Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Clausole campione
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (per le parti vigenti), alla L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., al D.M. 07/03/2018 n° 49, al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92) , alla L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, alle Linee Guida emanate dall’ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P. In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il soggetto incaricato solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante dalla esecuzione di rilievi ed indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose. L’Affidatario riferirà con cadenza almeno quindicinale al RUP sull’andamento delle attività e sulle eventuali criticità che dovessero presentarsi. In particolare l'incarico si articola nelle seguenti due fasi: L’Affidatario è tenuto a redigere la progettazione esecutiva che individua compiutamente i lavori d realizzare, nei limiti del finanziamento concesso, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni della stazione appaltante, con tutti gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, prescritti dalle vigenti norme in materia.. L’Affidatario è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute delle conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei termini massimi indicati per la redazione delle variazioni richieste. Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta...
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a) verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al succitato art.100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al predetto art.100, ove previsto, ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
g) comunicare in forma scritta, alla D.L. e al R.U.P., per ogni visita in cantiere, su apposite schede, le osservazioni ed eventuali suggerimenti.
5.1. Nei casi previsti dall'art.90, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, dell’art.92, del decreto legislativo medesimo, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'ar...
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a. In accordo a quanto previsto dall’art.101, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per le funzioni del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92 comma 1 del D.Lgs. n°81/2008.
b. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art.92 D.Lgs. n°81/2008):
c. Sono incluse nel contratto e nel relativo importo contrattuale anche le seguenti attività accessorie:
d. Tutte le funzioni di cui al presente articolo dovranno comunque essere assunte e svolte da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 - comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, che riferirà e risponderà sempre per il proprio
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Tutte le attività necessarie ai fini:
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. L’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori verrà svolto in ottemperanza all’art. 92 del D.lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone, l’incaricato nel tecnico assumerà la responsabilità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al ▇.▇▇▇. n. 81/2008 e s.m.i..
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (Art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), DPR 207/10), anche con riferimento alle attività di Responsabile dei Lavori
