Contratto di ormeggio Clausole campione
Contratto di ormeggio. In genere. Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizza- to da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta conven- zione negoziale), consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispet- tivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto. Il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. Cass. 1 giugno 2004, n. 10484. Il cosiddetto contratto di ormeggio, che non trova alcuna specifica regolamentazione nè nel codice civile, nè in quello della navigazione, che si limita a dettare norme sulla professione di ormeggiatore (art. 116, primo comma n. 4, cod. nav. e 208 ss. reg. nov. mar.), sicché costituisce un contratto atipico, che il diritto non può non riconoscere, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, non può essere assunto “ipso iure” nella categoria del contratto di deposito, potendo avere ad oggetto la semplice messa a disposi- zione ed utilizzazione delle strutture portuali ovvero estendersi alla custodia dell’imbarcazione: nel primo caso lo stesso è assimilabile alla locazione e solo nel secondo al deposito, da cui discende l’obbligo di custodire il natante e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato. Spetta a colui che fonda sul contratto un determi- nato diritto (eventualmente il risarcimento del danno per la perdita di oggetti) fornire con ogni mezzo, compre- so il ricorso a presunzioni, la prova relativa all’oggetto dell’accordo. Cass. 21 ottobre 1994, n. 8657. Il contratto di ormeggio non trova alcuna specifica regolamentazione né nel codice civile, né in quello della navigazione, sicché esso costituisce un contratto atipico che non può essere equiparato sic et simpli- citer al deposito, sì da doversi ritenere applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile, potendo esso avere un oggetto più vario e articolato, in dipendenza delle attrez...
