Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere Clausole campione

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al DUVRI/al PSC allegato sub lett. “…”, ovvero al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore. Non è consentita la consegna del servizio/della fornitura all’Appaltatore prima della approvazione da parte di ANAS del succitato DUVRI/ ovvero POS. Nel CSA di servizi/forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione . L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 .
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'Appaltatore, ha depositato presso l’Unione Montana dei Comuni del Mugello un proprio Documento di Valutazione dei Rischi per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. ====================================================
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L’appaltatore s’impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste al capo I del capitolato speciale d’appalto nonché:
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. L’Appaltatore ha l’obbligo di depositare presso la Stazione Appaltante, quale parte integrante del presente contratto d’appalto, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione propria e nell’esecuzione dei servizi. Da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile del Procedimento e al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Si richiama quanto previsto dall’art. 34 del CSA.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'Impresa XXX, prima dell’inizio dei lavori, depositerà presso la stazione appaltante:
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996