CONSULTO CON LO SPECIALISTA. 1. Il consulto con il medico specialista può essere attivato dal medico di assistenza primaria qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Generale, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Genarale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Di Medicina Genarale Ai Sensi Dell’art. 8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni
CONSULTO CON LO SPECIALISTA. 1. Il consulto con il medico specialista può essere attivato dal medico di assistenza primaria medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
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