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Locazione Clausole campione

Locazione. Tutti gli ordini di Locazione dell'Hardware sono soggetti a disponibilità dell'Hardware al momento dell'ordine e SISW si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di rifiutare qualsiasi Modulo d'Ordine per la Locazione dell'Hardware. In aggiunta, i servizi di Locazione possono non essere disponibili per un determinato Hardware. SISW si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di rendere disponibili i servizi di Locazione per determinati Hardware solo in combinazione con l'acquisto delle licenze Software per il Software da usare sull'Hardware in locazione. All'accettazione del Modulo d'Ordine per l'ordine di Locazione, SISW rende disponibile al Cliente l'Hardware specificato nell'Ordine per un periodo di tempo limitato secondo quanto convenuto da SISW e dal Cliente nell'Ordine e al Cliente sarà concesso un diritto non-trasferibile, limitato all'uso dell'Hardware nel Territorio. L'Hardware in locazione al Cliente è limitato all'uso da parte di Utenti Autorizzati. Nessun titolo o proprietà dell'Hardware in locazione verrà trasferito al Cliente. La proprietà dell'Hardware in locazione verrà mantenuta da SISW o dalle terze parti da cui SISW ha ottenuto il diritto di locazione dell'Hardware.
Locazione. Il proprietario di abitazione locata o ceduta in comodato alla data del sisma deve garantire il rientro del medesimo locatario/comodatario proseguendo per almeno due anni e alle medesime condizioni economiche il rapporto di locazione, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.1.
Locazione. Salvo nei casi di seguito diversamente disciplinati tramite clausola specifica, si applicano alla locazione le condizioni descritte nella sezione A.) in merito all’acquisto.
Locazione. La locazione avrà inizio dalla data indicata nella comunicazione della messa a disposizio- ne (cd. MAD) di ciascun motoveicolo al Cliente presso la sede concordata nella Lettera di offerta ovvero nel luogo condiviso tra le Parti, e avrà la durata indicata nella Lettera di offerta.
Locazione. 1. I contratti mediante i quali la Provincia assu- me o concede in locazione o in affitto o in concessione beni immobili sono di regola af- fidati per trattativa privata salvo che, per l'im- portanza o il valore del contratto e nei rappor- ti attivi, non si ritenga più opportuno o conve- niente esperire asta pubblica o licitazione pri- vata.
Locazione. La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) cede ad un'altra parte (conduttore) il godimento di una cosa mobile o immobile, per un tempo determinato, contro il corrispettivo di un prezzo denominato canone. Il locatore gode indirettamente della cosa, perché riceve un corrispettivo, conservando la titolarità sulla cosa locata; il conduttore consegue direttamente il godimento della cosa anche se non è il proprietario. La locazione è un contratto a titolo oneroso, perché se fosse gratuita sarebbe un comodato; è un contratto consensuale, in quanto è necessario il consenso fra le parti e ad efficacia obbligatoria, in quanto non c’è un effetto traslativo, ma solo un obbligo a lasciar godere. Per quanto riguarda la forma, essa è libera, salvo per i contratti di locazione di cosa immobile con durata ultranovennale dove la forma è scritta. Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato: • se è a tempo determinato, la locazione non può eccedere i 30 anni e alla scadenza cessa automaticamente, senza la necessità di disdetta; nel caso sia scaduto il termine, e il conduttore gode ancora della cosa locata con il consenso del locatore, la locazione si ritiene rinnovata tacitamente e si ha una nuova locazione a tempo indeterminato; • se è a tempo indeterminato, il tempo di durata della locazione è stabilito dalla legge secondo il bene oggetto della locazione, e cessa solo se alla scadenza del termine legale, il locatore ha comunicato la disdetta al conduttore, altrimenti la locazione si ritiene rinnovata tacitamente e si ha una nuova locazione a tempo indeterminato. I vari tipi di locazione si differenziano per l’oggetto dato in locazione: • locazione di beni mobili registrati (automobili) e non registrati (libri): non va confusa con il noleggio, perché in quest’ultimo caso il conduttore è obbligato ad utilizzare il bene secondo le indicazioni fornite dal noleggiatore; • locazione urbana, che ha per oggetto immobili urbani; • affitto, locazione che ha per oggetto beni produttivi. Gli obblighi del locatore sono: 1. far godere la cosa liberamente al conduttore; 2. consegnare la cosa in buono stato: il locatore deve anche occuparsi del suo mantenimento, salvo per i beni mobili, dove la conservazione spetta al conduttore. Nel caso il locatore non consegni la cosa in buono stato, e quindi la cosa è affetta da vizi occulti che la rendono non idonea all’uso, il conduttore può chiedere oltre al risarcimento del danno, o la risoluzione de...
Locazione. Locazione attiva di beni patrimoniali disponibili
Locazione art. 1599 c.c. trasferimento a titolo particolare della cosa locata: il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa. La disposizione del co. precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Locazione. 1 - Pagamento del canone
Locazione. Il bene comune può essere impiegato da ciascun condomino ma entro i limiti sanciti dall’art. 1102 c.c.