Deposito. Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l’attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.
Deposito. Il presente Accordo viene depositato presso il Direttore generale dell’OMC, che tra- smette senza indugio a ciascuna Parte una copia certificata conforme dell’Accordo e di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente al paragrafo 6, di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 9, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente ai paragrafi 1 e 2, e di ogni recesso confor- memente al paragrafo 10 del presente articolo.
Deposito. L’eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati). Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi incluse eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario. Se la Società deposita la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi: la responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti. Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a 60 giorni) resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata o pec all’indirizzo del Mandante. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o a cose. In entrambi i casi resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società. La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante non vi provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla sua distruzione, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Deposito. Il presente accordo modificativo è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee.
Deposito. 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell’avvenuto deposito del contratto presso la LNP-B al calciatore, il quale ne potrà ottenere copia dall’ufficio tesseramenti con semplice richiesta scritta inoltrata anche a mezzo fax, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia del documenti di identità dell’atleta stesso.
Deposito. N/D Elementari Via Ulivi !!! ATTENZIONE !!! : solo al Martedi parte da Piazza Roma alle 16.20 anzi che alle 16.10 #N/D Medie Littardi Piazza Roma Medie Boine Piazza Roma Elementari Piazza Roma #N/D Elementari Piazza Mameli #N/D Via Colombera ( dopo Conad ) #N/D Via Littardi / Regione Bussi #N/D Elementari Piani #N/D Elementari Piani #N/D Via C.A. Dalla Chiesa / X.Xxxxxxx Coppia Rossi #N/D Via Clavi #N/D Strada Torrazza - Torrazza #N/D Reg.Bussi/X. Xxxxxxx/X. Xxxxxxxx #N/D Via Aurelia 2 / Garbella #N/D Strada Poggi - Poggi #N/D Xxxxxx Xxxxxxx, 00/00 #N/D Lungomare Xxxxxxxxxx Xxxxxxx #N/D Xxx Xxxxxxxx X0 x 00 - Xxx Xxxxxxx #X/X Via Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx #N/D Xxxxx Xxxxxxx/Coppi Rossi #N/D Torrazza #N/D Xxxxxx Xxxxxxxx 00-00 #X/X Xxx Xxxxx 000 ( xxxxx Xxxxxxxx) #X/X Via Clavi – Fermate RT #N/D Elementari Piani #N/D Elementari Piani #N/D Regione Bussi/Sotto Viadotto ( transita da ponte autostrada ) #N/D Via Artallo viadotto autostrada #N/D Medie Boine Piazza Roma #N/D Elementari Piazza Mameli #N/D Elementari Castelvecchio #N/D Via Argine Dx, 131 #N/D Elementari Borgo San Moro #N/D Elementari Xxxxx Xxx Xxxx
Deposito. 1 fino a 10 Operatori + Addetti 2 > 15 Operatori + Addetti 3 > 20 Operatori + Addetti 4 > 30 Operatori + Addetti
Deposito. In base all’attività assicurata si intende: • Stabilimento destinato allo stoccaggio di merci.
Deposito il noleggiante pagherà in contanti, carta di credito o bonifico un deposito cauzionale per il mezzo noleggiato a copertura parziale o totale delle penali.