Contributo Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 670.394,00, così come dettagliato nel Progetto Esecutivo (All. A) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, a codesto Ente che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti: - 30%, pari ad Euro 201.118,20 a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 40 %, pari ad Euro 268.157,60 dopo 12 mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte di codesto Ente della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti semestrali di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 30% pari ad Euro 201.118,20 come saldo del contributo. All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’Ente dovrà all’ISS la seguente documentazione: • relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633. L’Ente dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato. 3. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale interessata ed all’azienda per gli adempimenti relativi, ed avrà effetto secondo le prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente CCNL e/o fino a successive diverse previsioni. 4. L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto. 5. L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi. 6. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni stipulanti i singoli CCNL, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti. 7. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.
Riscatto e riduzione Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10
Contribuzione 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
Valori di riscatto e riduzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Rimborsi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.