Rimborso spese Clausole campione

Rimborso spese. I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
Rimborso spese. Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro. Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati; - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio. Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione: - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta. Ferm...
Rimborso spese. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione ENASARCO.
Rimborso spese. (art. 2.9 cpv. 2) La regolamentazione di cui all’articolo 2.9 capoverso 2 CCL Posta CH SA non vale per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics. Per i collaboratori / le collaboratrici nelle unità Recapito e Trasporto presso PostLogistics valgono invece le disposizioni seguenti. 1. Indennità forfetaria 1 I collaboratori / le collaboratrici ricevono, per ogni giorno di recapito risp. per ogni giorno di trasporto e in presenza di un tempo di lavoro uguale o supe- riore a cinque ore e mezza, una indennità forfetaria per il vitto di 5 franchi, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata fornita o meno fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA. 2 Non ha luogo alcun cumulo con le spese per il vitto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle spese di Posta CH SA. 3 I collaboratori / le collaboratrici, al posto dell’indennità forfetaria per il vitto ai sensi dei capoversi 1 e 2, possono far valere presso il datore di lavoro una re- golamentazione ai sensi degli articoli 2 o 3. Una modifica della forma d'in- dennità è rispettivamente possibile al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno. 2. Utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto 1 I collaboratori / le collaboratrici possono rientrare al loro luogo di lavoro pre- visto nel contratto di lavoro per consumare il pasto principale. È anche con- cesso percorrere la stessa distanza con il veicolo per il recapito risp. il veicolo per il trasporto al fine di trascorrere in un altro luogo la pausa per il consu- mo del pasto principale (ad es. a casa). In tali casi non è dovuto alcun rim- borso spese. 2 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 è gratuito. 3 L’utilizzo del veicolo per il recapito risp. del veicolo per il trasporto ai sensi del capoverso 1 viene annotato per iscritto. 3. Pasto principale 1 Qualora il collaboratore / la collaboratrice consumi un pasto principale fuori sede ai sensi dell’articolo 2.8 CCL Posta CH SA in un luogo di ristorazione con posti a sedere e l’impiego di lavoro dopo il pasto principale duri oltre le ore 13 (pranzo) risp. oltre le ore 20 (cena), il collaboratore / la collaboratrice ha diritto a un rimborso spese per i pasti di un massimo di 17 franchi su pre- sentazione della ricevuta originale. 2 Il versamento di un rimborso spese per i pasti viene stabilito per iscritto.
Rimborso spese. Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, il servizio di cui al presente bando verrà prestato a titolo gratuito come attività di volontariato e la relativa Convenzione non prevede alcun compenso. La liquidazione a favore della OdV/APS selezionata delle risorse stanziate a finanziamento del progetto non costituisce corrispettivo per l'affidamento di servizi a titolo oneroso ma si configura come erogazione di contributi da quantificare a consuntivo sulla base spese ammesse a rimborso. In merito alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si considera applicabile il contenuto della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.72.2021. Sulla base delle indicazioni della Circolare sono ritenuti rimborsabili quale recupero di spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto i seguenti oneri e spese debitamente documentati: COSTI DIRETTI: • Quote di iscrizione e tesseramento; • Acquisto generi alimentari per offerta del terzo tempo; • Acquisto divise da gioco estive ed invernali; • Acquisto attrezzatura tecnica, come da progetto; • Affitto campi sportivi; • rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso; • oneri assucurativi per gli utenti;
Rimborso spese. 1. Per i servizi resi ai sensi dell’art 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
Rimborso spese. Il mittente, il proprietario, il destinatario e\o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni soste- xxxx dalla società a causa delle spedizioni da loro affidate.
Rimborso spese. 1. Le attività di cui all’articolo 1 sono fornite dall’Istituto di patronato senza scopo di lucro.
Rimborso spese. 1. Tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico sono comprese nell’importo orario omnicomprensivo indicato all’art. 3.
Rimborso spese. Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.