DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l’aggiudicatario, l’AOB nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario;
b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;
c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo impegno contrattuale.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l’Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell’Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell’Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art 101 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: “RUP”) nomina il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito: “D.E.C.”) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In caso di Xxxxxxxxx non strumentali al “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”, designato dalla Committente, o a suo delegato, compete ogni più ampio controllo circa la corretta esecuzione del Contratto, mediante la verifica di conformità delle prestazioni rese, in relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative contrattualmente definite.
2. Allo stesso competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici esistenti nelle aree interessate dall'attività oggetto del Contratto.
3. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, suoi compiti sono: curare per conto della Committente i rapporti con l’Appaltatore, approvare ogni piano d’azione, documento, report, consuntivo, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformità, applicare le Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il Direttore di Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante in modo da assicurarne la regolare esecuzione. Il DEC svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti. Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall’Aggiudicatario, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”. La sottoscrizione senza riserve di tale verbale, comporta da parte in capo all’Aggiudicatario: • la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia. • la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nei presenti capitolati d’appalto e nei restanti documenti di gara, oggetto del contratto. L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, trova applicazione l’art. 13 del presente CSP. Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al DM MIT 7.03.2018, N. 49. .
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore UOC/UOS dell’ATS . della
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Le ATS, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvederanno alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell’esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. L’aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall’ATS per l’esecuzione del contratto. Al Direttore di esecuzione del contratto compete la verifica di conformità della fornitura resa rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e l’espletamento delle attività previste dall’art.102 del D.Lgs. n. 50/2016.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il Committente nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto, in conformità al Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ha il compito di:
a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal presente documento, dai Regolamenti interni del Committente e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.