Common use of CONTRIBUTO PREVIDENZIALE Clause in Contracts

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo l’Azienda versa mensilmente con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo previdenziale con quota parte a carico dell’Azienda pari al 14,19%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, è versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005. 5. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo l’Azienda Accordo, l'azienda versa mensilmente di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo previdenziale con quota parte del 24% di cui il 14,335% a proprio carico e il 9,665% a carico dell’Azienda pari al 14,19%di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAMEnpam, è sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAMdall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda l’azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005. 5. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 n.249 del 24 ottobre 1989.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo l’Azienda dal 1 gennaio 2004 l'azienda versa mensilmente di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo previdenziale con quota parte del 24% di cui il 14,19% a proprio carico e il 9,81% a carico dell’Azienda pari al 14,19%di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAMEnpam, è sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAMdall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda l’azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005. 5. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 n.249 del 24 ottobre 1989.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo l’Azienda versa mensilmente di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo previdenziale con quota parte a carico dell’Azienda pari al 14,19%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell’articolo dell’art. 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, 2006 n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, è sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005. 5. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo l’Azienda Accordo, l'azienda versa mensilmente di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo previdenziale con quota parte del 24% di cui il 14,335% a proprio carico e il 9,665% a carico dell’Azienda pari al 14,19%di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAMEnpam, è sarà versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAMdall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Previ denza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda l’azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005. 5. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 n.249 del 24 ottobre 1989.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. I medici fiscali INPS sono iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata gestito dalla Fondazione ENPAM, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento del Fondo stesso. 2. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti medici di cui al comma 1, che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo l’Azienda Accordo, l’INPS versa mensilmente con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un il contributo previdenziale previsto dal Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata per la competente gestione, con quota parte a carico dell’Azienda dell’Istituto pari al 14,1913%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota previdenziale Sono a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è medico gli ulteriori contributi, eccedenti il predetto 13% sui compensi, fino a concorrenza dell’aliquota complessiva stabilita dal rispettivo Ente di previdenzadall’ENPAM, a norma dell’articolo dell’art. 1, comma 763 della Legge 763, legge 27 dicembre 20062006 n. 296 e dell’art. 24, comma 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche con la specificazione del numero riferimento ad eventuali, futuri incrementi di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, è versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazionitale aliquota contributiva complessiva. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda versa I medici di cui al comma 1 possono optare per l’incremento dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all’anno entro il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP)31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data. 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda versa il contributo nelle I contributi devono essere versati dall’INPS mensilmente secondo le modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005i termini stabiliti dall’ENPAM. 5. In Per far fronte al pregiudizio economico derivante dagli eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e dalle conseguenze economiche di lungo periodo, è posto a carico dell’INPS un onere pari allo 0,72% dei compensi di cui al presente Accordo. 6. Con le stesse cadenze e modalità previste per il versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, l’INPS versa all’ENPAM il contributo di cui al precedente comma 5 affinché provveda in merito anche mediante la stipula di apposite assicurazioni. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le Parti convengono che in considerazione dell’attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici di medicina fiscale, nell’esercizio dell’attività convenzionata e fino alla cessazione dello stato di emergenza, rispettino rigorosamente le indicazioni fornite dal Coordinamento generale medico legale dell’Inps in materia di sicurezza e prevenzione del contagio e si applicano dotino dei Dispositivi di Protezione Individuale, fermo restando l’impegno da parte dell’Amministrazione ad individuare possibili soluzioni che consentano il rimborso dei costi sostenuti. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le Parti convengono sulla prioritaria necessità di individuare forme di indennizzo e/o integrazione del reddito in favore dei medici di medicina fiscale in presenza di nuove ed imprevedibili emergenze epidemiologiche e/o calamità naturali che determinino la sospensione totale delle visite mediche di controllo. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le Parti convengono sulla necessità che, qualora dovesse emergere la necessità di disposizioni attuative di dettaglio del presente Accordo, tali disposizioni saranno concordate tra le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989Parti stesse.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività attivita' ai sensi del presente Accordo l’Azienda l'Azienda versa mensilmente di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità modalita' che assicurino l’individuazione dell’entità l'individuazione dell'entita' delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo previdenziale con quota parte a carico dell’Azienda dell'Azienda pari al 14,19%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese. L’aliquota L'aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista è e' stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell’articolo dell'art. 1, comma 763 della Legge legge 27 dicembre 2006, 2006 n. 296. 2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, è sara' versato al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall’ENPAMdall'ENPAM, di cui al Decreto decreto del Ministro del Lavoro lavoro e della Previdenza Sociale previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni. 3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l’Azienda l'Azienda versa il contributo alle rispettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP). 4. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente accordo, l’Azienda l'Azienda versa il contributo nelle modalità modalita' e quantità quantita' in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN dell'ACN 23 marzo 2005. 5. In materia si applicano le disposizioni del Decreto decreto del Ministro del Lavoro lavoro e della Previdenza previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale