Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine c...
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausol...
Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.
2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda.
3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno.
4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.
Lavoro a tempo parziale. Premessa
Lavoro a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l’articola- zione dell’orario di lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo par- ziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ci- clico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rap- portati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calco- lati secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 del presente CCNL. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da ec- cezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la mi- sura del 25% rispetto all’orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c...
Lavoro a tempo parziale. 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
Lavoro a tempo parziale. 1. Il datore di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time ai sensi degli artt. 4-12, D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 8:
a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 9;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione, ivi compresa la collocazione temporale.
3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte fino al raggiungimento del limite del 7% del personale a tempo pieno in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta del part-time.
4. Le parti si impegnano a rinegoziare i limiti previsti al comma precedente qualora le richieste di trasformazione dovessero eccedere la percentuale del 7%. Il datore di lavoro, in assenza o nelle more della predetta negoziazione, in presenza di particolari situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti interessati, potrà accogliere eventuali domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time anche in deroga ai suddetti limiti, dandone informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto.
6. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni equivalenti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda.
7. Qualora il numero dei dipendenti interessati ad un contratto part-time ecceda i contingenti p...
Lavoro a tempo parziale. Ad integrazione delle norme di legge, sono da applicare le disposizioni collettive contenute nel regolamento della materia allegato al presente contratto. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro. La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica anche ai quadri direttivi.
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio organizzative e produttive i rapporti in atto a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti a tempo parziale, anche per un periodo predeterminato, previo accordo tra azienda e giornalista. L’assunzione a tempo parziale e la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale di un rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale sono applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo i criteri di proporzionalità all’orario di lavoro concordato, fatta salva la durata delle ferie. Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria del giornalista. In ogni caso le ore di lavoro supplementari devono essere richieste e certificate dal Direttore.