100
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo. A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all’interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all’interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L’evento e le cause che determinano l’incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta del Presidente dell’Organizzazione, corredata dall’eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere. Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall’Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale. I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potranno essere co...
Rimborso spese. 1 Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 capoverso 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro: – 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata – 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3 – oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe) – spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale In caso di utilizzo di un veicolo privato vengono rimborsate soltanto le spese supplementari per il tragitto aggiuntivo rispetto al percorso per recarsi al luogo di lavoro concordato.
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio): – colazione: al massimo 10 franchi per pasto – xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto – spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle) In linea di principio, il diritto all’indennità per pasti non spetta a quei collabo- ratori che lavorano presso una sede che garantisce loro accesso a un ristorante del personale con prezzi agevolati e i quali possono accedere a tale tipo di ristorante anche presso il luogo d’impiego. Le eccezioni sono disciplinate in accordo con i superiori.
3 Per il personale della rete di filiali vale la seguente regola: In caso di impiego in un raggio di oltre 8 fino a 25 chilometri (se si usa un’au- tomobile) ovvero oltre 8 fino a 25 minuti (se si usano i trasporti pubblici) dal luogo di lavoro e al di fuori del proprio domicilio (nel caso dei comuni più estesi vale l’NPA a sei cifre), viene corrisposto un forfait di 25. – franchi che comprende le spese per il trasporto e l’indennità per i pasti nonché le spese di parcheggio. In casi motivati di costi aggiuntivi su un periodo abbastanza lungo e rappre- sentativo, è possibile presentare una richiesta e concordare una soluzione alternativa individuale. Al di fuori del predetto raggio di 25 km / 25 minuti, anche per il personale del- la rete di filiali vale il regolamento delle spese di cui al capoverso 2.
4 Per le persone che lavorano costantemente in viaggio si possono concordare regolamentazioni separate.
5 Ulteriori dettagli sono disc...