Rimborso spese Clausole campione

Rimborso spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Rimborso spese. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro. Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati; - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio. Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione: - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta. Ferm...
Rimborso spese. L’accordo comprende il rimborso degli oneri relativi alle spese sostenute per l’attività prestata, ai sensi della vigente normativa. Il valore massimo rimborsabile per le attività previste nella presente convenzione, per il periodo di 36 mesi a partire dal ………….………, è di Euro 5.070.040,00- (IVA esclusa, se e in quanto dovuta), comprensivo dei previsti 4 interventi annui di P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario e di assistenza a grandi eventi e manifestazioni, salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisti ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa Regionale SORES FVG e dalla S.S.D. del Sistema 118 dell’ASUITS. Il rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza mensile, come di seguito indicato: sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del mese successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel mese di riferimento e dell’indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi. Il rimborso avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale. È ammessa la fatturazione separata da parte delle due associazioni costituenti l’Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà, in ogni caso, essere corredata del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione richiesta. L'Associazione, pertanto, s’impegna a trasmettere mensilmente ai Referenti aziendali il rendiconto delle spese sostenute nel mese di riferimento, con dettaglio dei servizi resi da ogni mezzo impiegato nonché delle giornate di presenza degli operatori. Il Referente aziendale – o suo delegato – provvederà alla verifica della rendicontazione mensile e alla sottoscrizione per conferma del servizio eseguito al fine della liquidazione. Nel caso in cui l’Associazione non avesse a disposizione entro il 15 del mese successivo tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e puntualmente rendicontate, questi saranno inviati con cadenza trimestrale al Referente aziendale per la verifica. L’erogazione del rimborso sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quan...
Rimborso spese. 1. Per i servizi resi ai sensi dell’art 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare: a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia: - non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero; - € 0,50 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario; - € 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale; b) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.: - € 1,35, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”; - € 1,55, per il modello F24 “cartaceo”; c) per le deleghe conferite agli altri intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizi di pagamento ed Agenti della riscossione): - € 0,85, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”; - € 1,20, per il modello F24 “cartaceo”. 2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli. 3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell’Agenzia. 4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP. 5. Relativamente alle attività di cui all’art. 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP. 6. Per ogni parere reso ai sensi dell’art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 250,00. 7....
Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
Rimborso spese. 1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, l’Unione si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese rientranti nella tabella seguente, che riporta le percentuali e i tetti massimi ammessi a rimborso per le diverse voci, fino ad un importo massimo non superiore a euro 117.000,00 all’anno; Il totale massimo rimborsabile per anno, corrisponde a circa il 72% delle spese annue mediamente sostenute dall’Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel triennio 2016-2018 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo. Voci di spesa ammesse a rimborso Percentuale massima rimborsabile Tetto massimo rimborsabile per anno A Carburante del veicolo assegnato e di eventuali altri veicoli utilizzati 100 € 2.500,00 B Utenze (telefono, luce, acqua e gas) 100 € 13.000,00 C Personale eventualmente assunto nel rispetto della norma vigente (art. 33 D.lgs. 117/2017) 80 ---- D Assistenza veterinaria, farmaci, vaccini e materiale ambulatoriale vario 100 ---- E Alimentazione animali 100 F Manutenzioni ordinarie 100 G Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni 100 H Materiale vario di consumo 100 2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo. A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all’interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all’interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L’evento e le cause che determinano l’incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta del Presidente dell’Organizzazione, corredata dall’eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere. Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall’Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale. I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potranno essere co...
Rimborso spese. Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
Rimborso spese. Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni soste- ▇▇▇▇ dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.
Rimborso spese. 1. Le attività di cui all’articolo 1 sono fornite dall’Istituto di patronato senza scopo di lucro. 2. Il rimborso dei costi e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le modalità riportate nella scheda tecnica in allegato alla presente convenzione (allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione). 3. Il rimborso dei costi avviene trimestralmente, sulla base dei dati risultanti dalle procedure informatizzate. 4. Il Portale ANPAL assicura la tracciabilità del completamento delle procedure per lo svolgimento da parte dell’Istituto di patronato delle attività di cui all’articolo 1, anche ai fini rendicontativi. 5. I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, individuati dai soggetti pubblici e privati. 6. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ANPAL, anche a seguito di verifica con l’Istituto di patronato, si riserva di valutare la revisione degli importi di cui in tabella, tenuto conto dell’andamento e del monitoraggio delle attività svolte, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. Il parametro di rimborso dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) sarà rivisto, in accordo tra le parti a seguito della disponibilità della relativa procedura informatizzata.
Rimborso spese. 1. Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario omnicomprensivo indicato all’art. 3.