Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D....
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui alla precedente lettera b).
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui al comma 1, lettera b) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati (i quali sono stati sottoscritti dalle parti e tenuti agli atti della Stazione appaltante).
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
1.1. Il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n° 81/1008;
1.2. Un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui al punto 1.2 forma parte integrante del presente contratto di appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al DUVRI/al PSC allegato sub lett. “…”, ovvero al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore. Non è consentita la consegna del servizio/della fornitura all’Appaltatore prima della approvazione da parte di ANAS del succitato DUVRI/ ovvero POS. Nel CSA di servizi/forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione . L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 .
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'Appaltatore, ha depositato presso l’Unione Montana dei Comuni del Mugello un proprio Documento di Valutazione dei Rischi per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. ====================================================
2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.================
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.====================================================
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, al fine della stipula del contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. L'Appaltatore, ha depositato/depositerà presso la stazione appaltante, prima dell’inizio della fornitura un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori, in fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui supra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento che soddisfi i requisiti di cui all’art. 49, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto;
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.