Deposito. 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della
3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione.
3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C..
3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione.
3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.
Deposito. Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.
Deposito. Il presente Accordo viene depositato presso il Direttore generale dell’OMC, che tra- smette senza indugio a ciascuna Parte una copia certificata conforme dell’Accordo e di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente al paragrafo 6, di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 9, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente ai paragrafi 1 e 2, e di ogni recesso confor- memente al paragrafo 10 del presente articolo.
Deposito. L’eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati). Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi incluse eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario. Se la Società deposita la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi: la responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti. Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a 60 giorni) resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata o pec all’indirizzo del Mandante. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o a cose. In entrambi i casi resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società. La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante non vi provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla sua distruzione, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Deposito. Il presente accordo modificativo è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
Deposito. In base all’attività assicurata si intende: • Stabilimento destinato allo stoccaggio di merci.
Deposito. 1 fino a 10 Operatori + Addetti 2 > 15 Operatori + Addetti 3 > 20 Operatori + Addetti 4 > 30 Operatori + Addetti
Deposito. 1) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, il presente Accordo sarà depositato ed inoltrato, unitamente alla dichiarazione di conformità così come disposto dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/5/2016 presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee.
Deposito. All'arrivo, pagherete il deposito in contanti ai nostri rappresentanti in loco. Il deposito sarà rimborsato sul vostro conto bancario o carta di credito entro 10 giorni dalla vostra partenza. Eventuali perdite o danni a, in o della casa vacanze che sono stati identificati saranno detratti. Eventuali danni e difetti che non sono stati segnalati al nostro rappresentante entro 24 ore dal vostro arrivo saranno considerati causati da voi. I giovani (gruppi di persone con una media di <25 anni di età) pagano un deposito di 150 euro a persona.